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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08056/2026

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ORDINANZAsul ricorso n.r.g. 25464/2023, proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 677/2022, depositatail 9 novembre 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25464/2023Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 8056/2026Data pubblicazione 01/04/20261.

Il giudice di pace di Grosseto accolse l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento prefettizio di sospensionedella patente di guida, adottato all’esito di un incidente stradale chel’opponente risultava aver provocato mentre circolava in stato diebbrezza.Il giudice adìto affermò che il Prefetto non era competente adadottare il provvedimento impugnato, poiché nel frattempo il giudicepenale aveva emesso sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato,all’esito positivo del procedimento di messa alla prova.2.

La decisione fu integralmente riformata dal Tribunale diGrosseto con la sentenza indicata in epigrafe, resa all’esito di giudiziocelebratosi in contumacia del Reznikov.Il giudice d’appello ritenne sussistente la competenza del Prefettonel caso di specie, come individuata dall’art. 224, comma 3, del c.d.s.;infatti, vertendosi in ipotesi di estinzione del reato per causa diversadalla morte dell’imputato, restava ferma la possibilità di accertamentoprefettizio della sussistenza o meno delle condizioni per applicare lasanzione accessoria.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione VadimReznikov sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria.L’amministrazione intimata non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 415, commasecondo, c.p.c. e 342 c.p.c.La censura attiene alla regolare instaurazione del contraddittorionel giudizio di appello, che il ricorrente assume viziata dalla mancatanotifica, da parte della [OSCURATO:PERSONA] appellante, del decreto di fissazionedel giudizio.Numero registro generale 25464/2023Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 8056/2026Data pubblicazione 01/04/2026L’assunto è supportato dalla produzione della copia notificata delricorso in appello, alla quale è unito, in luogo del decreto di fissazione,un verbale d’udienza relativo a diverso processo.Su tale base, il ricorrente chiede a questa Corte di annullare lasentenza impugnata, con rinvio al tribunale per la rinnovazione delgiudizio d’appello.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art.327, comma primo, c.p.c., assumendo che il tribunale avrebbe dovutodichiarare l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto dallaPrefettura dopo la perenzione del termine per impugnare la sentenzadi primo grado.3.

Il primo motivo è fondato; dal relativo accoglimento derivano,tuttavia, conseguenze diverse da quelle predicate dal ricorrente.L’art. 435, comma 2, c.p.c., applicabile al procedimento diopposizione a sanzione amministrativa in forza del rinvio operatodall’art. 7 legge n. 150 del 2011 alla disciplina del rito sullecontroversie di lavoro, fa specifico onere all’appellante di notificare,nel termine di dieci giorni dal decreto di fissazione dell’udienza, ricorsoe decreto all’appellato.Laddove la notificazione del ricorso e del decreto di fissazionedell’udienza non sia avvenuta, l’appello, anche ove tempestivamenteproposto, dev’essere dichiarato improcedibile.In questo senso, infatti, si è espressa la giurisprudenza dilegittimità a partire da Cass., sez.

U, 30/7/2008, n. 20604, mutandoil precedente orientamento secondo cui doveva ritenersi consentito algiudice di assegnare all’appellante, ex art. 421 c.p.c., un termineperentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291c.p.c.Numero registro generale 25464/2023Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 8056/2026Data pubblicazione 01/04/2026L’indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite è oggi consolidato,fondandosi su un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.435 c.p.c. imposta dal principio di ragionevole durata del processo dicui all’art. 111, secondo comma, Cost., (in tal senso si vedano, fra lealtre, Cass. 2/2/2024, n. 3145, Cass. 14/3/2018, n. 6159, Cass.9/9/2013, n. 20613, Cass. 11/7/2013, n. 17602).Tale principio funge da criterio interpretativo anche se, come purecostantemente affermato da questa Corte, il termine in questione hanatura meramente ordinatoria (Cass. 30/10/2020, n. 24034; Cass.29/2/2016, n. 3959; Cass. 7/4/2015, n. 6893; Cass. 15/10/2010, n.21358); poiché, infatti, il termine ordinatorio può essere prorogato dalgiudice solo se non ancora scaduto (art. 154 c.p.c.), la relativascadenza determina conseguenze analoghe a quelle previste per iltermine perentorio, fra le quali il venir meno del potere di compierel’atto.Il ricorrente ha documentato la circostanza della mancatanotificazione del decreto di fissazione dell’udienza, essendo stato unitoalla copia notificata del ricorso un verbale concernente un diversogiudizio; consegue il rilievo della nullità della notificazione, che nonpuò ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo poiché nel giudiziod’appello il Reznikov non si è costituito.Né rileva il fatto che il ricorso per cassazione sia stato notificatodopo che era ampiamente perento il termine per impugnare lasentenza d’appello, previsto dall’art. 327, comma primo, c.p.c.; taledisposizione, per quanto stabilito dal comma successivo, non si applicainfatti quando, come nella specie, la parte contumace dimostra di nonaver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o dellanotificazione di essa.Numero registro generale 25464/2023Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 8056/2026Data pubblicazione 01/04/20264.

La fondatezza del primo motivo, di carattere dirimente,comporta l’accoglimento del ricorso senza necessità di scrutinare larestante censura.La sentenza impugnata è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382,comma 3, c.p.c., per improcedibilità dell’appello.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo; vanno riconosciute al ricorrente anche le spesedel giudizio in grado d’appello, anch’esse liquidate in dispositivo inmisura corrispondente a quanto già disposto in quella sede.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata.Condanna la parte intimata al pagamento delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 350,00 per compenso ed € 200,00 peresborsi, oltre al rimborso forfetario al 15% e agli oneri accessori,nonché alle spese del precedente grado, che liquida in € 1.650,00 percompenso ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario al 15%e agli oneri accessori.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n.r.g. 25464/2023, proposto da:[OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 677/2022, depositatail 9 novembre 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25464/2023Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 8056/2026Data pubblicazione 01/04/20261. Il giudice di pace di Grosseto accolse l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento prefettizio di sospensionedella patente di guida, adottato all’esito di un incidente stradale chel’opponente risultava aver provocato mentre circolava in stato diebbrezza.Il giudice adìto affermò che il Prefetto non era competente adadottare il provvedimento impugnato, poiché nel frattempo il giudicepenale aveva emesso sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato,all’esito positivo del procedimento di messa alla prova.2. La decisione fu integralmente riformata dal Tribunale diGrosseto con la sentenza indicata in epigrafe, resa all’esito di giudiziocelebratosi in contumacia del Reznikov.Il giudice d’appello ritenne sussistente la competenza del Prefettonel caso di specie, come individuata dall’art. 224, comma 3, del c.d.s.;infatti, vertendosi in ipotesi di estinzione del reato per causa diversadalla morte dell’imputato, restava ferma la possibilità di accertamentoprefettizio della sussistenza o meno delle condizioni per applicare lasanzione accessoria.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione VadimReznikov sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria.L’amministrazione intimata non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 415, commasecondo, c.p.c. e 342 c.p.c.La censura attiene alla regolare instaurazione del contraddittorionel giudizio di appello, che il ricorrente assume viziata dalla mancatanotifica, da parte della [OSCURATO:PERSONA] appellante, del decreto di fissazionedel giudizio.Numero registro generale 25464/2023Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 8056/2026Data pubblicazione 01/04/2026L’assunto è supportato dalla produzione della copia notificata delricorso in appello, alla quale è unito, in luogo del decreto di fissazione,un verbale d’udienza relativo a diverso processo.Su tale base, il ricorrente chiede a questa Corte di annullare lasentenza impugnata, con rinvio al tribunale per la rinnovazione delgiudizio d’appello.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art.327, comma primo, c.p.c., assumendo che il tribunale avrebbe dovutodichiarare l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto dallaPrefettura dopo la perenzione del termine per impugnare la sentenzadi primo grado.3. Il primo motivo è fondato; dal relativo accoglimento derivano,tuttavia, conseguenze diverse da quelle predicate dal ricorrente.L’art. 435, comma 2, c.p.c., applicabile al procedimento diopposizione a sanzione amministrativa in forza del rinvio operatodall’art. 7 legge n. 150 del 2011 alla disciplina del rito sullecontroversie di lavoro, fa specifico onere all’appellante di notificare,nel termine di dieci giorni dal decreto di fissazione dell’udienza, ricorsoe decreto all’appellato.Laddove la notificazione del ricorso e del decreto di fissazionedell’udienza non sia avvenuta, l’appello, anche ove tempestivamenteproposto, dev’essere dichiarato improcedibile.In questo senso, infatti, si è espressa la giurisprudenza dilegittimità a partire da Cass., sez. U, 30/7/2008, n. 20604, mutandoil precedente orientamento secondo cui doveva ritenersi consentito algiudice di assegnare all’appellante, ex art. 421 c.p.c., un termineperentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291c.p.c.Numero registro generale 25464/2023Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 8056/2026Data pubblicazione 01/04/2026L’indirizzo inaugurato dalle Sezioni Unite è oggi consolidato,fondandosi su un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.435 c.p.c. imposta dal principio di ragionevole durata del processo dicui all’art. 111, secondo comma, Cost., (in tal senso si vedano, fra lealtre, Cass. 2/2/2024, n. 3145, Cass. 14/3/2018, n. 6159, Cass.9/9/2013, n. 20613, Cass. 11/7/2013, n. 17602).Tale principio funge da criterio interpretativo anche se, come purecostantemente affermato da questa Corte, il termine in questione hanatura meramente ordinatoria (Cass. 30/10/2020, n. 24034; Cass.29/2/2016, n. 3959; Cass. 7/4/2015, n. 6893; Cass. 15/10/2010, n.21358); poiché, infatti, il termine ordinatorio può essere prorogato dalgiudice solo se non ancora scaduto (art. 154 c.p.c.), la relativascadenza determina conseguenze analoghe a quelle previste per iltermine perentorio, fra le quali il venir meno del potere di compierel’atto.Il ricorrente ha documentato la circostanza della mancatanotificazione del decreto di fissazione dell’udienza, essendo stato unitoalla copia notificata del ricorso un verbale concernente un diversogiudizio; consegue il rilievo della nullità della notificazione, che nonpuò ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo poiché nel giudiziod’appello il Reznikov non si è costituito.Né rileva il fatto che il ricorso per cassazione sia stato notificatodopo che era ampiamente perento il termine per impugnare lasentenza d’appello, previsto dall’art. 327, comma primo, c.p.c.; taledisposizione, per quanto stabilito dal comma successivo, non si applicainfatti quando, come nella specie, la parte contumace dimostra di nonaver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o dellanotificazione di essa.Numero registro generale 25464/2023Numero sezionale 799/2026Numero di raccolta generale 8056/2026Data pubblicazione 01/04/20264. La fondatezza del primo motivo, di carattere dirimente,comporta l’accoglimento del ricorso senza necessità di scrutinare larestante censura.La sentenza impugnata è cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382,comma 3, c.p.c., per improcedibilità dell’appello.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo; vanno riconosciute al ricorrente anche le spesedel giudizio in grado d’appello, anch’esse liquidate in dispositivo inmisura corrispondente a quanto già disposto in quella sede. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata.Condanna la parte intimata al pagamento delle spese del presentegiudizio, che liquida in € 350,00 per compenso ed € 200,00 peresborsi, oltre al rimborso forfetario al 15% e agli oneri accessori,nonché alle spese del precedente grado, che liquida in € 1.650,00 percompenso ed € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario al 15%e agli oneri accessori.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 26 marzo 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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