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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15171/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminate le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che sostituisce oralmente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto con strappo ai sensi dell'art.624 bis cod.pen., così riqualificata l'originaria contestazione di rapina ai sensi dell'art.628 comma 2 cod.pen. e del reato di resistenza a pubblico ufficiale e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti rispetto alla contestata circostanza ag- gravante e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2.Assumeva il giudice distrettuale quanto al trattamento sanziona- torio che non era ravvisabile alcun errore di calcolo, se non in favore dell'imputato in ragione della misura della riduzione apportata per il rito premiale.

Assumeva ancora che il ricorrente, anche in ragione della con- dotta serbata per mantenere il possesso del cellulare sottratto ed otte- nere l'impunità aveva maturato un possesso esclusivo ed autonomo sul bene e che il danno complessivamente considerato non potesse ritenersi di minima importanza.

Escludeva infine una revisione del trattamento sanzionatorio in ragione della gravità dei fatti reato e delle diminuzioni apportate dal primo giudice in misura superiore a quanto previsto dalla legge.

3. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla quanti- ficazione della pena, frutto di palesi errori di calcolo e di una ingiustifica- ta sottostima della diminuzione apportata per il riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche.

Con una ulteriore articolazione lamenta violazione di legge in re- lazione al mancato riconoscimento nei fatti contestati al capo A) del ten- tativo, laddove l'azione furtiva era stata realizzata e proseguita sotto il controllo della persona offesa che aveva inseguito l'imputato così da in- durlo a liberarsi dalla refurtiva.

Con un'ultima articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ragione della modesta diminuzione apportata per il ri- conoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il mancato ri- conoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso in punto di responsabilità penale e di qualifi- cazione giuridica dei fatti-reato vanno dichiarati inammissibili in quanto generici ed assolutamente infondati in tutte le loro articolazioni.

Le cen- sure concernenti asserite carenze argomentative sulle singole questioni accennate non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argonnentativo, esteso a tutti gli elementi of- ferti dal processo, e la ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura degli elementi difensivi introdotti nei motivi di appello.

I motivi noltre non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e per- tanto immune da vizi di legittimità, in relazione alla condotta tenuta dal ricorrente, che si era impossessato con violenza del cellulare della per- sona offesa dandosi alla fuga.

Invero sul punto appare costante l'insegnamento del S.C. secondo cui per la consumazione del reato di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell'agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione ( sez. 4, 7.4.2005, Volpi e altro, Rv.232092) e che la consumazione del reato risulta esclusa soltanto nel caso in cui tutta la condotta illecita sia intervenuta sotto il costante monitoraggio della persona offesa, non essendo all'uopo sufficiente una osservazione a distanza dell'azione furtiva, seguita dal bloccaggio da parte delle forze di polizia, in quanto un siffatto "studio" a distanza non impedisce al reo di acquisire un possesso esclusivo della res ai danni della persona offesa (sez.5, 11.4.2016, Ouerghi, Rv. 267266).

Nella specie invero il monito- raggio della persona offesa non era stato costante né ravvicinato in ra- gione della fuga operata dall'imputato, di talchè il ricorrente aveva ac- quisito l'autonoma disponibilità del telefono cellulare di cui si era impos- sessato.

2. Manifestamente infondato è poi il primo motivo di ricorso e la parte del terzo motivo in cui si lamenta la modesta riduzione apportata per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Invero il giudice di merito ha dato espresso conto, con motivazione neppure contestata nei successivi gradi del giudizio, che il fatto non ri- sultava di modesta gravità, tenuto conto della condotta violenta tenuta dall'imputato nei confronti della persona offesa, motivando in tale modo la ragione della modesta riduzione per le circostanze attenuanti generi- che, riconosciute con giudizio di prevalenza sulla recidiva. 2.1 Del tutto correttamente poi il giudice di appello, ai fini di giu- stificare la adeguatezza della diminuzione apportata per il riconoscimen- to delle circostanze attenuanti generiche, non si è limitato a verificare la congruità aritmetica della diminuzione, ma ha operato una valutazione sul complessivo trattamento sanzionatorio, evidenziando che la pena era stata comunque ridotta in eccesso di un anno rispetto al formale calcolo aritmetico, escludendo per tale ragione una più accentuata riduzione per il beneficio accordato.

La mancata concessione delle attenuanti generi- che nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di con- siderare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo ri- spetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (sez.6, n.17437 del 27 Gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.2812; sez.7, n.39396 del 27 Maggio 2016, Jebali, Rv.264875).

3. Infondato è poi il motivo di ricorso relativo al mancato ricono- scimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen..

Le deduzioni di cui al ricorso non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richie- sta, ha evidenziato come il valore dei beni sottratti non fosse irrisorio, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagiona- to sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulte- riori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conse- guenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal rea- to (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241; n.37795 del 21 Settem- bre 2021, Bosio, Rv.281952.02).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ri- corrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al pa- gamento di una somma, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di cola.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminate le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che sostituisce oralmente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto con strappo ai sensi dell'art.624 bis cod.pen., così riqualificata l'originaria contestazione di rapina ai sensi dell'art.628 comma 2 cod.pen. e del reato di resistenza a pubblico ufficiale e, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti rispetto alla contestata circostanza ag- gravante e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa. 2.Assumeva il giudice distrettuale quanto al trattamento sanziona- torio che non era ravvisabile alcun errore di calcolo, se non in favore dell'imputato in ragione della misura della riduzione apportata per il rito premiale. Assumeva ancora che il ricorrente, anche in ragione della con- dotta serbata per mantenere il possesso del cellulare sottratto ed otte- nere l'impunità aveva maturato un possesso esclusivo ed autonomo sul bene e che il danno complessivamente considerato non potesse ritenersi di minima importanza. Escludeva infine una revisione del trattamento sanzionatorio in ragione della gravità dei fatti reato e delle diminuzioni apportate dal primo giudice in misura superiore a quanto previsto dalla legge. 3. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla quanti- ficazione della pena, frutto di palesi errori di calcolo e di una ingiustifica- ta sottostima della diminuzione apportata per il riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche. Con una ulteriore articolazione lamenta violazione di legge in re- lazione al mancato riconoscimento nei fatti contestati al capo A) del ten- tativo, laddove l'azione furtiva era stata realizzata e proseguita sotto il controllo della persona offesa che aveva inseguito l'imputato così da in- durlo a liberarsi dalla refurtiva. Con un'ultima articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ragione della modesta diminuzione apportata per il ri- conoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il mancato ri- conoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso in punto di responsabilità penale e di qualifi- cazione giuridica dei fatti-reato vanno dichiarati inammissibili in quanto generici ed assolutamente infondati in tutte le loro articolazioni. Le cen- sure concernenti asserite carenze argomentative sulle singole questioni accennate non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argonnentativo, esteso a tutti gli elementi of- ferti dal processo, e la ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura degli elementi difensivi introdotti nei motivi di appello. I motivi noltre non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e per- tanto immune da vizi di legittimità, in relazione alla condotta tenuta dal ricorrente, che si era impossessato con violenza del cellulare della per- sona offesa dandosi alla fuga. Invero sul punto appare costante l'insegnamento del S.C. secondo cui per la consumazione del reato di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata sotto il dominio esclusivo dell'agente anche se per breve tempo e senza spostamento dal luogo della sottrazione ( sez. 4, 7.4.2005, Volpi e altro, Rv.232092) e che la consumazione del reato risulta esclusa soltanto nel caso in cui tutta la condotta illecita sia intervenuta sotto il costante monitoraggio della persona offesa, non essendo all'uopo sufficiente una osservazione a distanza dell'azione furtiva, seguita dal bloccaggio da parte delle forze di polizia, in quanto un siffatto "studio" a distanza non impedisce al reo di acquisire un possesso esclusivo della res ai danni della persona offesa (sez.5, 11.4.2016, Ouerghi, Rv. 267266). Nella specie invero il monito- raggio della persona offesa non era stato costante né ravvicinato in ra- gione della fuga operata dall'imputato, di talchè il ricorrente aveva ac- quisito l'autonoma disponibilità del telefono cellulare di cui si era impos- sessato. 2. Manifestamente infondato è poi il primo motivo di ricorso e la parte del terzo motivo in cui si lamenta la modesta riduzione apportata per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Invero il giudice di merito ha dato espresso conto, con motivazione neppure contestata nei successivi gradi del giudizio, che il fatto non ri- sultava di modesta gravità, tenuto conto della condotta violenta tenuta dall'imputato nei confronti della persona offesa, motivando in tale modo la ragione della modesta riduzione per le circostanze attenuanti generi- che, riconosciute con giudizio di prevalenza sulla recidiva. 2.1 Del tutto correttamente poi il giudice di appello, ai fini di giu- stificare la adeguatezza della diminuzione apportata per il riconoscimen- to delle circostanze attenuanti generiche, non si è limitato a verificare la congruità aritmetica della diminuzione, ma ha operato una valutazione sul complessivo trattamento sanzionatorio, evidenziando che la pena era stata comunque ridotta in eccesso di un anno rispetto al formale calcolo aritmetico, escludendo per tale ragione una più accentuata riduzione per il beneficio accordato. La mancata concessione delle attenuanti generi- che nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di con- siderare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo ri- spetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (sez.6, n.17437 del 27 Gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.2812; sez.7, n.39396 del 27 Maggio 2016, Jebali, Rv.264875). 3. Infondato è poi il motivo di ricorso relativo al mancato ricono- scimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen.. Le deduzioni di cui al ricorso non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richie- sta, ha evidenziato come il valore dei beni sottratti non fosse irrisorio, ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagiona- to sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulte- riori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conse- guenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal rea- to (sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241; n.37795 del 21 Settem- bre 2021, Bosio, Rv.281952.02). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ri- corrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al pa- gamento di una somma, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di cola. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am
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