Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1997
ECLI:EU:C:1997:262
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61996CC0052_IT
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
1 Nel ricorso in oggetto, proposto ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, la Commissione sostiene che, non avendo emanato i provvedimenti nazionali necessari per assicurare ai dipendenti delle Comunità europee la possibilità di effettuare i trasferimenti al regime pensionistico comunitario dei loro diritti a pensione di anzianità, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle Comunità europee (1) e dell'art. 5 del Trattato CE. Essa chiede inoltre che il governo spagnolo sia condannato alle spese.
2 L'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello [OSCURATO:PERSONA] (2) dispone:
«Il funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo:
- aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale, ovvero
- aver esercitato un'attività subordinata o autonoma,
ha facoltà, all'atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità sia l'equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette.
In tal caso l'istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, tenuto conto del grado di inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto».
3 [OSCURATO:PERSONA] «è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri» (3). E' quindi entrato in vigore in Spagna dal 1_ gennaio 1986 (4). A causa della tecnicità della materia, l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello [OSCURATO:PERSONA] presuppone l'adozione da parte degli Stati membri, in forza dell'art. 5 del Trattato, di particolari provvedimenti di attuazione (5).
4 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha adottato taluni provvedimenti per attuare la disposizione controversa nell'ordinamento giuridico interno. Così è stato adottato il testo riordinato della legge sui titolari di pensioni dello Stato, pubblicata il 27 maggio 1987 (6).
5 Ammettendo che questa legge non era sufficiente per garantire il funzionamento del regime in questione, il governo spagnolo ha trasmesso alla Commissione, fin dal 1989, vari progetti di regio decreto contenenti provvedimenti dettagliati in tal senso.
6 Avendo accertato che tali provvedimenti non erano andati oltre la fase del semplice progetto, la Commissione ha inviato, il 27 ottobre 1992, al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna una lettera di diffida ai sensi dell'art. 169 del Trattato.
7 Non avendo ricevuto alcuna risposta ufficiale a tale lettera, la Commissione ha emesso, il 13 dicembre 1993, un parere motivato riguardante la mancanza dei provvedimenti nazionali necessari per l'attuazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello [OSCURATO:PERSONA].
8 Le autorità spagnole non hanno dato alcuna risposta ufficiale al parere motivato, nonostante molteplici scambi di corrispondenza e contatti tra esse e la Commissione vertenti sul contenuto delle modifiche che esse avrebbero dovuto adottare per garantire la conformità della legislazione interna con il diritto comunitario.
9 Il 21 febbraio 1996 la Commissione, constatando la mancata adozione del regio decreto che avrebbe reso operante, nell'ordinamento giuridico nazionale, l'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello [OSCURATO:PERSONA], ha proposto il ricorso in oggetto.
10 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna deduce che, date la complessità della materia e le difficoltà pratiche esistenti, le autorità spagnole hanno adottato tutti i provvedimenti pertinenti, tenendosi in permanente contatto con la Commissione, per risolvere, entro i termini più brevi possibile, i problemi che si pongono in materia e per adempiere, quindi, l'obbligo sancito dall'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, ciò facendo, esso ammette di non aver emanato le opportune misure di carattere generale o particolare, ai sensi dell'art. 5 del Trattato, per dare attuazione alla disposizione controversa fin dal 1_ gennaio 1986 (7).
11 Si deve quindi constatare che il governo spagnolo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello [OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 5 del Trattato.
12 Inoltre, secondo la vostra costante giurisprudenza, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni di fatto del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza di obblighi derivanti da un regolamento comunitario (8).
13 Si deve quindi accogliere il ricorso della Commissione.
Conclusione
14 In definitiva, vi propongo di dichiarare che, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello [OSCURATO:PERSONA] del personale delle Comunità europee, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma di tale disposizione e dell'art. 5 del Trattato CE. Propongo, inoltre, che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sia condannato alle spese, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.
(1) - Regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 2 marzo 1992, n. 571, che modifica lo [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari delle Comunità europee (GU L 62, pag. 1; in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»).
(2) - Ovvero la «disposizione controversa».
(3) - V., in particolare, sentenza 20 ottobre 1981, causa 137/80, Commissione/Belgio (Racc. pag. 2393, punto 7).
(4) - In seguito all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle Comunità europee.
(5) - Sentenza Commissione/Belgio, già citata, punto 9.
(6) - Pag. 3 della traduzione in francese del ricorso.
(7) - Controricorso.
(8) - Sentenza Commissione/Belgio, già citata, punto 17.