CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30207/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; il difensore presente avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Caltanissetta annullava parzialmente l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari con riferimento al reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1), confermando il provvedimento in ordine al reato di estorsione aggravata di cui al capo 3), per il quale è stata applicata al ricorrente la custodia cautelare in carcere. Secondo il Tribunale, il ricorrente aveva coadiuvato [OSCURATO:PERSONA] nel costringere [OSCURATO:PERSONA] a chiudere il suo negozio di frutta e verdura per avvantaggiare [OSCURATO:PERSONA], che ne gestiva uno analogo e limitrofo.2. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica: la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata come "illecita concorrenza" ai sensi dell'art. 513- bis cod. pen., come indicato dallo stesso Giudice per le indagini preliminari in un passaggio dell'ordinanza genetica, emergenza puntualmente segnalato dal ricorrente con memoria depositata in sede di riesame; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di estorsione di cui al capo 3). Il ricorrente contestava il giudizio di attendibilità della vittima e la credibilità dei contenuti accusatori dalla stessa provenienti, che sarebbe stato effettuato senza tenere in considerazione le allegazioni difensive con le quali si dimostrerebbe (a) l'inaffidabilità dell'offeso (ritenuta in altro procedimento penale); (b) il fatto che l'attività dello Scilio era stata chiusa per morosità e non per le contestate minacce. Inoltre, il ricorrente deduceva l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante del fine di agevolare la famiglia mafiosa di Gela, che avrebbe dovuto essere esclusa in forza della mancanza di indizi di colpevolezza circa il reato associativo di cui al capo 1); 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari: il Tribunale non avrebbe considerato la diversa qualificazione giuridica del fatto, il tempo trascorso da esso /le condizioni di salute del ricorrente ),che,valutati alla luce dei prìncipi di proporzionalità ed adeguatezza/ avrebbelovuto condurre all'applicazione di una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1.11 primo motivo di ricorso che invoca l'inquadramento della condotta qualificata come estorsione nella fattispecie prevista dall'art. 513 bis cod. pen. è infondato. In materia il collegio riafferma cim i reati di estorsione ed illecita concorrenza «offendono beni giuridici diversi„ incidendo nel secondo caso sul patrimonio del soggetto passivo (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014, dep. 2015, Amato, cit.), con la previsione dell'elemento di fattispecie relativo all'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640). Ne discende, altresì, che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi (Sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013, dep. 2014, Campolo, Rv. 258200; Sez. 1, n. 24172 del 31/03/2010, Viscolo, Rv. 247946)» (Sez. U -, Sentenza n. 13178 del 28/11/2019, dep. 2020, Guadagni, Rv. 278735 - 01). Nel dettaglio, si ribadisce che il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di fattispecie differenti, la cui diversità si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta: integra il delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa; si configura, invece, il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violenta si risolve inazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente.(Sez. 2, Sentenza n. 53139 del 08/11/2016, Cotardo, Rv. 268640 - 01). Nel caso in esame, nel rispetto di tali indicazioni ermeneutiche, il Tribunale ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che i fatti andassero sicuramente sussunti nell'alveo dell'art. 629 cod.pen. (non essendo peraltro stato contestato l'art. 513 bis cod. pen. che, in ipotesi, può concorrere formalmente con l'estorsione) assegnando credibilità alle dichiarazioni della persona offesa in ordine al fatto di essere stata gravemente minacciata dal ricorrente e dal coindagato Terlati, affinché chiudesse il suo esercizio commerciale. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova, ovvero una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, nell'invocare una diversa valutazione degli elementi di prova raccolti, il ricorso non si confronta non solo con le puntuali considerazioni del Tribunale in ordine alla attendibilità dello Scilio, ma anche con il fatto che le dichiarazioni dell'offeso risultavano riscontrate da quelle dei coindagati, i quali, non avevano negato l'incontro con la vittima e non negando l'interesse del Cassarà (pag. 22 della sentenza impugnata). Quanto, infine, alle contestazioni relative all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen., il collegio rileva che il capo di imputazione provvisorio contiene anche la contestazione dell'utilizzo del metodo mafioso e non solo quella del fine di agevolare una cosca mafiosa, sicché il tribunale ha correttamente fatto riferimento a tale segmento di contestazione ed ha rilevato la minaccia gravissima fl rivolta alla persona offesa, aggravata dal fatto che proveniva da persona dal noto passato criminale (pag. 24 della ordinanza impugnata). 2.3. Anche il terzo motivo, che contesta la sussistenza del pericolo cautelare e l'adeguatezza della misura imposta, è infondato. Il collegio riafferma che il pericolo di recidiva deve considerarsi attuale quando sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 278977; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, RV. 269684; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). Nel caso in esame il Tribunale non rilevava elementi idonei a vincere la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; sottolineava la gravità della condotta, la personalità del ricorrente caratterizzata dall'assoluta indifferenza verso le condanne patite e le pregresse carcerazioni; rilevava inoltre che i fatti non potevano ritenersi lontani nel tempo, così ritenendo la sussistenza del pericolo di reiterazione nel reato non salvaguardabile da misur_ meno gravi, non bastevoli ad arginare la capacità criminale manifestata dal ricorrente con l'ennesimo grave episodio in contestazione. La motivazione, accurata e persuasiva, non si presta pertanto ad alcuna censura in questa sede. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94 comma 1 ter disp. att. Cod. proc. pen. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.06.2022.