CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2026
Cassazione n. 18555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d’appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAntonio [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19/01/2026, la Corte d’appello di Trieste rigettava la richiesta, cheera stata presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di rescissione del giudicato di cui allasentenza del 18/02/2022 del Tribunale di Pordenone – con la quale il [OSCURATO:PERSONA] era statocondannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed € 6.000,00 di multa per il reatodi ricettazione – e, in via subordinata, di restituzione nel termine per impugnare la medesimasentenza.2. Avverso l’indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Trieste, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ClaudiuCaldaras, affidato a quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 420-bis e 629-biscod. proc. pen. e dell’art. 6 CEDU e, in particolare, l’erronea applicazione dell’art. 629-biscod. proc. pen., «per avere la Corte territoriale fondato la conoscenza effettiva del processosu un indice meramente formale e risalente (nomina del difensore con elezione di domicilionel 2015), in assenza di qualsivoglia verifica della conoscenza della vocatio in iundicium».Espone che la Corte d’appello di Trieste avrebbe ritenuto sufficiente, ai fini dellaconoscenza del processo, «la nomina del difensore di fiducia con elezione di domicilioavvenuta nel gennaio 2015, in occasione di attività di polizia giudiziaria nella fase delleindagini preliminari».Ciò integrerebbe una violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen., atteso che questorichiede che l’assenza sia dovuta alla mancata conoscenza della celebrazione del processo«e non già di un generico procedimento o di attività investigative».Secondo il ricorrente, il quale richiama alcune pronunce della Corte di cassazione, laconoscenza: a) dovrebbe essere effettiva e non presunta; b) dovrebbe riferirsi all’accusaformalizzata e alla citazione a giudizio; c) non potrebbe essere «desunta da atti relativi alleindagini».Nel caso di specie: a) il decreto di citazione a giudizio era stato notificato«esclusivamente presso il difensore»; b) non vi era stata «alcuna notifica personaleall’imputato»; c) l’ultimo contatto con il difensore di fiducia «risale al 24 settembre 2019»; d)tale difensore aveva «rinunciato al mandato ancor prima della prima udienza»; e) il difensored’ufficio che era stato successivamente nominato «non ha mai avuto contatti con l’imputato».Pertanto, la Corte d’appello di Trieste avrebbe «attribuito valore decisivo a un indicemeramente cartolare, aleatorio, in violazione del principio di effettività della conoscenza».2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 629-bis cod.proc. pen., dell’art. 27 Cost. e dell’art. 6 CEDU, in ragione dell’asserita «erroneaqualificazione come “colpevole” della mancata conoscenza del processo in assenza dicondotte di sottrazione volontaria o irreperibilità fraudolenta, mediante l’introduzione di unaforma di colpa presunta non prevista dall’ordinamento». Espone che la Corte d’appello di Trieste avrebbe ritenuto che egli si fosse «posto“volontariamente” nelle condizioni di non conoscere il processo per avere interrotto i rapporticon il difensore di fiducia» (così il ricorso).Tale affermazione sarebbe priva sia di fondamento normativo sia «di riscontri».Secondo il ricorrente, il quale richiama alcune pronunce della Corte di cassazione: a) lamancata conoscenza sarebbe «colpevole solo in presenza di condotte attive di elusione delprocesso»; b) «la mera inerzia o l’assenza di contatti con il difensore non integra sottrazionevolontaria».Nel caso di specie: a) «non vi è stata irreperibilità fraudolenta»; b) «non vi è stataindicazione di domicilio fittizio»; c) «non vi è stato rifiuto di notifiche»; d) «non è stataaccertata alcuna condotta di sottrazione».Pertanto, la Corte d’appello di Trieste avrebbe «introdotto una presunzione di colpafondata sulla mera interruzione dei rapporti difensivi, in violazione dei principi costituzionali econvenzionali e come tale inidonea a fondare un giudizio di “non conoscenza colpevole”».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione «nella partein cui la Corte [d’appello] ritiene “effettivo” il rapporto fiduciario nonostante la rinuncia lamandato prima della prima udienza, l’assenza di contatti e la totale mancanza di conoscenzadella vocatio in iudicium».La Corte d’appello di Trieste, da un lato, avrebbe «pre[so] atto della rinuncia almandato del difensore fiduciario prima della prima udienza dibattimentale» e avrebbe«riconosc[iuto] l’assenza di contatti con il difensore di ufficio»; dall’altro lato, avrebbecontraddittoriamente ritenuto che «il rapporto fiduciario fosse idoneo a garantire laconoscenza del processo».La motivazione sarebbe contraddittoria, atteso che «un rapporto fiduciario cessatoprima dell’instaurazione del contraddittorio non può costituire canale informativo effettivo».2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge e il vizio della motivazione per l’«erroneorigetto della richiesta subordinata di restituzione nel termine mediante motivazioneapparente, avendo la Corte omesso ogni valutazione sulla mancata conoscenza effettivadella vocatio in iudicium».La Corte d’appello di Trieste avrebbe rigettato la richiesta di restituzione nel termine, exart. 175 cod. proc. pen., per impugnare la sentenza del 18/02/2022 del Tribunale diPordenone, «limitandosi a richiamare profili formali e transitori senza affrontare il datodecisivo: l’assenza totale di conoscenza del processo, che nel sistema previgente costituivail presupposto comune tanto dell’art. 629-bis quanto della restituzione nel termine», con laconseguente apparenza della motivazione, in violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi tre motivi, i quali, attenendo tutti alla contestazione del rigetto della richiesta direscissione del giudicato, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.2. La Corte d’appello di Trieste ha correttamente individuato, quale disciplina dellarescissione del giudicato applicabile ratione temporis, quella dettata dall’art. 629-bis cod.proc. pen. nel testo di tale articolo anteriore alla sostituzione di esso a opera dell’art. 37,comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.Si deve in proposito rammentare che la disposizione transitoria di cui all’art. 89 di taledecreto stabilisce che «quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore delpresente decreto [30/12/2022], è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado delprocedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato,continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme diassenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello ealla rescissione del giudicato».Ne discende che, poiché, come è stato rilevato dalla Corte d’appello di Trieste, ilCaldaras era stato dichiarato assente con ordinanza del 12/02/2021, deve essere applicatala disciplina della rescissione del giudicato vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2022, come è stato del resto già affermato dalla Corte di cassazione con la sentenzadi Sez. 1, n. 7663 del 16/01/2026, Pacurar, Rv. 289499-01), secondo la cui massima: «Ladisciplina della rescissione del giudicato relativa alle sentenze emesse nei processi nei quali,alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è stata già pronunciata, inqualsiasi stato e grado del procedimento, l’ordinanza con la quale si è disposto procedersi inassenza dell’imputato, deve individuarsi necessariamente in quella vigente in epocaanteriore all’efficacia del precisato testo normativo, atteso quanto disposto dall’art. 89 d.lgs.cit., e non, invece, in quella vigente al momento nel quale il condannato in assenza è venutoa conoscenza del provvedimento, e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria,secondo i principi generali applicabili in difetto di disposizioni transitorie».Il testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen. applicabile nel caso di specie è perciò quellosecondo cui: «Il condannato […] con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si siaproceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione delgiudicato qualora provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancataconoscenza della celebrazione del processo» (comma 1).Sempre ratione temporis, si ricade nella disciplina del processo in assenza (art. 420-biscod. proc. pen.) che era stata disegnata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 (il cui art. 9,comma 2, aveva sostituito l’art. 420-bis cod. proc. pen.) e anteriore al d.lgs. 10 ottobre 2022,n. 150 (il cui 23, comma 1, lett. c, ha nuovamente sostituito l’art. 420-bis cod. proc. pen.).3. Ciò precisato in ordine alla disciplina applicabile, nel caso in esame: a) il [OSCURATO:PERSONA],nel corso delle indagini preliminari – precisamente, in occasione del sequestro di cavi dirame del peso di circa kg. 1.500 che era stato effettuato nei suoi confronti nel gennaio del2015 –, aveva nominato proprio difensore di fiducia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e avevacontestualmente eletto domicilio presso il suo studio; b) il decreto di citazione a giudizio erastato ritualmente notificato presso tale domicilio eletto il 27/08/2020; c) il difensore di fiduciaavv. [OSCURATO:PERSONA] aveva successivamente comunicato la rinuncia all’incaricodefensionale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per essere «venuto meno il rapporto fiduciario»; d) alla memoriadel 09/01/2026 era stata allegata una nota dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con la quale eglirappresentava di avere difeso il [OSCURATO:PERSONA] in altri procedimenti fino al 24/09/2019, ma chedopo tale data lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si era reso irreperibile.4. Questi essendo i fatti processuali, deve essere ribadito il principio, che è statoaffermato dalla Corte di cassazione con riferimento a una fattispecie del tutto analoga aquella che viene qui in rilievo, secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, a legittimarela dichiarazione di assenza è l’effettiva conoscenza del processo, non potendosiautomaticamente desumere dalla “negligenza informativa” dell’imputato la sua volontà disottrarsi a essa (Sez. 5, n. 40489 del 26/11/2025, Cimpeanu, Rv. 289114-01, con la quale, inapplicazione di tale principio, la Corte ha annullato l’ordinanza con cui il giudice di appelloaveva ritenuto l’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputatoperché questi aveva nominato un difensore di fiducia nella fase delle indagini preliminari edeletto domicilio presso quest’ultimo, senza considerare la sopravvenuta rinuncia al mandatoda parte del difensore di fiducia prima della prima udienza, giustificata dall’impossibilità dicontattare il proprio assistito, e la nomina di un difensore d’ufficio che ha seguito il processofino alla sentenza irrevocabile).L’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nel testo risultante dalla sostituzione operatacon l’art. 9, comma 2, della legge n. 67 del 2014, consentiva di procedere in assenzaquando risultava che l’imputato «si è volontariamente sottratto alla conoscenza delprocedimento o di atti del procedimento».Con la sentenza “Cimpeanu”, è stato chiarito che si deve trattare di condotte positive,rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficientepsicologico della condotta.In base a tale parametro, la mancanza di diligenza informativa può essere unacircostanza valutabile nel caso concreto, ma non può essere di per sé determinante, in viaastratta, per potere affermare la ricorrenza di una “sottrazione volontaria”, atteso che, «se siesaspera il concetto di “mancata diligenza” sino a trasformarla automaticamente in unaconclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare ameno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, sifarebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, ilche ovviamente è un’operazione non consentita» (così Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019,dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420-01, in motivazione, pag. 29).5. Nel caso di specie, il difensore di fiducia domiciliatario, che era stato nominato nellafase delle indagini preliminari, ha rinunciato al mandato prima della prima udienza davanti alTribunale di Pordenone e ha rappresentato di avere difeso il [OSCURATO:PERSONA] in altri procedimentifino al 24/09/2019 ma che, dopo tale data, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si era reso irreperibile, sicchénon aveva potuto avere contatti con lui. In sua vece, era stato nominato un difensore diufficio, ai sensi dell’art. 97, comma 1, cod. proc. pen., il quale aveva rappresentato ilCaldaras durante l’ulteriore corso del processo, sino alla pronuncia della sentenza dicondanna poi divenuta irrevocabile, senza avere contatti con l’imputato.Ebbene la circostanza che questi abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delleindagini preliminari e abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indicedell’effettiva conoscenza della pendenza del processo e della vocatio in iudicium notificatapresso il domiciliatario, quando, come nella specie, il difensore abbia rinunciato al mandato aseguito della definitiva perdita di contatti con l’imputato (Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, FalCheickh, Rv. 286712-01; Sez. 5, n. 809 del 28/09/2023, dep. 2024, Lleshi, Rv. 285780-01).Nulla, quindi, dimostra che l’imputato abbia avuto conoscenza della vocatio in iudicium.Difettando questa condizione, il Tribunale di Pordenone avrebbe potuto procedere inassenza dell’imputato solo allorché fosse ricorsa la seconda condizione, vale a dire siversasse in una ipotesi di una “volontaria sottrazione” alla conoscenza del processo.Nell’indagine sulla “volontaria sottrazione”, la Corte di appello si è arrestata al rilievodella mancanza di diligenza informativa a fronte della nomina di un difensore di fiducia edell’elezione di domicilio presso di questi.Tale approccio è tuttavia dissonante rispetto al principio per cui la manifesta mancanzadiligenza informativa può costituire circostanza valutabile nel caso concreto, ma non puòessere di per sé determinante per potere affermare, in modo automatico, la ricorrenza della“volontaria sottrazione”.Invero, come è stato affermato dalle Sezioni unite con la sentenza “IsmailDarwish” nelpassaggio che si è già citato, «se si esaspera il concetto di “mancata diligenza” sino atrasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti,ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in iusper procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbealle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un’operazione non consentita».[OSCURATO:PERSONA] intende pertanto dare continuità all’insegnamento, decisamentemaggioritario, della Corte di cassazione secondo cui la negligenza informativa dell’imputato– che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile– non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenzadel processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 33417 del12/09/2025, Digiola, Rv. 288660-01; Sez. 5, n. 23670 del 03/06/2025, Esposito, Rv. 288209-01. In motivazione: Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286712-01; Sez. 5, n.809 del 28/09/2023, dep. 2024, Lleshi, Rv. 285780-01).6. Pertanto, l’ordinanza impugnata e la sentenza del 18/02/2022 del Tribunale diPordenone devono essere annullate senza rinvio e deve rinviarsi per nuovo giudizio alTribunale di Pordenone in diversa composizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonchè la sentenza del Tribunale di Pordenonedel 18.2.2022 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pordenone in diversa composizione.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]