Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 13 gennaio 2023
Corte di giustizia UE n. 883/2023
ECLI:EU:C:2023:27
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CO0574_INF
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 13 gennaio 2023 –
[OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑574/20) (
1
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sicurezza sociale – Prestazioni familiari – Indicizzazione in funzione dei prezzi – Risposta a una questione pregiudiziale che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza della Corte – Insussistenza di un nesso tra la questione pregiudiziale e il procedimento principale – Questione manifestamente irricevibile»
1.
Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Lavoratore soggetto alla normativa di uno Stato membro – Familiare [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] – Divieto di adeguare le prestazioni familiari in funzione dei livelli dei prezzi nello Stato di residenza dei figli del beneficiario – Valutazione della validità dell’articolo 7 del regolamento n. 883/2004 alla luce dell’articolo 45 TFUE – Validità
(Art. 45 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883/2004, artt. 7 e 67)
(v. punti 32‑38, dispositivo 1)
2.
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Necessità di fornire alla Corte precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto – Indicazione delle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali
(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 53, § 2, e 94)
(v. punti 42‑51, dispositivo 2)
Dispositivo
1)
Dall’esame della prima questione pregiudiziale non sono emersi elementi tali da inficiare la validità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, alla luce dell’articolo 45 TFUE.
2)
La seconda questione pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Tribunale federale delle finanze, Austria) è manifestamente irricevibile.
(
1
)
GU C 35 del 1.2.2021
.