CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32614/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato in ordine alla fattispecie ex artt. 73 e 74 del DPR 309/90, è inammissibile. Esso, relativo alla motivazione apparente in relazione agli artt. 597 cod. proc. pen., 81 e 133 cod. pen., non appare pertinente: l'annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte era limitato solo al superamento dell'intervenuta violazione del divieto di reformatio in peius, effettivamente rispettato con la presente sentenza qui impugnata, senza che fosse stato rilevato dal ricorrente e accolto dalla Corte alcun vizio di motivazione. Invero in sentenza, senza alcuna confutazione al riguardo, si rappresenta che il ricorrente aveva censurato in sede di legittimità solo la misura dell'aumento di pena. Sta di fatto che il trattamento sanzionatorio non presenta comunque vizi motivazionali, perchè i giudici espressamente oltre che sostanzialmente mostrano di ritenere congrui gli aumenti già disposti in precedenza pari a 9 mesi, e a 2 mesi, in linea con la giurisprudenza di legittimità, per cui a fronte di pene vicine ai minimi o comunque inferiori a valori medi, è sufficiente il richiamo a tali espressioni che rimandano alla avvenuta considerazione dei criteri ex art. 133 cod. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso