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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 settembre 2021

Cassazione n. 27449/2022

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Maurizio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) C.P.L.

CONCORDIA soc.

Coop. avverso la sentenza emessa il 24/09/2021 dalla Corte d'Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; Uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv.

G. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA] (per CONCORDIA C.P.L.), i quali hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Modena, in data 28/02/2019, con la quale (per quanto qui specificamente rileva) gli odierni ricorrenti erano stati rispettivamente condannati, quanto alle persone fisiche, alla pena di giustizia in relazione ai delitti continuati di corruzione di cui al capo b) ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo c) ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Maurizio), e di dichiarazione infedele di cui al capo d) ([OSCURATO:PERSONA]); quanto alla C.P.L.

CONCORDIA, alla sanzione pecuniaria correlata alla responsabilità amministrativa per l'illecito di cui agli artt. 5, 6, 25 d.lgs. n. 231 del 2001, contestato con riferimento al capo b).

Il Tribunale aveva altresì assolto i predetti imputati dal reato associativo loro contestato al capo a), il [OSCURATO:PERSONA] dal reato sub c), la CONCORDIA dalla incolpazione correlata al capo a); quanto alle statuizioni civili, il Tribunale aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dalla C.P.L.

CONCORDIA, costituitasi parte civile.

In particolare, la Corte d'Appello: ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato sub d); ha diversamente qualificato il reato ascritto al capo b) al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], ritenendo configurabile il delitto di cui all'art. 322 cod. pen. (e la corrispondente responsabilità, in capo alla CONCORDIA, per l'illecito amministrativo ex d.lgs. n. 231); ha conseguentemente rideterminato, nei confronti dei predetti, il trattamento sanzionatorio; ha escluso la confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. nei confronti di tutti gli imputati; ha revocato le statuizioni civili; ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata.

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.

Si censura la sentenza per aver ritenuto utilizzabili le intercettazioni successive al 25/11/2013, ignorando le opposte conclusioni cui era pervenuta - in piena sintonia con la sentenza n. 51 del 2020 delle Sezioni Unite - la Corte d'Appello di Napoli, nella decisione che aveva confermato la piena assoluzione, già pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Silvano, ovvero dei soggetti separatamente giudicati per il concorso nel reato di corruzione in questa sede contestato al capo b).

Al riguardo, il ricorrente evidenzia che la Corte napoletana aveva chiarito che il decreto di convalida del G.i.p. aveva motivato affermando il permanere dei presupposti che legittimarono il decreto autorizzativo per il reato di concussione ascritto a PAPA Alfonso, mentre le successive proroghe erano state succintamente motivate sempre in relazione al pregresso episodio concussivo, che non presentava alcun collegamento oggettivo e finalistico con i reati emersi grazie alle ulteriori captazioni (reati che avevano determinato l'aggiornamento delle iscrizioni e lo stralcio con formazione di autonomo fascicolo, elementi ritenuti dalla difesa irrilevanti ai fini che qui interessano).

2.2. Vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'eccezione formulata quanto all'incompletezza degli atti posti a base della richiesta di giudizio immediato.

Si censura la sentenza per aver ritenuto privo di rilievo, per i diritti difensivi, il fatto che intere pagine del materiale fondante la richiesta di giudizio immediato fossero oscurate e mai esibite né rese visibili ai difensori, mai posti quindi in grado di conoscere compiutamente gli elementi a base dell'accusa.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della giurisdizione italiana quanto al capo c).

Si censura la valorizzazione del contratto sottoscritto in Italia dal [OSCURATO:PERSONA], ritenuto idoneo a fondare la giurisdizione italiana (sotto il profilo della "ideazione") quanto all'operato della società TUNITA per il tramite del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del secondo comma dell'art. 6 cod. pen., essendo in realtà l'emissione delle fatture un "momento giuridico" del tutto diverso da quello della conclusione del contratto: si lamenta quindi la mancata considerazione dell'emissione in territorio estero delle fatture, e della natura di mera condotta del reato.

Sotto altro profilo, si denuncia la pretermissione della normativa in tema di autofattura nelle operazioni con soggetti non residenti, puntualmente seguita dalla [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti con la TUNITA: solo tale "inversione contabile" era stata posta in essere in Italia, a carico della CPL (da considerarsi fatto diverso e nuovo mai contestato).

Si lamenta anche il silenzio motivazionale sulla doglianza subordinata relativa alla mancanza della condizione di procedibilità correlata alla commissione di un reato comune all'estero.

2.4. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura, oltre all'utilizzazione del materiale captativo, il mancato apprezzamento delle prove dichiarative raccolte in primo grado in ordine alla effettiva operatività e consistenza dell'attività anche estera della CPL, e all'azione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] per conto della TUNITA.

Si censura inoltre la valorizzazione di elementi probatori in realtà inidonei a comprovare la asserita retrocessione del danaro dal [OSCURATO:PERSONA] a terzi (servizi di osservazione, controlli a sorpresa ecc.), e a far ritenere quindi fondata la "vanteria" profusa del ricorrente: conclusioni raggiunte dalla Corte in violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.

2.5. Violazione di legge con riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Si censura la sentenza per non aver chiarito i parametri cui si era riferita per non applicare la pena nel minimo, ignorando gli elementi favorevoli (esito negativo degli accertamenti, prove dichiarative antinomiche, mancanza di contestazioni per gli anni pregressi, modesta entità dei documenti fiscali in discussione rispetto al flusso finanziario della [OSCURATO:PERSONA]).

2.6. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.

Si censura il carattere apparente della motivazione, consista nella mera condivisione di quanto affermato dal giudice di primo grado.

3. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori.

3.1. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce:

3.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.

Il ricorrente svolge considerazioni in linea con quelle formulate dal [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che il decreto di convalida dell'intercettazione di urgenza disposta nei confronti di quest'ultimo, e le successive proroghe, non avevano motivato in ordine alla gravità indiziaria per il reato ascritto (esaminata solo con riferimento all'originaria ipotesi di concussione contestata ad altro soggetto), né si erano soffermati sul presupposto di cui al comma 2 dell'ad 266 cod. proc. pen.

Si evidenzia altresì che il materiale captativo fino a quel punto acquisito può certo costituire notitia criminis idonea all'apertura di ulteriori indagini per altro reato, ma non può essere utilizzato in tale diverso ambito; così come un decreto formalmente "di proroga" può essere considerato un autonomo provvedimento autorizzativo, se provvisto di adeguata motivazione sui nuovi reati investigati (ipotesi qui non ricorrente): dovendosi invece escludere, sulla scorta delle Sezioni Unite Cavallo, che - in assenza di un rapporto di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. - gli esiti dell'attività captativa possano essere utilizzati in relazione ai reati non connessi e nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili (come nella specie il [OSCURATO:PERSONA]).

Sul punto, anche il difensore del [OSCURATO:PERSONA] richiama le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza confermativa dell'assoluzione dell'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Si censura altresì la valorizzazione di una pretesa connessione tra i reati oggetto di iscrizione successiva da parte dell'A.G. di Napoli (ascritti al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) e quelli oggetto di contestazione al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA].

3.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della giurisdizione italiana per il reato sub c).

Si censura la sentenza per non aver considerato che il delitto in contestazione è stato consumato in Tunisia, dove ha sede la società emittente le fatture; si evidenzia altresì che l'atto di emissione doveva essere identificato nell'autofattura emessa dalla CPL (documento del tutto diverso dalla fattura emessa dalla TUNITA), proprio perché la società erogatrice di prestazioni soggette ad IVA ha residenza in ambito extra UE.

Tuttavia, nessuna contestazione era stata formulata con riferimento a tale necessaria inversione contabile.

Si rileva, in subordine, l'assenza della necessaria condizione di procedibilità, trattandosi di reato comune commesso all'estero punito con pena detentiva inferiore nel minimo a tre anni.

Si censura altresì la sentenza per aver attribuito al [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], un reato per il quale l'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede il divieto di concorso, non potendo essere chiamato a rispondere dell'emissione di fatture da parte di una società riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] il soggetto destinatario della consulenza fatturata, qualificabile come utilizzatore della fattura.

D'altra parte, quanto all'elemento psicologico del reato, nessuna prova era stata acquisita in ordine al fatto che la TUNITA agisse quale mero schermo interposto per occultare la posizione personale.

Il ricorrente contesta poi l'attribuzione di responsabilità al [OSCURATO:PERSONA], quale esecutore dell'accordo raggiunto tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], osservando che l'attribuzione della qualifica di coautore del contratto era smentita dalla data di quest'ultimo, anteriore all'intercettazione valorizzata dall'accusa.

3.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce:

3.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni.

Il difensore svolge considerazioni in linea con quelle articolate nel primo ricorso, svolte riproducendo ampi stralci della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, ed osservando che gli argomenti ivi contenuti dovevano ritenersi applicabili anche quanto al decreto autorizzativo delle intercettazioni sull'utenza cellulare in uso al [OSCURATO:PERSONA], e alle relative proroghe (RIT 2197/2014: decreto d'urgenza emesso in data 08/05/2014).

Si osserva altresì che il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] era estraneo al novero di cui all'art. 266 cod. proc. pen. 3.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della giurisdizione italiana per il reato sub c).

Il difensore svolge considerazioni in linea con quanto esposto nel primo ricorso in ordine al momento consumativo e alla c.d. autofattura.

3.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità.

Si censura la sentenza per aver apoditticamente affermato la natura simulata del contratto e delle prestazioni cui si riferivano le fatture, ignorando gli elementi favorevoli emersi anche dall'attività captativa oltre che dall'esame degli imputati.4.

Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, deducendo:

4.1. Violazione dell'art. 322 cod. pen.

Si censura la sentenza per aver ritenuto integrato il reato di istigazione alla corruzione nonostante le condotte attribuite al [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri (convenzioni con l'hotel [OSCURATO:PERSONA]; contratto di consulenza con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; promessa di assunzione di nuovo personale in CPL; acquisto di spazi pubblicitari su un giornale locale) non erano state dirette ad alcun pubblico ufficiale, come invece necessariamente richiesto dalla norma incriminatrice.

Si evidenzia quindi non solo che non vi era stata alcuna accettazione di promesse o offerte, ma anche che i rapporti erano intercorsi esclusivamente tra soggetti privati, come del resto emergeva da plurime risultanze dibattimentali che individuavano l'interlocutore in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

A tal proposito, la difesa esclude la configurabilità dell'ipotesi per cui quest'ultimo avrebbe agito da intermediario con il proprio fratello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (sindaco di Ischia), avendo quest'ultimo escluso di essere mai venuto a conoscenza di tali condotte, ed avendo la stessa sentenza della Corte d'Appello sostenuto che egli avesse saputo delle convenzioni con l'albergo in una data successiva alla stipula e al rinnovo delle convenzioni medesime.

4.2. Violazione degli artt. 157 e 322 cod. pen. in relazione all'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata.

Si osserva che le condotte contestate risalivano al più al 18/11/2013, e che il termine massimo prescrizionale di sette anni e sei mesi, tenuto conto dei periodi di sospensione per complessivi 126 giorni, era maturato proprio nel giorno della pronuncia della sentenza di secondo grado.

4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato sub c).

Si censura la sentenza per aver ignorato i motivi di appello imperniati sulla esclusione del concorso nell'emissione da parte dell'utilizzatore delle fatture, statuita dall'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000: essendo il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della [OSCURATO:PERSONA], il destinatario e l'utilizzatore delle fatture emesse e contestate al capo c).

Si richiamano, al riguardo, alcuni arresti delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale.

4.4. Violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati sub b) e c).

Si censura la sentenza per aver da un lato sostenuto la sussistenza di una connessione tra l'originaria ipotesi corruttiva e i reati contestati al [OSCURATO:PERSONA] e allo stesso ricorrente, e dall'altro negato la configurabilità di un unico disegno criminoso, a nulla rilevando l'assoluzione già in primo grado del [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo.

5. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori.

5.1. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce:5.1.1.

Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che, in conseguenza della separazione del procedimento con formazione di autonomo fascicolo, rispetto a quello relativo all'originaria ipotesi di concussione nei confronti di altro soggetto, potessero automaticamente ritenersi utilizzabili le captazioni autorizzate in quest'ultimo.

Si richiama al riguardo la cronologia dei provvedimenti adottati, evidenziando che, anche nel decreto di convalida emesso nel nuovo procedimento, la motivazione si era riferita alla persistenza dei presupposti legittimanti la captazione nel quadro dell'originaria ipotesi accusatoria: in sostanza, si censura il riferimento alla separazione dei procedimenti quale "spartiacque" idoneo a separare le intercettazioni inutilizzabili da quelle utilizzabili per la sola assunzione della qualità di indagati nel nuovo procedimento ed in assenza di un'autorizzazione "autonoma" per i nuovi reati (non potendosi considerare tale, per difetto dei presupposti sostanziali, alcuna delle "proroghe" succedutesi nel tempo, prive della necessaria valutazione ex art. 267 cod. proc. pen. per le nuove ipotesi criminose).

Si richiama inoltre il principio espresso dalle Sezioni Unite Cavallo in ordine alla necessità di una connessione sostanziale, non rinvenibile tra i reati ipotizzati nel nuovo procedimento e l'originaria ipotesi concussiva (e non surrogabile, come ritenuto dal giudice di primo grado, con il richiamo alla medesimezza del filone investigativo).

Il difensore evidenzia infine - nell'ottica della necessaria prova di resistenza - che la conversazione tra il ricorrente e il POLIZIO costituirebbe l'unico riscontro all'ipotesi accusatoria relativa ad un interessamento del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'accelerazione del pagamento di un SAL.

5.1.2. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per effetto della condanna per il diverso reato di cui all'art. 522 cod. proc. pen.

Si evidenzia altresì, con ampi richiami giurisprudenziali, che con il passaggio da una corruzione passiva per l'esercizio della funzione, ad una istigazione (offerta seguita da dazione) non accettata, la Corte d'Appello aveva dato luogo ad una inversione dei soggetti agenti e ad un totale mutamento della sequenza fattuale e del risultato della condotta: in definitiva, ad una radicale trasformazione della fattispecie concreta rispetto a quanto contestato.

Né il ricorrente aveva mai avuto la possibilità di difendersi da un'accusa di istigazione alla corruzione, la cui fondatezza era stata "a sorpresa" ritenuta dalla Corte territoriale.

5.1.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 322 cod. pen.

Si censura l'operazione della Corte d'Appello, dopo l'assoluzione definitiva dei computati dal reato di corruzione, difettando nella specie qualsiasi prova dell'esistenza di una proposta (promessa/offerta) portata a conoscenza del pubblico ufficiale e dallo stesso percepita come tale: non essendo pertanto configurabile la "non accettazione" richiesta dalla norma incriminatrice.

Si contesta altresì l'assunto della Corte d'Appello secondo cui potrebbero rilevare, quali "utilità" ai sensi di tale disposizione, sia il rinnovo della convenzione con l'hotel [OSCURATO:PERSONA] (valorizzato con argomenti congetturali e con il riferimento a quanto dichiarato dal sindaco nel proprio processo ad una conoscenza maturata mesi dopo il rinnovo: senza quindi la possibilità di considerare la convenzione quale "offerta o promessa"), sia il rinnovo della consulenza legale con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (essendo anche in questo caso da escludere che il sindaco fosse a conoscenza del contratto in questione, per via del giudicato napoletano, ed essendo quindi la vicenda non catalogabile quale offerta o promessa correlabile ad una istigazione alla corruzione), sia il richiamo ad assunzioni di personale presso la CONCORDIA (non essendovi alcun concreto riferimento a nominativi, colloqui ecc.), sia anche il riferimento alla pubblicità su giornali locali (essendo il fax valorizzato dalla Corte d'Appello, inviato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla CONCORDIA, non riconducibile in alcun modo ad una offerta o promessa ex art. 322).

Sotto altro profilo, la difesa lamenta l'assoluta genericità e inconsistenza della motivazione in ordine al contributo concorsuale riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce di quanto riferito dal teste SCAFARTO in ordine alla convenzione alberghiera, a all'insufficienza delle dichiarazioni del POLIZIO circa una lamentela della CPL per il ritardo nell'apposizione di un visto necessario per la liquidazione di un SAL.

Si evidenzia ancora, richiamando la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che in quella sede era stata accertata non già una mera insufficienza probatoria, ma la mancata emersione di elementi idonei a sostenere l'ipotesi accusatoria.

5.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità dell'istigazione alla corruzione.

Si censura la sentenza per avere da un lato espresso piena adesione alla ricostruzione fattuale del giudice di primo grado e, d'altro lato, per aver considerato le "utilità" non più prestate in una cornice pienamente sinallagmatica, ma nell'ambito della predisposizione di una proposta unilaterale di corruzione senza peraltro alcun approfondimento in ordine alla trasmissione di tale proposta al pubblico ufficiale o comunque alla sua conoscenza da parte di quest'ultimo: essendosi tutte le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] esaurite nei rapporti con soggetti privati.

Si censura la sentenza per aver valorizzato, a tale scopo, un fax del POLIZIO al [OSCURATO:PERSONA] indicativo al più di un interessamento della CONCORDIA al progetto della metanizzazione anche di altri comuni dell'isola d'Ischia.

Allo stesso modo, nessun elemento consentiva di affermare che la consulenza al fratello del sindaco fosse stata posta a conoscenza di quest'ultimo, onde metterlo nella condizione di non accettare la proposta (lo stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva non a caso parlato, nel proprio esame durante il processo napoletano, di attività svolta "alle mie spalle" che non gli aveva fatto piacere).

5.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce:

5.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto rilevante, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., attività di "dazione" in nessun modo riconducibili a promesse o offerte.

Si evidenzia, al riguardo, che la dazione presuppone necessariamente la previa proposizione di un'offerta al pubblico ufficiale e la sua accettazione da parte di quest'ultimo.

5.2.2. Vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione alla ritenuta presentazione di un'offerta al pubblico ufficiale.

Si evidenza la mancanza di prove al riguardo, non potendo immaginarsi un'istigazione "alle spalle" del pubblico ufficiale per la necessità, tipizzata dalla norma incriminatrice, della sua non accettazione: risultando perciò irrilevante il fatto che sia stato contattato il fratello del sindaco, in assenza - come rilevato nel giudizio presso il Tribunale di Napoli - di interferenze o coinvolgimenti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (nulla era stato esposto, sul punto, dalla sentenza impugnata).

Sotto altro profilo, il difensore censura il travisamento in cui la Corte d'Appello era incorsa quanto alle dichiarazioni rese dal sindaco nel proprio processo, dalle quali emergeva in realtà che egli era stato all'oscuro delle iniziative, delle quali aveva avuto notizia casualmente e in epoca successiva alle convenzioni, con conseguente impossibilità di configurare una non accettazione di promesse o offerte.

Ad analoghe conclusioni, per la difesa, doveva pervenirsi anche quanto al messaggio inviato dal POLIZIO al [OSCURATO:PERSONA] circa l'andamento dell'iter burocratico presso il comune di [OSCURATO:PERSONA].

5.2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di "utilità".

Si censura la sentenza per la genericità del riferimento a "trattative" e per aver valorizzato il fax inviato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla CPL, in ordine alla non convenienza della pubblicità presso un giornale e alla necessità di un incontro per parlare di assunzioni (essendo certamente fuorviante l'annotazione a mano relativa a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un giornalista e non di un aspirante dipendente della CPL).

5.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Si censura l'individuazione del momento consumativo al 25/06/2014, data dell'esecuzione delle perquisizioni, ma totalmente inconferente attesa la natura istantanea del reato e la già avvenuta dazione delle presunte utilità illecite.

Avendo riguardo alla data di conclusione delle convenzioni e a quella (ultima) del fax relativo a pubblicità e assunzioni, datato 18/11/2013, e considerando i complessivi 126 giorni di sospensione, il reato doveva ritenersi al più tardi prescritto in data 22/09/2021, ovvero due giorni prima dell'emissione della sentenza di secondo grado.Il motivo è stato oggetto di ulteriori precisazioni con separato ricorso, tempestivamente presentato dal medesimo difensore.

6. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori.

6.1. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce:

6.1.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.

Si svolgono considerazioni in linea con quelle degli altri ricorrenti, censurando la sentenza per aver ritenuto automaticamente utilizzabili le intercettazioni svolte dopo la creazione del fascicolo separato da quello riguardante l'ipotesi concussiva ascritta ad altro soggetto, in quanto i decreti di proroga adottati (almeno fino al 14/12/2013) dopo la separazione erano stati anch'essi motivati con la persistenza delle ragioni fondanti la captazione nell'originario procedimento, risultando irrilevante il fatto che fossero stati indicati i reati oggetto dell'odierno giudizio, in assenza di idonea motivazione sui gravi indizi di reato.

Ciò in quanto l'originaria ipotesi di concussione non presentava profili di connessione con i reati ascritti nel procedimento separato.

6.1.2. Violazione di legge con riferimento alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Si censura la sentenza per aver condannato il [OSCURATO:PERSONA] per un'ipotesi mai contemplata nel corso del giudizio, del tutto diversa da quella a lui contestata, nella quale costituiva (in relazione alle consulenze legali e alla convenzione con l'albergo di famiglia) una "utilità consapevole" offerta o promessa al proprio fratello sindaco, nell'ambito dell'accordo corruttivo che avrebbe dovuto indurre quest'ultimo a favorire [OSCURATO:PERSONA]: il ricorrente era stato infatti condannato quale soggetto attivo nella istigazione alla corruzione del fratello.

La condanna per un fatto diverso e imprevedibile, alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte, doveva essere annullata ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. 6.1.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all'art. 322 cod. pen.

Si censura la sentenza per aver ritenuto superabile l'assoluzione definitiva dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - pronunciata da una sentenza che aveva escluso la relazione sinallagmatica con i privati e quindi la sussistenza di una "utilità" nelle prestazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA] - condannando [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per essere stato il tramite tra il fratello e la CPL, stipulando accordi svantaggiosi per quest'ultima in modo da condizionare in proprio favore l'azione del sindaco.

Si osserva, al riguardo, che dalla stessa sentenza impugnata emergeva che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto alcuna proposta corruttiva da parte del ricorrente o dal [OSCURATO:PERSONA], avendo appreso delle iniziative del fratello "a fine 2013" e quindi ampiamente dopo la conclusione delle convenzioni.

In sostanza, si rileva l'assenza dell'elemento oggettivo del reato, costituito dall'offerta o promessa ricevuta ma non accolta dal pubblico ufficiale (non essendo contestato che le attività fossero state espletate "alle spalle" di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), e si censura la sentenza anche per aver valorizzato il fatto che l'istigazione alla corruzione è reato comune, trascurando però che è pur sempre necessaria la presenza di un soggetto passivo che rifiuti la proposta o l'offerta, dopo averla ricevuta.

Sotto altro profilo, la difesa lamenta l'omesso esame delle considerazioni svolte in appello in ordine alla convenzione alberghiera (tutt'altro che sconveniente per CPL) e a quella legale (si era tra l'altro osservato che i rapporto tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] si era radicato ben prima che questi conoscesse il sindaco), nonché in ordine alle dichiarazioni del principale teste di accusa che aveva escluso che vi fossero evidenze di un intervento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nella convenzione alberghiera.

In buona sostanza, la difesa censura il ripetuto riferimento alle asserite "utilità", in assenza di prova degli altri elementi costitutivi del reato.

6.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce:

6.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni.

Si svolgono considerazioni in linea con quelle formulate dal codifensore, sottolineando l'erroneità del riferimento della Corte d'Appello alla "inutilizzabilità derivata", mai evocata nei motivi di appello

6.2.2. Nullità del decreto di giudizio immediato, per la mancata contestazione all'imputato, in sede di interrogatorio e prima della emissione, di tutti gli elementi da cui desumere l'evidenza della prova.

Si ripropone l'eccezione già rigettata in sede di merito, argomentando dalle pronunce della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite in tema di giudizio immediato, sottolineando che la valutazione unitaria degli elementi indicativi dell'evidenza della prova, da sottoporre tempestivamente all'indagato per la ritualità del decreto, era stata preclusa dalla separazione del procedimento relativo ai coimputati giudicati a Napoli, e dalle ulteriori indagini svolte dall'A.G. di Modena dopo l'interrogatorio.

6.2.3. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Si svolgono rilievi in linea con quelli formulati dal codifensore.

6.2.4. Violazione dell'art. 322 cod. pen.

Si svolgono anche in questo caso considerazioni già espresse nell'altro ricorso.

7. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo:

7.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta illiceità delle dazioni e della effettiva sussistenza di una condotta istigatoria del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Si evidenziano i profili di intrinseca contraddittorietà derivanti dall'avere la Corte d'Appello recepito la sentenza di primo grado, tranne che per la qualificazione giuridica dei fatti: profili afferenti sia il carattere più o meno lecito delle utilità corrisposte a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sia la funzione delle stesse, sia la mancata verifica dell'avere dette utilità concretamente attinto il sindaco di Ischia.

Quanto al primo aspetto, la difesa evidenzia l'inconciliabilità delle valutazioni svolte nella sentenza impugnata rispetto a quelle, di segno opposto, espresse nelle sentenze napoletane che avevano assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; quanto al secondo aspetto, si evidenzia sia il fatto che quest'ultimo non possedeva da tempo alcuna quota dell'albergo, sia l'aver egli appreso l'esistenza delle convenzioni solo a molti mesi di distanza.

Si sottolinea, sotto altro profilo, che la necessità che l'offerta o promessa raggiunga il pubblico ufficiale emerge dalla stessa natura della norma incriminatrice, la quale, derogando al principio di cui all'art. 115 cod. pen., impone una verifica della tipicità quanto meno in termini di pericolo concreto, nel senso della "propensione causale della condotta istigatoria a turbare la sfera decisionale del pubblico ufficiale".

In tale prospettiva, la difesa denuncia violazione dell'art.322 cod. pen. proprio perché la promessa/offerta non può passare "da privato a privato" senza mai approdare nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale (la norma non prevede, a differenza dell'art. 318, una ricezione "per sé o per un terzo").

La difesa evidenzia inoltre l'assenza di condotte istigatorie, avendo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nelle proprie dichiarazioni sempre negato di aver ricevuto pressioni anche tramite intermediari: laddove è invece necessario, per la configurabilità del reato, che la condotta dell'agente istigatore sia interamente compiuta, dovendosi escludere l'ipotesi di un "tentativo di tentativo" incompatibile con il principio di offensività.

Si censura la sentenza anche per aver ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato in questione, individuato nella "coscienza e volontà di offrire ai familiari" del sindaco le utilità contestate.

Conclusivamente, la difesa evidenzia la non configurabilità del reato contestato e l'impossibilità di riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen, in assenza dei necessari specifici accertamenti di merito.

Tali conclusioni escludono in radice la configurabilità di una responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231 (essendo tra l'altro l'art. 346-bis cod. pen. stato inserito nel novero dei reati di cui all'art. 25 del citato d.lgs. in epoca successiva ai fatti contestati).

7.2. Violazione di legge con riferimento alla nullità del decreto di giudizio immediato per genericità dell'imputazione, costituita da un mero rinvio al capo F).

Si evidenzia la mancata specificazione dell'interesse della società alla commissione del reato, dell'individuazione del soggetto e dell'addebito sotto il profilo soggettivo.

Al riguardo, si evidenzia che la mancata celebrazione dell'udienza preliminare aveva comportato l'impossibilità di sollecitare l'accusa ad una precisazione dell'imputazione, e si sollecita la rimessione alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale sul punto.7.3.

Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di un interesse dell'ente alla commissione del reato.

Si evidenzia che il pagamento del quarto SAL costituiva un'aspettativa del tutto legittima, laddove invece l'interesse che qui rileva deve essere ulteriore e non sovrapponibile alla commissione del reato presupposto, mentre la Corte d'Appello aveva escluso il profilo dell'accreditamento di CPL presso altri comuni dell'isola.

7.4. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per essere stato l'ente condannato per la commissione del reato presupposto da parte del dipendente [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stato contestato unicamente l'art. 7 d.lgs. n. 231.

Si lamenta la mancata risposta ai corrispondenti rilievi svolti in appello, imperniati sulla posizione non certo apicale del [OSCURATO:PERSONA] e sulla conseguente impropria sovrapposizione di modelli colposi (cfr. artt. 6 e 7 del d.lgs.) tra loro alternativi: essendo in particolare onere dell'accusa, ai sensi dell'art. 7, individuare il dovere di vigilanza idoneo ad impedire l'evento, la sua inosservanza ed il nesso eziologico con l'illecito.

In sostanza, i giudici di merito avevano surrogato la responsabilità del dipendente con quella del fatto dell'apicale [OSCURATO:PERSONA], peraltro bypassandone le prescrizioni in tema di prova: risultavano quindi censurabili le affermazioni della Corte sull'assenza di pregiudizio e sulla rinuncia a difendersi dell'ente, non essendo stata data la prova circa la colpa di organizzazione in senso stretto.

7.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sanzione irrogata.

Si censura la sentenza per non aver modificato il trattamento sanzionatorio dell'ente, a differenza di quanto avvenuto - in conseguenza della derubricazione del reato ai sensi dell'art. 322 cod. pen. - per gli imputati-persone fisiche.

In subordine, si formula questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.lgs. n. 231 nella parte in cui non prevede una differenziazione del trattamento sanzionatorio rispetto ai reati di corruzione, a differenza di quanto previsto per le corrispondenti ipotesi di istigazione e corruzione tra privati. [OSCURATO:PERSONA]

1. La peculiare complessità delle vicende relative all'odierno procedimento rende opportuno - per una migliore comprensione delle questioni poste dai motivi di ricorso - un breve quadro riassuntivo delle vicende medesime.

1.1. Dalla lettura della sentenza impugnata (e di quella di primo grado, integralmente richiamata dalla Corte territoriale anche per la puntuale ricostruzione dei fatti ivi contenuta), emerge che il procedimento a carico degli odierni ricorrenti era scaturito da un'indagine condotta dall'A.G. partenopea concernente, in origine, ipotesi concussive a carico di soggetti diversi dagli odierni ricorrenti.

Lo sviluppo delle indagini - con particolare riguardo agli esiti dell'attività captativa, comprovanti il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi rapporti sia con i soggetti investigati per le ipotesi di concussione, sia con esponenti della C.P.L.

CONCORDIA soc. coop. (d'ora in avanti: CONCORDIA) - aveva fatto emergere ulteriori vicende ritenute di autonomo rilievo penale, imperniate sull'attività della CONCORDIA nell'ambito della "metanizzazione" dell'isola di Ischia.

Gli ulteriori sviluppi avevano peraltro portato all'individuazione - con le eccezioni di cui subito si dirà - della competenza territoriale dell'A.G. di Modena (sede della CONCORDIA), presso la quale l'azione penale veniva esercitata come segue.

Gli odierni ricorrenti (il [OSCURATO:PERSONA] quale presidente e legale rappresentante della CONCORDIA; il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] quali dirigenti della società; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario nei rapporti corruttivi con il fratello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sindaco di Ischia; il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto disposto alla emissione di fatture per operazioni inesistenti funzionali all'evasione delle imposte da parte di CONCORDIA e alla creazione di liquidità a disposizione della stessa società) erano stati tratti a giudizio in relazione al reato di associazione per delinquere (capo a).

Inoltre, a carico dei predetti (tranne il [OSCURATO:PERSONA]) era stato ipotizzato (capo b) il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione del sindaco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione sia ai rapporti del comune di Ischia con CONCORDIA, quale committente dei lavori e concessionaria degli impianti del gas nel comune di Ischia, sia all'accreditamento della società presso gli altri comuni dell'isola (Casamicciola, Forio, [OSCURATO:PERSONA]).

Peraltro, con riferimento a tale capo b), le posizioni dei concorrenti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Silvano (tecnico comunale) sono state giudicate, ormai irrevocabilmente, dall'A.G. partenopea (cfr. infra, § 1.2).

I soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati poi chiamati a rispondere del concorso nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti meglio specificate al capo c), mentre una ulteriore imputazione di dichiarazione fraudolenta era stata ascritta al capo d).

Infine, a carico della CONCORDIA, erano stati ipotizzati ai capi e) e f) della rubrica gli illeciti amministrativi derivanti, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, dai reati rubricati ai capo a) e b).

1.2. Con sentenza del 16/01/2018, il Tribunale di Napoli ha come detto definito la posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui al capo b), pervenendo ad una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto.

Tale decisione è stata integralmente confermata dalla Corte d'Appello, con sentenza del 15/02/2021, divenuta irrevocabile per entrambi gli imputati.1.3.

Il Tribunale di Modena ha assolto gli imputati dal reato associativo di cui al capo a) e la società dalla corrispondente incolpazione ex d.lgs. n. 231 del 2001.

Ha anche assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di dichiarazione infedele di cui al capo d), per insussistenza del fatto. [OSCURATO:PERSONA] modenese ha invece emesso sentenza di condanna, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di corruzione di cui al capo b) - oltre che per la corrispondente incolpazione a carico della CONCORDIA, rubricata al capo f) - ritenendo provato che il sindaco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si fosse fatto promettere e poi anche dare indebitamente, dagli esponenti della CONCORDIA, le utilità ipotizzate (stipula di due convenzioni con un hotel di proprietà della famiglia del sindaco; stipula di un contratto di consulenza legale con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; assunzione di personale presso la CONCORDIA; spese pubblicitarie su un determinato giornale locale).

A conclusioni di condanna il Tribunale è giunto anche in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo c), ritenendo provato che le quattro fatture del 2014 ivi meglio precisate fossero state emesse dal [OSCURATO:PERSONA] (a titolo individuale o come responsabile della TUNITA s.r.I.) a fronte di prestazioni di consulenza mai effettuate, peraltro ricevendo dalla CONCORDIA le somme indicate in fattura per poi retrocederle agli esponenti della società, e consentendo quindi sia l'evasione delle imposte sia la creazione di fondi extrabilancio.

Peraltro, la responsabilità per tale reato è stata affermata limitatamente al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] (avendo invece il Tribunale ritenuto che il coinvolgimento dell'aftro imputato [OSCURATO:PERSONA] avesse riguardato esclusivamente la fase conclusiva della retrocessione delle somme).

1.4. La Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Modena nei termini già evidenziati nella parte iniziale della presente esposizione, all'esito di un percorso argomentativo connotato, per un verso, dalla riduzione dell'ambito di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale di Modena (secondo il quale le captazioni erano integralmente utilizzabili pur se originate dall'iniziale ipotesi concussiva, perché riconducibili comunque ad un unico filone investigativo).

In applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Cavallo (che ha ritenuto non condivisibile l'appena richiamata prospettiva ermeneutica accolta dal Tribunale in tema di utilizzo delle intercettazioni in procedimenti diversi), la Corte territoriale ha da un lato ritenuto di poter comunque utilizzare le conversazioni intercettate dopo il 25/11/2013, ovvero a partire dalla data della iscrizione dei nuovi reati e dei nuovi indagati, e della conseguente separazione del procedimento da quello originario (il Collegio bolognese si è così discostato, sul punto, dalle valutazioni espresse dalla Corte d'Appello di Napoli, che aveva ritenuto integralmente inutilizzabile il compendio captativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA]).

D'altro lato, con riferimento al capo b), la Corte d'Appello di Bologna ha preso atto della decisione assolutoria ormai irrevocabile intervenuta a Napoli nei riguardi del sindaco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (oltre che dell'[OSCURATO:PERSONA]), e della conseguente impossibilità di configurare il concorso necessario caratterizzante la fattispecie corruttiva.

Poste tali premesse, la Corte territoriale ha ritenuto di riqualificare l'imputazione di cui al capo b) ai sensi dell'art. 322 cod. pen., considerando le utilità valorizzate in chiave corruttiva dal Tribunale (convenzioni alberghiere e legali, ecc.) alla stregua di promesse o offerte non accettate da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

1.5. Gli odierni ricorsi hanno dunque ad oggetto, da un lato, l'affermazione dì responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di istigazione alla corruzione (e per la corrispondente ipotesi di illecito ex d.lgs. n. 231 a carico della CONCORDIA), e, dall'altro, la conferma della condanna in primo grado dello stesso [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nella emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo c).

In tale ordine, si prenderanno ora in esame i motivi di ricorso proposti avverso le predette statuizioni.

2. Per ciò che riguarda le condanne per il delitto di istigazione alla corruzione, ritiene il Collegio, anzitutto, che la fondatezza delle censure prospettate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza assuma carattere preliminare ed assorbente, imponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il predetto reato estinto per intervenuta prescrizione.

2.1. Con un indirizzo interpretativo del tutto costante, questa Suprema Corte ha anche di recente affermato che «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, per 'fatto nuovo' si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decídendum; per 'fatto diverso', invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato» (così da ultimo Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01).

In motivazione, tale pronuncia ha ulteriormente chiarito che «qualora il fatto sia semplicemente diverso, la 'diversità' deve intendersi riferita alla descrizione del fatto articolata nell'imputazione, a fronte della quale sia però emersa (alla luce dell'istruzione dibattimentale) una diversa ricostruzione della medesima sequenza fattuale: alla luce di essa, l'imputato é chiamato a difendersi - nell'ambito di tale sequenza fattuale - da una differente articolazione dei relativi passaggi, ciò che può avvenire agevolmente a seguito del meccanismo della contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. (fatte salve le garanzie e le facoltà di cui all'art. 519 cod. proc. pen.); oppure a seguito della trasmissione degli atti, con ordinanza, da parte del giudice al pubblico ministero ex art. 521, comma 2».

Le difese hanno lamentato, con varietà di accenti, la violazione di tale principio posta in essere dalla Corte d'Appello, che ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 322 cod. pen., a fronte di una imputazione di corruzione per l'esercizio della funzione: essendosi in tal modo passati dall'ipotesi accusatoria descritta nel capo b) - un'ipotesi imperniata sulla sollecitazione delle già richiamate utilità da parte del sindaco, poi effettivamente erogate dagli esponenti della CONCORDIA - all'affermazione di responsabilità per un reato che, al contrario, postula l'offerta o la promessa delle utilità al pubblico ufficiale, e la non accettazione da parte di quest'ultimo.

Come efficacemente sottolineato dalla difesa [OSCURATO:PERSONA], «si invertono i soggetti agenti, cambia diametralmente la prospettiva delle azioni, muta radicalmente la sequenza fattuale, cambia il risultato (che non viene ottenuto), muta la consumazione» (pag. 22 ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Altrettanto puntuale è stata la prospettazione della violazione che qui rileva da parte della difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale - ponendosi dallo specifico punto di vista del ricorrente - ha sottolineato che quest'ultimo era passato dall'essere (attraverso le consulenze legali e le convenzioni alberghiere) una sorta di "utilità consapevole", richiesta e sollecitata dal fratello sindaco quale corrispettivo per il proprio interessamento per gli interessi della CONCORDIA nell'isola, alla posizione di concorrente nella formazione di una proposta corruttiva non accettata dal sindaco (cfr. pag. 14 seg. ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Le argomentazioni difensive meritano di essere condivise anche nella parte in cui evidenziano il carattere imprevedibile delle modifiche nella dinamica fattuale, sottese alla condanna per il reato di cui all'art. 322 cod. pen., e la conseguente impossibilità di difendersi adeguatamente in una prospettiva non conosciuta se non alla lettura del dispositivo.

Emerge invero con chiarezza, dalla lettura della sentenza, che la riconduzione dei fatti nell'alveo della istigazione è stata determinata, con una sorta di automatica trasposizione da una fattispecie criminosa all'altra, esclusivamente in conseguenza della presa d'atto della irrevocabilità dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal reato di corruzione per l'esercizio della funzione a lui ascritto (cfr. pag. 45 della sentenza impugnata).Deve quindi escludersi, alla luce di quanto esposto soprattutto in relazione ai mutamenti fattuali e alla diversità strutturale del reato ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato, che la decisione della Corte territoriale possa essere semplicemente considerata il frutto di una diversa qualificazione giuridica priva di implicazioni sui diritti difensivi.

Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, del resto, hanno avuto modo di chiarire che «l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono» (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01)

2.2. La corretta instaurazione del rapporto processuale, alla luce di quanto esposto, impone una immediata declaratoria di estinzione del reato ritenuto in sentenza, ed il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo ampiamente decorso - tenuto anche conto del periodo di sospensione di 126 giorni, conseguente ad un rinvio per astensione dei difensori, accordato nel corso del processo di primo grado - il termine massimo di sette anni e sei mesi, e non essendo prospettabile, nel caso di specie (avuto riguardo a quanto complessivamente emerso dalle sentenze di merito in ordine al diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nelle "utilità" erogate dalla CONCORDIA) l'applicazione di cause di immediato proscioglimento nel merito, ai sensi del capoverso dell'art. 129 cod. proc. pen.

Al riguardo, va anzitutto condiviso l'assunto difensivo in ordine all'impossibilità di individuare il dies a quo nella data di esecuzione delle perquisizioni, che appare priva di effettiva correlazione con l'affermazione di responsabilità per condotte istigatorie (cfr. invece pag. 46 della sentenza impugnata, in cui si afferma - peraltro apoditticamente - che queste ultime si sarebbero protratte fino alla data predetta, ovvero fino al 25/06/2014).

A stretto rigore, neppure le date delle convenzioni alberghiere e legali dovrebbero in sé rilevare, essendo necessario - ai fini che qui interessano - individuare promesse od offerte non accettate, e non dazioni o sottoscrizioni di contratti che, nell'ottica fatta propria dalla Corte territoriale, costituirebbero momenti esecutivi necessariamente posteriori al momento dell'offerta o promessa di tali utilità.

Tuttavia, anche a voler considerare il documento più recente valorizzato dall'accusa a tale specifico riguardo, costituito dal fax del 18/11/2013 indirizzato dall'hotel [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e rivendicato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - nel quale si fa riferimento alla pubblicità sul giornale locale e all'incontro da fissare per le assunzioni presso [OSCURATO:PERSONA] (il documento contiene anche una postilla in basso del seguente tenore: "19/11/2013 nota bene: da ‘Giosy' per tutto 2014 [OSCURATO:PERSONA] 3313070207 per più o meno € 1500") - il reato risulta prescritto non solo rispetto alla data odierna, ma anche a quella di emissione della sentenza d'appello, pur considerando i 126 giorni di sospensione (dal 18/05/2021 si arriverebbe infatti alla data del 22/09/2021, mentre la sentenza di secondo grado è stata pronunciata in data 24/09/2021).

2.3. A conclusioni del tutto analoghe deve pervenirsi quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alla fondatezza dei rilievi svolti in ordine al difetto di motivazione della sentenza quanto alla ritenuta integrazione degli elementi costitutivi del reato di istigazione alla corruzione.

Si tratta di rilievi in larga parte coincidenti con quelli sviluppati nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse della CONCORDIA (oltre che del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]), e che possono quindi - per evidenti ragioni di congruenza e sintesi espositiva - essere esaminati congiuntamente.

2.3.1. Pur senza lamentare un pregiudizio per i propri diritti difensivi, ascrivibile alla condanna per il diverso titolo di reato, i difensori del [OSCURATO:PERSONA] e della CONCORDIA hanno diffusamente censurato la sentenza per aver trascurato ogni indagine in ordine all'effettiva veicolazione di promesse o offerte al sindaco di Ischia, da questi non accettate: trattandosi di una dinamica ineliminabile per la configurazione del reato di cui all'art. 322 cod. pen., tanto più in una ipotesi - come quella in esame - in cui le "iniziative" della CONCORDIA risultano aver raggiunto unicamente soggetti privati, per quanto vicini alla figura del sindaco di Ischia.

In tale prospettiva, è stato in particolare sottolineato, dal difensore della CONCORDIA, che la verifica del necessario coinvolgimento del pubblico ufficiale, nei termini appena indicati, risponde ad esigenze correlate sia al principio di necessaria offensività (posto che la punizione della mera condotta istigatoria, in evidente deroga all'art. 115 cod. pen., non può prescindere da un apprezzamento in termini di pericolo concreto della "propensività causale della condotta istigatoria a turbare la sfera decisionale del pubblico ufficiale"), sia al principio di tipicità (dal momento che mentre l'art. 318 punisce il pubblico ufficiale che riceva o accetti la promessa di danaro o altra utilità "per sé o per un terzo", l'art. 322 contempla la sola ipotesi della promessa o offerta rivolti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio: sicchè "è certamente pensabile che un privato possa a sua volta 'intermediare' la proposta corruttiva a patto però che, presto o tardi, siffatta proposta (o offerta) si estrinsechi in un concreto coinvolgimento del pubblico ufficiale").

2.3.2. I rilievi difensivi appaiono condivisibili.

Il sensibile mutamento nella ricostruzione dei fatti rubricati al capo b), cui si è già accennato nei paragrafi precedenti e che è alla base della condanna per violazione dell'art. 322 cod. pen., individua nel sindaco di Ischia non più il perno centrale di uno stabile accordo corruttivo come quello descritto nell'imputazione, ma il mero destinatario di proposte o offerte non accettate.

È allora del tutto evidente che, nel ritenere configurabile una responsabilità penale (e amministrativa ex d.lgs. n. 231) per un reato sia pur meno grave di quello contestato e ritenuto anche dal giudice di primo grado, la Corte territoriale avrebbe dovuto compiutamente indicare, nel proprio percorso argomentativo, gli elementi a sostegno di tale diversa ricostruzione: e ciò soprattutto considerando la necessità di superare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel corso del proprio esame dinanzi all'A.G. partenopea, aveva affermato di non aver avuto alcuna consapevolezza, se non "a cose fatte" (fine 2013), delle varie iniziative (consulenza legale, accordi con l'albergo), e di essersi accorto della scarsa convenienza per la CONCORDIA dei rapporti contrattuali (cosa che non gli aveva "fatto chiaramente piacere": cfr. sul punto pag. 42 seg. della sentenza impugnata).

Ad avviso del Collegio, la lettura della sentenza impugnata non resiste, da questo specifico angolo prospettico, alle censure difensive.

Come già accennato, la Corte d'Appello ha preso atto dell'assoluzione ormai definitiva di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito quanto già emerso nel giudizio di primo grado in ordine alle "utilità" (sottolineando ad es. la scarsa convenienza per CONCORDIA della convenzione alberghiera e del suo rinnovo, così come le anomalie riscontrate nell'esecuzione di una consulenza legale da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), per poi affermare la responsabilità dei ricorrenti, per il concorso nel diverso reato di istigazione alla corruzione del sindaco, con una sorta di automatica trasposizione dall'una all'altra fattispecie incriminatrice (quasi in un'ottica per cui "il più contiene il meno"), imperniata sulla necessità di rispettare l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evitando il formarsi di un contrasto tra giudicati.

In tale prospettiva, si è fatto leva sulla natura di reato comune e di mera condotta dell'art. 322 cod. pen., non connotato dallo schema del concorso necessario caratterizzante la fattispecie corruttiva.

In altri termini, la sentenza non mostra di aver adeguatamente ricostruito i fatti nella prospettiva istigatoria, non avendo in particolare verificato se le varie iniziative culminate nella stesura delle convenzioni, nell'acquisto di pubblicità, nella disponibilità ad assunzioni ecc. - iniziative coinvolgenti soggetti diversi dal sindaco - fossero state effettivamente sottoposte quali "promesse o offerte" all'attenzione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e da questi respinte.

Né a diverse conclusioni è possibile pervenire sulla scorta di un messaggio ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] in cui POLIZIO Diego rappresenta problemi nell'evoluzione di una situazione di Lacco, e suggerisce l'opportunità che [OSCURATO:PERSONA] informi il fratello, forse in grado di accelerare il processo (cfr. pag. 44 della sentenza impugnata): è invero evidente che l'autore del messaggio in questione confidi nella possibilità di un intervento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ma si tratta di un elemento che nulla dice, in sé considerato, circa l'effettiva messa in opera di condotte istigatorie rivolte - senza esito - al sindaco del comune di Ischia.

2.3.3. Le considerazioni fin qui svolte in ordine alla effettiva sussistenza del vizio motivazionale denunciato impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza quanto al [OSCURATO:PERSONA], essendo anche per tale ricorrente il reato ascritto al capo b) estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente eliminazione della pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione a lui applicata per questo titolo di reato.

Per ciò che riguarda invece la CONCORDIA, deve conferirsi rilievo assorbente alla fondatezza di tale primo ordine di doglianze rispetto alle altre questioni prospettate, imponendosi così l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna, per nuovo giudizio in ordine alla responsabilità amministrativa della predetta società.

3. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per la residua imputazione di cui al capo c).

3.1. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

3.1.1. Per ciò che riguarda il primo ordine di doglianze, rileva il Collegio che ogni possibilità di prenderle in considerazione risulta preclusa dalla necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 -

01. Nello stesso senso, tra le molte altre, v. da ultimo Sez. 5, n. 17791 del 15/03/2022, Nacci; Sez. 6, n. 9189 del 18/01/2022, [OSCURATO:PERSONA]; con specifico riferimento alla dedotta inutilizzabilità degli esiti dell'attività captativa, cfr. Sez. 5, n. 17758 del 27/01/2022, Halili; Sez. 2, n. 15887 del 03/02/2022, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 5622 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Carbone; Sez. 6, n. 5537 del 10/11/2021, dep. 2022, Adelfio).

Si tratta dunque di un principio del tutto pacifico e più volte ribadito anche in tempi recentissimi, che nella specie deve trovare applicazione in quanto la difesa del [OSCURATO:PERSONA], nel prospettare la inutilizzabilità di tutte le intercettazioni, non ha in alcun modo operato la "prova di resistenza" rispetto alle ulteriori risultanze a carico, aventi natura ed origine del tutto diverse, non a caso ampiamente valorizzate da entrambi i giudici di merito.

Si allude, in particolare ed anzitutto, alle "inequivocabili, dettagliatissime e ripetute" (pag. 26 della sentenza impugnata) dichiarazioni ampiamente confessorie, rese dal [OSCURATO:PERSONA] in due diversi interrogatori dinanzi all'A.G. napoletana e a quella modenese, acquisite in dibattimento a seguito delle contestazioni e perciò pienamente utilizzabili ex art. 503, comma 5, cod. proc. pen.

In tali dichiarazioni, il [OSCURATO:PERSONA] aveva per un verso illustrato la causa effettiva del contratto stipulato nel 2014 e delle conseguenti fatture emesse, chiarendo che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto di "fare del nero" sulla base di un contratto di consulenza fittizia con la CONCORDIA i cui aspetti formali sarebbero stati curati dal [OSCURATO:PERSONA] (l'accordo prevedeva un riconoscimento di una percentuale del 15% dell'importo complessivo di Euro 180.000 in 4 tranche e onere di retrocessione, a carico del [OSCURATO:PERSONA], del residuo 85%).

Per altro verso, il [OSCURATO:PERSONA] aveva anche ammesso di aver materialmente consegnato al [OSCURATO:PERSONA] il danaro destinato al [OSCURATO:PERSONA] (in un caso la consegna era avvenuta al [OSCURATO:PERSONA] di Monza).

A proposito di tali dichiarazioni, la Corte d'Appello ha non solo indicato i plurimi elementi di riscontro (costituiti tra l'altro dagli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria in relazione ai versamenti e agli incontri concordati per la retrocessione), ma ha anche posto in rilievo che le stesse, tra l'altro del tutto in linea con quelle del [OSCURATO:PERSONA], dovevano ritenersi "di per sé sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza", anche prescindendo dalle risultanze captative (cfr. pag. 26, cit.).

Il mancato espletamento della prova di resistenza, da parte del difensore del [OSCURATO:PERSONA], rende sul punto il ricorso privo della necessaria specificità.

3.1.2. Il secondo motivo è infondato.

Questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «non è causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio il mancato deposito da parte del P.M., unitamente all'atto di impulso processuale, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate, se l'incompleta allegazione degli atti non si traduce in una effettiva e concreta lesione delle prerogative difensive, derivando da tale omissione solo l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, degli atti non trasmessi» (Sez. 6, n. 39114 del 17/06/2015, Basile, Rv. 265001 - 01, relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto priva di rilevanza concreta l'eccezione di nullità sollevata dall'imputato che aveva omesso di esplicitare le ragioni per le quali, il mancato inserimento nel fascicolo trasmesso al G.U.P. di alcuni documenti, avesse condizionato le sue scelte processuali, in particolare in ordine all'accesso ai riti speciali.

In senso analogo, cfr. anche Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273860 - 01 ).

3.1.3. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi anche con riferimento alle censure volte a prospettare il difetto di giurisdizione italiana per la emissione delle fatture contestate al capo c), trattandosi di documenti emessi in Tunisia.

Deve invero osservarsi che la Corte d'Appello - ponendosi in piena linea di continuità con il primo giudice - ha fatto buon governo del principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero» (Sez. 4, n. 39993 del 07/10/2021, Xhindoli, Rv. 282061 -

01. In senso analogo, tra le altre, cfr. Sez. 4, n. 35510 del 20/05/2021, Orioli, Rv. 281853 - 01).

In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, risulta immune da censure l'affermazione della giurisdizione italiana imperniata sul fatto che le fatture per cui è causa, lungi dall'essere frutto di una estemporanea iniziativa del [OSCURATO:PERSONA], costituiscono il momento esecutivo di un accordo concluso in Italia tra il predetto ricorrente e gli esponenti della CONCORDIA (nelle persone del [OSCURATO:PERSONA] e, per gli aspetti di dettaglio, del [OSCURATO:PERSONA]), che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], come già accennato, ha puntualmente descritto negli aspetti funzionali ed esecutivi.

Si tratta di un rilievo di per sé sufficiente ad evidenziare l'infondatezza della tesi difensiva, non potendo dubitarsi del fatto che anche la fase ideativa e preparatoria del meccanismo di falsa fatturazione, funzionale all'evasione e alla creazione di fondi extrabilancio, rientra nel novero delle condotte idonee a radicare la giurisdizione (la Corte d'Appello ha comunque posto in rilievo che anche i successivi segmenti, quale quello della trasmissione delle fatture alla direzione amministrativa della CONCORDIA, erano stati svolti in Italia).

D'altra parte, deve escludersi la possibilità di pervenire a diverse conclusioni sulla scorta della reiterata prospettazione difensiva secondo cui dovrebbe attribuirsi rilievo decisivo alla c.d. autofatturazione, effettuata dalla CONCORDIA sulla base delle fatture emesse in Tunisia: del tutto convincenti, al riguardo, risultano le osservazioni del giudice di primo grado (espressamente richiamate dalla sentenza impugnata: cfr. pag. 24) in ordine al fatto che, se è vero che l'autofatturazione risultava necessaria per l'assolvimento dell'obbligo di imposta (essendo la fattura stata emessa in ambito extra-UE senza IVA), è anche vero che "il primo momento di messa a disposizione della fattura (nella specie della direzione amministrativa di CPL) e di ricezione della stessa da parte dell'utilizzatore resta essenziale ex art. 21 cit. per integrare il concetto di emissione (che in concreto prevedeva anche una fase di trasmissione che avveniva in Italia) e con esso di consumazione del reato" (cfr. pag. 342 seg. della sentenza di primo grado, nella quale il Tribunale evidenzia altresì come, per tali ragioni, dovesse escludersi anche qualsiasi pregiudizio dei diritti difensivi in conseguenza del mancato richiamo, nel capo di accusa, alla fase dell'autofatturazione).

Quanto precede evidenzia, infine, l'infondatezza anche dell'ulteriore doglianza volta a lamentare il mancato proscioglimento per difetto di procedibilità di cui all'art. 9 cod. pen.: è infatti evidente che la questione postula l'esistenza di un delitto comune commesso all'estero, ovvero di un presupposto logico-giuridico correttamente e motivatamente escluso dalla Corte d'Appello (oltre che dal Tribunale).

3.1.4. Per ciò che riguarda il quarto motivo, è opportuno preliminarmente richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte, ribadito anche di recente, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il motivo di ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

D'altra parte, la Corte d'Appello ha non solo esaminato le dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla falsità delle fatture e alla conseguente retrocessione delle somme, valorizzando una serie di elementi di riscontro a sostegno dell'attendibilità del racconto ritrattato in sede dibattimentale (cfr. pag. 26 segg. della sentenza), ma ha anche motivatamente escluso la necessità di integrazioni istruttorie volte ad accertare condizioni psico-fisiche del [OSCURATO:PERSONA] tali da indurlo ad accusarsi falsamente (cfr. pag. 24).

Inoltre, la Corte territoriale ha preso in specifica considerazione le dichiarazioni dibattimentali del [OSCURATO:PERSONA], volte a ritrattare le precedenti e a fornire una diversa spiegazione delle movimentazioni di danaro e dell'emissione di fatture (il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe trovato in difficoltà economiche, ed il [OSCURATO:PERSONA] gli sarebbe venuto incontro mettendogli a disposizione della liquidità): dichiarazioni ritenute inverosimili all'esito di un percorso argomentativo del tutto immune da aporie denunciabili in questa sede, imperniato sia sull'esistenza di specifici riscontri alla versione originaria, sia anche sulla intrinseca inconsistenza della tesi per cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato cospicue risorse della CONCORDIA per fare un favore al [OSCURATO:PERSONA], erogandogli un prestito personale (cfr. pag. 29-30 della sentenza impugnata).

Anche in questo caso, la ricostruzione della Corte d'Appello risulta pienamente in sintonia con la dettagliata esposizione contenuta nella sentenza di primo grado (cfr. pagg 285 segg.).

In tale complessivo contesto, ed in presenza di una "doppia conforme" di condanna, le censure difensive volte a lamentare l'erronea percezione della Corte d'Appello, in nome dell'effettività delle operazioni sottese alle fatture, finiscono per prospettare, dinanzi a questa Suprema Corte, una non consentita lettura alternativa delle risultanze acquisite.

3.1.5. Manifestamente infondate risultano le residue censure.

Il richiamo alla sussistenza di numerosi e gravi precedenti penali costituisce, secondo costante giurisprudenza, motivazione adeguata per il diniego delle invocate attenuanti generiche (cfr. sul punto Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01, secondo la quale «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (in applicazione del principio, il Collegio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Quanto poi al trattamento sanzionatorio, il motivo di ricorso non appare sufficientemente correlato al percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto incongrua (ma per difetto) la pena irrogata in primo grado, in considerazione della gravità complessiva dei fatti, dell'intensità del dolo, della mancanza di resipiscenza e del comportamento processuale, connotato da ammissioni minimizzanti successivamente ritrattate: cfr. pag. 31).

3.2. Anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato.

3.2.1. Per ciò che riguarda i rilievi formulati dai difensori in tema di intercettazioni, non può che richiamarsi integralmente, in questa sede, quanto già esposto a proposito del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, § 3.1.1): l'esame delle censure risulta precluso dalla mancata "prova di resistenza" rispetto alle ulteriori risultanze accusatorie acquisite agli atti e del tutto autonome rispetto al compendio captativo.

Si allude, in particolare, alle dichiarazioni confessorie rese in sede di interrogatorio ed acquisite a seguito di contestazioni nel corso dell'esame in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di prendere le distanze da quanto precedentemente affermato.

Deve invero qui porsi in rilievo il fatto che, mentre in sede di esame il ricorrente (responsabile amministrativo della CONCORDIA e uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA]) aveva sostenuto la propria estraneità alla complessiva questione, della quale sarebbe venuto a conoscenza solo perché una volta il [OSCURATO:PERSONA] gli chiese di intervenire per il pagamento di una sua fattura, nel precedente interrogatorio - su cui v. pag. 33 della sentenza impugnata, pag. 113 seg. della sentenza di primo grado - egli aveva invece non solo spiegato la funzione del contratto sottoscritto con il [OSCURATO:PERSONA] (che si era reso disponibile a creare della liquidità per la CONCORDIA), ma aveva anche illustrato le concrete modalità operative del meccanismo ("una volta che venivano pagate delle fatture da CPL a TUNITA, in base al contratto ogni tre mesi veniva emessa una fattura da CPL a TUNITA e poi lui retrocedeva una parte di questi denari"), dimostrandosi perfettamente consapevole della illiceità dell'operazione ("che fosse illecita è chiaro, facendo rientrare liquidità in Italia è chiaro che era un'operazione illecita") ed anzi ammettendo il proprio diretto coinvolgimento ("non ho mai fatto in tutta la mia vista queste cose illecite, purtroppo questa volta..").

La mancata correlazione in termini di prova di resistenza, rispetto a tali dichiarazioni apertamente confessorie e pienamente utilizzabili nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (art. 503 cod. proc. pen.) impone di ritenere aspecifiche, in parte qua, le doglianze difensive in punto di intercettazioni.

3.2.2. Anche per ciò che riguarda le questioni dedotte prospettando un difetto di giurisdizione dell'A.G. italiana, correlato all'emissione in Tunisia delle fatture per cui è causa, può farsi in questa sede integrale rinvio - anche per ciò che riguarda l'irrilevanza, ai fini che qui specificamente interessano, del successivo passaggio costituito dalla c.d. autofatturazione operata dalla CONCORDIA - alle considerazioni svolte trattando delle analoghe doglianze formulate nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, § 3.1.3).3.2.3.

Il motivo imperniato sulla asserita violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 - dedotto ovviamente come prospettata come impossibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di concorrere in un reato non imputabile al [OSCURATO:PERSONA] - è infondato.

Deve invero trovare applicazione, nella fattispecie in esame, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74» (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01, la quale, in motivazione, ha osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione).

3.2.4. Anche per le doglianze volte a contestare l'affermazione di penale responsabilità non può che ribadirsi, da parte di questo Collegio, quanto già esposto a proposito del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, § 3.1.4).

Anche in questo caso, infatti, la Corte territoriale non si è limitata ad evidenziare che le dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA] risultavano corredate da plurimi elementi di riscontro, anche quanto alle operazioni bancarie conseguenti alle fatture e agli incontri dettati dalle esigenze di retrocessione del danaro (pag. 34), ma ha anche preso in considerazione la diversa versione resa nel corso dell'esame (stando alla quale il [OSCURATO:PERSONA], ormai in pensione, avrebbe avuto rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] solo per ampliare la sfera di interessi di CONCORDIA nell'area sarda) per poi ritenerla del tutto inattendibile, non essendo in alcun modo riscontrata dagli elementi acquisiti, a differenza di quanto emerso in ordine alle dichiarazioni confessorie, pienamente in linea con l'ipotesi di accusa.

In tale contesto di "doppia conforme", i rilievi difensivi appaiono inammissibilmente volti a censurare il merito delle valutazioni della Corte (oltre che del primo giudice), e a prospettare una lettura alternativa delle risultanze acquisite.

3.3. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è (nella parte relativa alla condanna per il capo c) privo di fondamento.

Il ricorrente ha inteso censurare questa parte della sentenza prospettando, da un lato, rilievi imperniati sulla clausola di esclusione di cui all'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, per i quali può farsi senz'altro rinvio a quanto in precedenza esposto trattando la posizione del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, § 3.2.3).

D'altro lato, il ricorrente ha svolto considerazioni critiche con riferimento alla mancata applicazione della continuazione tra i reati di cui ai capi b) e c) che, ovviamente, risultano superati dal già disposto annullamento senza rinvio della sentenza nella parte relativa alla condanna per istigazione alla corruzione (cfr. supra, § 2.3), e alla conseguente eliminazione della pena applicata dalla Corte d'Appello per tale reato.

A tale ultimo proposito, ogni questione concernente l'eventuale possibilità di applicare la sospensione condizionale della pena residua potrà essere devoluta al giudice dell'esecuzione (cfr. sul punto Sez. 1, n. 16679 del 01/03/2013, Corlando, Rv. 254570 - 01, secondo la quale «in caso di annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione provvedere sulla istanza di sospensione condizionale, avanzata ma non valutata nel giudizio di cognizione in quanto la pena complessivamente irrogata risultav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] Maurizio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6) C.P.L. CONCORDIA soc. Coop. avverso la sentenza emessa il 24/09/2021 dalla Corte d'Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; Uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. G. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA] (per CONCORDIA C.P.L.), i quali hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Modena, in data 28/02/2019, con la quale (per quanto qui specificamente rileva) gli odierni ricorrenti erano stati rispettivamente condannati, quanto alle persone fisiche, alla pena di giustizia in relazione ai delitti continuati di corruzione di cui al capo b) ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo c) ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Maurizio), e di dichiarazione infedele di cui al capo d) ([OSCURATO:PERSONA]); quanto alla C.P.L. CONCORDIA, alla sanzione pecuniaria correlata alla responsabilità amministrativa per l'illecito di cui agli artt. 5, 6, 25 d.lgs. n. 231 del 2001, contestato con riferimento al capo b). Il Tribunale aveva altresì assolto i predetti imputati dal reato associativo loro contestato al capo a), il [OSCURATO:PERSONA] dal reato sub c), la CONCORDIA dalla incolpazione correlata al capo a); quanto alle statuizioni civili, il Tribunale aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subiti dalla C.P.L. CONCORDIA, costituitasi parte civile. In particolare, la Corte d'Appello: ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato sub d); ha diversamente qualificato il reato ascritto al capo b) al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], ritenendo configurabile il delitto di cui all'art. 322 cod. pen. (e la corrispondente responsabilità, in capo alla CONCORDIA, per l'illecito amministrativo ex d.lgs. n. 231); ha conseguentemente rideterminato, nei confronti dei predetti, il trattamento sanzionatorio; ha escluso la confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. nei confronti di tutti gli imputati; ha revocato le statuizioni civili; ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Si censura la sentenza per aver ritenuto utilizzabili le intercettazioni successive al 25/11/2013, ignorando le opposte conclusioni cui era pervenuta - in piena sintonia con la sentenza n. 51 del 2020 delle Sezioni Unite - la Corte d'Appello di Napoli, nella decisione che aveva confermato la piena assoluzione, già pronunciata in primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Silvano, ovvero dei soggetti separatamente giudicati per il concorso nel reato di corruzione in questa sede contestato al capo b). Al riguardo, il ricorrente evidenzia che la Corte napoletana aveva chiarito che il decreto di convalida del G.i.p. aveva motivato affermando il permanere dei presupposti che legittimarono il decreto autorizzativo per il reato di concussione ascritto a PAPA Alfonso, mentre le successive proroghe erano state succintamente motivate sempre in relazione al pregresso episodio concussivo, che non presentava alcun collegamento oggettivo e finalistico con i reati emersi grazie alle ulteriori captazioni (reati che avevano determinato l'aggiornamento delle iscrizioni e lo stralcio con formazione di autonomo fascicolo, elementi ritenuti dalla difesa irrilevanti ai fini che qui interessano). 2.2. Vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'eccezione formulata quanto all'incompletezza degli atti posti a base della richiesta di giudizio immediato. Si censura la sentenza per aver ritenuto privo di rilievo, per i diritti difensivi, il fatto che intere pagine del materiale fondante la richiesta di giudizio immediato fossero oscurate e mai esibite né rese visibili ai difensori, mai posti quindi in grado di conoscere compiutamente gli elementi a base dell'accusa. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della giurisdizione italiana quanto al capo c). Si censura la valorizzazione del contratto sottoscritto in Italia dal [OSCURATO:PERSONA], ritenuto idoneo a fondare la giurisdizione italiana (sotto il profilo della "ideazione") quanto all'operato della società TUNITA per il tramite del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del secondo comma dell'art. 6 cod. pen., essendo in realtà l'emissione delle fatture un "momento giuridico" del tutto diverso da quello della conclusione del contratto: si lamenta quindi la mancata considerazione dell'emissione in territorio estero delle fatture, e della natura di mera condotta del reato. Sotto altro profilo, si denuncia la pretermissione della normativa in tema di autofattura nelle operazioni con soggetti non residenti, puntualmente seguita dalla [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti con la TUNITA: solo tale "inversione contabile" era stata posta in essere in Italia, a carico della CPL (da considerarsi fatto diverso e nuovo mai contestato). Si lamenta anche il silenzio motivazionale sulla doglianza subordinata relativa alla mancanza della condizione di procedibilità correlata alla commissione di un reato comune all'estero. 2.4. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Si censura, oltre all'utilizzazione del materiale captativo, il mancato apprezzamento delle prove dichiarative raccolte in primo grado in ordine alla effettiva operatività e consistenza dell'attività anche estera della CPL, e all'azione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] per conto della TUNITA. Si censura inoltre la valorizzazione di elementi probatori in realtà inidonei a comprovare la asserita retrocessione del danaro dal [OSCURATO:PERSONA] a terzi (servizi di osservazione, controlli a sorpresa ecc.), e a far ritenere quindi fondata la "vanteria" profusa del ricorrente: conclusioni raggiunte dalla Corte in violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.5. Violazione di legge con riferimento alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Si censura la sentenza per non aver chiarito i parametri cui si era riferita per non applicare la pena nel minimo, ignorando gli elementi favorevoli (esito negativo degli accertamenti, prove dichiarative antinomiche, mancanza di contestazioni per gli anni pregressi, modesta entità dei documenti fiscali in discussione rispetto al flusso finanziario della [OSCURATO:PERSONA]). 2.6. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si censura il carattere apparente della motivazione, consista nella mera condivisione di quanto affermato dal giudice di primo grado. 3. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori. 3.1. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce: 3.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Il ricorrente svolge considerazioni in linea con quelle formulate dal [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che il decreto di convalida dell'intercettazione di urgenza disposta nei confronti di quest'ultimo, e le successive proroghe, non avevano motivato in ordine alla gravità indiziaria per il reato ascritto (esaminata solo con riferimento all'originaria ipotesi di concussione contestata ad altro soggetto), né si erano soffermati sul presupposto di cui al comma 2 dell'ad 266 cod. proc. pen. Si evidenzia altresì che il materiale captativo fino a quel punto acquisito può certo costituire notitia criminis idonea all'apertura di ulteriori indagini per altro reato, ma non può essere utilizzato in tale diverso ambito; così come un decreto formalmente "di proroga" può essere considerato un autonomo provvedimento autorizzativo, se provvisto di adeguata motivazione sui nuovi reati investigati (ipotesi qui non ricorrente): dovendosi invece escludere, sulla scorta delle Sezioni Unite Cavallo, che - in assenza di un rapporto di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. - gli esiti dell'attività captativa possano essere utilizzati in relazione ai reati non connessi e nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili (come nella specie il [OSCURATO:PERSONA]). Sul punto, anche il difensore del [OSCURATO:PERSONA] richiama le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza confermativa dell'assoluzione dell'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Si censura altresì la valorizzazione di una pretesa connessione tra i reati oggetto di iscrizione successiva da parte dell'A.G. di Napoli (ascritti al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) e quelli oggetto di contestazione al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della giurisdizione italiana per il reato sub c). Si censura la sentenza per non aver considerato che il delitto in contestazione è stato consumato in Tunisia, dove ha sede la società emittente le fatture; si evidenzia altresì che l'atto di emissione doveva essere identificato nell'autofattura emessa dalla CPL (documento del tutto diverso dalla fattura emessa dalla TUNITA), proprio perché la società erogatrice di prestazioni soggette ad IVA ha residenza in ambito extra UE. Tuttavia, nessuna contestazione era stata formulata con riferimento a tale necessaria inversione contabile. Si rileva, in subordine, l'assenza della necessaria condizione di procedibilità, trattandosi di reato comune commesso all'estero punito con pena detentiva inferiore nel minimo a tre anni. Si censura altresì la sentenza per aver attribuito al [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], un reato per il quale l'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede il divieto di concorso, non potendo essere chiamato a rispondere dell'emissione di fatture da parte di una società riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] il soggetto destinatario della consulenza fatturata, qualificabile come utilizzatore della fattura. D'altra parte, quanto all'elemento psicologico del reato, nessuna prova era stata acquisita in ordine al fatto che la TUNITA agisse quale mero schermo interposto per occultare la posizione personale. Il ricorrente contesta poi l'attribuzione di responsabilità al [OSCURATO:PERSONA], quale esecutore dell'accordo raggiunto tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], osservando che l'attribuzione della qualifica di coautore del contratto era smentita dalla data di quest'ultimo, anteriore all'intercettazione valorizzata dall'accusa. 3.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce: 3.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni. Il difensore svolge considerazioni in linea con quelle articolate nel primo ricorso, svolte riproducendo ampi stralci della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, ed osservando che gli argomenti ivi contenuti dovevano ritenersi applicabili anche quanto al decreto autorizzativo delle intercettazioni sull'utenza cellulare in uso al [OSCURATO:PERSONA], e alle relative proroghe (RIT 2197/2014: decreto d'urgenza emesso in data 08/05/2014). Si osserva altresì che il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] era estraneo al novero di cui all'art. 266 cod. proc. pen. 3.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della giurisdizione italiana per il reato sub c). Il difensore svolge considerazioni in linea con quanto esposto nel primo ricorso in ordine al momento consumativo e alla c.d. autofattura. 3.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità. Si censura la sentenza per aver apoditticamente affermato la natura simulata del contratto e delle prestazioni cui si riferivano le fatture, ignorando gli elementi favorevoli emersi anche dall'attività captativa oltre che dall'esame degli imputati.4. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori, deducendo: 4.1. Violazione dell'art. 322 cod. pen. Si censura la sentenza per aver ritenuto integrato il reato di istigazione alla corruzione nonostante le condotte attribuite al [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri (convenzioni con l'hotel [OSCURATO:PERSONA]; contratto di consulenza con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; promessa di assunzione di nuovo personale in CPL; acquisto di spazi pubblicitari su un giornale locale) non erano state dirette ad alcun pubblico ufficiale, come invece necessariamente richiesto dalla norma incriminatrice. Si evidenzia quindi non solo che non vi era stata alcuna accettazione di promesse o offerte, ma anche che i rapporti erano intercorsi esclusivamente tra soggetti privati, come del resto emergeva da plurime risultanze dibattimentali che individuavano l'interlocutore in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito, la difesa esclude la configurabilità dell'ipotesi per cui quest'ultimo avrebbe agito da intermediario con il proprio fratello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (sindaco di Ischia), avendo quest'ultimo escluso di essere mai venuto a conoscenza di tali condotte, ed avendo la stessa sentenza della Corte d'Appello sostenuto che egli avesse saputo delle convenzioni con l'albergo in una data successiva alla stipula e al rinnovo delle convenzioni medesime. 4.2. Violazione degli artt. 157 e 322 cod. pen. in relazione all'omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata. Si osserva che le condotte contestate risalivano al più al 18/11/2013, e che il termine massimo prescrizionale di sette anni e sei mesi, tenuto conto dei periodi di sospensione per complessivi 126 giorni, era maturato proprio nel giorno della pronuncia della sentenza di secondo grado. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato sub c). Si censura la sentenza per aver ignorato i motivi di appello imperniati sulla esclusione del concorso nell'emissione da parte dell'utilizzatore delle fatture, statuita dall'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000: essendo il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della [OSCURATO:PERSONA], il destinatario e l'utilizzatore delle fatture emesse e contestate al capo c). Si richiamano, al riguardo, alcuni arresti delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale. 4.4. Violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati sub b) e c). Si censura la sentenza per aver da un lato sostenuto la sussistenza di una connessione tra l'originaria ipotesi corruttiva e i reati contestati al [OSCURATO:PERSONA] e allo stesso ricorrente, e dall'altro negato la configurabilità di un unico disegno criminoso, a nulla rilevando l'assoluzione già in primo grado del [OSCURATO:PERSONA] dal reato associativo. 5. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori. 5.1. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce:5.1.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che, in conseguenza della separazione del procedimento con formazione di autonomo fascicolo, rispetto a quello relativo all'originaria ipotesi di concussione nei confronti di altro soggetto, potessero automaticamente ritenersi utilizzabili le captazioni autorizzate in quest'ultimo. Si richiama al riguardo la cronologia dei provvedimenti adottati, evidenziando che, anche nel decreto di convalida emesso nel nuovo procedimento, la motivazione si era riferita alla persistenza dei presupposti legittimanti la captazione nel quadro dell'originaria ipotesi accusatoria: in sostanza, si censura il riferimento alla separazione dei procedimenti quale "spartiacque" idoneo a separare le intercettazioni inutilizzabili da quelle utilizzabili per la sola assunzione della qualità di indagati nel nuovo procedimento ed in assenza di un'autorizzazione "autonoma" per i nuovi reati (non potendosi considerare tale, per difetto dei presupposti sostanziali, alcuna delle "proroghe" succedutesi nel tempo, prive della necessaria valutazione ex art. 267 cod. proc. pen. per le nuove ipotesi criminose). Si richiama inoltre il principio espresso dalle Sezioni Unite Cavallo in ordine alla necessità di una connessione sostanziale, non rinvenibile tra i reati ipotizzati nel nuovo procedimento e l'originaria ipotesi concussiva (e non surrogabile, come ritenuto dal giudice di primo grado, con il richiamo alla medesimezza del filone investigativo). Il difensore evidenzia infine - nell'ottica della necessaria prova di resistenza - che la conversazione tra il ricorrente e il POLIZIO costituirebbe l'unico riscontro all'ipotesi accusatoria relativa ad un interessamento del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'accelerazione del pagamento di un SAL. 5.1.2. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per effetto della condanna per il diverso reato di cui all'art. 522 cod. proc. pen. Si evidenzia altresì, con ampi richiami giurisprudenziali, che con il passaggio da una corruzione passiva per l'esercizio della funzione, ad una istigazione (offerta seguita da dazione) non accettata, la Corte d'Appello aveva dato luogo ad una inversione dei soggetti agenti e ad un totale mutamento della sequenza fattuale e del risultato della condotta: in definitiva, ad una radicale trasformazione della fattispecie concreta rispetto a quanto contestato. Né il ricorrente aveva mai avuto la possibilità di difendersi da un'accusa di istigazione alla corruzione, la cui fondatezza era stata "a sorpresa" ritenuta dalla Corte territoriale. 5.1.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 322 cod. pen. Si censura l'operazione della Corte d'Appello, dopo l'assoluzione definitiva dei computati dal reato di corruzione, difettando nella specie qualsiasi prova dell'esistenza di una proposta (promessa/offerta) portata a conoscenza del pubblico ufficiale e dallo stesso percepita come tale: non essendo pertanto configurabile la "non accettazione" richiesta dalla norma incriminatrice. Si contesta altresì l'assunto della Corte d'Appello secondo cui potrebbero rilevare, quali "utilità" ai sensi di tale disposizione, sia il rinnovo della convenzione con l'hotel [OSCURATO:PERSONA] (valorizzato con argomenti congetturali e con il riferimento a quanto dichiarato dal sindaco nel proprio processo ad una conoscenza maturata mesi dopo il rinnovo: senza quindi la possibilità di considerare la convenzione quale "offerta o promessa"), sia il rinnovo della consulenza legale con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (essendo anche in questo caso da escludere che il sindaco fosse a conoscenza del contratto in questione, per via del giudicato napoletano, ed essendo quindi la vicenda non catalogabile quale offerta o promessa correlabile ad una istigazione alla corruzione), sia il richiamo ad assunzioni di personale presso la CONCORDIA (non essendovi alcun concreto riferimento a nominativi, colloqui ecc.), sia anche il riferimento alla pubblicità su giornali locali (essendo il fax valorizzato dalla Corte d'Appello, inviato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla CONCORDIA, non riconducibile in alcun modo ad una offerta o promessa ex art. 322). Sotto altro profilo, la difesa lamenta l'assoluta genericità e inconsistenza della motivazione in ordine al contributo concorsuale riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce di quanto riferito dal teste SCAFARTO in ordine alla convenzione alberghiera, a all'insufficienza delle dichiarazioni del POLIZIO circa una lamentela della CPL per il ritardo nell'apposizione di un visto necessario per la liquidazione di un SAL. Si evidenzia ancora, richiamando la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che in quella sede era stata accertata non già una mera insufficienza probatoria, ma la mancata emersione di elementi idonei a sostenere l'ipotesi accusatoria. 5.1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità dell'istigazione alla corruzione. Si censura la sentenza per avere da un lato espresso piena adesione alla ricostruzione fattuale del giudice di primo grado e, d'altro lato, per aver considerato le "utilità" non più prestate in una cornice pienamente sinallagmatica, ma nell'ambito della predisposizione di una proposta unilaterale di corruzione senza peraltro alcun approfondimento in ordine alla trasmissione di tale proposta al pubblico ufficiale o comunque alla sua conoscenza da parte di quest'ultimo: essendosi tutte le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] esaurite nei rapporti con soggetti privati. Si censura la sentenza per aver valorizzato, a tale scopo, un fax del POLIZIO al [OSCURATO:PERSONA] indicativo al più di un interessamento della CONCORDIA al progetto della metanizzazione anche di altri comuni dell'isola d'Ischia. Allo stesso modo, nessun elemento consentiva di affermare che la consulenza al fratello del sindaco fosse stata posta a conoscenza di quest'ultimo, onde metterlo nella condizione di non accettare la proposta (lo stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva non a caso parlato, nel proprio esame durante il processo napoletano, di attività svolta "alle mie spalle" che non gli aveva fatto piacere). 5.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce: 5.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto rilevante, ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., attività di "dazione" in nessun modo riconducibili a promesse o offerte. Si evidenzia, al riguardo, che la dazione presuppone necessariamente la previa proposizione di un'offerta al pubblico ufficiale e la sua accettazione da parte di quest'ultimo. 5.2.2. Vizio di motivazione, anche per travisamento, in relazione alla ritenuta presentazione di un'offerta al pubblico ufficiale. Si evidenza la mancanza di prove al riguardo, non potendo immaginarsi un'istigazione "alle spalle" del pubblico ufficiale per la necessità, tipizzata dalla norma incriminatrice, della sua non accettazione: risultando perciò irrilevante il fatto che sia stato contattato il fratello del sindaco, in assenza - come rilevato nel giudizio presso il Tribunale di Napoli - di interferenze o coinvolgimenti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (nulla era stato esposto, sul punto, dalla sentenza impugnata). Sotto altro profilo, il difensore censura il travisamento in cui la Corte d'Appello era incorsa quanto alle dichiarazioni rese dal sindaco nel proprio processo, dalle quali emergeva in realtà che egli era stato all'oscuro delle iniziative, delle quali aveva avuto notizia casualmente e in epoca successiva alle convenzioni, con conseguente impossibilità di configurare una non accettazione di promesse o offerte. Ad analoghe conclusioni, per la difesa, doveva pervenirsi anche quanto al messaggio inviato dal POLIZIO al [OSCURATO:PERSONA] circa l'andamento dell'iter burocratico presso il comune di [OSCURATO:PERSONA]. 5.2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di "utilità". Si censura la sentenza per la genericità del riferimento a "trattative" e per aver valorizzato il fax inviato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla CPL, in ordine alla non convenienza della pubblicità presso un giornale e alla necessità di un incontro per parlare di assunzioni (essendo certamente fuorviante l'annotazione a mano relativa a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un giornalista e non di un aspirante dipendente della CPL). 5.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Si censura l'individuazione del momento consumativo al 25/06/2014, data dell'esecuzione delle perquisizioni, ma totalmente inconferente attesa la natura istantanea del reato e la già avvenuta dazione delle presunte utilità illecite. Avendo riguardo alla data di conclusione delle convenzioni e a quella (ultima) del fax relativo a pubblicità e assunzioni, datato 18/11/2013, e considerando i complessivi 126 giorni di sospensione, il reato doveva ritenersi al più tardi prescritto in data 22/09/2021, ovvero due giorni prima dell'emissione della sentenza di secondo grado.Il motivo è stato oggetto di ulteriori precisazioni con separato ricorso, tempestivamente presentato dal medesimo difensore. 6. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori. 6.1. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce: 6.1.1. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Si svolgono considerazioni in linea con quelle degli altri ricorrenti, censurando la sentenza per aver ritenuto automaticamente utilizzabili le intercettazioni svolte dopo la creazione del fascicolo separato da quello riguardante l'ipotesi concussiva ascritta ad altro soggetto, in quanto i decreti di proroga adottati (almeno fino al 14/12/2013) dopo la separazione erano stati anch'essi motivati con la persistenza delle ragioni fondanti la captazione nell'originario procedimento, risultando irrilevante il fatto che fossero stati indicati i reati oggetto dell'odierno giudizio, in assenza di idonea motivazione sui gravi indizi di reato. Ciò in quanto l'originaria ipotesi di concussione non presentava profili di connessione con i reati ascritti nel procedimento separato. 6.1.2. Violazione di legge con riferimento alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Si censura la sentenza per aver condannato il [OSCURATO:PERSONA] per un'ipotesi mai contemplata nel corso del giudizio, del tutto diversa da quella a lui contestata, nella quale costituiva (in relazione alle consulenze legali e alla convenzione con l'albergo di famiglia) una "utilità consapevole" offerta o promessa al proprio fratello sindaco, nell'ambito dell'accordo corruttivo che avrebbe dovuto indurre quest'ultimo a favorire [OSCURATO:PERSONA]: il ricorrente era stato infatti condannato quale soggetto attivo nella istigazione alla corruzione del fratello. La condanna per un fatto diverso e imprevedibile, alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte, doveva essere annullata ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. 6.1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all'art. 322 cod. pen. Si censura la sentenza per aver ritenuto superabile l'assoluzione definitiva dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - pronunciata da una sentenza che aveva escluso la relazione sinallagmatica con i privati e quindi la sussistenza di una "utilità" nelle prestazioni assunte da [OSCURATO:PERSONA] - condannando [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per essere stato il tramite tra il fratello e la CPL, stipulando accordi svantaggiosi per quest'ultima in modo da condizionare in proprio favore l'azione del sindaco. Si osserva, al riguardo, che dalla stessa sentenza impugnata emergeva che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto alcuna proposta corruttiva da parte del ricorrente o dal [OSCURATO:PERSONA], avendo appreso delle iniziative del fratello "a fine 2013" e quindi ampiamente dopo la conclusione delle convenzioni. In sostanza, si rileva l'assenza dell'elemento oggettivo del reato, costituito dall'offerta o promessa ricevuta ma non accolta dal pubblico ufficiale (non essendo contestato che le attività fossero state espletate "alle spalle" di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), e si censura la sentenza anche per aver valorizzato il fatto che l'istigazione alla corruzione è reato comune, trascurando però che è pur sempre necessaria la presenza di un soggetto passivo che rifiuti la proposta o l'offerta, dopo averla ricevuta. Sotto altro profilo, la difesa lamenta l'omesso esame delle considerazioni svolte in appello in ordine alla convenzione alberghiera (tutt'altro che sconveniente per CPL) e a quella legale (si era tra l'altro osservato che i rapporto tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA] si era radicato ben prima che questi conoscesse il sindaco), nonché in ordine alle dichiarazioni del principale teste di accusa che aveva escluso che vi fossero evidenze di un intervento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nella convenzione alberghiera. In buona sostanza, la difesa censura il ripetuto riferimento alle asserite "utilità", in assenza di prova degli altri elementi costitutivi del reato. 6.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce: 6.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni. Si svolgono considerazioni in linea con quelle formulate dal codifensore, sottolineando l'erroneità del riferimento della Corte d'Appello alla "inutilizzabilità derivata", mai evocata nei motivi di appello 6.2.2. Nullità del decreto di giudizio immediato, per la mancata contestazione all'imputato, in sede di interrogatorio e prima della emissione, di tutti gli elementi da cui desumere l'evidenza della prova. Si ripropone l'eccezione già rigettata in sede di merito, argomentando dalle pronunce della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite in tema di giudizio immediato, sottolineando che la valutazione unitaria degli elementi indicativi dell'evidenza della prova, da sottoporre tempestivamente all'indagato per la ritualità del decreto, era stata preclusa dalla separazione del procedimento relativo ai coimputati giudicati a Napoli, e dalle ulteriori indagini svolte dall'A.G. di Modena dopo l'interrogatorio. 6.2.3. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Si svolgono rilievi in linea con quelli formulati dal codifensore. 6.2.4. Violazione dell'art. 322 cod. pen. Si svolgono anche in questo caso considerazioni già espresse nell'altro ricorso. 7. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 7.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta illiceità delle dazioni e della effettiva sussistenza di una condotta istigatoria del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Si evidenziano i profili di intrinseca contraddittorietà derivanti dall'avere la Corte d'Appello recepito la sentenza di primo grado, tranne che per la qualificazione giuridica dei fatti: profili afferenti sia il carattere più o meno lecito delle utilità corrisposte a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sia la funzione delle stesse, sia la mancata verifica dell'avere dette utilità concretamente attinto il sindaco di Ischia. Quanto al primo aspetto, la difesa evidenzia l'inconciliabilità delle valutazioni svolte nella sentenza impugnata rispetto a quelle, di segno opposto, espresse nelle sentenze napoletane che avevano assolto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; quanto al secondo aspetto, si evidenzia sia il fatto che quest'ultimo non possedeva da tempo alcuna quota dell'albergo, sia l'aver egli appreso l'esistenza delle convenzioni solo a molti mesi di distanza. Si sottolinea, sotto altro profilo, che la necessità che l'offerta o promessa raggiunga il pubblico ufficiale emerge dalla stessa natura della norma incriminatrice, la quale, derogando al principio di cui all'art. 115 cod. pen., impone una verifica della tipicità quanto meno in termini di pericolo concreto, nel senso della "propensione causale della condotta istigatoria a turbare la sfera decisionale del pubblico ufficiale". In tale prospettiva, la difesa denuncia violazione dell'art.322 cod. pen. proprio perché la promessa/offerta non può passare "da privato a privato" senza mai approdare nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale (la norma non prevede, a differenza dell'art. 318, una ricezione "per sé o per un terzo"). La difesa evidenzia inoltre l'assenza di condotte istigatorie, avendo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nelle proprie dichiarazioni sempre negato di aver ricevuto pressioni anche tramite intermediari: laddove è invece necessario, per la configurabilità del reato, che la condotta dell'agente istigatore sia interamente compiuta, dovendosi escludere l'ipotesi di un "tentativo di tentativo" incompatibile con il principio di offensività. Si censura la sentenza anche per aver ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato in questione, individuato nella "coscienza e volontà di offrire ai familiari" del sindaco le utilità contestate. Conclusivamente, la difesa evidenzia la non configurabilità del reato contestato e l'impossibilità di riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 346-bis cod. pen, in assenza dei necessari specifici accertamenti di merito. Tali conclusioni escludono in radice la configurabilità di una responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231 (essendo tra l'altro l'art. 346-bis cod. pen. stato inserito nel novero dei reati di cui all'art. 25 del citato d.lgs. in epoca successiva ai fatti contestati). 7.2. Violazione di legge con riferimento alla nullità del decreto di giudizio immediato per genericità dell'imputazione, costituita da un mero rinvio al capo F). Si evidenzia la mancata specificazione dell'interesse della società alla commissione del reato, dell'individuazione del soggetto e dell'addebito sotto il profilo soggettivo. Al riguardo, si evidenzia che la mancata celebrazione dell'udienza preliminare aveva comportato l'impossibilità di sollecitare l'accusa ad una precisazione dell'imputazione, e si sollecita la rimessione alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale sul punto.7.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di un interesse dell'ente alla commissione del reato. Si evidenzia che il pagamento del quarto SAL costituiva un'aspettativa del tutto legittima, laddove invece l'interesse che qui rileva deve essere ulteriore e non sovrapponibile alla commissione del reato presupposto, mentre la Corte d'Appello aveva escluso il profilo dell'accreditamento di CPL presso altri comuni dell'isola. 7.4. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per essere stato l'ente condannato per la commissione del reato presupposto da parte del dipendente [OSCURATO:PERSONA], pur essendo stato contestato unicamente l'art. 7 d.lgs. n. 231. Si lamenta la mancata risposta ai corrispondenti rilievi svolti in appello, imperniati sulla posizione non certo apicale del [OSCURATO:PERSONA] e sulla conseguente impropria sovrapposizione di modelli colposi (cfr. artt. 6 e 7 del d.lgs.) tra loro alternativi: essendo in particolare onere dell'accusa, ai sensi dell'art. 7, individuare il dovere di vigilanza idoneo ad impedire l'evento, la sua inosservanza ed il nesso eziologico con l'illecito. In sostanza, i giudici di merito avevano surrogato la responsabilità del dipendente con quella del fatto dell'apicale [OSCURATO:PERSONA], peraltro bypassandone le prescrizioni in tema di prova: risultavano quindi censurabili le affermazioni della Corte sull'assenza di pregiudizio e sulla rinuncia a difendersi dell'ente, non essendo stata data la prova circa la colpa di organizzazione in senso stretto. 7.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sanzione irrogata. Si censura la sentenza per non aver modificato il trattamento sanzionatorio dell'ente, a differenza di quanto avvenuto - in conseguenza della derubricazione del reato ai sensi dell'art. 322 cod. pen. - per gli imputati-persone fisiche. In subordine, si formula questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 d.lgs. n. 231 nella parte in cui non prevede una differenziazione del trattamento sanzionatorio rispetto ai reati di corruzione, a differenza di quanto previsto per le corrispondenti ipotesi di istigazione e corruzione tra privati. [OSCURATO:PERSONA] 1. La peculiare complessità delle vicende relative all'odierno procedimento rende opportuno - per una migliore comprensione delle questioni poste dai motivi di ricorso - un breve quadro riassuntivo delle vicende medesime. 1.1. Dalla lettura della sentenza impugnata (e di quella di primo grado, integralmente richiamata dalla Corte territoriale anche per la puntuale ricostruzione dei fatti ivi contenuta), emerge che il procedimento a carico degli odierni ricorrenti era scaturito da un'indagine condotta dall'A.G. partenopea concernente, in origine, ipotesi concussive a carico di soggetti diversi dagli odierni ricorrenti. Lo sviluppo delle indagini - con particolare riguardo agli esiti dell'attività captativa, comprovanti il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi rapporti sia con i soggetti investigati per le ipotesi di concussione, sia con esponenti della C.P.L. CONCORDIA soc. coop. (d'ora in avanti: CONCORDIA) - aveva fatto emergere ulteriori vicende ritenute di autonomo rilievo penale, imperniate sull'attività della CONCORDIA nell'ambito della "metanizzazione" dell'isola di Ischia. Gli ulteriori sviluppi avevano peraltro portato all'individuazione - con le eccezioni di cui subito si dirà - della competenza territoriale dell'A.G. di Modena (sede della CONCORDIA), presso la quale l'azione penale veniva esercitata come segue. Gli odierni ricorrenti (il [OSCURATO:PERSONA] quale presidente e legale rappresentante della CONCORDIA; il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] quali dirigenti della società; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] quale intermediario nei rapporti corruttivi con il fratello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sindaco di Ischia; il [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto disposto alla emissione di fatture per operazioni inesistenti funzionali all'evasione delle imposte da parte di CONCORDIA e alla creazione di liquidità a disposizione della stessa società) erano stati tratti a giudizio in relazione al reato di associazione per delinquere (capo a). Inoltre, a carico dei predetti (tranne il [OSCURATO:PERSONA]) era stato ipotizzato (capo b) il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione del sindaco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione sia ai rapporti del comune di Ischia con CONCORDIA, quale committente dei lavori e concessionaria degli impianti del gas nel comune di Ischia, sia all'accreditamento della società presso gli altri comuni dell'isola (Casamicciola, Forio, [OSCURATO:PERSONA]). Peraltro, con riferimento a tale capo b), le posizioni dei concorrenti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Silvano (tecnico comunale) sono state giudicate, ormai irrevocabilmente, dall'A.G. partenopea (cfr. infra, § 1.2). I soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati poi chiamati a rispondere del concorso nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti meglio specificate al capo c), mentre una ulteriore imputazione di dichiarazione fraudolenta era stata ascritta al capo d). Infine, a carico della CONCORDIA, erano stati ipotizzati ai capi e) e f) della rubrica gli illeciti amministrativi derivanti, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, dai reati rubricati ai capo a) e b). 1.2. Con sentenza del 16/01/2018, il Tribunale di Napoli ha come detto definito la posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui al capo b), pervenendo ad una pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto. Tale decisione è stata integralmente confermata dalla Corte d'Appello, con sentenza del 15/02/2021, divenuta irrevocabile per entrambi gli imputati.1.3. Il Tribunale di Modena ha assolto gli imputati dal reato associativo di cui al capo a) e la società dalla corrispondente incolpazione ex d.lgs. n. 231 del 2001. Ha anche assolto il [OSCURATO:PERSONA] dal reato di dichiarazione infedele di cui al capo d), per insussistenza del fatto. [OSCURATO:PERSONA] modenese ha invece emesso sentenza di condanna, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di corruzione di cui al capo b) - oltre che per la corrispondente incolpazione a carico della CONCORDIA, rubricata al capo f) - ritenendo provato che il sindaco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si fosse fatto promettere e poi anche dare indebitamente, dagli esponenti della CONCORDIA, le utilità ipotizzate (stipula di due convenzioni con un hotel di proprietà della famiglia del sindaco; stipula di un contratto di consulenza legale con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; assunzione di personale presso la CONCORDIA; spese pubblicitarie su un determinato giornale locale). A conclusioni di condanna il Tribunale è giunto anche in relazione al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo c), ritenendo provato che le quattro fatture del 2014 ivi meglio precisate fossero state emesse dal [OSCURATO:PERSONA] (a titolo individuale o come responsabile della TUNITA s.r.I.) a fronte di prestazioni di consulenza mai effettuate, peraltro ricevendo dalla CONCORDIA le somme indicate in fattura per poi retrocederle agli esponenti della società, e consentendo quindi sia l'evasione delle imposte sia la creazione di fondi extrabilancio. Peraltro, la responsabilità per tale reato è stata affermata limitatamente al [OSCURATO:PERSONA], al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] (avendo invece il Tribunale ritenuto che il coinvolgimento dell'aftro imputato [OSCURATO:PERSONA] avesse riguardato esclusivamente la fase conclusiva della retrocessione delle somme). 1.4. La Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Modena nei termini già evidenziati nella parte iniziale della presente esposizione, all'esito di un percorso argomentativo connotato, per un verso, dalla riduzione dell'ambito di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale di Modena (secondo il quale le captazioni erano integralmente utilizzabili pur se originate dall'iniziale ipotesi concussiva, perché riconducibili comunque ad un unico filone investigativo). In applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Cavallo (che ha ritenuto non condivisibile l'appena richiamata prospettiva ermeneutica accolta dal Tribunale in tema di utilizzo delle intercettazioni in procedimenti diversi), la Corte territoriale ha da un lato ritenuto di poter comunque utilizzare le conversazioni intercettate dopo il 25/11/2013, ovvero a partire dalla data della iscrizione dei nuovi reati e dei nuovi indagati, e della conseguente separazione del procedimento da quello originario (il Collegio bolognese si è così discostato, sul punto, dalle valutazioni espresse dalla Corte d'Appello di Napoli, che aveva ritenuto integralmente inutilizzabile il compendio captativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA]). D'altro lato, con riferimento al capo b), la Corte d'Appello di Bologna ha preso atto della decisione assolutoria ormai irrevocabile intervenuta a Napoli nei riguardi del sindaco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (oltre che dell'[OSCURATO:PERSONA]), e della conseguente impossibilità di configurare il concorso necessario caratterizzante la fattispecie corruttiva. Poste tali premesse, la Corte territoriale ha ritenuto di riqualificare l'imputazione di cui al capo b) ai sensi dell'art. 322 cod. pen., considerando le utilità valorizzate in chiave corruttiva dal Tribunale (convenzioni alberghiere e legali, ecc.) alla stregua di promesse o offerte non accettate da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 1.5. Gli odierni ricorsi hanno dunque ad oggetto, da un lato, l'affermazione dì responsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di istigazione alla corruzione (e per la corrispondente ipotesi di illecito ex d.lgs. n. 231 a carico della CONCORDIA), e, dall'altro, la conferma della condanna in primo grado dello stesso [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nella emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo c). In tale ordine, si prenderanno ora in esame i motivi di ricorso proposti avverso le predette statuizioni. 2. Per ciò che riguarda le condanne per il delitto di istigazione alla corruzione, ritiene il Collegio, anzitutto, che la fondatezza delle censure prospettate dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza assuma carattere preliminare ed assorbente, imponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il predetto reato estinto per intervenuta prescrizione. 2.1. Con un indirizzo interpretativo del tutto costante, questa Suprema Corte ha anche di recente affermato che «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, per 'fatto nuovo' si intende un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decídendum; per 'fatto diverso', invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato» (così da ultimo Sez. 4, n. 10149 del 15/12/2020, dep. 2021, Varani, Rv. 280938 - 01). In motivazione, tale pronuncia ha ulteriormente chiarito che «qualora il fatto sia semplicemente diverso, la 'diversità' deve intendersi riferita alla descrizione del fatto articolata nell'imputazione, a fronte della quale sia però emersa (alla luce dell'istruzione dibattimentale) una diversa ricostruzione della medesima sequenza fattuale: alla luce di essa, l'imputato é chiamato a difendersi - nell'ambito di tale sequenza fattuale - da una differente articolazione dei relativi passaggi, ciò che può avvenire agevolmente a seguito del meccanismo della contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. (fatte salve le garanzie e le facoltà di cui all'art. 519 cod. proc. pen.); oppure a seguito della trasmissione degli atti, con ordinanza, da parte del giudice al pubblico ministero ex art. 521, comma 2». Le difese hanno lamentato, con varietà di accenti, la violazione di tale principio posta in essere dalla Corte d'Appello, che ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 322 cod. pen., a fronte di una imputazione di corruzione per l'esercizio della funzione: essendosi in tal modo passati dall'ipotesi accusatoria descritta nel capo b) - un'ipotesi imperniata sulla sollecitazione delle già richiamate utilità da parte del sindaco, poi effettivamente erogate dagli esponenti della CONCORDIA - all'affermazione di responsabilità per un reato che, al contrario, postula l'offerta o la promessa delle utilità al pubblico ufficiale, e la non accettazione da parte di quest'ultimo. Come efficacemente sottolineato dalla difesa [OSCURATO:PERSONA], «si invertono i soggetti agenti, cambia diametralmente la prospettiva delle azioni, muta radicalmente la sequenza fattuale, cambia il risultato (che non viene ottenuto), muta la consumazione» (pag. 22 ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]). Altrettanto puntuale è stata la prospettazione della violazione che qui rileva da parte della difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale - ponendosi dallo specifico punto di vista del ricorrente - ha sottolineato che quest'ultimo era passato dall'essere (attraverso le consulenze legali e le convenzioni alberghiere) una sorta di "utilità consapevole", richiesta e sollecitata dal fratello sindaco quale corrispettivo per il proprio interessamento per gli interessi della CONCORDIA nell'isola, alla posizione di concorrente nella formazione di una proposta corruttiva non accettata dal sindaco (cfr. pag. 14 seg. ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]). Le argomentazioni difensive meritano di essere condivise anche nella parte in cui evidenziano il carattere imprevedibile delle modifiche nella dinamica fattuale, sottese alla condanna per il reato di cui all'art. 322 cod. pen., e la conseguente impossibilità di difendersi adeguatamente in una prospettiva non conosciuta se non alla lettura del dispositivo. Emerge invero con chiarezza, dalla lettura della sentenza, che la riconduzione dei fatti nell'alveo della istigazione è stata determinata, con una sorta di automatica trasposizione da una fattispecie criminosa all'altra, esclusivamente in conseguenza della presa d'atto della irrevocabilità dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal reato di corruzione per l'esercizio della funzione a lui ascritto (cfr. pag. 45 della sentenza impugnata).Deve quindi escludersi, alla luce di quanto esposto soprattutto in relazione ai mutamenti fattuali e alla diversità strutturale del reato ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato, che la decisione della Corte territoriale possa essere semplicemente considerata il frutto di una diversa qualificazione giuridica priva di implicazioni sui diritti difensivi. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, del resto, hanno avuto modo di chiarire che «l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01) 2.2. La corretta instaurazione del rapporto processuale, alla luce di quanto esposto, impone una immediata declaratoria di estinzione del reato ritenuto in sentenza, ed il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo ampiamente decorso - tenuto anche conto del periodo di sospensione di 126 giorni, conseguente ad un rinvio per astensione dei difensori, accordato nel corso del processo di primo grado - il termine massimo di sette anni e sei mesi, e non essendo prospettabile, nel caso di specie (avuto riguardo a quanto complessivamente emerso dalle sentenze di merito in ordine al diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nelle "utilità" erogate dalla CONCORDIA) l'applicazione di cause di immediato proscioglimento nel merito, ai sensi del capoverso dell'art. 129 cod. proc. pen. Al riguardo, va anzitutto condiviso l'assunto difensivo in ordine all'impossibilità di individuare il dies a quo nella data di esecuzione delle perquisizioni, che appare priva di effettiva correlazione con l'affermazione di responsabilità per condotte istigatorie (cfr. invece pag. 46 della sentenza impugnata, in cui si afferma - peraltro apoditticamente - che queste ultime si sarebbero protratte fino alla data predetta, ovvero fino al 25/06/2014). A stretto rigore, neppure le date delle convenzioni alberghiere e legali dovrebbero in sé rilevare, essendo necessario - ai fini che qui interessano - individuare promesse od offerte non accettate, e non dazioni o sottoscrizioni di contratti che, nell'ottica fatta propria dalla Corte territoriale, costituirebbero momenti esecutivi necessariamente posteriori al momento dell'offerta o promessa di tali utilità. Tuttavia, anche a voler considerare il documento più recente valorizzato dall'accusa a tale specifico riguardo, costituito dal fax del 18/11/2013 indirizzato dall'hotel [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e rivendicato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - nel quale si fa riferimento alla pubblicità sul giornale locale e all'incontro da fissare per le assunzioni presso [OSCURATO:PERSONA] (il documento contiene anche una postilla in basso del seguente tenore: "19/11/2013 nota bene: da ‘Giosy' per tutto 2014 [OSCURATO:PERSONA] 3313070207 per più o meno € 1500") - il reato risulta prescritto non solo rispetto alla data odierna, ma anche a quella di emissione della sentenza d'appello, pur considerando i 126 giorni di sospensione (dal 18/05/2021 si arriverebbe infatti alla data del 22/09/2021, mentre la sentenza di secondo grado è stata pronunciata in data 24/09/2021). 2.3. A conclusioni del tutto analoghe deve pervenirsi quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alla fondatezza dei rilievi svolti in ordine al difetto di motivazione della sentenza quanto alla ritenuta integrazione degli elementi costitutivi del reato di istigazione alla corruzione. Si tratta di rilievi in larga parte coincidenti con quelli sviluppati nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse della CONCORDIA (oltre che del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]), e che possono quindi - per evidenti ragioni di congruenza e sintesi espositiva - essere esaminati congiuntamente. 2.3.1. Pur senza lamentare un pregiudizio per i propri diritti difensivi, ascrivibile alla condanna per il diverso titolo di reato, i difensori del [OSCURATO:PERSONA] e della CONCORDIA hanno diffusamente censurato la sentenza per aver trascurato ogni indagine in ordine all'effettiva veicolazione di promesse o offerte al sindaco di Ischia, da questi non accettate: trattandosi di una dinamica ineliminabile per la configurazione del reato di cui all'art. 322 cod. pen., tanto più in una ipotesi - come quella in esame - in cui le "iniziative" della CONCORDIA risultano aver raggiunto unicamente soggetti privati, per quanto vicini alla figura del sindaco di Ischia. In tale prospettiva, è stato in particolare sottolineato, dal difensore della CONCORDIA, che la verifica del necessario coinvolgimento del pubblico ufficiale, nei termini appena indicati, risponde ad esigenze correlate sia al principio di necessaria offensività (posto che la punizione della mera condotta istigatoria, in evidente deroga all'art. 115 cod. pen., non può prescindere da un apprezzamento in termini di pericolo concreto della "propensività causale della condotta istigatoria a turbare la sfera decisionale del pubblico ufficiale"), sia al principio di tipicità (dal momento che mentre l'art. 318 punisce il pubblico ufficiale che riceva o accetti la promessa di danaro o altra utilità "per sé o per un terzo", l'art. 322 contempla la sola ipotesi della promessa o offerta rivolti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio: sicchè "è certamente pensabile che un privato possa a sua volta 'intermediare' la proposta corruttiva a patto però che, presto o tardi, siffatta proposta (o offerta) si estrinsechi in un concreto coinvolgimento del pubblico ufficiale"). 2.3.2. I rilievi difensivi appaiono condivisibili. Il sensibile mutamento nella ricostruzione dei fatti rubricati al capo b), cui si è già accennato nei paragrafi precedenti e che è alla base della condanna per violazione dell'art. 322 cod. pen., individua nel sindaco di Ischia non più il perno centrale di uno stabile accordo corruttivo come quello descritto nell'imputazione, ma il mero destinatario di proposte o offerte non accettate. È allora del tutto evidente che, nel ritenere configurabile una responsabilità penale (e amministrativa ex d.lgs. n. 231) per un reato sia pur meno grave di quello contestato e ritenuto anche dal giudice di primo grado, la Corte territoriale avrebbe dovuto compiutamente indicare, nel proprio percorso argomentativo, gli elementi a sostegno di tale diversa ricostruzione: e ciò soprattutto considerando la necessità di superare la posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel corso del proprio esame dinanzi all'A.G. partenopea, aveva affermato di non aver avuto alcuna consapevolezza, se non "a cose fatte" (fine 2013), delle varie iniziative (consulenza legale, accordi con l'albergo), e di essersi accorto della scarsa convenienza per la CONCORDIA dei rapporti contrattuali (cosa che non gli aveva "fatto chiaramente piacere": cfr. sul punto pag. 42 seg. della sentenza impugnata). Ad avviso del Collegio, la lettura della sentenza impugnata non resiste, da questo specifico angolo prospettico, alle censure difensive. Come già accennato, la Corte d'Appello ha preso atto dell'assoluzione ormai definitiva di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito quanto già emerso nel giudizio di primo grado in ordine alle "utilità" (sottolineando ad es. la scarsa convenienza per CONCORDIA della convenzione alberghiera e del suo rinnovo, così come le anomalie riscontrate nell'esecuzione di una consulenza legale da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), per poi affermare la responsabilità dei ricorrenti, per il concorso nel diverso reato di istigazione alla corruzione del sindaco, con una sorta di automatica trasposizione dall'una all'altra fattispecie incriminatrice (quasi in un'ottica per cui "il più contiene il meno"), imperniata sulla necessità di rispettare l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evitando il formarsi di un contrasto tra giudicati. In tale prospettiva, si è fatto leva sulla natura di reato comune e di mera condotta dell'art. 322 cod. pen., non connotato dallo schema del concorso necessario caratterizzante la fattispecie corruttiva. In altri termini, la sentenza non mostra di aver adeguatamente ricostruito i fatti nella prospettiva istigatoria, non avendo in particolare verificato se le varie iniziative culminate nella stesura delle convenzioni, nell'acquisto di pubblicità, nella disponibilità ad assunzioni ecc. - iniziative coinvolgenti soggetti diversi dal sindaco - fossero state effettivamente sottoposte quali "promesse o offerte" all'attenzione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e da questi respinte. Né a diverse conclusioni è possibile pervenire sulla scorta di un messaggio ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] in cui POLIZIO Diego rappresenta problemi nell'evoluzione di una situazione di Lacco, e suggerisce l'opportunità che [OSCURATO:PERSONA] informi il fratello, forse in grado di accelerare il processo (cfr. pag. 44 della sentenza impugnata): è invero evidente che l'autore del messaggio in questione confidi nella possibilità di un intervento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ma si tratta di un elemento che nulla dice, in sé considerato, circa l'effettiva messa in opera di condotte istigatorie rivolte - senza esito - al sindaco del comune di Ischia. 2.3.3. Le considerazioni fin qui svolte in ordine alla effettiva sussistenza del vizio motivazionale denunciato impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza quanto al [OSCURATO:PERSONA], essendo anche per tale ricorrente il reato ascritto al capo b) estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente eliminazione della pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione a lui applicata per questo titolo di reato. Per ciò che riguarda invece la CONCORDIA, deve conferirsi rilievo assorbente alla fondatezza di tale primo ordine di doglianze rispetto alle altre questioni prospettate, imponendosi così l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna, per nuovo giudizio in ordine alla responsabilità amministrativa della predetta società. 3. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi per la residua imputazione di cui al capo c). 3.1. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 3.1.1. Per ciò che riguarda il primo ordine di doglianze, rileva il Collegio che ogni possibilità di prenderle in considerazione risulta preclusa dalla necessità di fare applicazione, nella fattispecie in esame, del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01. Nello stesso senso, tra le molte altre, v. da ultimo Sez. 5, n. 17791 del 15/03/2022, Nacci; Sez. 6, n. 9189 del 18/01/2022, [OSCURATO:PERSONA]; con specifico riferimento alla dedotta inutilizzabilità degli esiti dell'attività captativa, cfr. Sez. 5, n. 17758 del 27/01/2022, Halili; Sez. 2, n. 15887 del 03/02/2022, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 2, n. 5622 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Carbone; Sez. 6, n. 5537 del 10/11/2021, dep. 2022, Adelfio). Si tratta dunque di un principio del tutto pacifico e più volte ribadito anche in tempi recentissimi, che nella specie deve trovare applicazione in quanto la difesa del [OSCURATO:PERSONA], nel prospettare la inutilizzabilità di tutte le intercettazioni, non ha in alcun modo operato la "prova di resistenza" rispetto alle ulteriori risultanze a carico, aventi natura ed origine del tutto diverse, non a caso ampiamente valorizzate da entrambi i giudici di merito. Si allude, in particolare ed anzitutto, alle "inequivocabili, dettagliatissime e ripetute" (pag. 26 della sentenza impugnata) dichiarazioni ampiamente confessorie, rese dal [OSCURATO:PERSONA] in due diversi interrogatori dinanzi all'A.G. napoletana e a quella modenese, acquisite in dibattimento a seguito delle contestazioni e perciò pienamente utilizzabili ex art. 503, comma 5, cod. proc. pen. In tali dichiarazioni, il [OSCURATO:PERSONA] aveva per un verso illustrato la causa effettiva del contratto stipulato nel 2014 e delle conseguenti fatture emesse, chiarendo che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto di "fare del nero" sulla base di un contratto di consulenza fittizia con la CONCORDIA i cui aspetti formali sarebbero stati curati dal [OSCURATO:PERSONA] (l'accordo prevedeva un riconoscimento di una percentuale del 15% dell'importo complessivo di Euro 180.000 in 4 tranche e onere di retrocessione, a carico del [OSCURATO:PERSONA], del residuo 85%). Per altro verso, il [OSCURATO:PERSONA] aveva anche ammesso di aver materialmente consegnato al [OSCURATO:PERSONA] il danaro destinato al [OSCURATO:PERSONA] (in un caso la consegna era avvenuta al [OSCURATO:PERSONA] di Monza). A proposito di tali dichiarazioni, la Corte d'Appello ha non solo indicato i plurimi elementi di riscontro (costituiti tra l'altro dagli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria in relazione ai versamenti e agli incontri concordati per la retrocessione), ma ha anche posto in rilievo che le stesse, tra l'altro del tutto in linea con quelle del [OSCURATO:PERSONA], dovevano ritenersi "di per sé sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza", anche prescindendo dalle risultanze captative (cfr. pag. 26, cit.). Il mancato espletamento della prova di resistenza, da parte del difensore del [OSCURATO:PERSONA], rende sul punto il ricorso privo della necessaria specificità. 3.1.2. Il secondo motivo è infondato. Questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «non è causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio il mancato deposito da parte del P.M., unitamente all'atto di impulso processuale, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate, se l'incompleta allegazione degli atti non si traduce in una effettiva e concreta lesione delle prerogative difensive, derivando da tale omissione solo l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, degli atti non trasmessi» (Sez. 6, n. 39114 del 17/06/2015, Basile, Rv. 265001 - 01, relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto priva di rilevanza concreta l'eccezione di nullità sollevata dall'imputato che aveva omesso di esplicitare le ragioni per le quali, il mancato inserimento nel fascicolo trasmesso al G.U.P. di alcuni documenti, avesse condizionato le sue scelte processuali, in particolare in ordine all'accesso ai riti speciali. In senso analogo, cfr. anche Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273860 - 01 ). 3.1.3. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi anche con riferimento alle censure volte a prospettare il difetto di giurisdizione italiana per la emissione delle fatture contestate al capo c), trattandosi di documenti emessi in Tunisia. Deve invero osservarsi che la Corte d'Appello - ponendosi in piena linea di continuità con il primo giudice - ha fatto buon governo del principio, del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero» (Sez. 4, n. 39993 del 07/10/2021, Xhindoli, Rv. 282061 - 01. In senso analogo, tra le altre, cfr. Sez. 4, n. 35510 del 20/05/2021, Orioli, Rv. 281853 - 01). In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, risulta immune da censure l'affermazione della giurisdizione italiana imperniata sul fatto che le fatture per cui è causa, lungi dall'essere frutto di una estemporanea iniziativa del [OSCURATO:PERSONA], costituiscono il momento esecutivo di un accordo concluso in Italia tra il predetto ricorrente e gli esponenti della CONCORDIA (nelle persone del [OSCURATO:PERSONA] e, per gli aspetti di dettaglio, del [OSCURATO:PERSONA]), che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], come già accennato, ha puntualmente descritto negli aspetti funzionali ed esecutivi. Si tratta di un rilievo di per sé sufficiente ad evidenziare l'infondatezza della tesi difensiva, non potendo dubitarsi del fatto che anche la fase ideativa e preparatoria del meccanismo di falsa fatturazione, funzionale all'evasione e alla creazione di fondi extrabilancio, rientra nel novero delle condotte idonee a radicare la giurisdizione (la Corte d'Appello ha comunque posto in rilievo che anche i successivi segmenti, quale quello della trasmissione delle fatture alla direzione amministrativa della CONCORDIA, erano stati svolti in Italia). D'altra parte, deve escludersi la possibilità di pervenire a diverse conclusioni sulla scorta della reiterata prospettazione difensiva secondo cui dovrebbe attribuirsi rilievo decisivo alla c.d. autofatturazione, effettuata dalla CONCORDIA sulla base delle fatture emesse in Tunisia: del tutto convincenti, al riguardo, risultano le osservazioni del giudice di primo grado (espressamente richiamate dalla sentenza impugnata: cfr. pag. 24) in ordine al fatto che, se è vero che l'autofatturazione risultava necessaria per l'assolvimento dell'obbligo di imposta (essendo la fattura stata emessa in ambito extra-UE senza IVA), è anche vero che "il primo momento di messa a disposizione della fattura (nella specie della direzione amministrativa di CPL) e di ricezione della stessa da parte dell'utilizzatore resta essenziale ex art. 21 cit. per integrare il concetto di emissione (che in concreto prevedeva anche una fase di trasmissione che avveniva in Italia) e con esso di consumazione del reato" (cfr. pag. 342 seg. della sentenza di primo grado, nella quale il Tribunale evidenzia altresì come, per tali ragioni, dovesse escludersi anche qualsiasi pregiudizio dei diritti difensivi in conseguenza del mancato richiamo, nel capo di accusa, alla fase dell'autofatturazione). Quanto precede evidenzia, infine, l'infondatezza anche dell'ulteriore doglianza volta a lamentare il mancato proscioglimento per difetto di procedibilità di cui all'art. 9 cod. pen.: è infatti evidente che la questione postula l'esistenza di un delitto comune commesso all'estero, ovvero di un presupposto logico-giuridico correttamente e motivatamente escluso dalla Corte d'Appello (oltre che dal Tribunale). 3.1.4. Per ciò che riguarda il quarto motivo, è opportuno preliminarmente richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte, ribadito anche di recente, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, il motivo di ricorso non supera lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte d'Appello ha non solo esaminato le dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla falsità delle fatture e alla conseguente retrocessione delle somme, valorizzando una serie di elementi di riscontro a sostegno dell'attendibilità del racconto ritrattato in sede dibattimentale (cfr. pag. 26 segg. della sentenza), ma ha anche motivatamente escluso la necessità di integrazioni istruttorie volte ad accertare condizioni psico-fisiche del [OSCURATO:PERSONA] tali da indurlo ad accusarsi falsamente (cfr. pag. 24). Inoltre, la Corte territoriale ha preso in specifica considerazione le dichiarazioni dibattimentali del [OSCURATO:PERSONA], volte a ritrattare le precedenti e a fornire una diversa spiegazione delle movimentazioni di danaro e dell'emissione di fatture (il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe trovato in difficoltà economiche, ed il [OSCURATO:PERSONA] gli sarebbe venuto incontro mettendogli a disposizione della liquidità): dichiarazioni ritenute inverosimili all'esito di un percorso argomentativo del tutto immune da aporie denunciabili in questa sede, imperniato sia sull'esistenza di specifici riscontri alla versione originaria, sia anche sulla intrinseca inconsistenza della tesi per cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato cospicue risorse della CONCORDIA per fare un favore al [OSCURATO:PERSONA], erogandogli un prestito personale (cfr. pag. 29-30 della sentenza impugnata). Anche in questo caso, la ricostruzione della Corte d'Appello risulta pienamente in sintonia con la dettagliata esposizione contenuta nella sentenza di primo grado (cfr. pagg 285 segg.). In tale complessivo contesto, ed in presenza di una "doppia conforme" di condanna, le censure difensive volte a lamentare l'erronea percezione della Corte d'Appello, in nome dell'effettività delle operazioni sottese alle fatture, finiscono per prospettare, dinanzi a questa Suprema Corte, una non consentita lettura alternativa delle risultanze acquisite. 3.1.5. Manifestamente infondate risultano le residue censure. Il richiamo alla sussistenza di numerosi e gravi precedenti penali costituisce, secondo costante giurisprudenza, motivazione adeguata per il diniego delle invocate attenuanti generiche (cfr. sul punto Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01, secondo la quale «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (in applicazione del principio, il Collegio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Quanto poi al trattamento sanzionatorio, il motivo di ricorso non appare sufficientemente correlato al percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto incongrua (ma per difetto) la pena irrogata in primo grado, in considerazione della gravità complessiva dei fatti, dell'intensità del dolo, della mancanza di resipiscenza e del comportamento processuale, connotato da ammissioni minimizzanti successivamente ritrattate: cfr. pag. 31). 3.2. Anche il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è nel suo complesso infondato. 3.2.1. Per ciò che riguarda i rilievi formulati dai difensori in tema di intercettazioni, non può che richiamarsi integralmente, in questa sede, quanto già esposto a proposito del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, § 3.1.1): l'esame delle censure risulta precluso dalla mancata "prova di resistenza" rispetto alle ulteriori risultanze accusatorie acquisite agli atti e del tutto autonome rispetto al compendio captativo. Si allude, in particolare, alle dichiarazioni confessorie rese in sede di interrogatorio ed acquisite a seguito di contestazioni nel corso dell'esame in cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di prendere le distanze da quanto precedentemente affermato. Deve invero qui porsi in rilievo il fatto che, mentre in sede di esame il ricorrente (responsabile amministrativo della CONCORDIA e uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA]) aveva sostenuto la propria estraneità alla complessiva questione, della quale sarebbe venuto a conoscenza solo perché una volta il [OSCURATO:PERSONA] gli chiese di intervenire per il pagamento di una sua fattura, nel precedente interrogatorio - su cui v. pag. 33 della sentenza impugnata, pag. 113 seg. della sentenza di primo grado - egli aveva invece non solo spiegato la funzione del contratto sottoscritto con il [OSCURATO:PERSONA] (che si era reso disponibile a creare della liquidità per la CONCORDIA), ma aveva anche illustrato le concrete modalità operative del meccanismo ("una volta che venivano pagate delle fatture da CPL a TUNITA, in base al contratto ogni tre mesi veniva emessa una fattura da CPL a TUNITA e poi lui retrocedeva una parte di questi denari"), dimostrandosi perfettamente consapevole della illiceità dell'operazione ("che fosse illecita è chiaro, facendo rientrare liquidità in Italia è chiaro che era un'operazione illecita") ed anzi ammettendo il proprio diretto coinvolgimento ("non ho mai fatto in tutta la mia vista queste cose illecite, purtroppo questa volta.."). La mancata correlazione in termini di prova di resistenza, rispetto a tali dichiarazioni apertamente confessorie e pienamente utilizzabili nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (art. 503 cod. proc. pen.) impone di ritenere aspecifiche, in parte qua, le doglianze difensive in punto di intercettazioni. 3.2.2. Anche per ciò che riguarda le questioni dedotte prospettando un difetto di giurisdizione dell'A.G. italiana, correlato all'emissione in Tunisia delle fatture per cui è causa, può farsi in questa sede integrale rinvio - anche per ciò che riguarda l'irrilevanza, ai fini che qui specificamente interessano, del successivo passaggio costituito dalla c.d. autofatturazione operata dalla CONCORDIA - alle considerazioni svolte trattando delle analoghe doglianze formulate nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, § 3.1.3).3.2.3. Il motivo imperniato sulla asserita violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 - dedotto ovviamente come prospettata come impossibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di concorrere in un reato non imputabile al [OSCURATO:PERSONA] - è infondato. Deve invero trovare applicazione, nella fattispecie in esame, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74» (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01, la quale, in motivazione, ha osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione). 3.2.4. Anche per le doglianze volte a contestare l'affermazione di penale responsabilità non può che ribadirsi, da parte di questo Collegio, quanto già esposto a proposito del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, § 3.1.4). Anche in questo caso, infatti, la Corte territoriale non si è limitata ad evidenziare che le dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA] risultavano corredate da plurimi elementi di riscontro, anche quanto alle operazioni bancarie conseguenti alle fatture e agli incontri dettati dalle esigenze di retrocessione del danaro (pag. 34), ma ha anche preso in considerazione la diversa versione resa nel corso dell'esame (stando alla quale il [OSCURATO:PERSONA], ormai in pensione, avrebbe avuto rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] solo per ampliare la sfera di interessi di CONCORDIA nell'area sarda) per poi ritenerla del tutto inattendibile, non essendo in alcun modo riscontrata dagli elementi acquisiti, a differenza di quanto emerso in ordine alle dichiarazioni confessorie, pienamente in linea con l'ipotesi di accusa. In tale contesto di "doppia conforme", i rilievi difensivi appaiono inammissibilmente volti a censurare il merito delle valutazioni della Corte (oltre che del primo giudice), e a prospettare una lettura alternativa delle risultanze acquisite. 3.3. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è (nella parte relativa alla condanna per il capo c) privo di fondamento. Il ricorrente ha inteso censurare questa parte della sentenza prospettando, da un lato, rilievi imperniati sulla clausola di esclusione di cui all'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000, per i quali può farsi senz'altro rinvio a quanto in precedenza esposto trattando la posizione del [OSCURATO:PERSONA] (cfr. supra, § 3.2.3). D'altro lato, il ricorrente ha svolto considerazioni critiche con riferimento alla mancata applicazione della continuazione tra i reati di cui ai capi b) e c) che, ovviamente, risultano superati dal già disposto annullamento senza rinvio della sentenza nella parte relativa alla condanna per istigazione alla corruzione (cfr. supra, § 2.3), e alla conseguente eliminazione della pena applicata dalla Corte d'Appello per tale reato. A tale ultimo proposito, ogni questione concernente l'eventuale possibilità di applicare la sospensione condizionale della pena residua potrà essere devoluta al giudice dell'esecuzione (cfr. sul punto Sez. 1, n. 16679 del 01/03/2013, Corlando, Rv. 254570 - 01, secondo la quale «in caso di annullamento senza rinvio di uno o più capi di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione provvedere sulla istanza di sospensione condizionale, avanzata ma non valutata nel giudizio di cognizione in quanto la pena complessivamente irrogata risultav
Sentenza Cassazione n. 27449/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris