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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 15722/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Messina, in parziale accoglimento dell'appello preseritato dal Pubblico Ministero presso la locale Direzione distrettuale antimafia avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponeva il sequestro preventivo di un autocarro, previa riqualificazione - quantoallo stesso indagato - del delitto di cui al capo A (artt. 110 cod. pen. 452- quaterdecies cod. pen.) nella fattispecie di cui all'art. 256, d.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 310 cod. proc. pen.

Il Tribunale avrebbe accolto l'appello cautelare senza considerare che il ricorrente - invero mai citato nell'impugnazione - avrebbe frequentato la discarica contestata soltanto in rare occasioni, e con l'emissione di regolare documentazione a corredo; i gravi indizi di reità a carico del Robert', peraltro, riguarderebbero le sole giornate del 20 e del 21 giugno 2023 (nel contesto di un'ampia indagine), quando il veicolo sarebbe stato visto nell'area dello stabilimento dei [OSCURATO:PERSONA] (coindagati), peraltro non in fase di scarico.

Contrariamente a quanto richiesto da costante giurisprudenza, inoltre, il Tribunale investito dell'appello non avrebbe provveduto - in ordine alla gravità indiziaria - all'integrale verifica di tutti i presupposti e delle condizioni per l'adozione della misura, di cui all'art. 292 cod. proc. pen.

Lo stesso appello, peraltro, sarebbe incentrato soltanto sui protagonisti della vicenda, nella quale il ricorrente - titolare di tutte le autorizzazioni e licenze - sarebbe capitato per caso, solo per la presenza del mezzo all'interno del perimetro dell'area autorizzata, nelle due occasioni citate; - violazione degli artt. 310 cod. proc. pen. e 256, d.

Igs. n. 152 del 2006.

La riqualificazione della condotta, da delitto a contravvenzione oblabile, avrebbe imposto particolare rigore quanto all'individuazione dei gravi indizi di colpevolezza, invero del tutto disattesa, così come la valutazione autonoma del materiale probatorio a carico e dei mezzi di prova offerti dalla difesa, specie in presenza dell'unico indizio già richiamato (la presenza del mezzo nelle sole date del 20-21 giugno 2023); si imporrebbe, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. In primo luogo, occorre ribadire che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelar' reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., tale dovendosi intendere - quanto al vizio di motivazione - il caso in cui il percorso argomentativo del provvedimento sia del tutto assente, oppure si risolva in affermazioni a tal punto generiche da non consentire di cogliere l'analisi logico-giuridica compiuta dal Tribunale, che dunque risulta soltanto apparente.

5. Tanto premesso in termini generali, la Corte osserva che nessun vizio di tale natura può essere riscontrato nell'ordinanza impugnata, e che nessuna carenza argomentativa coinvolge la gravità indiziaria degli elementi a carico del 2ricorrente, sebbene ritenuti tali da configurare - a suo carico - non il delitto di cui all'art. 452 -quaterdecies cod. pen. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), ma la contravvenzione ex art. 256, d.

Igs. n. 152 del 2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata).

5.1. Il ricorso, peraltro, a tale riguardo risulta inammissibile, sotto un duplice profilo.

Per un verso, perché, eccedendo i limiti del citato art. 325 cod. proc. pen., tende ad ottenere in questa sede una differente e non consentita lettura del materiale investigativo (ad esempio, in ordine agli accessi compiuti dal [OSCURATO:PERSONA] nel sito o alla sua consapevolezza circa quanto lì avveniva, dopo i conferimenti).

Per altro verso, perché, limitandosi a censurare una dedotta carenza di motivazione in punto di gravità indiziaria, la stessa impugnazione non si confronta affatto con l'ampia ed articolata motivazione che, per contro, ha ben descritto i profili illeciti dell'attività svolta dall'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] (attorno alla quale ruota l'intero procedimento), al di là di quella autorizzata, così come il ruolo di molti soggetti che alla stessa partecipavano, ad esempio conferendo i rifiuti, come il ricorrente.

5.2. Nessun passaggio del ricorso, in particolare, coinvolge la motivazione che tratta della genesi dell'indagine, al pari dei caratteri oggettivi del delitto a molti contestato al capo 1 (art. 452-quaterdedes cod. pen.), riscontrati in una pluralità di elementi (pagg. 9-12):, peraltro ampiamente indicati nell'appello del Pubblico Ministero: da questi emergeva "l'enorme quantità di veicoli che, entrati nell'impianto, non transitavano dalla pesa, non consegnavano il prescritto FIR e raggiungevano direttamente il piazzale di stoccaggio ove scaricavano indiscriminatamente ogni tipo di rifiuto, che non veniva trattato dai macchinari di frantumazione e vagliatura, mai utilizzati nel periodo di osservazione".

L'articolata investigazione della polizia giudiziaria, inoltre, aveva consentito di verificare che questi rifiuti, caricati su due autocarri interni all'area della "[OSCURATO:PERSONA]", venivano poi sversati nell'alveo di un torrente, a valle dell'impianto, ad intervalli di circa 30 minuti, direttamente e senza essere mai trattati dai macchinari di lavorazione; nell'arco di soli 4 giorni, peraltro, i quantitativi erano stati stimati in circa 1.170 mc.

In questo contesto, descritto nell'ordinanza con ripetuto richiamo a documenti, riprese video ed esiti di sopraluoghi, oltre che ad intercettazioni, il Tribunale ha anche diffusamente riportato gli elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 9-10), autore di alcuni conferimenti il 20 ed il 21 giugno 2023, tutti emersi nei termini illeciti sopra richiamati.

5.3. Il ricorso, omettendo di confrontarsi con i passaggi dell'ordinanza che evidenziano un solido ed articolato apparato motivazionale, risulta pertanto inammissibile, specie nell'ottica del rigoroso vincolo dell'art. 325 cod. proc. pen., sopra richiamato.

Sotto diverso profilo, ma con eguale esito, la stessa 3impugnazione è poi del tutto generica nella parte in cui contesta all'ordinanza "la valutazione autonoma del materiale probatorio a carico", così come "i mezzi di ricerca della prova a discarico", senza alcuna precisazione o riferimento di contenuto.

Altrettanto generico, oltre che di puro merito, è ancora il riferimento al formulario FIR che "nessuno ha mai chiesto di acquisire o esibire", al pari della "ricerca complessa ed articolata" che non sarebbe stata eseguita.

6. Infine, la Corte osserva che, sebbene si discuta in questa sede di un sequestro preventivo, di cui all'art. 321 cod. proc. pen., l'impugnazione non contiene alcun riferimento ai caratteri e alla funzione della stessa misura cautelare, pur trattati dall'ordinanza, concentrandosi esclusivamente sul richiamato motivo in punto di gravità indiziaria.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.Mot4gi, 30 APR. 2028 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Messina, in parziale accoglimento dell'appello preseritato dal Pubblico Ministero presso la locale Direzione distrettuale antimafia avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari in sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponeva il sequestro preventivo di un autocarro, previa riqualificazione - quantoallo stesso indagato - del delitto di cui al capo A (artt. 110 cod. pen. 452- quaterdecies cod. pen.) nella fattispecie di cui all'art. 256, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 310 cod. proc. pen. Il Tribunale avrebbe accolto l'appello cautelare senza considerare che il ricorrente - invero mai citato nell'impugnazione - avrebbe frequentato la discarica contestata soltanto in rare occasioni, e con l'emissione di regolare documentazione a corredo; i gravi indizi di reità a carico del Robert', peraltro, riguarderebbero le sole giornate del 20 e del 21 giugno 2023 (nel contesto di un'ampia indagine), quando il veicolo sarebbe stato visto nell'area dello stabilimento dei [OSCURATO:PERSONA] (coindagati), peraltro non in fase di scarico. Contrariamente a quanto richiesto da costante giurisprudenza, inoltre, il Tribunale investito dell'appello non avrebbe provveduto - in ordine alla gravità indiziaria - all'integrale verifica di tutti i presupposti e delle condizioni per l'adozione della misura, di cui all'art. 292 cod. proc. pen. Lo stesso appello, peraltro, sarebbe incentrato soltanto sui protagonisti della vicenda, nella quale il ricorrente - titolare di tutte le autorizzazioni e licenze - sarebbe capitato per caso, solo per la presenza del mezzo all'interno del perimetro dell'area autorizzata, nelle due occasioni citate; - violazione degli artt. 310 cod. proc. pen. e 256, d. Igs. n. 152 del 2006. La riqualificazione della condotta, da delitto a contravvenzione oblabile, avrebbe imposto particolare rigore quanto all'individuazione dei gravi indizi di colpevolezza, invero del tutto disattesa, così come la valutazione autonoma del materiale probatorio a carico e dei mezzi di prova offerti dalla difesa, specie in presenza dell'unico indizio già richiamato (la presenza del mezzo nelle sole date del 20-21 giugno 2023); si imporrebbe, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. In primo luogo, occorre ribadire che il ricorso per cassazione in materia di misure cautelar' reali è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., tale dovendosi intendere - quanto al vizio di motivazione - il caso in cui il percorso argomentativo del provvedimento sia del tutto assente, oppure si risolva in affermazioni a tal punto generiche da non consentire di cogliere l'analisi logico-giuridica compiuta dal Tribunale, che dunque risulta soltanto apparente. 5. Tanto premesso in termini generali, la Corte osserva che nessun vizio di tale natura può essere riscontrato nell'ordinanza impugnata, e che nessuna carenza argomentativa coinvolge la gravità indiziaria degli elementi a carico del 2ricorrente, sebbene ritenuti tali da configurare - a suo carico - non il delitto di cui all'art. 452 -quaterdecies cod. pen. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti), ma la contravvenzione ex art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata). 5.1. Il ricorso, peraltro, a tale riguardo risulta inammissibile, sotto un duplice profilo. Per un verso, perché, eccedendo i limiti del citato art. 325 cod. proc. pen., tende ad ottenere in questa sede una differente e non consentita lettura del materiale investigativo (ad esempio, in ordine agli accessi compiuti dal [OSCURATO:PERSONA] nel sito o alla sua consapevolezza circa quanto lì avveniva, dopo i conferimenti). Per altro verso, perché, limitandosi a censurare una dedotta carenza di motivazione in punto di gravità indiziaria, la stessa impugnazione non si confronta affatto con l'ampia ed articolata motivazione che, per contro, ha ben descritto i profili illeciti dell'attività svolta dall'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] (attorno alla quale ruota l'intero procedimento), al di là di quella autorizzata, così come il ruolo di molti soggetti che alla stessa partecipavano, ad esempio conferendo i rifiuti, come il ricorrente. 5.2. Nessun passaggio del ricorso, in particolare, coinvolge la motivazione che tratta della genesi dell'indagine, al pari dei caratteri oggettivi del delitto a molti contestato al capo 1 (art. 452-quaterdedes cod. pen.), riscontrati in una pluralità di elementi (pagg. 9-12):, peraltro ampiamente indicati nell'appello del Pubblico Ministero: da questi emergeva "l'enorme quantità di veicoli che, entrati nell'impianto, non transitavano dalla pesa, non consegnavano il prescritto FIR e raggiungevano direttamente il piazzale di stoccaggio ove scaricavano indiscriminatamente ogni tipo di rifiuto, che non veniva trattato dai macchinari di frantumazione e vagliatura, mai utilizzati nel periodo di osservazione". L'articolata investigazione della polizia giudiziaria, inoltre, aveva consentito di verificare che questi rifiuti, caricati su due autocarri interni all'area della "[OSCURATO:PERSONA]", venivano poi sversati nell'alveo di un torrente, a valle dell'impianto, ad intervalli di circa 30 minuti, direttamente e senza essere mai trattati dai macchinari di lavorazione; nell'arco di soli 4 giorni, peraltro, i quantitativi erano stati stimati in circa 1.170 mc. In questo contesto, descritto nell'ordinanza con ripetuto richiamo a documenti, riprese video ed esiti di sopraluoghi, oltre che ad intercettazioni, il Tribunale ha anche diffusamente riportato gli elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 9-10), autore di alcuni conferimenti il 20 ed il 21 giugno 2023, tutti emersi nei termini illeciti sopra richiamati. 5.3. Il ricorso, omettendo di confrontarsi con i passaggi dell'ordinanza che evidenziano un solido ed articolato apparato motivazionale, risulta pertanto inammissibile, specie nell'ottica del rigoroso vincolo dell'art. 325 cod. proc. pen., sopra richiamato. Sotto diverso profilo, ma con eguale esito, la stessa 3impugnazione è poi del tutto generica nella parte in cui contesta all'ordinanza "la valutazione autonoma del materiale probatorio a carico", così come "i mezzi di ricerca della prova a discarico", senza alcuna precisazione o riferimento di contenuto. Altrettanto generico, oltre che di puro merito, è ancora il riferimento al formulario FIR che "nessuno ha mai chiesto di acquisire o esibire", al pari della "ricerca complessa ed articolata" che non sarebbe stata eseguita. 6. Infine, la Corte osserva che, sebbene si discuta in questa sede di un sequestro preventivo, di cui all'art. 321 cod. proc. pen., l'impugnazione non contiene alcun riferimento ai caratteri e alla funzione della stessa misura cautelare, pur trattati dall'ordinanza, concentrandosi esclusivamente sul richiamato motivo in punto di gravità indiziaria. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiar P.Q.Mot4gi, 30 APR. 2028 4
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