CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 luglio 1962
Cassazione n. 29955/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2/7/1962 avverso l'ordinanza emessa il 2/5/2022 dal Tribunale di L'Aquila; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di L'Aquila, confermava l'ordinanza cautelare emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] con la quale veniva sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere, disposta in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la suddetta ordinanza, la ricorrente ha proposto quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con i primi due motivi, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sottolineando come gli acquirenti dello stupefacente non avevano indicato una sua condotta attiva nelle cessioni. Si sostiene, pertanto, che l'indagata avrebbe al più assunto il ruolo di connivente non partecipe al reato commesso da altri soggetti, a loro indagati nel medesimo procedimento. 2.2. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata derubricazione del reato contestato nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2.3. Con il quarto motivo, infine, lamenta la carenza di motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. I primi due motivi di ricorso non si confrontano con la ricostruzione, logica e immune da censure, contenuta nell'ordinanza' impugnata, lì dove si specifica che molti degli acquirenti che si recavano presso l'abitazione in cui si svolgeva l'attività di spaccio, hanno riferito che l'indagata era sempre presente al momento delle cessioni di droga; tale presenza non sarebbe stata meramente occasionale o, comunque, neutra ai fini della commissione del reato, avendo il Tribunale dato atto di come la Spinelli teneva un atteggiamento vigile e guardingo, al fine di garantire che le cessioni di stupefacente si svolgessero senza che sorgessero problemi di sorta. È di tutta evidenza, quindi, che la condotta dell'indagata è stata correttamente qualificata in termini di concorso nel reato e non già di mera connivenza, essendo emerso un suo contributo materiale rispetto alla cessione di stupefacenti. 3. Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale si chiede la derubricazione nell'ipotesi lieve, avendo il Tribunale sottolineato come l'attività di spaccio era svolta con abitualità, riguardava diverse tipologie di sostanze stupefacenti e dimostrava la capacità degli indagati di procurarsi la disponibilità di cospicui quantitativi. Tali elementi sono stati correttamente valorizzati per escludere la tenuità del fatto. 4. L'ultimo motivo di ricorso, relativo alla presunta carenza di motivazione in merito all'adeguatezza della misura imposta è generico. La ricorrente si limita ad affermare che le esigenze cautelari potrebbero essere garantite con una misura meno afflittiva, senza specificare, in concreto, da quali elementi si sarebbe dovuta ricavare tale prognosi favorevole. Peraltro, l'aspetto dell'adeguatezza è stato compiutamente valutato dal Tribunale del riesame che ha sottolineato come la Spinelli è gravata da precedenti specifici. La predetta, pur essendo stata più volte tratta in arresto, subito dopo la scarcerazione è sempre tornata a commettere reati in materia di stupefacenti, anche nel periodo in cui era sottoposta agli arresti donniciliari. Tali dati depongono chiaramente a sfavore della prognosi favorevole invocata dalla difesa. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att., cod. proc. pen. Così deciso il 6 luglio 2022