CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 13145/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Salerno, con sentenza emessa in data 23/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Salerno in data 21/02/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen., con la recidiva specifica reiterata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e l'illogicità della motivazionale in punto di ritenuta affermazione di responsabilità penale del ricorrente, nonché la valutazione del compendio probatorio sotteso alla stessa, è meramente reiterativo del motivo di appello e teso ad ottenere una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); attesa la persuasiva e logica argomentazione della Corte di appello quanto alla mancata giustificazione da parte del ricorrente quanto alla condotta imputata, anche in considerazione delle dichiarazioni attendibili del teste Grieco, (pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21/02/2023 Il C