CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luca TAMPIERI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] TANESE che, sull'assunto di non avere avuto alcuna conoscenza dell'ordine di sospensione emesso nei suoi confronti dal pubblico ministero, chiede la revoca dell'ordine di esecuzione successivamente emesso, con conseguente ripristino della procedura che gli consenta di accedere alle misure alternative. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] TANESE, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], si affida a unico motivo con il quale rinnova la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero debba rinnovare la notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione quando il condannato non venga individuato, effettuando le ricerche anche attraverso il difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondata e irrilevante la proposta questione di legittimità costituzionale. 1.1. Va premesso che, in linea generale, è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto, come unico motivo, la riproposizione di una questione di legittimità costituzionale dichiarata manifestamente infondata o priva di rilevanza in sede di merito (Sez. 1, n. 20702 del 16/06/2020, Sala, Rv. 279376). 2. Ciò premesso, la questione è manifestamente infondata nonché irrilevante nel caso di specie. La motivazione del provvedimento impugnato è condivisibile là dove esclude la rilevanza della questione e l'esistenza di alcun profilo di frizione con norme costituzionali, vertendosi nel caso di un soggetto irreperibile a norma di legge e come tale dichiarato a seguito di tutte le ricerche previste dal codice di rito. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnovazione della notificazione, non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso (Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Vaklinova, Rv. 276411; in precedenza Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017 - dep. 2018, Resch, Rv. 272054). Il ricorso, che non contesta la completezza delle ricerche, volutamente confonde situazioni giuridiche del tutto diverse, sicché non è ravvisabile alcuna frizione costituzionale. Non è, in effetti, in alcun modo raffrontabile, come invece vorrebbe il ricorrente, la situazione che si verifica nel processo di cognizione, ove sono stringenti i requisiti legali che presidiano alla effettiva conoscenza dell'accusa, rispetto a quella del giudizio di esecuzione. In proposito si è recentemente precisato che «nel procedimento di esecuzione non trovano applicazione le disposizioni in tema di assenza atteso che tale disciplina è volta ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato, mentre il procedimento di esecuzione ha ad oggetto le vicende successive alla formazione del giudicato che si fonda proprio sull'effettiva conoscenza dell'accusa» (Sez. 1, n. 37321 del 09/09/2021, Saddok, Rv. 281910). 2.2. Nel caso di specie, inoltre, la questione non è solo manifestamente infondata, ma anche irrilevante dal momento che l'eventuale applicazione del comma 8-bis dell'art. 656 cod. proc. pen. farebbe riferimento allo stesso difensore che ha assistito il soggetto nell'udienza di patteggiamento e quindi perfettamente a conoscenza degli (inutili) sforzi fatti al fine di notificare l'ordine di esecuzione e contestuale decreto di sospensione, non essendo evidentemente lo stesso difensore a conoscenza di alcun elemento ulteriore per reperire il condannato. Si tratta di una circostanza che il ricorso omette di contestare, sicché ne deriva la complessiva irrilevanza della questione di legittimità costituzionale. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co