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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 1974

Cassazione n. 44540/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/03/1974 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i motivi con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione per omessa valutazione di prove fornite dalla difesa e per la mancata prova del superamento della soglia di rilevanza penale dell'omesso versamento IVA contestato ai sensi dell'art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000, nonché per insussistenza dell'elemento soggettivo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi, con allegazioni del tutto generiche, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (si vedano pag. 2 della sentenza in cui si fa corretto riferimento, in difetto di concreti elementi contrari che neppure in questa sede vengono specificamente allegati, all'importo dell'imposta dovuta indicato nella dichiarazione del contribuente, e pag. 3, in cui si attesta, anche qui senza che la ricorrente indichi quali prove non siano state valutate, la mancata allegazione da parte della difesa di documentazione necessaria per dimostrare la incolpevole crisi di liquidità dell'impresa); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/03/1974 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i motivi con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione per omessa valutazione di prove fornite dalla difesa e per la mancata prova del superamento della soglia di rilevanza penale dell'omesso versamento IVA contestato ai sensi dell'art. 10 ter d.lgs. 74 del 2000, nonché per insussistenza dell'elemento soggettivo, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi, con allegazioni del tutto generiche, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (si vedano pag. 2 della sentenza in cui si fa corretto riferimento, in difetto di concreti elementi contrari che neppure in questa sede vengono specificamente allegati, all'importo dell'imposta dovuta indicato nella dichiarazione del contribuente, e pag. 3, in cui si attesta, anche qui senza che la ricorrente indichi quali prove non siano state valutate, la mancata allegazione da parte della difesa di documentazione necessaria per dimostrare la incolpevole crisi di liquidità dell'impresa); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2
Sentenza Cassazione n. 44540/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris