CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 08682/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6837/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via Pie- monten. 39 ; –ricorrente – contro PIETROMAGRO –intimato – Oggetto:impugnazione estratto di ruolo avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradod ella Sicilia n. 9908 / 4 /20 22 , depositata il 23 . 11 .20 22 e non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 6 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia c on sen- tenzan. 9908/4/2022, depositata il 23.11.2022 , in sede di giudizio dirinvio da lla sentenza Cass. n. 15592 / 2016 accoglieva il ricorso in riassunzionedi [OSCURATO:PERSONA] avverso n.12 iscrizioni a ruolo di cui agli estrattiruolo prodotti e relative cartelle di pagamento, che asseriva mai notificate, riguardant i tributi vari risalenti agli anni dal 1992 - 2003.Sosteneva la impugnabilità del ruolo ed eccepiva l’omessa pre- ventivanotifica delle cartelle di pagamento sottostanti ai ruoli, non- chél’omessa instaurazione del contraddittorio, la violazione dell’art. 6,comma 5 della legge 212/2000 , l’inesistenza della pretesa erariale ela sua prescrizione. Avversotale sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’agentedella riscossione deducendo un unico motiv o , mentre il con- tribuenteè rimasto intimato . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione art. 19 d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 12 comma 4 bis del d.P.R. n. 602/73 per essere l’estratto di ruolo atto non impugnabile. 2. Il motivo è fondato. Con il ricorso introduttivo sono stati impugnati estratti di ruolo e, per essi, le cartell e di pagamento sottes e che il contribuenteassume non essere state ritualmente notificat e , avendo appreso della esistenza delle cartelle proprio tramite gli estratt i di ruolo, a seguito dell’iscrizione ipotecaria. 2. L’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposi- zioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile -anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate - se non a determinate, specifiche, condizioni. 3. La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso do- vute dai soggetti pubblicidi cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regola- mento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.». 4. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento nega- tivo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia unpregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al paga- mento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso. 5. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 (conf. Corte cost. n. 81/2024) su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4-bis cit.,non ha smen- tito l’operato delle Sezioni Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 [il riferimento è alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legislatore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico della possibile condanna al pagamento delle spese di giudizio. Dall'altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in moti- vazione», nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fatti- specie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legisla- tore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa. Di qui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021).». 6. Da ultimo, a conferma di quanto precede circa il ridotto perimetro di impugnabilità dell’estratto di ruolo, sono intervenute anche le Se- zioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2024 n.12459, chiarendo che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con mo- dif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore. L’interpretazione restrittiva è stata da ultimo confermata anche dall’art. 12 “Disposizioni in materia di impugnazione” d.lgs. n.110/2024, in vigore dall’8/8/2024, secondo il quale all’art.12 del d.P.R. n.602/73 il comma 4 - bis, primo comma è sostituito dal se- guente: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscetti- bili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizio”. 7.In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, e dichiaratoinammissibile ex art.100 cod. proc. civ. il ricorso introdut- tivo, perché ab origine , la causa non poteva essere proposta ex art.382u.c. cod . proc. civ.. 8. Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizioalla luce dell’intervento del legislatore, della giurisprudenza dilegittimità e della Consulta sopravve nuti non solo alla sentenza di cassazione con rinvio n. 15592 del 2016, ma anche alla sentenza rescissoria del giudice d’appello e, in parte, all’incardinamento del ricorsoper C assazione . P.Q.M. LaCorte: inaccoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata