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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 marzo 1955

Cassazione n. 04197/2026

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ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] , con sentenza del 1 9 giugno 2025 , ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palmi ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui a gli art t. 110 , 624 e 625 nn. 2 e 7 e 7 bis cod. pen . ( commesso in [OSCURATO:PERSONA] sino al 27 giugno 2017 ) alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti.

In particolare [OSCURATO:PERSONA],quale intestatario di un fondo agricolo sito in [OSCURATO:PERSONA].da Mangimartino, e il figlio [OSCURATO:PERSONA] , quale titolare dell’azien d a agricola locataria e usuaria del fondo, sono stati ritenuti responsabili dell’impossessamento di un quantitativo imprecisato di energia elettrica sottratta all’[OSCURATO:PERSONA] servizio elettrico spa, tramite un allaccio diretto alla rete con un cavo “attestato”su un interruttore all’interno di un casolare di campag na, da cui si dipartiva un ulteriore cavo di alimentazione dell’azienda agricola. 2.Avverso la sentenza , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, hanno proposto ricorsocon atto unico, formulando cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità.

Secondo il difensore la Corte non avrebbe argomentato in ordine alla effettiva consapevolezza della presenza dell’allaccio abusivo in capo ai ricorrenti.

Non era stato dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], semplice intestatario del fondo, fosse l’autore della manomissione o anche solo l’utilizzatore dello stabile allacciato abusivamente.

In ogni caso dagli atti di indagine non era emerso alcun danneggiamento dell’impianto elettrico, sicché la circostanza aggravante della violenza sulle cose non sarebbe configurabile.

2.2. Con il secondo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

La Corte avrebbe confermato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e non già di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, in assenza di motivazione.

Inoltre, avrebbe confermato la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, senza spiegarne le ragioni , in violazione del principio per cui la pena deve essere individuata sulla base dei parametri indicati nell’art. 133 cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il difensore lamenta che la Corte in proposito avrebbe ritenuto ostativi i precedenti penali degli imputati, ma avrebbe omesso di considerare le circostanze del fatto e le peculiarità della condotta sintomatica di scarsa propensione a delinquere.

Il diniego fondato su un unico precedente, peraltro risalente, senza alcuna valutazione ulteriore, sarebbe pertanto ingiustificato. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non aveva usufruito in precedenza del beneficio, mentre [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato ad una pena che cumulata con quelle precedenti non superava i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. 2.4.

Con il quarto motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere la Corte aderito alla richiesta formulata con i motivi aggiunti di applicazione di una pena sostitutiva.

Secondo la Corte l’istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] era inammissibile, in quanto formulata dal solo difensore privo munito di procura speciale e in quanto l’imputato non aveva espresso il consenso nei termini di cui all’art. 589 bis cod. proc. pen., ovvero nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti.

In realtà nessuna norma di legge prevede che la richiesta di sostituzione debba essere formulata dal difensore munito di procura speciale, essendo quest’ultima richiesta solo per esprimere il consenso.

In applicazione dell’art. 598bis, comma 4 ter , cod. proc. pen., la Corte avrebbe dovuto assegnare all’imputato il termine di quindici giorni per esprimere il consenso e fissare udienza senza la partecipazione delle parti.

Inoltre, nonostante la richiesta con i motivi aggiunti fosse stata formulata anche da [OSCURATO:PERSONA], la Corte aveva omesso qualsiasi statuizione al riguardo.

2.5. Con il quinto motivo, hanno chiesto dichiararsi la prescrizione del reato, maturata dopo la pronuncia della sentenza dui secondo grado.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostitutoSabrina [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi devono essere , nel complesso, rigettat i . 2.Il primo motivo, con cui si contesta l’affermazione della responsabilità degli imputatiè inammissibile, per plurime convergenti ragioni .

La Corte di appello ha ritenuto provat o il coinvo lgimento di entrambi gli imputati nel reato loro ascritto, con un percorso argomentativo coerente con i dati di fatto riportati e nonmanifestamente illogico nella inferenze tratte da tali dati.

I giudici, richiamando le risultanze dell’istruttoria, ha nno dato atto che i l 27 giugno 2017, nel fondo ove [OSCURATO:PERSONA] C arbone svolgeva attività agricola , in presenza del padre [OSCURATO:PERSONA], personale Enelaveva accertato l'allaccio abusivo alla reteelettrica realizzat o attraverso un cavo in rame che partiva da detta rete e si attestava su l'interruttore posto all'interno di un casolare di campagna, da cui partivano cavi che alimentavano un pozzo per l'erogazione di una pompa di sollevamento dell'acqua e l'impianto elettrico dell'azienda.

In assenza dicontratto per la fornitura, in tale modo, veniva sott ratta l ’energia che serviva a garantire l’attività dell’azienda agricola, tanto che al momento della verifica tutti gli impianti erano funzionanti ed era in atto l'irrigazione dei campi.

A seguito del so pralluogo del personale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato un contratto per la fornitura elettrica e aveva effettato il pagamento della bolletta relativa al periodo dicembre 2017-gennaio 2018.

Lacondottadi reato , dunque, è stata ascritta a [OSCURATO:PERSONA] rbone , in quanto costui era titolare dell’azienda che svolgeva la sua attività grazie all’energia elettrica indebitamente sottratta, per usufruire della qual e doveva attivare l’interruttore rudimentale posto nel casolare.

In proposito questa Corte ha già affermato che, al di là dell’individuazione dell’autore materiale della accertata manomissione del contatore, ciò che conta è l’u tilizz o continuativ o del l 'energia elettrica illecitamentesottratta (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021 , Rv. 281440 ) .

La responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] è stata, analogamente, fondata in maniera ragionevole sulla circostanza, neppure contestata nel ricorso, ovvero sul la sua presenza al momento del sopralluogo nel fondo, a dimostrazione di un sua cointeressenza nella gestione dell’azienda agricola del figlio.

Afronte di tale percorso argome n tat ivo, i l motivo si limita a contestare in maniera generica l’efficacia dimostrativa degli elementi di prova richiamati , sollecitandoquesta Corte ad un sindacato inammissib i le .

A tale fine deve ribadirsi che esula dai poteri della Corte di cassazione , la "rilettura" degli elementi di fatto postia fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazionedi una diversa, e per il ricorrente pi ù adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) , esse ndo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelliadottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482).

Parimenti inammissibile è la censura con cui, peraltro ancora una vol ta in maniera aspecifica, si contesta la configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625n. 2 cod. pen., in quanto dedotta per la prima volta in questa sede.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Rv. 282322). 2.Il secondo motivo, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

La graduazione della pena, invero, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).

A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).

Occorre ricordare, inoltre, che, ai fini dell’adempimento dell'onere di motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto: quando la motivazione sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e non manifestamente illogica, non può essere sindacata in sede di legittimità.

Nel caso di specie, la Corte, nel confermare la pena di mesi nove di reclusione e di euro 200 di multa, pr ossima , peraltro, al minimo edittale, ha assolto in maniera adeguata all’onere di motivazione, rilevando , quanto al giudizio di bilanciamento operato dalprimo giudice, che non vi erano in atti , né erano stati allegati elementi tali da comportare la prevalenza della circostanze aggravanti e formulando una valutazione di gravità complessiva della condotta di reato contestata, in ragione del valore dell’energia sottratta stimato in euro 71.220,00. 4.Il terzo motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato.

La Corte,in proposito, ha richiamato i plurimi precedenti penali gravanti su entrambi gli imputatie ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva gi à usufruito del beneficio due volte, mentre [OSCURATO:PERSONA] ne aveva già usufruito in occasione della sentenza di condanna del 28 novembre 2012.

Il motivo di ricorso, di con tro nel ribadire ch e [OSCURATO:PERSONA] one aveva usufruito del beneficiodella sospensione una sola volt a , non spiega se la pena inflitta, cumulata con quella irrogata con la preced ente condan na no n superasse i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen., come richiesto dall’art. 164, comma 4, cod. pen.; il motivo, inoltre, nel rich iamare la mancata considerazione “ del le circostanze del fatto e delle peculiarità della condotta sintomatica di scarsa propensione a delinquere”, non ti ene conto della ritenuta sussiste n za dei presupposti ostativi. 5.Il quarto motivo, con cui si censura il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentivacon il lavoro di pubblica utilità, è infondato.

5.1. Si deve dare atto che detta rich iesta era stata formulata con i motivi nuovi dal dif ensore di A ntoni o [OSCURATO:PERSONA] e dal di fensore di Fra ncesco C arbone in data 29 maggio 2025, a frontedi una sentenza di primo grado emessa in data 24 febbraio 2020.

La Corte di appello, pronunciandosi sulla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], l’ha ritenuta inammissibile, in quanto formulata dal difensore privo munito di procura speciale.

5.2. Occorre ricordare che l'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha disposto che il novum introdotto dalla "riforma Cartabia" in materia di pene sostitutive sia applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della relativa disciplina normativa innovativa che si trovino in primo grado e in appello.

A tali processi, in coerenza, risulta applicabile il percorso processuale ora tracciato dall'art. 545-bis cod. proc. pen. il cui primo comma stabilisce chequando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni enon è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981,n. 689, ne dà avviso alle parti».

A sua volta, l'art. 58 della legge n. 689 del 1981, come modificato dal d.lg. n. 150 cit., stabilisce al primo comma cheil giudice, nei limiti fissati dalla legge е tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. p en. , se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato» E’ stato già affermato che la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, in quanto atto personalissimo dell'imputato non può essere fatta dal suo difensore, salvo che sia munito di procura speciale o che detta richiesta venga proposta dal difensore in presenza dell'imputato(Sez. 6 , n. 300 del 22/10/2024 , dep. 2025, Rv. 287415 – 01 ) .

Ai sensi dell’art. 58 comma 3 legge 689/81, aggiunto dall’art. 5 d.lgs 19 marzo 2024 (c.d. correttivo Cartabia) il consenso alla applicazione delle sanzioni sostitutive deve essere formulato personalmente o a mezzo procuratore speciale.

5.3. In ragione di tali principi, la decisione della Corte di appello, fondata sulla mancanza di procura speciale in capo al difensore che aveva formulato la richiesta, è esente da censure.

Vero è chela Corte si è pronunciata solo sulla rich iesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] e non anche sulla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia dall’esame degli atti, ammissibile essendo stato dedottoun error in proced endo (Sez.

U., n.42792 del 31/10/2001, Rv.220092) , emerge che anche il motivo nuovo nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] era stato formulato dal difensore privo di procura speciale.Deve, pertanto, trovare applicazione il principio per cui il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 – 01 ; Sez. 3 n. 21029 del 03/02/2015, Rv. 263980).

6. Il quinto motivo, con cui si chiede la declaratoria di prescrizione del reato, è manifestamente infondato.

E’ suffici e nte , in tal senso , rilevare che il reato per cui è stata pronunciata cond anna è punito con la pena massima di anni 10 di reclusione,nel caso di specie da aumentare d ella m età per effetto della r it enu t a recidiva ex art. 99 comma 2 cod. pen. nei confronti di entrambi gli imputati , sicché si prescrive nel termine minimo di anni 15 di recl usione, decorrenti dalla data di consumazione, 27 giugno 2017.

Taletermine, dunque, non è ancora oggi decorso.

7. Al rigetto dei ricorsi segue, ex art. 616cod. proc. pe n., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Rigetta i ricorsie condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] , con sentenza del 1 9 giugno 2025 , ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palmi ha condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui a gli art t. 110 , 624 e 625 nn. 2 e 7 e 7 bis cod. pen . ( commesso in [OSCURATO:PERSONA] sino al 27 giugno 2017 ) alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti. In particolare [OSCURATO:PERSONA],quale intestatario di un fondo agricolo sito in [OSCURATO:PERSONA].da Mangimartino, e il figlio [OSCURATO:PERSONA] , quale titolare dell’azien d a agricola locataria e usuaria del fondo, sono stati ritenuti responsabili dell’impossessamento di un quantitativo imprecisato di energia elettrica sottratta all’[OSCURATO:PERSONA] servizio elettrico spa, tramite un allaccio diretto alla rete con un cavo “attestato”su un interruttore all’interno di un casolare di campag na, da cui si dipartiva un ulteriore cavo di alimentazione dell’azienda agricola. 2.Avverso la sentenza , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, hanno proposto ricorsocon atto unico, formulando cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità. Secondo il difensore la Corte non avrebbe argomentato in ordine alla effettiva consapevolezza della presenza dell’allaccio abusivo in capo ai ricorrenti. Non era stato dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], semplice intestatario del fondo, fosse l’autore della manomissione o anche solo l’utilizzatore dello stabile allacciato abusivamente. In ogni caso dagli atti di indagine non era emerso alcun danneggiamento dell’impianto elettrico, sicché la circostanza aggravante della violenza sulle cose non sarebbe configurabile. 2.2. Con il secondo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte avrebbe confermato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e non già di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, in assenza di motivazione. Inoltre, avrebbe confermato la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, senza spiegarne le ragioni , in violazione del principio per cui la pena deve essere individuata sulla base dei parametri indicati nell’art. 133 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il difensore lamenta che la Corte in proposito avrebbe ritenuto ostativi i precedenti penali degli imputati, ma avrebbe omesso di considerare le circostanze del fatto e le peculiarità della condotta sintomatica di scarsa propensione a delinquere. Il diniego fondato su un unico precedente, peraltro risalente, senza alcuna valutazione ulteriore, sarebbe pertanto ingiustificato. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, non aveva usufruito in precedenza del beneficio, mentre [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato ad una pena che cumulata con quelle precedenti non superava i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per non avere la Corte aderito alla richiesta formulata con i motivi aggiunti di applicazione di una pena sostitutiva. Secondo la Corte l’istanza formulata da [OSCURATO:PERSONA] era inammissibile, in quanto formulata dal solo difensore privo munito di procura speciale e in quanto l’imputato non aveva espresso il consenso nei termini di cui all’art. 589 bis cod. proc. pen., ovvero nei termini utili al deposito dei motivi aggiunti. In realtà nessuna norma di legge prevede che la richiesta di sostituzione debba essere formulata dal difensore munito di procura speciale, essendo quest’ultima richiesta solo per esprimere il consenso. In applicazione dell’art. 598bis, comma 4 ter , cod. proc. pen., la Corte avrebbe dovuto assegnare all’imputato il termine di quindici giorni per esprimere il consenso e fissare udienza senza la partecipazione delle parti. Inoltre, nonostante la richiesta con i motivi aggiunti fosse stata formulata anche da [OSCURATO:PERSONA], la Corte aveva omesso qualsiasi statuizione al riguardo. 2.5. Con il quinto motivo, hanno chiesto dichiararsi la prescrizione del reato, maturata dopo la pronuncia della sentenza dui secondo grado. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostitutoSabrina [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi devono essere , nel complesso, rigettat i . 2.Il primo motivo, con cui si contesta l’affermazione della responsabilità degli imputatiè inammissibile, per plurime convergenti ragioni . La Corte di appello ha ritenuto provat o il coinvo lgimento di entrambi gli imputati nel reato loro ascritto, con un percorso argomentativo coerente con i dati di fatto riportati e nonmanifestamente illogico nella inferenze tratte da tali dati. I giudici, richiamando le risultanze dell’istruttoria, ha nno dato atto che i l 27 giugno 2017, nel fondo ove [OSCURATO:PERSONA] C arbone svolgeva attività agricola , in presenza del padre [OSCURATO:PERSONA], personale Enelaveva accertato l'allaccio abusivo alla reteelettrica realizzat o attraverso un cavo in rame che partiva da detta rete e si attestava su l'interruttore posto all'interno di un casolare di campagna, da cui partivano cavi che alimentavano un pozzo per l'erogazione di una pompa di sollevamento dell'acqua e l'impianto elettrico dell'azienda. In assenza dicontratto per la fornitura, in tale modo, veniva sott ratta l ’energia che serviva a garantire l’attività dell’azienda agricola, tanto che al momento della verifica tutti gli impianti erano funzionanti ed era in atto l'irrigazione dei campi. A seguito del so pralluogo del personale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato un contratto per la fornitura elettrica e aveva effettato il pagamento della bolletta relativa al periodo dicembre 2017-gennaio 2018. Lacondottadi reato , dunque, è stata ascritta a [OSCURATO:PERSONA] rbone , in quanto costui era titolare dell’azienda che svolgeva la sua attività grazie all’energia elettrica indebitamente sottratta, per usufruire della qual e doveva attivare l’interruttore rudimentale posto nel casolare. In proposito questa Corte ha già affermato che, al di là dell’individuazione dell’autore materiale della accertata manomissione del contatore, ciò che conta è l’u tilizz o continuativ o del l 'energia elettrica illecitamentesottratta (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021 , Rv. 281440 ) . La responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] è stata, analogamente, fondata in maniera ragionevole sulla circostanza, neppure contestata nel ricorso, ovvero sul la sua presenza al momento del sopralluogo nel fondo, a dimostrazione di un sua cointeressenza nella gestione dell’azienda agricola del figlio. Afronte di tale percorso argome n tat ivo, i l motivo si limita a contestare in maniera generica l’efficacia dimostrativa degli elementi di prova richiamati , sollecitandoquesta Corte ad un sindacato inammissib i le . A tale fine deve ribadirsi che esula dai poteri della Corte di cassazione , la "rilettura" degli elementi di fatto postia fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazionedi una diversa, e per il ricorrente pi ù adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) , esse ndo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelliadottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). Parimenti inammissibile è la censura con cui, peraltro ancora una vol ta in maniera aspecifica, si contesta la configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all’art. 625n. 2 cod. pen., in quanto dedotta per la prima volta in questa sede. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Rv. 282322). 2.Il secondo motivo, con cui si contesta il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La graduazione della pena, invero, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Occorre ricordare, inoltre, che, ai fini dell’adempimento dell'onere di motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto: quando la motivazione sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e non manifestamente illogica, non può essere sindacata in sede di legittimità. Nel caso di specie, la Corte, nel confermare la pena di mesi nove di reclusione e di euro 200 di multa, pr ossima , peraltro, al minimo edittale, ha assolto in maniera adeguata all’onere di motivazione, rilevando , quanto al giudizio di bilanciamento operato dalprimo giudice, che non vi erano in atti , né erano stati allegati elementi tali da comportare la prevalenza della circostanze aggravanti e formulando una valutazione di gravità complessiva della condotta di reato contestata, in ragione del valore dell’energia sottratta stimato in euro 71.220,00. 4.Il terzo motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato. La Corte,in proposito, ha richiamato i plurimi precedenti penali gravanti su entrambi gli imputatie ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] aveva gi à usufruito del beneficio due volte, mentre [OSCURATO:PERSONA] ne aveva già usufruito in occasione della sentenza di condanna del 28 novembre 2012. Il motivo di ricorso, di con tro nel ribadire ch e [OSCURATO:PERSONA] one aveva usufruito del beneficiodella sospensione una sola volt a , non spiega se la pena inflitta, cumulata con quella irrogata con la preced ente condan na no n superasse i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen., come richiesto dall’art. 164, comma 4, cod. pen.; il motivo, inoltre, nel rich iamare la mancata considerazione “ del le circostanze del fatto e delle peculiarità della condotta sintomatica di scarsa propensione a delinquere”, non ti ene conto della ritenuta sussiste n za dei presupposti ostativi. 5.Il quarto motivo, con cui si censura il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentivacon il lavoro di pubblica utilità, è infondato. 5.1. Si deve dare atto che detta rich iesta era stata formulata con i motivi nuovi dal dif ensore di A ntoni o [OSCURATO:PERSONA] e dal di fensore di Fra ncesco C arbone in data 29 maggio 2025, a frontedi una sentenza di primo grado emessa in data 24 febbraio 2020. La Corte di appello, pronunciandosi sulla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], l’ha ritenuta inammissibile, in quanto formulata dal difensore privo munito di procura speciale. 5.2. Occorre ricordare che l'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha disposto che il novum introdotto dalla "riforma Cartabia" in materia di pene sostitutive sia applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della relativa disciplina normativa innovativa che si trovino in primo grado e in appello. A tali processi, in coerenza, risulta applicabile il percorso processuale ora tracciato dall'art. 545-bis cod. proc. pen. il cui primo comma stabilisce chequando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni enon è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981,n. 689, ne dà avviso alle parti». A sua volta, l'art. 58 della legge n. 689 del 1981, come modificato dal d.lg. n. 150 cit., stabilisce al primo comma cheil giudice, nei limiti fissati dalla legge е tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. p en. , se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato» E’ stato già affermato che la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, in quanto atto personalissimo dell'imputato non può essere fatta dal suo difensore, salvo che sia munito di procura speciale o che detta richiesta venga proposta dal difensore in presenza dell'imputato(Sez. 6 , n. 300 del 22/10/2024 , dep. 2025, Rv. 287415 – 01 ) . Ai sensi dell’art. 58 comma 3 legge 689/81, aggiunto dall’art. 5 d.lgs 19 marzo 2024 (c.d. correttivo Cartabia) il consenso alla applicazione delle sanzioni sostitutive deve essere formulato personalmente o a mezzo procuratore speciale. 5.3. In ragione di tali principi, la decisione della Corte di appello, fondata sulla mancanza di procura speciale in capo al difensore che aveva formulato la richiesta, è esente da censure. Vero è chela Corte si è pronunciata solo sulla rich iesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] e non anche sulla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia dall’esame degli atti, ammissibile essendo stato dedottoun error in proced endo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Rv.220092) , emerge che anche il motivo nuovo nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] era stato formulato dal difensore privo di procura speciale.Deve, pertanto, trovare applicazione il principio per cui il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 – 01 ; Sez. 3 n. 21029 del 03/02/2015, Rv. 263980). 6. Il quinto motivo, con cui si chiede la declaratoria di prescrizione del reato, è manifestamente infondato. E’ suffici e nte , in tal senso , rilevare che il reato per cui è stata pronunciata cond anna è punito con la pena massima di anni 10 di reclusione,nel caso di specie da aumentare d ella m età per effetto della r it enu t a recidiva ex art. 99 comma 2 cod. pen. nei confronti di entrambi gli imputati , sicché si prescrive nel termine minimo di anni 15 di recl usione, decorrenti dalla data di consumazione, 27 giugno 2017. Taletermine, dunque, non è ancora oggi decorso. 7. Al rigetto dei ricorsi segue, ex art. 616cod. proc. pe n., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rigetta i ricorsie condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 04197/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris