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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22367/2023

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te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE di APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria della difesa che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 14 settembre 2021,in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Perugia del 26-3-2015, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione allo stesso contestato in anni 2 di reclusione ed C 1200,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Bacino, che deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale, violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di tentata estorsione posto - che il giudice di appello aveva ricostruito i fatti in senso diverso da quanto operato in primo grado senza però in alcun modo specificare quale idoneità avrebbe avuto la richiesta di consegna dei documenti a permettere al ricorrente di divenire proprietario del mezzo così che era stato eluso un punto centrale della ricostruzione della condotta; e .ciò perché i documenti anche richiesti non avrebbero comunque consentito il trasferimento di proprietà del veicolo così che doveva escludersi la possibilità di conseguire un profitto illecito con corrispondente danno; tali circostanze dovevano fare propendere per un'ipotesi di reato impossibile; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., travisamento del fatto e della prova quanto alla idoneità ed univocità degli atti ed all'interpretazione delle dichiarazioni della persona offesa che aveva fatto riferimento alla richiesta di passaggio di proprietà del mezzo avanzata nei suoi confronti benchè non fosse neppure titolare del veicolo. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi proposti con l'impugnazione principale e poi reiterati con la memoria conclusiva sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di plurime questioni già analiticamente confutate dalla corte di merito ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, entrambi i motivi in punto affermazione di responsabilità, appaiono adeguatamente già confutati dagli argomenti svolti dalle pronunce di merito circa la ricostruita condotta aggressiva e violenta posta in essere da Zapponi ai danni della persona offesa Ceccarelli, finalizzata ad ottenere la consegna della documentazione della vettura; le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

Inoltre, a fronte di tale inequivocabile contenuto della azione illecita, la difesa insiste su aspetti non essenziali del fatto e che attengono non all'idoneità degli atti ed all'univocità degli stessi per ritenere configurabile il tentativo quanto, invece, al movente dell'azione attraverso una prospettazione alternativa non decisiva e rilevante stante che la condotta violenza finalizzata alla consegna dei documenti è già elemento sufficiente ad integrare la contestata condotta di tentata estorsione.

Anche il secondo motivo propone un travisamento attinente ad elementi non essenziali del fatto posto che la consegna della documentazione relativa alla proprietà del mezzo cui mirava lo Zapponi integra un profitto ingiusto stante che alcun diritto tutelabile poteva il ricorrente esercitare al proposito; su tale tema di indagine va rammentato come sia stato affermato che in tema di delitti contro la libertà individuale, se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, con altrui danno - che rivesta però la connotazione di ordine patrimoniale e consista in una effettiva "deminutio patrimonii" - ricorre il delitto di estorsione e non quello meno grave di violenza privata (Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, Rv. 208938 - 01).

E nel caso in esame la consegna della documentazione da parte della persona offesa avrebbe esposto la stessa alle richieste risarcitorie del. proprietario con conseguente danno ingiusto dallo stesso patibile e ciò quando il ricorrente si era già impossessato della vettura senza corrispondere alcun prezzo.

Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.

E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 24 marzo 2023 <[OSCURATO:PERSONA]. nazio Pardo IL PRESIDENTE 5 erui.Beltrà ni [OSCURATO:PERSONA] IL 23 HAG, 7A2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE di APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria della difesa che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Perugia, con sentenza in data 14 settembre 2021,in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Perugia del 26-3-2015, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione allo stesso contestato in anni 2 di reclusione ed C 1200,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Bacino, che deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza o erronea applicazione della legge penale, violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di tentata estorsione posto - che il giudice di appello aveva ricostruito i fatti in senso diverso da quanto operato in primo grado senza però in alcun modo specificare quale idoneità avrebbe avuto la richiesta di consegna dei documenti a permettere al ricorrente di divenire proprietario del mezzo così che era stato eluso un punto centrale della ricostruzione della condotta; e .ciò perché i documenti anche richiesti non avrebbero comunque consentito il trasferimento di proprietà del veicolo così che doveva escludersi la possibilità di conseguire un profitto illecito con corrispondente danno; tali circostanze dovevano fare propendere per un'ipotesi di reato impossibile; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., travisamento del fatto e della prova quanto alla idoneità ed univocità degli atti ed all'interpretazione delle dichiarazioni della persona offesa che aveva fatto riferimento alla richiesta di passaggio di proprietà del mezzo avanzata nei suoi confronti benchè non fosse neppure titolare del veicolo. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi proposti con l'impugnazione principale e poi reiterati con la memoria conclusiva sono manifestamente infondati oltre che reiterativi di plurime questioni già analiticamente confutate dalla corte di merito ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, entrambi i motivi in punto affermazione di responsabilità, appaiono adeguatamente già confutati dagli argomenti svolti dalle pronunce di merito circa la ricostruita condotta aggressiva e violenta posta in essere da Zapponi ai danni della persona offesa Ceccarelli, finalizzata ad ottenere la consegna della documentazione della vettura; le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Inoltre, a fronte di tale inequivocabile contenuto della azione illecita, la difesa insiste su aspetti non essenziali del fatto e che attengono non all'idoneità degli atti ed all'univocità degli stessi per ritenere configurabile il tentativo quanto, invece, al movente dell'azione attraverso una prospettazione alternativa non decisiva e rilevante stante che la condotta violenza finalizzata alla consegna dei documenti è già elemento sufficiente ad integrare la contestata condotta di tentata estorsione. Anche il secondo motivo propone un travisamento attinente ad elementi non essenziali del fatto posto che la consegna della documentazione relativa alla proprietà del mezzo cui mirava lo Zapponi integra un profitto ingiusto stante che alcun diritto tutelabile poteva il ricorrente esercitare al proposito; su tale tema di indagine va rammentato come sia stato affermato che in tema di delitti contro la libertà individuale, se la coartazione da parte dell'agente è diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, con altrui danno - che rivesta però la connotazione di ordine patrimoniale e consista in una effettiva "deminutio patrimonii" - ricorre il delitto di estorsione e non quello meno grave di violenza privata (Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, Rv. 208938 - 01). E nel caso in esame la consegna della documentazione da parte della persona offesa avrebbe esposto la stessa alle richieste risarcitorie del. proprietario con conseguente danno ingiusto dallo stesso patibile e ciò quando il ricorrente si era già impossessato della vettura senza corrispondere alcun prezzo. Pertanto, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 24 marzo 2023 <[OSCURATO:PERSONA]. nazio Pardo IL PRESIDENTE 5 erui.Beltrà ni [OSCURATO:PERSONA] IL 23 HAG, 7A2
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