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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 dicembre 1990

Cassazione n. 50067/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SAID nato il 15/12/1990 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui al'art. 648-bis cod. pen.. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che né la Procura generale, nè la Corte di Appello si erano avvedute che la pena finale inflitta ai coimputato Hitani era evidentemente errata; tale circostanza aveva evidentemente comportato un vizio nella formazione del consenso da parte del ricorrente, cui era stata prospettata una pena finale di due anni e mesi sei, partendo però dalla pena base di anni quattro e mesi sei che si riteneva punto di partenza eguale per tutti i coimputati, considerato che anche in primo grado la pena base era stata uguale per tutti; inoltre, la Corte di appello aveva ritenuto ammissibili i concordati aveva implicitamente avallato la tesi della sussistenza del reato della forma del tentativo/q per cui i fatti ascritti al ricorrente dovevano essere comunque considerati nell'ambito della previsione di cui all'art. 56 cod. pen. 1.2 Il difensore eccepisce la violazione ed erronea applicazione dell'ad, 648-bis n. 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi 2 - P r non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258).

Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SAID nato il 15/12/1990 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena alla quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui al'art. 648-bis cod. pen.. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che né la Procura generale, nè la Corte di Appello si erano avvedute che la pena finale inflitta ai coimputato Hitani era evidentemente errata; tale circostanza aveva evidentemente comportato un vizio nella formazione del consenso da parte del ricorrente, cui era stata prospettata una pena finale di due anni e mesi sei, partendo però dalla pena base di anni quattro e mesi sei che si riteneva punto di partenza eguale per tutti i coimputati, considerato che anche in primo grado la pena base era stata uguale per tutti; inoltre, la Corte di appello aveva ritenuto ammissibili i concordati aveva implicitamente avallato la tesi della sussistenza del reato della forma del tentativo/q per cui i fatti ascritti al ricorrente dovevano essere comunque considerati nell'ambito della previsione di cui all'art. 56 cod. pen. 1.2 Il difensore eccepisce la violazione ed erronea applicazione dell'ad, 648-bis n. 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve rilevare che a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata è tenuto motivare soltanto relativamente alla pena, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui l'appellante ha rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi 2 - P r non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258). Discende l'inammissibilità del ricorso in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa
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