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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2024

Cassazione n. 20870/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono del tutto generici, atteso che il ricorrente non indica minimamente le ragioni per le quali le attenuanti dovrebbero essere considerate prevalenti sulle aggravanti né perché dovrebbe essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; che, inoltre, dalla sintesi dei motivi di appello, risulta che l'appellante aveva chiesto l'applicazione delle generiche nella massima estensione, ma non di ritenerle prevalenti sulle aggravanti; che la Corte di appello aveva rilevato «l'assoluta genericità» delle deduzioni difensive e, dunque, anche di quelle relative al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che entrambi i motivi di ricorso sono del tutto generici, atteso che il ricorrente non indica minimamente le ragioni per le quali le attenuanti dovrebbero essere considerate prevalenti sulle aggravanti né perché dovrebbe essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; che, inoltre, dalla sintesi dei motivi di appello, risulta che l'appellante aveva chiesto l'applicazione delle generiche nella massima estensione, ma non di ritenerle prevalenti sulle aggravanti; che la Corte di appello aveva rilevato «l'assoluta genericità» delle deduzioni difensive e, dunque, anche di quelle relative al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20870/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris