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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 06626/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4138-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in MARINO (ROMA), PIAZZA G. MATTEOTTI n. 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 6919/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 23621/2015 il Tribunale di Roma accoglieva in parte la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di condanna della convenuta [OSCURATO:PERSONA] ad eliminare una antenna parabolica ed un motore di un condizionatore ubicati sul terrazzo di copertura dello stabile in condominio, nonché di risarcimento del danno derivante dall’intervento contestato e dalle infiltrazioni che esso aveva causato a carico dell’appartamento dell’attrice.

Il giudice di primo grado, in particolare, accoglieva solo la domanda di rimozione dell’antenna e del motore del condizionatore, rigettandola nel resto.

Con la sentenza impugnata, n. 6919/2021, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame interposto dalla Vicari –che aveva eccepito la sua proprietà esclusiva di parte del terrazzo di copertura dello stabile–avverso la decisione di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 140 c.p.c. ed 8 della Legge n. 898 del 1982, perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.

La censura è inammissibile.

La Corte distrettuale da atto che, nel caso di specie, il Tribunale aveva ordinato la rinnovazione della citazione introduttiva, la cui notificazione era stata eseguita dalla parte attrice presso l’indirizzo della Vicari, ed afferma che quest’e circostanza non sono mai state contestate dalla odierna ricorrente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Aggiunge che “… l’ufficiale giudiziario ha dato atto di tutti gli adempimenti richiesti dalla norma e cioè del deposito della copia presso la casa comunale, dell’affissione dell’avviso, nonché della comunicazione a mezzo lettera raccomandata in data 28.1.2013” (cfr. pag. 5).

Di conseguenza, il giudice di appello ha ritenuto la notifica “… perfezionata nei dieci giorni successivi, stante la compiuta giacenza, ovvero alla data del 7.2.2013” (cfr. ancora pag. 5).

Ha poi soggiunto che “La dedotta intempestività, già in data 6.2.2013, dell’avviso al mittente della mancata consegna, ovvero prima della scadenza dei dieci giorni dall’invio della raccomandata informativa, è del tutto irrilevante, in mancanza di alcuna deduzione o allegazione di aver tentato il ritiro della raccomandata proprio in tale data o in quello successivo della decorrenza del termine di giacenza e di non averla rinvenuta” (cfr. sempre pag. 5); ed ha dunque rigettato l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto introduttivo proposta dalla Vicari.

La parte controricorrente, dal canto suo, nel contestare la censura in esame, coltivata dalla parte ricorrente anche in memoria, evidenzia (cfr. pag. 4 del controricorso) che la raccomandata prevista dall’art. 140 c.p.c. era stata regolarmente spedita il 28.1.2013, onde –considerando il termine di 10 giorni previsti per configurare la conoscenza legale dell’atto notificato – era stato rispettato il termine dilatorio di 90 giorni prima dell’udienza di prima comparizione indicata in citazione, sancito dall’art. 163 bis, primo comma, c.p.c.

La doglianza non si confronta adeguatamente con la statuizione della Corte distrettuale, poiché la ricorrente non lamenta di aver dedotto, nel corso del giudizio di merito, di aver tentato vanamente il ritiro del plico contenentel’atto a lei rivolto; plico che, comunque, non poteva giacere presso l’ufficio postale, trattandosi di notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., bensì era disponibile presso la casa comunale, come da avviso lasciato dall’ufficiale giudiziario presso l’abitazione della Vicari.

Quel che è stato restituito al mittente, dunque, non è il plico contenente l’atto notificato alla odierna ricorrente, ma soltanto la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del plico predetto presso la casa comunale.

A ciò aggiungasi che, comunque, la notificazione aveva conseguito il suo effetto, essendosi la Vicari costituita in prima istanza, e precisamente all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come da lei stessa dedotto a pag. 3 del ricorso, senza peraltro alcuna allegazione di uno specifico pregiudizio processuale.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della C.T.U. esperita in prime cure, perché la stessa si sarebbe svolta in difetto di regolare contraddittorio tra le parti.

In conseguenza dell’inammissibilità della prima censura, anche la seconda va dichiarata inammissibile.

Una volta affermato, infatti, che la notifica della citazione introduttiva del giudizio di prime cure si era regolarmente perfezionata, la mancata partecipazione della Vicari alle prime fasi dello stesso ed alla C.T.U. costituisce l’effetto di una sua libera scelta processuale, le cui conseguenze non possono essere poste a carico della parte attrice.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’erronea valutazione delle prove, e della C.T.U. in particolare, perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato la proprietà individuale, in capo alla Torre, della porzione del terrazzo ove i manufatti contestati erano stati posti in opera.

La censura è inammissibile.

La Corte di merito ha accertato che il terrazzo di copertura dell’edificio è compreso nell’ambito della proprietà della Torre, che lo ha comprato insieme al suo appartamento.

Ha aggiunto che detto spazio esterno è espressamente escluso, in base all’art. 1-bis del regolamento di condominio, dal novero delle parti comuni dell’edificio.

Inoltre, ha affermato che la Vicari non aveva dedotto di essere impossibilitata a sistemare l’antenna a servizio del suo appartamento su spazi, di sua proprietà ovvero di proprietà comune, diversi da quelli in concreto prescelti.

Questa articolata ratio (fondata da un lato sull’affermazione della proprietà individuale del terrazzo, e dall’altro sull’assenza della deduzione di impossibilità di installare i manufatti in altra collocazione) non è attinta nella sua interezza dalla censura in esame.

Con essa, infatti, la ricorrente si limita a contestare la proprietà esclusiva della parte di terrazzo di cui è causa in capo alla Torre, sul presupposto che l’atto di provenienza dimostrerebbe la proprietà esclusiva, in capo alla predetta, della sola porzione di terrazza posta al di sopra del suo appartamento, e non anche della diversa parte sulla quale in concreto era avvenuta la contestata installazione (cfr. pag. 20 del ricorso).

La ricorrente, peraltro, da atto che anche il C.T.U. aveva concluso che l’intero terrazzo di copertura dello stabile rientrasse nell’ambito della proprietà individuale Torre (cfr. pag. 21 del ricorso).

La doglianza si risolve, dunque, nella proposizione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, ed in particolare del regolamento condominiale e del titolo di provenienza esibito dalla Torre, e, sotto questo profilo, non si confronta con il principio secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790).

Né è consentito sindacare la valutazione del compendio istruttorio compiuta dal giudice di merito, dovendosi ribadire il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente si duole del governo delle spese di lite, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato lo specifico motivo di gravame relativo alla liquidazione operata dal Tribunale all’esito del primo grado di giudizio.

Anche questa censura è inammissibile, posto che la Corte distrettuale ha dato atto che le spese di prime cure erano state liquidate dal Tribunale con applicazione dei valori medi di tariffa relativi alle cause di valore corrispondente a quello indicato dalla stessa appellante.

Tale statuizione non è specificamente contestata dall’odierna ricorrente, la quale non deduce di aver indicato un valore diverso da quello indicato dal Tribunale, ma si limita ad affermare che quest’ultimo avrebbe dovuto liquidare le spese soltanto considerando la fase di decisione, poiché solo quest’ultima sarebbe stata svolta in contraddittorio.

La tesi non può essere condivisa: una volta ravvisata, infatti, la ritualità della notificazione della citazione introduttiva, la scelta della Vicari di non costituirsi non può limitare il diritto della Torre, vittoriosa in prime cure, di ottenere la liquidazione delle spese del grado secondo il principio generale della soccombenza e tenendo conto dell’attività in concreto svolta.

Quanto invece alle spese del grado di appello, la Corte territoriale le ha liquidate secondo la soccombenza.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi de ll’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4138-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in MARINO (ROMA), PIAZZA G. MATTEOTTI n. 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 6919/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 23621/2015 il Tribunale di Roma accoglieva in parte la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di condanna della convenuta [OSCURATO:PERSONA] ad eliminare una antenna parabolica ed un motore di un condizionatore ubicati sul terrazzo di copertura dello stabile in condominio, nonché di risarcimento del danno derivante dall’intervento contestato e dalle infiltrazioni che esso aveva causato a carico dell’appartamento dell’attrice. Il giudice di primo grado, in particolare, accoglieva solo la domanda di rimozione dell’antenna e del motore del condizionatore, rigettandola nel resto. Con la sentenza impugnata, n. 6919/2021, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame interposto dalla Vicari –che aveva eccepito la sua proprietà esclusiva di parte del terrazzo di copertura dello stabile–avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 140 c.p.c. ed 8 della Legge n. 898 del 1982, perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare la nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. La censura è inammissibile. La Corte distrettuale da atto che, nel caso di specie, il Tribunale aveva ordinato la rinnovazione della citazione introduttiva, la cui notificazione era stata eseguita dalla parte attrice presso l’indirizzo della Vicari, ed afferma che quest’e circostanza non sono mai state contestate dalla odierna ricorrente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Aggiunge che “… l’ufficiale giudiziario ha dato atto di tutti gli adempimenti richiesti dalla norma e cioè del deposito della copia presso la casa comunale, dell’affissione dell’avviso, nonché della comunicazione a mezzo lettera raccomandata in data 28.1.2013” (cfr. pag. 5). Di conseguenza, il giudice di appello ha ritenuto la notifica “… perfezionata nei dieci giorni successivi, stante la compiuta giacenza, ovvero alla data del 7.2.2013” (cfr. ancora pag. 5). Ha poi soggiunto che “La dedotta intempestività, già in data 6.2.2013, dell’avviso al mittente della mancata consegna, ovvero prima della scadenza dei dieci giorni dall’invio della raccomandata informativa, è del tutto irrilevante, in mancanza di alcuna deduzione o allegazione di aver tentato il ritiro della raccomandata proprio in tale data o in quello successivo della decorrenza del termine di giacenza e di non averla rinvenuta” (cfr. sempre pag. 5); ed ha dunque rigettato l’eccezione di nullità della notificazione dell’atto introduttivo proposta dalla Vicari. La parte controricorrente, dal canto suo, nel contestare la censura in esame, coltivata dalla parte ricorrente anche in memoria, evidenzia (cfr. pag. 4 del controricorso) che la raccomandata prevista dall’art. 140 c.p.c. era stata regolarmente spedita il 28.1.2013, onde –considerando il termine di 10 giorni previsti per configurare la conoscenza legale dell’atto notificato – era stato rispettato il termine dilatorio di 90 giorni prima dell’udienza di prima comparizione indicata in citazione, sancito dall’art. 163 bis, primo comma, c.p.c. La doglianza non si confronta adeguatamente con la statuizione della Corte distrettuale, poiché la ricorrente non lamenta di aver dedotto, nel corso del giudizio di merito, di aver tentato vanamente il ritiro del plico contenentel’atto a lei rivolto; plico che, comunque, non poteva giacere presso l’ufficio postale, trattandosi di notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., bensì era disponibile presso la casa comunale, come da avviso lasciato dall’ufficiale giudiziario presso l’abitazione della Vicari. Quel che è stato restituito al mittente, dunque, non è il plico contenente l’atto notificato alla odierna ricorrente, ma soltanto la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del plico predetto presso la casa comunale. A ciò aggiungasi che, comunque, la notificazione aveva conseguito il suo effetto, essendosi la Vicari costituita in prima istanza, e precisamente all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come da lei stessa dedotto a pag. 3 del ricorso, senza peraltro alcuna allegazione di uno specifico pregiudizio processuale. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della C.T.U. esperita in prime cure, perché la stessa si sarebbe svolta in difetto di regolare contraddittorio tra le parti. In conseguenza dell’inammissibilità della prima censura, anche la seconda va dichiarata inammissibile. Una volta affermato, infatti, che la notifica della citazione introduttiva del giudizio di prime cure si era regolarmente perfezionata, la mancata partecipazione della Vicari alle prime fasi dello stesso ed alla C.T.U. costituisce l’effetto di una sua libera scelta processuale, le cui conseguenze non possono essere poste a carico della parte attrice. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’erronea valutazione delle prove, e della C.T.U. in particolare, perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato la proprietà individuale, in capo alla Torre, della porzione del terrazzo ove i manufatti contestati erano stati posti in opera. La censura è inammissibile. La Corte di merito ha accertato che il terrazzo di copertura dell’edificio è compreso nell’ambito della proprietà della Torre, che lo ha comprato insieme al suo appartamento. Ha aggiunto che detto spazio esterno è espressamente escluso, in base all’art. 1-bis del regolamento di condominio, dal novero delle parti comuni dell’edificio. Inoltre, ha affermato che la Vicari non aveva dedotto di essere impossibilitata a sistemare l’antenna a servizio del suo appartamento su spazi, di sua proprietà ovvero di proprietà comune, diversi da quelli in concreto prescelti. Questa articolata ratio (fondata da un lato sull’affermazione della proprietà individuale del terrazzo, e dall’altro sull’assenza della deduzione di impossibilità di installare i manufatti in altra collocazione) non è attinta nella sua interezza dalla censura in esame. Con essa, infatti, la ricorrente si limita a contestare la proprietà esclusiva della parte di terrazzo di cui è causa in capo alla Torre, sul presupposto che l’atto di provenienza dimostrerebbe la proprietà esclusiva, in capo alla predetta, della sola porzione di terrazza posta al di sopra del suo appartamento, e non anche della diversa parte sulla quale in concreto era avvenuta la contestata installazione (cfr. pag. 20 del ricorso). La ricorrente, peraltro, da atto che anche il C.T.U. aveva concluso che l’intero terrazzo di copertura dello stabile rientrasse nell’ambito della proprietà individuale Torre (cfr. pag. 21 del ricorso). La doglianza si risolve, dunque, nella proposizione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, ed in particolare del regolamento condominiale e del titolo di provenienza esibito dalla Torre, e, sotto questo profilo, non si confronta con il principio secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790). Né è consentito sindacare la valutazione del compendio istruttorio compiuta dal giudice di merito, dovendosi ribadire il principio secondo cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente si duole del governo delle spese di lite, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato lo specifico motivo di gravame relativo alla liquidazione operata dal Tribunale all’esito del primo grado di giudizio. Anche questa censura è inammissibile, posto che la Corte distrettuale ha dato atto che le spese di prime cure erano state liquidate dal Tribunale con applicazione dei valori medi di tariffa relativi alle cause di valore corrispondente a quello indicato dalla stessa appellante. Tale statuizione non è specificamente contestata dall’odierna ricorrente, la quale non deduce di aver indicato un valore diverso da quello indicato dal Tribunale, ma si limita ad affermare che quest’ultimo avrebbe dovuto liquidare le spese soltanto considerando la fase di decisione, poiché solo quest’ultima sarebbe stata svolta in contraddittorio. La tesi non può essere condivisa: una volta ravvisata, infatti, la ritualità della notificazione della citazione introduttiva, la scelta della Vicari di non costituirsi non può limitare il diritto della Torre, vittoriosa in prime cure, di ottenere la liquidazione delle spese del grado secondo il principio generale della soccombenza e tenendo conto dell’attività in concreto svolta. Quanto invece alle spese del grado di appello, la Corte territoriale le ha liquidate secondo la soccombenza. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi de ll’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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