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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 gennaio 2025

Cassazione n. 22535/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 09/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla pena inflittagli dal Tribunale di Trani con sentenza pronunciata 1'8 settembre 2020; con la medesima ordinanza il Tribunale di sorveglianza ha concesso al condannato la misura alternativa della detenzione domiciliare.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento rispetto al diniego dell'affidamento in prova.

Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 178, lett. c), del codice di rito per non avere il Tribunale di sorveglianza rilevato l'omessa notifica, nei suoi confronti, del decreto di fissazione dell'udienza del 9 gennaio 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.

2. Nel procedimento di esecuzione (e, quindi, anche in quello di sorveglianza) l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (ex multis: Sez. 3, n. 404 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Rv. 280189 - 01).

Orbene, come risulta dall'esame degli atti (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato) Y110 ima -su il decreto di fissazione dell'udienza del 9 gennaio 2025 (alla quale [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato, / così come nemmeno il suo difensore di fiducia) stato notificato all'odierno ricorrente, il quale non aveva nemmeno eletto domicilio presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA] } Pillo, come emerge dalla originaria istanza di misure alternative alla detenzione presentata il giorno 6 febbraio 2023.3.

L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo giudizio rispetto alla domanda di affidamento in prova, previa rituale instaurazione del contraddittorio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.

Così deciso in Roma, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari del 09/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla pena inflittagli dal Tribunale di Trani con sentenza pronunciata 1'8 settembre 2020; con la medesima ordinanza il Tribunale di sorveglianza ha concesso al condannato la misura alternativa della detenzione domiciliare. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento rispetto al diniego dell'affidamento in prova. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 178, lett. c), del codice di rito per non avere il Tribunale di sorveglianza rilevato l'omessa notifica, nei suoi confronti, del decreto di fissazione dell'udienza del 9 gennaio 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate. 2. Nel procedimento di esecuzione (e, quindi, anche in quello di sorveglianza) l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (ex multis: Sez. 3, n. 404 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Rv. 280189 - 01). Orbene, come risulta dall'esame degli atti (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato) Y110 ima -su il decreto di fissazione dell'udienza del 9 gennaio 2025 (alla quale [OSCURATO:PERSONA] non ha partecipato, / così come nemmeno il suo difensore di fiducia) stato notificato all'odierno ricorrente, il quale non aveva nemmeno eletto domicilio presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA] } Pillo, come emerge dalla originaria istanza di misure alternative alla detenzione presentata il giorno 6 febbraio 2023.3. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo giudizio rispetto alla domanda di affidamento in prova, previa rituale instaurazione del contraddittorio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'affidamento in prova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari. Così deciso in Roma, il 2
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