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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 agosto 1982

Cassazione n. 16570/2026

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osto da: Procuratore della Repubblica Presso I! Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 20/11/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 21 novembre 2025, di annullamento del decreto, emesso dal pubblico ministero in data 4/7/2025, di convalida della perquisizione locale e personale effettuata dalla polizia giudiziaria in data 3/7/2025.

2. Il pubblico ministero deduce violazione di legge in relazione all'art. 103 DPR 309/90, 252 bis e 352 comma 4 bis cod. proc. pen..

Si osserva che la perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103 comma 3 DPR 309/90, contrariamente a quanto ritenuto dal GIP, si differenza da quella di iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dall'art. 352 cod. proc. pen per il fatto che non presuppone la commissione di un reato o comunque l'esistenza di una notizia di reato e rientra in un'attività di carattere preventivo: l'atto può essere legittimamente compiutoanche sulla base di una notizia appresa da fonte confidenziale, ancorchè non verificata dalla polizia giudiziaria.

Si sostiene che le perquisizioni previste dal comma 3 del TU Stup. sono attività di carattere preventivo oltre che repressivo e non funzionali alla ricerca e all'acquisizione della prova, pertanto hanno carattere più ampio di quello di cui all'art. 352 cod. proc. pen.

Il Pubblico Ministero evidenzia che, nel caso in esame, vi erano i presupposti legittimanti la perquisizione ex art. 103 T.U.

Stup., avuto riguardo al repentino allontanamento degli avventori dal bar Scandone di Ferrara, in orario notturno, ore 23.55, alla vista dei militari.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto il giudice, nell' ipotesi di cui all' art. 103 d.P.R. 309 del 1990, deve valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, ed il vaglio a cui è tenuto attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con una valutazione ex ante, di quelle condizioni che legittimavano la perquisizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Va, innanzitutto, premesso che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha introdotto il rimedio dell'opposizione avverso il provvedimento di perquisizione al quale non sia seguito il sequestro (si tratta dell'art. 252-bis cod. proc. pen., con riferimento al decreto emesso dal pubblico ministero, e del comma 4-bis dell'art. 352 cod. proc. pen., con riferimento alla perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria e convalidata dal pubblico ministero).

Il nuovo istituto, previsto dagli artt. 252-bis, e 352, comma 4-bis, cod. proc. pen., legittima la persona sottoposta a indagini, ovvero, se diversa, quella nei cui confronti la perquisizione sia stata eseguita, a presentare al giudice, entro dieci giorni, opposizione avverso il decreto emesso dal pubblico ministero che l'abbia ordinata o (se d'iniziativa della polizia giudiziaria) convalidata.

Sull'opposizione il giudice decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., accogliendola ove «accert(i) che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge».

L'opposizione non è previsa nel caso in cui alla perquisizione sia seguito il sequestro, per il quale l'impugnazione consiste nel riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. 2.

Il primo profilo da approfondire è se il Pubblico Ministero sia legittimato ad impugnare il provvedimento del giudice che annulli il decreto di convalida della perquisizione operata dalla polizia giudiziaria. 2Le Sezioni Unite hanno chiarito che il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen. operato in altre norme dello stesso codice con la formula "secondo le forme previste" o con altre equivalenti riguarda le regole di svolgimento dell'udienza camerale, ma non implica, di per sé, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in questa norma, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità, tanto che per diverse disposizioni contenenti tale rinvio il legislatore ha previsto espressamente quel rimedio (Sez.

U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191786 - 01).

In motivazione, le Sezioni Unite hanno precisato che le disposizioni del codice che in vario modo richiamano l'art. 127 cod. proc. pen. si possono suddividere in due gruppi distinti: - quelle che impiegano la formula "nelle forme previste dall'art. 127" o altre equivalenti (ad esempio, "secondo le forme", "con le forme", osservando "le forme"); - quelle che sono costruite con l'indicazione espressa "a norma dell'art. 127".

Per il primo gruppo di formule, il legislatore intende richiamare le regole di svolgimento dell'udienza camerale, senza implicare, di per sé, la ricezione completa del modello procedimentale descritto nell'art. 127 del codice di rito, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità, tanto che, per alcune disposizioni contenenti tale modello di rinvio, si è avvertita l'esigenza di prevedere espressamente quel rimedio (come ad esempio, gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen, in materia di misure cautelari; l'art. 324 in tema di sequestro).

Per il secondo gruppo di norme (come, ad esempio, l'art. 41 in tema di ricusazione; art. 130 sulla correzione di errori materiali; art. 263, comma quinto, in tema di opposizione al decreto del P.M. sulla restituzione delle cose sequestrate durante le indagini preliminari), non è contemplato in modo espresso il ricorso per cassazione, la cui esperibilità, ineludibile per evidenti ragioni di garanzia, deve essere desunta dall'espressione usata "a norma dell'art. 127" che è, di sicuro, diversa e più ampia, sotto il profilo lessicale, delle altre che in vario modo rinviano alle sole "forme" dello stesso articolo, così da comprendere anche il suddetto rimedio previsto dal settimo comma della citata disposizione.

Ne consegue quindi che, in tema di ricorribilità per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., occorre una esplicita previsione di impugnabilità, tutte le volte in cui il richiamo al rito camerale sia espresso con riferimento alle forme previste dall'art. 127 o attraverso termini equipollenti come "secondo le forme", "con le forme", "osservando le forme", mentre, a diversa soluzione, si deve pervenire quando il legislatore adotti il termine "a norma dell'art. 127", perché tale terminologia è da considerarsi più ampia così da comprendere anche il rimedio previsto dal comma 7 dell'art. 127 cod. proc. pen., sicché laddove il rinvio sia riferito alla norma, il ricorso deve ritenersi ammissibile per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. 3pen., mentre la ricorribilità per cassazione, ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen., deve essere esclusa quando il rinvio sia riferito alle sole forme (cfr. Sez. 6, n. 30790 del 08/09/2025).

3. L'art. 352 comma 4 bis cod. proc. pen. testualmente recita: «Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.».

Nel caso in esame, dunque, il ricorso per cassazione è ammissibile, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen, per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen..

Va poi richiamato anche il principio secondo cui — ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. - sono sempre ricorribili per cassazione per violazione di legge i provvedimenti che incidono sulla libertà personale.

Nel caso in esame, il P.M. ha convalidato oltre che la perquisizione locale anche quella personale, eseguita dalla p.g., certamente limitativa della libertà personale.

Quindi, anche sotto tale profilo, il P.M. è legittimato all'impugnazione.

4. Tanto premesso, il motivo di ricorso è fondato.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'attività di polizia giudiziaria disciplinata dall'art. 103 del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) non concreta una formale perquisizione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen., differenziandosi da quest'ultima sia per la natura e la qualità dell'intervento - definito legislativamente di controllo e ispezione -, sia per la sua specifica funzione.

Infatti, mentre la perquisizione e l'ispezione previste dal codice di rito presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla P.G. dal citato art. 103 d.P.R. 309/90 sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo, ed hanno più ampio ambito (Sez. 6, n. 5547 del 10/04/1996, Briglia, Rv. 204883 - 01; Sez. 6, n. 9884 del 15/10/2013 Ud. dep. 2014 Rv. 261527 - 01; Sez. 3, n. 19365 del 17/02/2016 Rv. 266580 - 01; Sez. 4, n. 3196 del 2020, Rv. 278031 - 01; Sez. 6, n. 30608 del 27/6/2025).

Nel caso in esame, ai principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità non si è uniformata l'ordinanza impugnata, nella cui motivazione il Giudice anziché effettuare, come sarebbe stato necessario e sufficiente, solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento del perquisizione, ha effettuato una valutazione di merito più penetrante, richiamando erroneamente l'art. 352 cod. proc. pen.. 4In particolare, i presupposti per l'esercizio del potere di perquisizione di cui all'art. 103 d.P.R. 309/1990, sono l'essere la perquisizione compiuta "nel corso di servizio di indagini per la repressione del traffico di stupefacenti", la sussistenza di "fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope", nonché - per la perquisizione prevista dal terzo comma del suddetto articolo - la ricorrenza di "motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente", motivi da valutarsi non in senso assoluto di contestualità e simultaneità della perquisizione, ma di verifica nel concreto dinamismo dell'operazione (Sez. 6, n. 55120 del 20/11/2018).

Il "fondato motivo" dell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 deve essere valutato sotto un profilo oggettivo, cioè il giudice deve verificare se sussistono, secondo una valutazione ex ante, le circostanze di luogo, tempo e fatto suscettibili di legittimare la perquisizione di iniziativa della polizia giudiziaria.

Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto sussistente il "fondato motivo", ma sostituendosi alla valutazione effettuata dalla polizia giudiziaria, ha poi affermato che l'attività di ispezione e controllo doveva essere indirizzata alle persone che hanno abbandonato il locale, ma non al titolare di quest'ultimo e ai luoghi da questi gestiti.

Ritiene il Collegio che il giudice non possa sindacare le scelte discrezionali della polizia giudiziaria, ma solo verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 103 DPR 309/90.

In conclusione, nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal ricorrente la perquisizione finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti si giustificava con il repentino allontanamento degli avventori dal locale alla vista dei militari, in orario notturno.

5. Sulla base delle su esposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente dichiarazione della legittimità della perquisizione.

P.Q.M.

Annulla senza P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore della Repubblica Presso I! Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 20/11/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa in data 21 novembre 2025, di annullamento del decreto, emesso dal pubblico ministero in data 4/7/2025, di convalida della perquisizione locale e personale effettuata dalla polizia giudiziaria in data 3/7/2025. 2. Il pubblico ministero deduce violazione di legge in relazione all'art. 103 DPR 309/90, 252 bis e 352 comma 4 bis cod. proc. pen.. Si osserva che la perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103 comma 3 DPR 309/90, contrariamente a quanto ritenuto dal GIP, si differenza da quella di iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dall'art. 352 cod. proc. pen per il fatto che non presuppone la commissione di un reato o comunque l'esistenza di una notizia di reato e rientra in un'attività di carattere preventivo: l'atto può essere legittimamente compiutoanche sulla base di una notizia appresa da fonte confidenziale, ancorchè non verificata dalla polizia giudiziaria. Si sostiene che le perquisizioni previste dal comma 3 del TU Stup. sono attività di carattere preventivo oltre che repressivo e non funzionali alla ricerca e all'acquisizione della prova, pertanto hanno carattere più ampio di quello di cui all'art. 352 cod. proc. pen. Il Pubblico Ministero evidenzia che, nel caso in esame, vi erano i presupposti legittimanti la perquisizione ex art. 103 T.U. Stup., avuto riguardo al repentino allontanamento degli avventori dal bar Scandone di Ferrara, in orario notturno, ore 23.55, alla vista dei militari. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria ritualmente trasmessa, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto il giudice, nell' ipotesi di cui all' art. 103 d.P.R. 309 del 1990, deve valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, ed il vaglio a cui è tenuto attiene soltanto alla verifica del ragionevole e legittimo uso dei poteri discrezionali della polizia giudiziaria e quindi alla sussistenza, con una valutazione ex ante, di quelle condizioni che legittimavano la perquisizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Va, innanzitutto, premesso che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha introdotto il rimedio dell'opposizione avverso il provvedimento di perquisizione al quale non sia seguito il sequestro (si tratta dell'art. 252-bis cod. proc. pen., con riferimento al decreto emesso dal pubblico ministero, e del comma 4-bis dell'art. 352 cod. proc. pen., con riferimento alla perquisizione eseguita dalla polizia giudiziaria e convalidata dal pubblico ministero). Il nuovo istituto, previsto dagli artt. 252-bis, e 352, comma 4-bis, cod. proc. pen., legittima la persona sottoposta a indagini, ovvero, se diversa, quella nei cui confronti la perquisizione sia stata eseguita, a presentare al giudice, entro dieci giorni, opposizione avverso il decreto emesso dal pubblico ministero che l'abbia ordinata o (se d'iniziativa della polizia giudiziaria) convalidata. Sull'opposizione il giudice decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 127 cod. proc. pen., accogliendola ove «accert(i) che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge». L'opposizione non è previsa nel caso in cui alla perquisizione sia seguito il sequestro, per il quale l'impugnazione consiste nel riesame ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. 2. Il primo profilo da approfondire è se il Pubblico Ministero sia legittimato ad impugnare il provvedimento del giudice che annulli il decreto di convalida della perquisizione operata dalla polizia giudiziaria. 2Le Sezioni Unite hanno chiarito che il rinvio all'art. 127 cod. proc. pen. operato in altre norme dello stesso codice con la formula "secondo le forme previste" o con altre equivalenti riguarda le regole di svolgimento dell'udienza camerale, ma non implica, di per sé, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in questa norma, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità, tanto che per diverse disposizioni contenenti tale rinvio il legislatore ha previsto espressamente quel rimedio (Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, Bernini, Rv. 191786 - 01). In motivazione, le Sezioni Unite hanno precisato che le disposizioni del codice che in vario modo richiamano l'art. 127 cod. proc. pen. si possono suddividere in due gruppi distinti: - quelle che impiegano la formula "nelle forme previste dall'art. 127" o altre equivalenti (ad esempio, "secondo le forme", "con le forme", osservando "le forme"); - quelle che sono costruite con l'indicazione espressa "a norma dell'art. 127". Per il primo gruppo di formule, il legislatore intende richiamare le regole di svolgimento dell'udienza camerale, senza implicare, di per sé, la ricezione completa del modello procedimentale descritto nell'art. 127 del codice di rito, ivi compreso il ricorso in sede di legittimità, tanto che, per alcune disposizioni contenenti tale modello di rinvio, si è avvertita l'esigenza di prevedere espressamente quel rimedio (come ad esempio, gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen, in materia di misure cautelari; l'art. 324 in tema di sequestro). Per il secondo gruppo di norme (come, ad esempio, l'art. 41 in tema di ricusazione; art. 130 sulla correzione di errori materiali; art. 263, comma quinto, in tema di opposizione al decreto del P.M. sulla restituzione delle cose sequestrate durante le indagini preliminari), non è contemplato in modo espresso il ricorso per cassazione, la cui esperibilità, ineludibile per evidenti ragioni di garanzia, deve essere desunta dall'espressione usata "a norma dell'art. 127" che è, di sicuro, diversa e più ampia, sotto il profilo lessicale, delle altre che in vario modo rinviano alle sole "forme" dello stesso articolo, così da comprendere anche il suddetto rimedio previsto dal settimo comma della citata disposizione. Ne consegue quindi che, in tema di ricorribilità per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio ex art. 127 cod. proc. pen., occorre una esplicita previsione di impugnabilità, tutte le volte in cui il richiamo al rito camerale sia espresso con riferimento alle forme previste dall'art. 127 o attraverso termini equipollenti come "secondo le forme", "con le forme", "osservando le forme", mentre, a diversa soluzione, si deve pervenire quando il legislatore adotti il termine "a norma dell'art. 127", perché tale terminologia è da considerarsi più ampia così da comprendere anche il rimedio previsto dal comma 7 dell'art. 127 cod. proc. pen., sicché laddove il rinvio sia riferito alla norma, il ricorso deve ritenersi ammissibile per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. 3pen., mentre la ricorribilità per cassazione, ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen., deve essere esclusa quando il rinvio sia riferito alle sole forme (cfr. Sez. 6, n. 30790 del 08/09/2025). 3. L'art. 352 comma 4 bis cod. proc. pen. testualmente recita: «Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.». Nel caso in esame, dunque, il ricorso per cassazione è ammissibile, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen, per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.. Va poi richiamato anche il principio secondo cui — ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. - sono sempre ricorribili per cassazione per violazione di legge i provvedimenti che incidono sulla libertà personale. Nel caso in esame, il P.M. ha convalidato oltre che la perquisizione locale anche quella personale, eseguita dalla p.g., certamente limitativa della libertà personale. Quindi, anche sotto tale profilo, il P.M. è legittimato all'impugnazione. 4. Tanto premesso, il motivo di ricorso è fondato. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'attività di polizia giudiziaria disciplinata dall'art. 103 del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) non concreta una formale perquisizione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen., differenziandosi da quest'ultima sia per la natura e la qualità dell'intervento - definito legislativamente di controllo e ispezione -, sia per la sua specifica funzione. Infatti, mentre la perquisizione e l'ispezione previste dal codice di rito presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla P.G. dal citato art. 103 d.P.R. 309/90 sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo, ed hanno più ampio ambito (Sez. 6, n. 5547 del 10/04/1996, Briglia, Rv. 204883 - 01; Sez. 6, n. 9884 del 15/10/2013 Ud. dep. 2014 Rv. 261527 - 01; Sez. 3, n. 19365 del 17/02/2016 Rv. 266580 - 01; Sez. 4, n. 3196 del 2020, Rv. 278031 - 01; Sez. 6, n. 30608 del 27/6/2025). Nel caso in esame, ai principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità non si è uniformata l'ordinanza impugnata, nella cui motivazione il Giudice anziché effettuare, come sarebbe stato necessario e sufficiente, solo una verifica sulla ragionevolezza della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento del perquisizione, ha effettuato una valutazione di merito più penetrante, richiamando erroneamente l'art. 352 cod. proc. pen.. 4In particolare, i presupposti per l'esercizio del potere di perquisizione di cui all'art. 103 d.P.R. 309/1990, sono l'essere la perquisizione compiuta "nel corso di servizio di indagini per la repressione del traffico di stupefacenti", la sussistenza di "fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope", nonché - per la perquisizione prevista dal terzo comma del suddetto articolo - la ricorrenza di "motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente", motivi da valutarsi non in senso assoluto di contestualità e simultaneità della perquisizione, ma di verifica nel concreto dinamismo dell'operazione (Sez. 6, n. 55120 del 20/11/2018). Il "fondato motivo" dell'illecita detenzione di sostanze stupefacenti di cui all'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 deve essere valutato sotto un profilo oggettivo, cioè il giudice deve verificare se sussistono, secondo una valutazione ex ante, le circostanze di luogo, tempo e fatto suscettibili di legittimare la perquisizione di iniziativa della polizia giudiziaria. Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto sussistente il "fondato motivo", ma sostituendosi alla valutazione effettuata dalla polizia giudiziaria, ha poi affermato che l'attività di ispezione e controllo doveva essere indirizzata alle persone che hanno abbandonato il locale, ma non al titolare di quest'ultimo e ai luoghi da questi gestiti. Ritiene il Collegio che il giudice non possa sindacare le scelte discrezionali della polizia giudiziaria, ma solo verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 103 DPR 309/90. In conclusione, nel caso in esame, come correttamente evidenziato dal ricorrente la perquisizione finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti si giustificava con il repentino allontanamento degli avventori dal locale alla vista dei militari, in orario notturno. 5. Sulla base delle su esposte considerazioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente dichiarazione della legittimità della perquisizione. P.Q.M. Annulla senza P.Q.M