Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1992
ECLI:EU:T:1992:120
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990TJ0043_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa T-43/90,
[OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Bruxelles, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la [OSCURATO:PERSONA] SARL, 1, rue Glesener,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], giureconsulto, assistito dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del [OSCURATO:PERSONA] europeo, Kirchberg,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto alla dichiarazione dell' illegittimità della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo 29 marzo 1977, recante adozione delle disposizioni generali d' attuazione dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] del personale; all' annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] 8 marzo 1990, che respinge la domanda di equiparazione dei figli della concubina del ricorrente a figli a carico, a norma dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], e, in quanto occorra, all' annullamento della decisione 3 luglio 1990 che respinge il reclamo del ricorrente,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quarta Sezione),
composto dai signori R. [OSCURATO:PERSONA]-Valdecasas, presidente, R. Schintgen e C.W. Bellamy, giudici,
cancelliere: signora B. Pastor, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 luglio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Antefatti del ricorso
1 Il ricorrente, signor [OSCURATO:PERSONA], di cittadinanza spagnola, è dipendente del [OSCURATO:PERSONA] europeo (in prosieguo: il "[OSCURATO:PERSONA]"), in servizio a Bruxelles. Prima di entrare in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] risiedeva in Spagna. Sposato e padre di un figlio minorenne, viveva separato dalla moglie e dal figlio nato da tale unione. Una sentenza di separazione giudiziale, tappa preliminare all' instaurazione di un procedimento di divorzio, era stata pronunciata nel luglio 1983. Dal mese di luglio 1987 il ricorrente conviveva more uxorio con la signora [OSCURATO:PERSONA] e con i due figli minorenni di costei. Pure la signora [OSCURATO:PERSONA] era separata dal marito, e l' affidamento dei figli le era stato assegnato con una sentenza di separazione giudiziale.
2 Il 12 dicembre 1988 veniva proposto al ricorrente, in esito alla sua partecipazione ad un concorso generale, un posto di commesso aggiunto al [OSCURATO:PERSONA]. Il 18 dicembre 1988 egli inviava al [OSCURATO:PERSONA] due certificati di residenza e di convivenza more uxorio con la signora [OSCURATO:PERSONA], rilasciati rispettivamente il 27 gennaio ed il 16 dicembre 1988 dal comune di Alicante (Spagna).
3 A partire dall' entrata in servizio del ricorrente presso il [OSCURATO:PERSONA], il 15 febbraio 1989, l' assegno di famiglia e l' assegno per figlio a carico a favore del figlio nato dal suo matrimonio venivano versati a sua moglie.
4 Nel marzo 1989 la signora [OSCURATO:PERSONA] intentava una causa di divorzio dinanzi al Tribunale di Alicante. Il ricorrente aveva già presentato un' analoga domanda dinanzi allo stesso tribunale.
5 Il 4 aprile 1989 il ricorrente scriveva al [OSCURATO:PERSONA] sollecitando la concessione degli assegni familiari previsti dagli artt. 1, n. 2, lett. c), e 2, n. 4, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle [OSCURATO:PERSONA] europee (in prosieguo: lo "[OSCURATO:PERSONA]"). Il 6 giugno 1989 il [OSCURATO:PERSONA] informava il ricorrente che la sua domanda non poteva venir accolta.
6 Al termine dell' anno scolastico spagnolo, nel giugno 1989, la signora [OSCURATO:PERSONA], insieme ai propri figli, si trasferiva presso il ricorrente a Schaerbeek, Bruxelles. Il loro soggiorno veniva autorizzato dalle autorità belghe soltanto fino al 18 dicembre 1989.
7 Il 7 novembre 1989 il ricorrente presentava al [OSCURATO:PERSONA] una domanda a norma dell' art. 90, n. 1, dello [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere una decisione che riconoscesse che egli assumeva oneri di famiglia ai sensi degli artt. 1, n. 2, lett. c), e 2, n. 4, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA].
8 Per permettere alla sua famiglia di fatto di ottenere l' autorizzazione a risiedere con lui in Belgio, il ricorrente firmava il 20 dicembre 1989 un documento intitolato "Impegno di assunzione a carico", con il quale si impegnava a:
"assumere, nei confronti dello Stato belga e della concubina di nome [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [omissis], l' onere delle cure mediche, delle spese di soggiorno e di rimpatrio della suddetta.
(omissis)
La presente assunzione a carico si estende al coniuge dello straniero ed ai figli minori a carico (omissis)".
9 Il ricorrente e la signora [OSCURATO:PERSONA] concepivano un figlio che veniva alla luce il 29 gennaio 1990.
10 Con sentenze emesse, rispettivamente, il 20 dicembre 1989 ed il 1 marzo 1990, il Tribunale di Alicante pronunciava il divorzio della signora [OSCURATO:PERSONA] e quello del ricorrente. La prima sentenza condanna l' ex marito della signora [OSCURATO:PERSONA] a versarle mensilmente una somma di 20 000 PTA, indicizzata in base all' andamento del costo della vita, per il mantenimento dei figli nati dal loro matrimonio.
11 Con decisione 8 marzo 1990 il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] respingeva la domanda del ricorrente del 7 novembre 1989, affermando, in particolare, che:
"(...) nello stato attuale della Sua situazione personale, è a buon diritto che l' assegno di famiglia e l' assegno per figlio a carico sono versati alla Sua consorte, non divorziata, che ha l' affidamento del figlio legittimo.
(omissis)
L' assegno per figlio a carico non può esserLe concesso neppure per quanto riguarda i figli della Sua concubina, in quanto non ricorrono i presupposti per l' applicazione dell' art. 2, n. 4, del citato allegato (omissis)".
12 Il 3 aprile 1990 il ricorrente rispondeva al [OSCURATO:PERSONA] con una lettera in cui lo invitava a rettificare la decisione presa ovvero a confutare l' argomentazione da lui addotta a sostegno della sua domanda.
13 Il ricorrente e la signora [OSCURATO:PERSONA] contraevano matrimonio nell' aprile 1990.
14 Il 3 luglio 1990 il segretario generale del [OSCURATO:PERSONA] rispondeva alla lettera 3 aprile 1990 del ricorrente, spiegando che non vi erano elementi tali da consentire un riesame giuridico della soluzione motivata data nella lettera 8 marzo 1990, quale applicabile al contesto esistente nel periodo considerato.
Procedimento
15 Di conseguenza, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado il 5 ottobre 1990, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, diretto alla dichiarazione dell' illegittimità della decisione del [OSCURATO:PERSONA] 29 marzo 1977, recante adozione delle disposizioni generali d' attuazione dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], all' annullamento della decisione 8 marzo 1990, e, in quanto occorra, all' annullamento della decisione 3 luglio 1990, che respinge il reclamo del ricorrente.
16 Con memoria depositata il 10 dicembre 1990 il convenuto ha sollevato un' eccezione di irricevibilità. Con memoria depositata il 15 gennaio 1991 il ricorrente ha chiesto al Tribunale di respingere detta eccezione. Con ordinanza 22 gennaio 1991 il Tribunale ha deciso di esaminare l' eccezione di irricevibilità unitamente al merito.
17 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Su richiesta del Tribunale, le parti hanno depositato la lettera 4 aprile 1989 del ricorrente al [OSCURATO:PERSONA] e la risposta di quest' ultimo del 6 giugno 1989.
18 La fase orale del procedimento si è svolta il 7 luglio 1992. I rappresentanti delle parti hanno esposto le loro difese e risposto alle domande dal Tribunale.
19 All' udienza il convenuto ha dichiarato di rinunciare all' eccezione di irricevibilità, spiegando che non intendeva privare il Tribunale della possibilità di statuire nel merito. Il ricorrente depositava copia di una sentenza pronunciata dal giudice di pace del secondo cantone di Schaerbeek il 1 aprile 1992 (v. infra, punto 26).
Conclusioni delle parti
20 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
1) dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo;
2) di conseguenza, dichiarare illegittima la decisione del [OSCURATO:PERSONA] recante adozione delle disposizioni generali d' attuazione dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA]; annullare la decisione 8 marzo 1990 che nega al ricorrente la concessione dell' assegno per figlio a carico ai sensi dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], e, in quanto occorra, annullare la decisione 3 luglio 1990 che respinge il suo reclamo;
3) porre le spese a carico del convenuto.
21 Il convenuto, avendo rinunciato in udienza alle conclusioni relative alla ricevibilità del ricorso, chiede che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso infondato;
° statuire sulle spese in conformità alle disposizioni vigenti.
Nel merito
22 Il ricorrente deduce tre motivi relativi, il primo alla violazione dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], il secondo all' illegittimità della decisione del [OSCURATO:PERSONA] 29 marzo 1977, che adotta le disposizioni generali d' attuazione dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], e il terzo alla violazione dell' art. 25 dello [OSCURATO:PERSONA].
° Sul motivo relativo alla violazione dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA]
23 L' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] dispone che in via eccezionale può essere equiparata al figlio a carico, mediante decisione speciale e motivata dell' autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a documenti probanti, qualsiasi altra persona nei cui confronti il funzionario sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi.
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
24 Il ricorrente rileva che l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") è tenuta a concedere l' assegno per figlio a carico quando abbia accertato che i figli di cui trattasi sono figli a carico ai sensi dell' art. 2, n. 2, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] e soddisfano i requisiti d' età stabiliti dal n. 3 dello stesso articolo. Egli si richiama al riguardo alla sentenza della Corte 19 gennaio 1984, causa 65/83, Erdini/Consiglio (Racc. pag. 211).
25 Per quanto riguarda "l' obbligo di prestare per legge gli alimenti" menzionato dal n. 4 dell' articolo citato, il ricorrente sostiene che, secondo il diritto belga, i figli della concubina sono creditori nei suoi confronti in forza di un obbligo naturale che si è novato in obbligo civile. Un debito alimentare può scaturire da un obbligo naturale fondato sui legami affettivi esistenti da un lato tra i concubini e, dall' altro, tra un concubino e i figli del suo convivente. Tale obbligo naturale di prestare gli alimenti può essere trasformato in obbligo civile attraverso il suo riconoscimento da parte del debitore e/o attraverso la sua esecuzione volontaria.
26 A sostegno di tale punto di vista, il ricorrente ha fatto riferimento, nelle sue memorie scritte, ad un certo numero di argomenti tratti dalla giurisprudenza belga. All' udienza, egli ha invocato pure la citata sentenza pronunciata dal giudice di pace del secondo cantone di Schaerbeek il 1 aprile 1992 in una causa intentata il 21 febbraio 1992 dalla signora [OSCURATO:PERSONA], a nome dei suoi figli e diretta contro il ricorrente. In detta sentenza il giudice fissa in 20 000 BFR al mese e per ciascun figlio l' importo del contributo alle spese di mantenimento e di educazione dei figli della signora [OSCURATO:PERSONA] a carico del signor [OSCURATO:PERSONA] e condanna, con decorrenza immediata, quest' ultimo al pagamento di tale contributo in caso di interruzione delle prestazioni spontanee. [OSCURATO:PERSONA] motivazione della sentenza il giudice rileva che "l' obbligo naturale di prestare gli alimenti di cui il signor [OSCURATO:PERSONA] si riconosce debitore nei confronti dei figli della ricorrente è stato, in virtù della sua esecuzione spontanea durante più di quattro anni, novato in obbligo civile suscettibile di esecuzione disposta dal giudice in caso di interruzione delle prestazioni spontanee".
27 Per la determinazione della legge da applicarsi, il giudice di pace di Schaerbeek si è basato sull' art. 1 della Convenzione dell' Aia 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile agli obblighi alimentari nei confronti dei minori, alla quale hanno aderito sia il Belgio sia la Spagna. Detta norma dispone che la legge della residenza abituale del minore determina se, in quale misura e da chi egli possa esigere gli alimenti. In base alla constatazione che i minori in questione risedevano abitualmente in Belgio dal dicembre 1989, il giudice ha perciò applicato il diritto belga.
28 Il ricorrente ricorda inoltre di aver firmato, il 20 dicembre 1989, un impegno di assunzione a carico nei confronti dello Stato belga. Non si può pertanto contestare che dall' impegno liberamente assunto dal ricorrente siano nati obblighi alimentari legali nei confronti dei figli della signora [OSCURATO:PERSONA] .
29 Il convenuto sostiene che, ai sensi dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], la concessione di un assegno per una persona equiparata a un figlio a carico è subordinata alla previa condizione che nei confronti della persona di cui trattasi "il funzionario sia tenuto per legge a prestare gli alimenti". L' onere della prova spetta al dipendente, che è tenuto fornire i "documenti probanti".
30 Il convenuto osserva che il ricorrente non ha fornito la prova di essere tenuto, nei confronti dei figli della sua concubina, a prestare per legge gli alimenti. Infatti, nel periodo per il quale ha sollecitato l' assegno in questione, il ricorrente era coniugato con la madre del suo figlio legittimo, mentre la concubina, da parte sua, era sposata con il padre dei suoi due figli. Orbene, né in diritto spagnolo né nel diritto comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri sussiste per il concubino un obbligo alimentare ex lege nei confronti dei figli della concubina.
31 Quanto all' impegno di assunzione a carico sottoscritto dal ricorrente il 20 dicembre 1989, si tratta di una decisione liberamente assunta dall' interessato. Il convenuto si rifiuta di ravvisare in tale decisione la fonte di un obbligo alimentare legale, risultante cioè dall' ordinamento giuridico in vigore e non da un atto di volontà personale.
32 Il convenuto ha rilevato in udienza che la sentenza del giudice di pace di Schaerbeek è stata pronunciata in una data in cui il ricorrente e la signora [OSCURATO:PERSONA] erano già sposati, cioè in una data posteriore di quasi due anni al periodo considerato nella presente sede. La controversia non riguardava quindi dei concubini, ma dei coniugi. Inoltre, trattandosi di un' azione di accertamento preventivo, intentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA] contro il signor [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l' esecuzione di un obbligo che egli già adempiva, la sentenza è stata pronunciata sulla base di fatti ipotetici e in assenza di un vero e propio contraddittorio. L' attrice non era quindi legittimata da alcun interesse attuale. il preteso debitore che, in qualche modo, ha tentato di far riconoscere di essere tenuto per legge a prestare gli alimenti, quando invece nessuno gli contesta il diritto di adempiere spontaneamente, ove lo giudichi opportuno, un obbligo che, a titolo personale, egli reputa naturale.
Giudizio del Tribunale
33 Si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA], ai fini della concessione dell' assegno per figlio a carico, può essere equiparata in via eccezionale al figlio a carico, mediante decisione speciale, qualsiasi altra persona nei cui confronti il dipendente sia tenuto per legge a prestare gli alimenti e il cui mantenimento gli imponga oneri gravosi.
34 Poiché, come si evince dal testo stesso dello [OSCURATO:PERSONA], l' equiparazione di un' altra persona ad un figlio a carico riveste un carattere eccezionale, si deve interpretare restrittivamente il presupposto della sussistenza, per il dipendente, di un obbligo alimentare ex lege nei confronti di un' altra persona (v. sentenza della Corte 21 novembre 1974, causa 6/74, Moulijn/Commissione, Racc. pag. 1287).
35 Il Tribunale rileva che la nozione di obbligo di "prestare per legge gli alimenti", usata dallo [OSCURATO:PERSONA], si ispira agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, i quali impongono per legge ai parenti e/o agli affini più o meno prossimi di grado l' obbligo reciproco di assistenza alimentare. Il Tribunale ritiene che lo [OSCURATO:PERSONA], usando nell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII la nozione di obbligo alimentare legale, faccia esclusivo riferimento all' obbligo alimentare imposto al dipendente per effetto di una fonte di diritto indipendente dalla volontà delle parti ed escluda pertanto che possano venir presi in considerazione obblighi di natura convenzionale, naturale o risarcitoria.
36 Secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., fra le altre, sentenza 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107), una disposizione di diritto comunitario la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve di regola dar luogo ad un' interpretazione autonoma, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi. Il Tribunale ritiene tuttavia che, pur in assenza di un espresso richiamo, l' applicazione di una norma di diritto comunitario possa implicare all' occorrenza un riferimento al diritto degli Stati membri qualora il giudice comunitario non riesca a rinvenire nel diritto comunitario o fra i principi generali del diritto comunitario gli elementi che gli permettano di precisarne il contenuto e la portata attraverso un' interpretazione autonoma.
37 Orbene, né il diritto comunitario né lo [OSCURATO:PERSONA] forniscono al giudice comunitario indicazioni che gli consentano di precisare, attraverso un' interpretazione autonoma, il contenuto e la portata dell' obbligo alimentare legale che rende possibile l' attribuzione ad un dipendente dell' assegno per figlio a carico ai sensi dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA]. Occorre pertanto identificare l' ordinamento giuridico nazionale cui il ricorrente è assoggettato e accertare se tale ordinamento gli imponga, nei confronti dei figli della concubina, un obbligo alimentare legale ai sensi dello [OSCURATO:PERSONA].
38 Per poter procedere a detta indagine, il Tribunale reputa necessaria la previa identificazione del giudice che potrebbe essere competente nonché della legge che questo applicherebbe in base alle sue norme di diritto internazionale privato.
39 [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la cittadinanza comune degli interessati è la cittadinanza spagnola. Nel corso del periodo considerato, che va dall' entrata in servizio del ricorrente presso il [OSCURATO:PERSONA] (febbraio 1989) al suo matrimonio con la signora [OSCURATO:PERSONA] (aprile 1990), i figli hanno dapprima risieduto, dal febbraio 1989 alla fine dell' anno scolastico 1988/1989, con la madre in Spagna. Successivamente hanno risieduto, con il ricorrente e la madre, in Belgio. In un primo tempo hanno soggiornato in Belgio grazie ad un permesso di soggiorno temporaneo. A partire dal 20 dicembre 1989 hanno ricevuto l' autorizzazione a rimanere in Belgio, in considerazione dell' impegno di assunzione a carico sottoscritto dal ricorrente.
40 Così stando le cose, risulta che, secondo il momento nel quale un' azione fosse stata intentata, avrebbero potuto essere competenti i Tribunali spagnoli o belgi, e avrebbe potuto essere applicabile la legge spagnola o quella belga.
41 ' comunque certo nel caso specifico che né in diritto belga né in diritto spagnolo sussiste un obbligo alimentare ex lege nel senso sopra descritto, derivante da una fonte di diritto indipendente dalla volontà del debitore, nei confronti dei figli del concubino. Il Tribunale considera pertanto che, senza che si renda necessario determinare se la citata Convenzione dell' Aia fosse applicabile al rapporto in questione o se tale rapporto fosse retto dalla legge belga ovvero da quella spagnola, il ricorrente non era tenuto, durante il periodo di cui trattasi, a prestare per legge gli alimenti, ai sensi dello [OSCURATO:PERSONA], ai figli della signora [OSCURATO:PERSONA].
42 In particolare il Tribunale ritiene che non possa essere accolto l' argomento del ricorrente, basato sul presupposto che un obbligo civile sorto per novazione di un obbligo naturale constituisca un obbligo legale di prestare gli alimenti ai sensi dello [OSCURATO:PERSONA]. Anche se suscettibile di ricevere un' esecuzione ope iudicis, un siffatto obbligo civile, in quanto trae origine da un comportamento volontario, non costituisce un obbligo imposto in forza di una fonte di diritto indipendente dalla volontà delle parti e non può pertanto essere qualificato obbligo alimentare legale ai sensi dello [OSCURATO:PERSONA].
43 Nonostante i cambiamenti che siano potuti intervenire nei costumi dopo la redazione dello [OSCURATO:PERSONA] nel 1962, il Tribunale non è comunque competente ad estendere l' interpretazione giuridica dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] al fine di includervi obblighi come quelli invocati dal ricorrente.
44 Quanto alla sentenza 1 aprile 1992, del giudice di pace di Schaerbeek, è sufficiente constatare che essa fa riferimento ad un periodo posteriore al matrimonio del ricorrente con la signora [OSCURATO:PERSONA]. Tale sentenza non è dunque pertinente in relazione al periodo considerato nel presente caso.
45 Per quanto riguarda l' impegno di assunzione a carico sottoscritto dal ricorrente a favore dei figli della concubina, il Tribunale considera che neppure tale impegno, anche ammettendo che possa dar origine ad un obbligo alimentare, può essere qualificato obbligo alimentare legale ai sensi dello [OSCURATO:PERSONA], in quanto deriva dalla volontà del dipendente.
46 In considerazione di quanto dianzi esposto, il primo motivo dev' essere respinto.
° Sul motivo relativo all' illegittimità della decisione del [OSCURATO:PERSONA] 29 marzo 1977, che adotta le disposizioni generali d' attuazione dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA]
47 L' art. 3 delle disposizioni generali d' attuazione relative all' equiparazione di una persona a un figlio a carico, emanate dal [OSCURATO:PERSONA] il 29 marzo 1977, dispone quanto segue:
"La persona di cui è chiesta l' equiparazione deve:
° avere più di 60 anni, se si tratta di un uomo, e più di 55 anni se si tratta di una donna, o
° avere meno di 18 anni, limite che è portato a 26 anni se la suddetta persona riceve una formazione scolastica o professionale, o
° essere colpita da una malattia o da un' infermità che le impedisca di provvedere al proprio sostentamento".
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
48 Il ricorrente sostiene che il [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo all' art. 2, n. 4, dell' allegato VII condizioni non previste dal legislatore comunitario, ha manifestamente commesso uno sviamento di procedura ed un abuso di potere. Il ricorrente rileva come l' art. 3 della decisione comporti automaticamente l' esclusione di un rilevante numero di persone (fra cui anche i figli del concubino di un dipendente che si faccia effettivamente carico nei loro confronti degli oneri di sostentamento), salvo nel caso in cui esse siano colpite da una grave malattia o da un' infermità.
49 Il convenuto, in replica agli argomenti che il ricorrente trae dall' art. 3 delle disposizioni generali d' attuazione, riconosce che una versione identica dell' articolo suddetto è stata dichiarata illegittima con sentenza del Tribunale 14 dicembre 1990, causa T-75/89, Brems/Consiglio (Racc. pag. II-899, punto 29 della motivazione). Esso sostiene, tuttavia, che l' art. 3 non può essere stato alla base della decisione individuale contestata dal ricorrente, in quanto i figli della sua concubina, che hanno meno di 18 anni, rientrano pienamente nel campo d' applicazione del suddetto art. 3. Non è quindi in forza di tale disposizione che la domanda del ricorrente è stata respinta.
Giudizio del Tribunale
50 E' sufficiente rilevare che l' art. 3 delle disposizioni generali d' attuazione di cui trattasi non contiene alcuna disposizione atta ad escludere dal beneficio dell' art. 2, n. 4, dell' allegato VII dello [OSCURATO:PERSONA] i figli della signora [OSCURATO:PERSONA], poiché nel periodo considerato essi erano di età inferiore ai 18 anni.
51 Il secondo motivo deve quindi essere respinto.
° Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell' art. 25 dello [OSCURATO:PERSONA] delle parti
52 Il ricorrente sostiene che la motivazione contenuta nelle risposte con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente respinto la sua domanda ed il suo reclamo non gli ha consentito di effettuare un controllo della legittimità di tali decisioni. [OSCURATO:PERSONA] ha adottato disposizioni generali d' attuazione perché ha ritenuto o che il citato n. 4 mancasse di chiarezza, o che fosse opportuno precisare i criteri atti a guidare l' amministrazione nell' esercizio del suo potere discrezionale. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] non può sostenere, ai fini della presente causa, che detta disposizione è sufficientemente chiara e non ha bisogno di essere ulteriormente specificata.
53 Il convenuto assume che il riferimento ai presupposti per l' applicazione dell' art. 2, n. 4, contenuto nella decisione 8 marzo 1990 costituisca una motivazione sufficiente. Rileva d' altro canto che nel reclamo il ricorrente non aveva mosso specifiche contestazioni in proposito, e che quindi il [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto a ritornare sulla questione nella sua risposta.
Giudizio del Tribunale
54 Alla luce del giudizio espresso dal Tribunale sul primo motivo dedotto dal ricorrente, risulta chiaramente che quest' ultimo non aveva diritto all' equiparazione dei figli della concubina a figli a carico, in quanto non era in alcun modo tenuto, nei loro confronti, a prestare per legge gli alimenti. Pertanto, quand' anche la decisione impugnata venisse annullata per difetto di motivazione, non la si potrebbe sostituire che con una nuova decisione identica, nel merito, a quella annullata. Secondo la giurisprudenza della Corte, il ricorrente non ha alcun interesse legittimo all' annullamento di una decisione per vizio di forma nel caso in cui l' amministrazione non disponga di alcun margine discrezionale e sia tenuta ad agire come ha fatto (sentenza 6 luglio 1983, causa 117/81, Geist/Commissione, Racc. pag. 2191, punto 7 della motivazione; v. anche sentenza 29 settembre 1976, causa 9/76, Morello/Commissione, Racc. pag. 1415, punto 11 della motivazione). Di conseguenza, non è necessario che il Tribunale esamini più dettagliatamente questo motivo.
55 In considerazione di quanto suesposto, si deve dichiarare che il ricorso dev' essere respinto per intero.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
56 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause fra le [OSCURATO:PERSONA] ed i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.