CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08277/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.– controricorrente –avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 180/2017depositata in data 7 febbraio 2017.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] della Spezia notificava,nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], questionari con l’indicazione deglielementi di capacità contributiva necessari alla determinazione del redditoNumero registro generale 21863/2017Numero sezionale 2484/2026Numero di raccolta generale 8277/2026Data pubblicazione 02/04/2026ex art. 38, quarto comma e seguenti, del d.P.R. n. 600/1973, in relazioneagli anni d’imposta 2007 e 2008, invitandolo a recarsi in ufficio perl’instaurazione del contraddittorio.In data 30.04.2012, al contribuente veniva notificato l’avviso diaccertamento n. TL701T101652, in relazione all’anno d’imposta 2007,tramite il quale l’Ufficio chiedeva in pagamento: euro 17.065,00 perIRPEF; euro 764,00 per [OSCURATO:PERSONA] ed euro 273,00 perAddizionale comunale, oltre interessi, sanzioni ed accessori.2. Dopo aver infruttuosamente proposto istanza di accertamento conadesione, avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponevaricorso dinanzi la C.t.p. della Spezia; si costituiva in giudizio l’Ufficio, ilquale, dopo aver inviato al contribuente una proposta di mediazione con lasola riduzione delle sanzioni, chiedeva la conferma del proprio operato.3. A seguito dell’udienza di discussione, la C.t.p. della Spezia, consentenza n. 87/2014, rigettava il ricorso del contribuente.4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r.della Liguria; si costituiva in giudizio l’Ufficio, chiedendo il rigettodell’appello.5. La C.t.r. della Liguria, con sentenza n. 180/2017, depositata in data 7febbraio 2017, accoglieva solo parzialmente l’appello del contribuente.6. Avverso tale pronuncia, il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso.La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 perla quale il contribuente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsaapplicazione degli artt. 38 e 42, d.P.R. n. 600/1973, e 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamental’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.Numero registro generale 21863/2017Numero sezionale 2484/2026Numero di raccolta generale 8277/2026Data pubblicazione 02/04/2026ha fornito un’interpretazione che legittima l’applicazione dell’art. 38, d.P.R.n. 600/1973, nel senso di consentire all’Ufficio di imputare a ritroso 1/5degli incrementi patrimoniali effettuati in anni successivi rispetto a quello(o quelli) accertato/i; in particolare, nel caso di specie (in cuil’accertamento riguardava l’anno d’imposta 2007 e l’Ufficio aveva preso inconsiderazione investimenti asseritamente effettuati dal contribuente neglianni d’imposta 2010 e 2011), la C.t.r. ha omesso di rilevare come gliinvestimenti di anni successivi a quello accertato non rilevassero a ritrosodel quinto e di affermare che l’art. 38, cit., si riferisse agli elementiindicativi di capacità contributiva emersi negli anni concretamente oggettodi accertamento (e non anche di quelli che sono emersi negli annisuccessivi).Il motivo è infondato.1.2. La sentenza impugnata ha correttamente applicato la disciplinadell’accertamento sintetico vigente ratione temporis per l’anno d'imposta2007.L’art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973, nella versione applicabileprima delle modifiche introdotte dall’art. 22 del d.l. n. 78/2010, prevedevaespressamente che, in caso di determinazione sintetica del reddito inrelazione alla spesa per incrementi patrimoniali, “la stessa si presumesostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti,nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti”.1.3. Più precisamente, questa Corte di legittimità ha ribadito, in materia diaccertamento sintetico dei redditi per i quali il termine per lapresentazione della dichiarazione era già scaduto alla data di entrata invigore dell’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del2010, che ha novellato l’art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, che“l'Ufficio può avvalersi della presunzione legale relativa, posta nellaprevigente formulazione di detta disposizione, secondo la quale la spesaper incrementi patrimoniali si considera sostenuta con redditi conseguiti inNumero registro generale 21863/2017Numero sezionale 2484/2026Numero di raccolta generale 8277/2026Data pubblicazione 02/04/2026quote costanti nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti”(cfr. Cass., 16/05/2017 n. 12207 e giurisprudenza ivi richiamata). Ancora,non si è mancato, più di recente, di chiarire che “in tema di accertamentocon metodo c.d. sintetico, è legittima l’applicazione dell’art. 38, comma 5,del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente alla modifica apportatadall’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010), il qualereca una presunzione “iuris tantum” di favore per il contribuente, secondocui la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall’Ufficio si presumesostenuta con redditi conseguiti non solo nell’anno in cui è effettuata, magià a partire dai cinque anni precedenti, in misura costante, fermarestando, peraltro, la facoltà per il contribuente stesso di provare che ilmaggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggettia ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. (Nella specie, la S.C. haconfermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretto far gravaresui redditi del 2007 e 2008, accertati in via induttiva, anche gli incrementipatrimoniali del 2009 – conseguenti all’acquisto di due autoveicoli ed allavendita di un terzo – per effetto del criterio di ripartizione dell’esborso neicinque anni precedenti) (Cass., 23/01/2024, n. 2249).1.4. La disposizione normativa in esame istituisce una presunzione legalerelativa, che consentiva all’Amministrazione finanziaria di ripartire a ritrosoil costo di un investimento, considerandolo sostenuto da redditi formatisinel quinquennio anteriore all’esborso. La giurisprudenza di questa Corte ècostante nell’affermare che, come detto, in tema di accertamento conmetodo c.d. sintetico, è legittima l’applicazione dell’art. 38, comma 5, deld.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente alla modifica apportatadall’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010), il qualereca una presunzione “iuris tantum” di favore per il contribuente, secondocui la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall’Ufficio si presumesostenuta con redditi conseguiti non solo nell’anno in cui è effettuata, magià a partire dai cinque anni precedenti, in misura costante, fermaNumero registro generale 21863/2017Numero sezionale 2484/2026Numero di raccolta generale 8277/2026Data pubblicazione 02/04/2026restando, peraltro, la facoltà per il contribuente stesso di provare che ilmaggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggettia ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Cass. 13/09/2022, n. 26916).1.5. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto buon governo dei principinormativi e giurisprudenziali testé declinati, ritenendo legittima, una voltaaccertata una spesa per incrementi patrimoniali, l’imputazione, per quotecostanti, anche ai quattro anni precedenti dell’entrata in vigore dellanorma, respingendo un’interpretazione che ne avrebbe comportato lasostanziale abrogazione. Vieppiù, le modifiche normative successive, chehanno eliminato tale meccanismo di ripartizione temporale per gliaccertamenti relativi ai periodi d’imposta dal 2009 in poi, non hannoefficacia retroattiva e confermano, a contrario, la vigenza della precedentedisciplina per l’annualità in contestazione.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 2e 3 D.M. 10.09.1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. –Motivazione apparente e nullità della sentenza, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta gli errores iniudicando e in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, laC.t.r., con motivazione del tutto apparente, ha ritenuto legittimo l’operatodell’Ufficio laddove quest’ultimo ha calcolato il reddito presunto ex D.M.10.09.1992, prendendo a riferimento la proprietà di un immobile come selo stesso fosse al 100% di proprietà del contribuente, senza considerareche, al contrario, tale immobile era in comproprietà al 50% con la sig.raElena Semeraro che ivi vi coabitava insieme al contribuente stesso e haviolato l’art. 3, secondo comma, D.M., cit., laddove ha previsto che “siconsiderano gli importi relativi a ciascun bene o servizio disponibile, qualisi ricavano dalla tabella stessa. Ciascuno di detti importi èproporzionalmente ridotto se il contribuente dimostra che il bene o ilservizio è nella disponibilità anche di altri soggetti”, non considerandocome, in applicazione di detto dato normativo, il valore tabellare relativoNumero registro generale 21863/2017Numero sezionale 2484/2026Numero di raccolta generale 8277/2026Data pubblicazione 02/04/2026al bene immobile in comproprietà e compossesso doveva essere ridottodel 50%, moltiplicato per il coefficiente e, successivamente, abbattutodella percentuale stabilita dal comma quarto dell’art. 3 del D.M.10.09.1992.Il motivo, con cui ci si duole che la C.t.r. ha ritenuto legittimo il calcolo delreddito presunto basato sulla disponibilità dell'abitazione principale al100%, nonostante la documentata comproprietà al 50% con laconvivente, è fondato.2.1. L’art. 3, comma 2, del D.M. 10 settembre 1992, attuativo dell’art. 38d.P.R. n. 600/1973, stabiliva che “Se il bene è in comproprietà o se unsoggetto ne ha la disponibilità con altri soggetti, il valore di cui al comma1 è assunto in proporzione alla quota di possesso o di sostenimento delrelativo costo”. I decreti ministeriali che stabiliscono i parametri delredditometro integrano direttamente la previsione dell’art. 38 ecostituiscono norme giuridiche che il giudice è tenuto ad applicare (Cass.,27/05/2024, n. 14784).2.2. Nel caso di specie, essendo pacifico e documentato che l’immobilefosse in comproprietà al 50% tra il contribuente e la sua convivente, ilreddito figurativo da esso derivante doveva essere calcolato in proporzionea tale quota e la C.t.r., nel confermare la legittimità di un calcolo che nonha tenuto conto di tale circostanza, ha violato la citata disposizioneministeriale, che imponeva una diretta correlazione tra la quota dipossesso del bene-indice e la determinazione della relativa capacitàcontributiva presunta.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 38 e42, d.P.R. n. 600/1973, del D.M. 10.09.1992 e dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Motivazione apparentee nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.», il contribuente lamenta gli errores in iudicando e in procedendonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., pur ammettendoNumero registro generale 21863/2017Numero sezionale 2484/2026Numero di raccolta generale 8277/2026Data pubblicazione 02/04/2026come pacifica la circostanza che il contribuente aveva la disponibilitàfinanziaria di oltre euro 40.000,00, ha ritenuto non provato che tali redditisiano riferibili alla pretesa “maggiore capacità contributiva accertata conmetodo sintetico in capo al contribuente” e non provato che, invece, dettedisponibilità non siano state utilizzate “per finalità non considerare ai finidell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimentofinanziario”; in particolare, con una tale argomentazione, la C.t.r. haviolato il principio di diritto secondo il quale “la prova documentalecontraria ammessa, a carico del contribuente, ai sensi dell’art. 38, sestocomma, d.P.R. n. 600/1973, vigente ratione temporis, riguarda la soladisponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche ladimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la primacircostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione dell’insufficienzadel reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute”.Il motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione delle norme sulla provacontraria, per non aver la C.t.r ritenuto sufficiente, ai fini liberatori, ladimostrazione della disponibilità di somme liquide su un conto correnteall’inizio del periodo d’imposta, richiedendo invece la prova del lorospecifico impiego, è infondato.3.1. Di poi, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditidelle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico,sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19novembre 1992, riguardanti il c.d. redditometro, dispensal’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza deifattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamentofondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizionedi difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere didimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore(Cass. 31/10/2021, n. 27811). Il sistema del ‹‹redditometro›› collega alladisponibilità di determinati beni e servizi, in capo al contribuente, un certoNumero registro generale 21863/2017Numero sezionale 2484/2026Numero di raccolta generale 8277/2026Data pubblicazione 02/04/2026importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare ilvalore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi,elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene oservizio in questione. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare ilmetodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente rationetemporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertitodalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), lapossibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base dellavalenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi,costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità dideterminati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo emantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunticonsumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementipatrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati adincrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi delsesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte delcontribuente, consistente nella dimostrazione documentale dellasussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fontea titolo d’imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presuntonon esiste o esiste in misura inferiore.3.2. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina delredditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo lalegge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità dialcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudicetributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementiindicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere diprivarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla lorodisponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra inordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perchégià sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie perNumero registro generale 21863/2017Numero sezionale 2484/2026Numero di raccolta generale 8277/2026Data pubblicazione 02/04/2026mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass.11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n.8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass.20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). Rimane alcontribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza delpresupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacitàcontributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito,determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parteda redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo diimposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidataopinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esistein misura inferiore (Cass., 19/10/2016, n. 21142; Cass., 29/04/2012, n.18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588).3.3. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito,altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, inordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzionepresuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisandoche non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o ilsemplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur nonessendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sonostati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto checiò sia accaduto o sia potuto accadere››; è la norma stessa, infatti, achiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulterioriredditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur nonprevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono statiutilizzati per coprire le spese contestate, chiede, tuttavia, espressamenteuna prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò siaaccaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lospecifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione)Numero registro generale 21863/2017Numero sezionale 2484/2026Numero di raccolta generale 8277/2026Data pubblicazione 02/04/2026dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativopossesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi(di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi perconsentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata conmetodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Néla prova documentale richiesta dalla norma in esame risultaparticolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, conl’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alcontribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi inesame (Cass., 28/12/2022, 37985; Cass., 14/06/2022, n. 19082; Cass.,20/04/2022, n. 12600; Cass., 24/05/2018, n. 12889; Cass., 16/05/2017,n. 12207; Cass., 26/01/2016, n. 1332; Cass., 18/04/2014, n. 8995).3.4. Nella fattispecie in esame, l’art. 38, sesto comma, d.P.R. n.600/1973, nella versione applicabile, richiede che “L’entità di tali redditi ela durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”;tale previsione ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipoquantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi, per consentire lariferibilità della maggiore capacità contributiva accertata proprio a taliulteriori redditi, escludendo che gli stessi siano stati utilizzati per finalitànon considerate ai fini dell'accertamento sintetico, come, ad esempio, unulteriore investimento.La decisione della C.t.r. ha fatto buon governo dei principi normativi edisciplinari testé declinati; pur richiedendo formalmente la “provadell’utilizzo”, è nel risultato conforme a tale principio, avendo ritenutoinidonea la prova generica offerta dal contribuente (cfr. pag. 6 dellasentenza impugnata).4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 6,7 e 17, D. lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nellasentenza impugnata, la C.t.r. non ha affermato il principio secondo cui puòNumero registro generale 21863/2017Numero sezionale 2484/2026Numero di raccolta generale 8277/2026Data pubblicazione 02/04/2026essere assoggettato ad una sanzione amministrativa, non diversamenteche ad una sanzione penale, solo colui di cui sia pienamente provata laresponsabilità per la violazione sanzionata; in altri termini, la naturadell’accertamento sintetico esclude che esso possa dare conto dell’illecitocommesso dal singolo contribuente, considerando che per la prova di unillecito occorre che la violazione emerga secondo il regime probatorioproprio del diritto punitivo, e non in base a previsioni statistiche, conl’ulteriore precisazione che, nel caso di specie, l’Ufficio ha irrogato sanzionisenza in alcun modo riscontrarne i presupposti né, tantomeno,giustificarne l’entità.Il motivo, con cui il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’irrogazione dellesanzioni, sostenendo che la responsabilità per l’illecito non possa derivareautomaticamente da un accertamento basato su presunzioni, è infondato.4.1. L’accertamento sintetico del reddito, pur basandosi su presunzionilegali relative, costituisce un metodo di determinazione dell’imponibilepienamente legittimo e alternativo a quello analitico.Una volta che l’accertamento diviene definitivo, per mancata o inidoneaprova contraria da parte del contribuente, il maggior reddito cosìdeterminato costituisce la base imponibile a tutti gli effetti di legge,inclusa l’applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione. 4.1. Lagiurisprudenza di questa Corte (Cass., 28/04/2023, n. 11283 egiurisprudenza ivi richiamata) ha chiarito: «In tema di sanzioniamministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 5 d.lgs. n. 472 del1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generaledall’art. 3 l. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la meravolontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche laconsapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di avertenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomenonegligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà dellacondotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, laNumero registro generale 21863/2017Numero sezionale 2484/2026Numero di raccolta generale 8277/2026Data pubblicazione 02/04/2026quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offertadal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva,come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, peressere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque nonsuperabile con l'uso della normale diligenza».4.2. Ed ancora, in tema di onere probatorio circa l’elemento soggettivo, sideve applicare il principio secondo cui «In tema di sanzioni amministrativeper violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione di responsabilità per difettodell’elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell’art. 5 delD.lgs. n. 472 del 1997, la prova dell’assenza assoluta di colpa, conconseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio, occorrendo, a tal fine, ladimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabilecon l’uso dell’ordinaria diligenza» (Cass., n. 12901, 15/05/2019).4.3. Nella fattispecie in esame, non sussiste, pertanto, alcuna violazionedei principi in materia sanzionatoria.5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondomotivo, con rigetto degli altri motivi. La sentenza impugnata va cassata inrelazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cheprocederà a un nuovo esame della controversia, attenendosi al principio didiritto enunciato al punto 2 e provvedendo anche alla liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, il terzo ed ilquarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLiguria, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, in data 18 marzo 2026.La PresidenteNumero registro generale 21863/2017Numero sezionale 2484/2026Numero di raccolta generale 8277/2026Data pubblicazione 02/04/2026Roberta Crucitti