CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 22321/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7197-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GIOROLAMOgiusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife sa ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenz a n. 2026/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CALABRIA, depositat a il 16/9/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/7/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] LaCommissione t ributaria r egionale del la Ca labria , con la sentenza indicata in epigrafe,rigettava l'appello di RWE Rene wables Italia [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito la Società) avversola pronuncia n. 1097/2019 della Commissione tributaria provincialedi [OSCURATO:PERSONA], con cui era stato respinto il ricorso avverso avviso di accertamento catastale notificatole dall'Agenzia delle entrate in rettifica della rendita catastale attribuibile al parco eolico per la produzione di energia elettrica da essa detenuto (includibile in categoria catastale D), rendita che la società aveva proposto, con procedura Docfa, previa espunzione dal calcolo del valore attribuibile alla torre di sostegno dell’aerogeneratore (torre eolica). Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la Società proponericorso per cassazione, affidato a quattro motiv i ed illustrati da memoria. Agenzia delle entrateresiste con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di non autosufficienza del ricorso per violazione degli artt. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., posto che a differenza di quanto si sostiene nel controricorso la sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispettodell'art. 366, 1 comma c.p.c. ed avendo la ricorrentecorredato l'atto degli elementi essenziali, descrittivi tanto della vicenda fattuale, quanto della vicenda processuale (pagg. 3—20 del ricorso), volti a riassumere ed illustrare le ragioni ed i presupposti della pretesa tributaria, con la conseguenza che il ricorso per cassazione si palesa adeguato a consentire alla Corte di comprendere le censure prospettate fornendo una conoscenza del «fatto», sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione, oggetto dei motividi ricorso di seguito illustrati. 2.1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia , in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 1, comma 21, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, «per non aver il giudice di seconde cure riconosciuto l’irrilevanza catastale delle torri di sostegno degli aerogeneratori, nonostante tali beni presentassero –ai sensi della predetta disposizione normativa – i requisiti di riconduzione entro il concetto d i “impianto”». 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 10 comma 1 legge 27 luglio 2000, n. 212 per avere la Commissione tributaria regionale omesso di rilevare «l’avvenuta lesione del principio del legittimo affidamento ...(avendo)... l’Ufficio effettuato la rettifica per cui è causa —afferente l’applicazione della cd. norma “imbullonati” — predicando la scindibilità dell’aerogeneratore rispetto alla relativa torre di sostegno, nonostante in precedenza il medesimo cespite fosse stato classato dallo stesso ente accertatore quale “impianto” unitario». 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e 28 D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, nonché dell’art. 1, comma 244, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per non aver la CTR riconosciuto l’eccessività del valore accertato dall’Ufficio per il bene oggetto della rettifica e, in ogni caso, l’erroneità ed illegittimità del criterio di valorizzazione da quest’ultimo adottato. 2.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciare sulla domanda formulata dalla ricorrente in ordine all’irrilevanza catastale delle torri di sostegno per difetto di autonomia funzionale e reddituale. 3.1. Il primo motivo di ricorso è fondat o nei termini che seguono , essendosi questa Corte già più voltepronunciata sulla medesima questione (cfr. Cass. nn. 26500, 26497, 26495, 26493, 26486, 25793, 25792, 25791, 5460 del 2021, nn. 21460, 21461, 21462, 21286, 21287, 21288, 20726, 20727, 20728del 2020). 3.2. L'art. 1 comma 21 della legge 208/2015 pone una nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, che prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo richiedendo il loro impiego nel processo produttivo. 3.3. La norma indicata, innovando quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali confermata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, statuisce che «a decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». 3.4. Questa Corte, come si è detto,si è più volte pronunciata sulla medesima questione, affermando che la nozione che emerge dall'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. 3.5. L’avviso di rettifica in questione è stato adottato nel 2018, all’esito di una DOCFA della società contribuente dell’anno 2016 ed è, quindi, soggetto a questa nuova disciplina. 3.6. N on assume perciò rilevanza la consistenza fisica della costruzione, in quanto ciò che il legislatore del 2015 ha privilegiato è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, e tale conclusione è conforme alla ratio sottesa alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015 che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede -al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto -un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. 3.7. È, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo, ed ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato, venendo, ai fini della stima diretta, in considerazione solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto. 3.8. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale che si è formato al riguardo, con riferimento specifico alla torre di sostegno (cfr. ex plurimisCass. n. 38770, n. 37428, n. 37427, n. 34973, n. 7115, n. 6728 del 2021; n. 20726, n. 20727, n. 20728, n. 21460, n. 21461, n. 21462, n. 21286, n. 21287, n. 21288, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405, 23230, 22355, 23230, 22355, 25406, 25405, 23230, 22355, 22354, 22353, 22352, 21781, 21782, del 2020), ritenendo che il legislatore abbia sottratto dal carico impositivo il valore di tutte quelle «componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive [...] indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo» (cfr. Cass. n. 21462/2020, cit.). 3.9. Ciòposto, come parimenti affermato da questa Corte (cfr. Cass.n. 7922/2022) può ormai ritenersi acclarato che la torre di sostegno dell'impianto eolico costituisce una componente essenziale del medesimo, la quale, in quanto strutturalmente integrata alle altre componenti, e in specie alla navicella e al rotore, risulta funzionale al processo di produzione di energia elettrica, svolgendo una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire loro di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica (cfr. Cass., n. 21462 del 2020, cit.). 3.10. La torre eolica, pertanto, in quanto funzionale al processo di produzione di energia elettrica, è soggetta ad esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 21 della legge n. 208 del 2015, diversamente da quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la torre di sostegno, date le caratteristiche di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e ancoraggio al suolo vaconsiderata inidonea ad incidere sulla stima finalizzata alla determinazione della rendita catastale. 3.11. Proprio in applicazione del principio di esclusione della torre eolica dal computo della rendita catastale dell’impianto, il rinvio deve comunque essere disposto - nell’ambito di quella giurisdizione di «impugnazione-merito» che èpropria del giudizio tributario - al diverso fine del ricalcolo della rendita effettivamente attribuibile in esenzione delle torri. 4. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, accolto il primo motivo ed assorbitii rimanenti motivi, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnatain relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del gi