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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21760/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e dife si, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indicato indirizzo pec -controricorrenti – avverso la sentenza n. 4419 / 1 7 /1 6 della Commiss ione tributaria regionale della Sicilia-sez. distaccata di Catania , depositata i l 19 dicembre2016; IRPEF-[OSCURATO:PERSONA] per la formazione dell’autoimpiego ex l.r.

Sicilia n.3 del 1998.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23maggio 20 2 3 dal ConsigliereRoberta Crucitti.

Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso dell’IRPEF, relativa all’anno 2004, versata a mezzo di ritenuta operata dalla Regione Sicilia a seguito di irrogazione dei contributi per la formazione dell’autoimpiego previsti dall’art. 2 della legge regione Sicilia n.3 del 1998, la Commissione tributaria regionale della Sicilia-Sezione staccata di Catania (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicatain epigrafe, confermando la decisione di primo grado, riconobbe il diritto della contribuente al chiesto rimborso.

La C.T.R., in particolare, ritenne che l’art. 76 della legge regionale della Sicilia n.17 del 2004 stabiliva con chiarezza che i contributi elargiti ai sensi della legge regionale n.3 del 1998 dovessero intendersi assimilabili alle borse di studio di cui all’art.4 della legge n.476 del 1984 e che da tale assimilazione derivasse l’esenzione da IRPEF e ILOR.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è statofissato alla trattazione , ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ., incamera di consiglio .

Considerato che: con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 47 TUIR pro tempore vigente (art. 50 TUIR), in combinato disposto con gli artt. 24 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2 I.r.

Sicilia n. 3/98 e 76 I.r.

Sicilia n. 17/04, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto il contributo erogato,a termini dell'art. 2 della legge regionale Sicilia n. 3 del 1998, finalizzato a promuovere progetti di formazione all'autoimpiego, nonassoggettabile a tassazione nella forma della ritenuta di acconto di cui all'art. 24 d.P.R. n. 600/73.

Deduce la ricorrente che tale erogazione ̀ assimilabile alle borse di studio, assegno, premio o sussidio di cui all'art. 47, lett. c) TUIR (ora art. 50), benché́ finalizzata a una futura ed eventuale occupazione e che la legge regionale n. 17 del 20 04 non ha carattere retroattivo. 2 Il ricorsoè, contrariamente a quanto eccepito in controricorso, ammissibile dovendosi disattendere non solo l’eccezione di improcedibilità (siccome genericamente e ipoteticamente formulata laddove,di contro, risultano rispettati tutti i dettami di cui all’art.366, primo comma, n.1 cod. proc. civ. ) ma anche le dedotte eccezioni di inammissibilità: la prima per violazione dell’art. 366, primo comma, n.1 cod. proc.civ. (avendo la ricorrente indicato quale parte la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] malgrado la stessa fosse già deceduta alla data di proposizione del ricorso) e la seconda per violazione dell’art.366, primo comma, n.6 cod. proc. civ. (laddove la ricorrente non aveva indicato nel suo ricorso l’annualità su cui si controverteva).

Rigettata,da subito, tale ultima eccezione apparendo il ricorso specifico e conforme ai dettami della norma invocata, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (ordinanza n. 8950 del 18 marzo 2022: Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito ), non può condividersi neppure la prima.

Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (parte regolarmente costituita nel giudizio di appello e nei cui confronti è stata resa la sentenza impugnata) risulta essere stato notificato alla stessa presso il suo difensore nel gradodi appello.

Non risulta che l’evento morte sia mai stato ritualmente notificato alla controparte di tal che trova applicazione il principio, sancito dalle Sezioni unite,con la sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014 , per cui La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art.285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione -ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante . 2.1 –La censura articolata con l’unico motivo di ricorso, oltre che ammissibile, è fondata.

Il giudice di appello non dubita dell'assoggettamento a tassazione secondo quanto dispone l'art. 47, lett. c) TUIR (attuale art. 50), delle erogazioni di cui all'art. 2 legge regione Sicilia n. 3 del 19 98, ma esclude l'assoggettamento a tassazione ai fini IRPEF sulla base dell'art. 76 legge Regione Sicilia n. 17del 2004. 2.2 - Cos ̀ operando il giudice di appello ha ritenuto applicabile retroattivamente tale ultima disposizione, contenuta nella legge regionalen. 17/2004, pubblicata su G.U.R.S. del 31 dicembre 2004, in quanto applicata a contributi erogati nel corso dell'anno di imposta 2004, ponendosi in contrasto con l'orientamento di questa Corte, che ritiene che il citato l'art. 76- che riguarda «i contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3», esentandoli da tale imposta - non ha carattere retroattivo (Cass., n. 2014/6480, cit.; Cass., Sez.

V, 14 settembre 2016, n. 18061; Cass., Sez.

V, 31 gennaio 2017, n. 2427).

E cì proprio sulla base di quanto statui to dal giudice delle leggi, che ha stabilito che «la norma introdotta dall'art. 76 della legge n. 17 del 2004 ha carattere innovativo, con riferimento al trattamento fiscale dei contributi regionali previsti dall'art. 2 della legge n. 3 del 1998 e deve conseguentemente ritenersi destinata ad esplicare i suoi effetti solo dalla sua entrata in vigore» (Corte cost., 10 marzo 2014, n. 43). 2.4 L'applicazione della suddetta disposizione riguarda, pertanto, le erogazioni,ex art. 2 legge Regione Sicilia n. 3 del 1998 , successive all'entrata in vigore della legge regionale n. 17del 2004.

3. Il ricorso va, pertanto, accoltocon cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo.

4. Le spese dei gradi di merito, atteso il formarsi della soluzione giurisprudenziale successivamente al deposito della sentenza impugnata, possono integralmente compensarsi tra le parti, mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dei controricorrenti in solido.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito.

Condanna i controricorrenti in solido alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in comple

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e dife si, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indicato indirizzo pec -controricorrenti – avverso la sentenza n. 4419 / 1 7 /1 6 della Commiss ione tributaria regionale della Sicilia-sez. distaccata di Catania , depositata i l 19 dicembre2016; IRPEF-[OSCURATO:PERSONA] per la formazione dell’autoimpiego ex l.r. Sicilia n.3 del 1998.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23maggio 20 2 3 dal ConsigliereRoberta Crucitti. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso dell’IRPEF, relativa all’anno 2004, versata a mezzo di ritenuta operata dalla Regione Sicilia a seguito di irrogazione dei contributi per la formazione dell’autoimpiego previsti dall’art. 2 della legge regione Sicilia n.3 del 1998, la Commissione tributaria regionale della Sicilia-Sezione staccata di Catania (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicatain epigrafe, confermando la decisione di primo grado, riconobbe il diritto della contribuente al chiesto rimborso. La C.T.R., in particolare, ritenne che l’art. 76 della legge regionale della Sicilia n.17 del 2004 stabiliva con chiarezza che i contributi elargiti ai sensi della legge regionale n.3 del 1998 dovessero intendersi assimilabili alle borse di studio di cui all’art.4 della legge n.476 del 1984 e che da tale assimilazione derivasse l’esenzione da IRPEF e ILOR. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è statofissato alla trattazione , ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc.civ., incamera di consiglio . Considerato che: con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 47 TUIR pro tempore vigente (art. 50 TUIR), in combinato disposto con gli artt. 24 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2 I.r. Sicilia n. 3/98 e 76 I.r. Sicilia n. 17/04, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto il contributo erogato,a termini dell'art. 2 della legge regionale Sicilia n. 3 del 1998, finalizzato a promuovere progetti di formazione all'autoimpiego, nonassoggettabile a tassazione nella forma della ritenuta di acconto di cui all'art. 24 d.P.R. n. 600/73. Deduce la ricorrente che tale erogazione ̀ assimilabile alle borse di studio, assegno, premio o sussidio di cui all'art. 47, lett. c) TUIR (ora art. 50), benché́ finalizzata a una futura ed eventuale occupazione e che la legge regionale n. 17 del 20 04 non ha carattere retroattivo. 2 Il ricorsoè, contrariamente a quanto eccepito in controricorso, ammissibile dovendosi disattendere non solo l’eccezione di improcedibilità (siccome genericamente e ipoteticamente formulata laddove,di contro, risultano rispettati tutti i dettami di cui all’art.366, primo comma, n.1 cod. proc. civ. ) ma anche le dedotte eccezioni di inammissibilità: la prima per violazione dell’art. 366, primo comma, n.1 cod. proc.civ. (avendo la ricorrente indicato quale parte la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] malgrado la stessa fosse già deceduta alla data di proposizione del ricorso) e la seconda per violazione dell’art.366, primo comma, n.6 cod. proc. civ. (laddove la ricorrente non aveva indicato nel suo ricorso l’annualità su cui si controverteva). Rigettata,da subito, tale ultima eccezione apparendo il ricorso specifico e conforme ai dettami della norma invocata, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte (ordinanza n. 8950 del 18 marzo 2022: Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito ), non può condividersi neppure la prima. Il ricorso per cassazione proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (parte regolarmente costituita nel giudizio di appello e nei cui confronti è stata resa la sentenza impugnata) risulta essere stato notificato alla stessa presso il suo difensore nel gradodi appello. Non risulta che l’evento morte sia mai stato ritualmente notificato alla controparte di tal che trova applicazione il principio, sancito dalle Sezioni unite,con la sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014 , per cui La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art.285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione -ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante . 2.1 –La censura articolata con l’unico motivo di ricorso, oltre che ammissibile, è fondata. Il giudice di appello non dubita dell'assoggettamento a tassazione secondo quanto dispone l'art. 47, lett. c) TUIR (attuale art. 50), delle erogazioni di cui all'art. 2 legge regione Sicilia n. 3 del 19 98, ma esclude l'assoggettamento a tassazione ai fini IRPEF sulla base dell'art. 76 legge Regione Sicilia n. 17del 2004. 2.2 - Cos ̀ operando il giudice di appello ha ritenuto applicabile retroattivamente tale ultima disposizione, contenuta nella legge regionalen. 17/2004, pubblicata su G.U.R.S. del 31 dicembre 2004, in quanto applicata a contributi erogati nel corso dell'anno di imposta 2004, ponendosi in contrasto con l'orientamento di questa Corte, che ritiene che il citato l'art. 76- che riguarda «i contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3», esentandoli da tale imposta - non ha carattere retroattivo (Cass., n. 2014/6480, cit.; Cass., Sez. V, 14 settembre 2016, n. 18061; Cass., Sez. V, 31 gennaio 2017, n. 2427). E cì proprio sulla base di quanto statui to dal giudice delle leggi, che ha stabilito che «la norma introdotta dall'art. 76 della legge n. 17 del 2004 ha carattere innovativo, con riferimento al trattamento fiscale dei contributi regionali previsti dall'art. 2 della legge n. 3 del 1998 e deve conseguentemente ritenersi destinata ad esplicare i suoi effetti solo dalla sua entrata in vigore» (Corte cost., 10 marzo 2014, n. 43). 2.4 L'applicazione della suddetta disposizione riguarda, pertanto, le erogazioni,ex art. 2 legge Regione Sicilia n. 3 del 1998 , successive all'entrata in vigore della legge regionale n. 17del 2004. 3. Il ricorso va, pertanto, accoltocon cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo. 4. Le spese dei gradi di merito, atteso il formarsi della soluzione giurisprudenziale successivamente al deposito della sentenza impugnata, possono integralmente compensarsi tra le parti, mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dei controricorrenti in solido. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito. Condanna i controricorrenti in solido alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in comple
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