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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2023

Cassazione n. 25178/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26961/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato perlegge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via G.B.

MORGAGNI 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentata e difesa in proprio -ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. Valle CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di FIRENZE n. 1312/2020depositata il 15/07/2020 .

Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] I fatti di causa ancora rilevanti in questa fase di legittimità sono i seguenti. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nel giudizio di primo grado, dinanzi al Tribunale di Prato, chiedeva il risarcimento dei dann i subiti a seguito dell’inadempimento dei propri due avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano omesso di comunicarle la notificazione della pronuncia della Corte d’appello di Ancona , impedendole di ricorrere tempestivamente in cassazione.

Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Tesi si costituivano ritualmente e chiamavano in giudiziole proprie compagnie assicuratrici. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , e la UnipolSai Assicurazioni S.p.a.,per l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], si costituivano in giudizio e resistevano alla domanda e comunque chiedevano il rigetto delle domande di manleva.

Il Tribunale di Prato a ffermò che vi fu la mancata comunicazione della notifica della sentenza e la mancata comunicazione della necessità di impugnarla, nel termine di sessanta giorni ma rigett ò la domanda, negando l’esistenza del nesso causale tra l’inadempimento e il danno lamentato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in quanto le censure mosse con la bozza di ricorso che questa aveva approntato non sarebbe ro risulta te ammissibili dinanzi la Corte diCassazione.

La società soccombente propose appello.

La Corte d’appello di Firenze, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha , con sentenza n. 1312 del 15/07/2020, conferma to la decisione delprimo g iudice . [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per c assazione affidato a sette motivi.

Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. si è costituita con controricorso.

Resistono pure, con separati controricorsi, e propongono ricorsi incidentali condizionati, l’av vocato [OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio che prospetta due motivi, e [OSCURATO:PERSONA], quale erede unica dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cinque motivi.

UnipolSai S.p.a. è rimasta intimata.

Tutte le parti hanno presentato memoria per l’adunanza camerale del 18/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] In via pregiudiziale deve rigettarsi la questione, prospettata dalla difesa dell’erede dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], di mancanza di iscrizione all’albo dei difensori in cassazione in capo all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha autenticato la sottoscrizione del legale rappresentante della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] risulta, invero, iscritto all’albo dei cassazionisti dal 27/04/1990, come agevolmente riscontrabile sul sito del Consigli nazionale Forense.

La LanificioBigagli S.p.a. pone i seguenti motivi ricorso .

Violazione dell’art. 132, co mma 1 , n. 4 c od . p roc . c iv . in relazione all’art. 360 n. 4 cod. p roc . c iv . , l a ricorrente censura la sentenza perché la Corte territoriale non ha esposto le ragioni per cui la domanda attrice non poteva trovare accoglimento e per le quali sarebbe corretta la sentenza di primo grado.

Violazione dell’art. 1223 cod. c iv . in relazione all’art. 360 n. 3 cod.p roc. c iv . , la ricorrente censura la s entenza per avere la Corte d’appello sindacato l’ammissibilità di un atto di impugnazione mai proposto, valutando la bozza del ricorso in Cassazione depositato dall’attrice e non, in linea astratta, le censure che avrebbero potuto essere formulate.

Violazione dell’art. 132, co mma 1 , n. 4 c od . p roc . c iv . in relazione all’art. 360 n. 4 cod. p roc . c iv . , la ricorrente censura la Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. Valle sentenza per motivazione apparente, non essendo possibile desumere dalla lettura della decisione il percorso argomentativo seguito dal giudice.

Violazione dell’art. 1223 cod. c iv . in relazione all’art. 360 n. 3 cod. p roc . c iv . , la ricorrente censura la sentenza laddove la Corte ha riconosciuto l’idoneità delle prove acquisite nel giudizio a dimostrare l’esistenza dei vizi.

Violazione dell’art. 132, co mma 1 , n. 4 c od . p roc . c iv . in relazione all’art. 360 n. 4 cod. p roc . c iv . , la ricorrente censura la sentenza per motivazione apparente e illogicità manifesta, non essendo possibile desumere dalla lettura della decisione il percorso seguito dal g iudice, avendo omesso di illustrare l’attività di conoscenza e di giudizioe (o) valutazione dei fatti di causa.

Violazione dell’art. 1223 cod. c iv . in relazione all’art. 360 n. 3 cod. p roc . c iv . , la ricorrente censura l’errore di diritto laddove la Corte ha confermato la responsabilità ex art. 1490 c.c. della venditrice odierna ricorrente, ritenendo provata la conoscenza di quest’ultima della destinazione dei beni venduti; Violazione dell’art. 132, co mma 1 , n. 4 c od . p roc . c iv . in relazione all’art. 360 n. 4 cod. p roc . c iv . , la ricorrente censura la sentenza per motivazione apparente circa la ritenuta tempestività della denuncia dei vizi, non avendo esposto le ragioni del proprio convincimento circa la coincidenza della data della denuncia con il momento della scoperta dei vizi da parte della compratrice.

Il primo e il secondo motivo del ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.

La Corte territoriale ha condotto un giudizio di tipo fattuale sulla base della bozza di ricorso prodotta in atti, ma non ha in alcun modo condotto un giudizio prognostico in ordine alla possibile prospettazione di vizi ulteriori deducibili e segnatamente di quelli pure prospettabili nel caso di tempestiva comunicazione della Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. Valle sentenza della Corte d’appello d’Ancona e di conseguente tempestiva proposizione del ricorso per cassazione.

L’avere effettuato la verifica del nesso causale alla stregua dei soli motivi prospettati nella bozza delricorso per cassazione inficia il ragionamento della Corte territoriale di Firenze , non avendo questa preso in esame l’eventualità che il ricorso potesse essere tempestivamente proposto se non vi fosse stata la mancata comunicazione dell’avvenuta notifica della sentenza della Corte d’appello d’Ancona da parte degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Tesi.

In concreto la Corte territoriale ha condotto l’indagine sulla sussistenza del nesso di causa solo sulla base della bozza di ricorso prodotta e non in astratto e in modo virtuale, prendendo in esame i vizi dedotti in appello dal [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dinanzi alla Corte d’appello d’Ancona, nel giudizio presupposto.

I primi due motivi del ricorso sono, pertanto, fondati, per violazione dell’art. 1223 cod. civ. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.

L’accoglimento dei detti due motivi comporta l’assorbimento dei restanti mezzi del ricorso principale.

Occorre procedere, trattandosi di ricorsi incidentali condizionati, alla disamina dei motivi proposti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e successivamente, dall’erede dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ossia da [OSCURATO:PERSONA].

La prima censura propone vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, in particolare, per avere ritenuto esistente l’inadempimento dei difensori e per avere ritenuto scontato che il ricorrente avrebbe voluto proporre ricorso in cassazione, omettendo di valutare fatti e documenti allegati dalla convenuta.

La professionista legale censura, con il secondo motivo del proprio ricorso incidentale, la sentenza d’appello per violazione o Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. Valle falsa applicazione di norme di diritto, per mancata ammissione di prova per interrogatorio e testimoniale ammissibile e rilevante.

Il primo motivo è inammissibile, non risultando riprodotto, se non altro nei suoi tratti essenziali, l’appello incidentale proposto, nella prospettazione, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Prato, non essendo sufficiente, ai fini dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. il sommario richiamo effettuata all’appello incidentale alla pag. 27 del ricorso per cassazione.

Il motivo è altresì inammissibile per il disposto dell’art. 360, comma 1, n. 5 in relazione all’art. 348 ter, comma 4, cod. proc. civ., in quanto la sentenza di secondo grado conferma in fatto la ricostruzione operata dal primo giudice e il motivo all’esame non prospetta alcun diverso fatto.

Il secondo motivo è pure inammissibile, in quanto, come già detto in relazione al primo mezzo, non è riprodotto in modo esaustivo il punto saliente dell’appello incidentale che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto e che era stato ritenuto assorbito, il che comporta la preclusione all’esame del detto motivo, per carenza di specificità. [OSCURATO:PERSONA], quale unica erede dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pone cinquemotivi di ricorso incidentale condizionato.

Il primo motivo deduceviolazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. la Corte non ha esaminato l’ammissibilità e rilevanza di richieste di prova per testi su circostanze tese ad escludere la responsabilità dei professionisti e non le ha ammesse.

Il secondo mezzo deduce violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la sentenza difetta di motiv azione sulla responsabilità dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il terzo mezzo afferma violazione degli artt. 115 e 183, comma 7, cod. proc. civ., in quanto non sono state ammesse prove decisive facendo mal governo dei poteri-doveri attributi al giudice.

Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] quarto mezzo deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. in quanto la Corte non ha esaminato numerose circostanze indiziarie, che costituivano prova presuntiva del fatto che il lanificio non aveva intenzione di impugnare per Cassazione la sentenza.

Il quinto e ultimo motivo deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., la sentenza non esamina i fatti da cui risulta che l’avvocato non aveva compiti procuratori, per cui il ritiro della notifica in cancelleria competeva al procuratore domiciliatario.

I motivi sono infondati o inammissibili.

Il primo mezzo del ricorso incidentale condizionato dell’erede dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto il mancato esame delle richieste istruttorie non è omesso esame di unfatto principale o secondario, potendo semmai rilevare quale vizio di motivazione qualora sia violato il cd.

«minimo costituzionale», e semmai rilevando l’omesso esame di prove raccolte, me, inoltre, non risultano riportati, nel ricorso incidentale i punti salienti dell’appello incidentale dal quale dovrebbe risultare che le richieste delle prove testimoniali erano state reiterate.

Il secondo motivo è infondato, in quanto è pacificamente ammessa la cd motivazione per relationem , ossia mediante richiamo della sentenza di altro grado, purché risulti che il giudice che effettua il richiamo abbia criticamente esaminato gli atti e non si sia limitato ad un’adesione meramente apodittica (Sez.

U n. 28176 del 10/12/2020 Rv. 659866 - 01 Cass. n. 23997 del 02/08/2022 Rv. 6 65373 - 01) e nella specie il compendio motivazionale del giudice d’appello dimostra che la Corte territoriale ha autonomamente e adeguatamente vagliato il materiale documentale in atti, senza alcuna acritica adesione alle affermazioni decisorie del Tribunale.

Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] terzo mezzo è inammissibile, risolvendosi in una semplice contestazione, senza alcuna utile deduzione in diritto, della sentenza d’appello e, inoltre, non è posto in modo adeguato rispetto al parametro normativo dell’art. 115 codice di rito (sull’idoneità della censura proposta mediante richiamo dell’art.115 cod. proc. civ. si veda Cass. n. 12971 del 26/04/2022 Rv. 664816 -01).

Il quarto mezzo è inammissibile poiché non censura adeguatamente il mancato uso del ragionamento per presunzioni da parte del giudice di merito, posto che (Cass. n. 5279 del 26/02/2020 Rv. 657231 - 01) la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo.

Il quinto motiv o è inammissibile in quanto non risulta comprovato in alcun modo, che alla sola avvocato [OSCURATO:PERSONA] fossero affidati compiti procuratorii.

Il mandato professionale era stato conferito dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a entrambi i legali, ossia all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna distinzione di ruoli quale procuratore e difensore vero e propri, cosicché il motivo non è utilmente posto.

Il ricorso incidentale dell’erede dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è, in tutte le sue censure, infondato o, comunque, inammissibile.

Il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] è dichiarato inammissibile.

Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è rigettato.

Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.

Alla Corte di rinvio è demandato di provvedere allaregolazione delle spese di questa fase di legittimità.

Il rigetto delle impugnazioni incidentali comporta che soltanto rispetto a esse debba attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.

P.Q.M. accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione ; dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricors o incidentale di [OSCURATO:PERSONA] ; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Firenze , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i incidentali , dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26961/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato perlegge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via G.B. MORGAGNI 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONErappresentata e difesa in proprio -ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. Valle CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di FIRENZE n. 1312/2020depositata il 15/07/2020 . Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] I fatti di causa ancora rilevanti in questa fase di legittimità sono i seguenti. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nel giudizio di primo grado, dinanzi al Tribunale di Prato, chiedeva il risarcimento dei dann i subiti a seguito dell’inadempimento dei propri due avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano omesso di comunicarle la notificazione della pronuncia della Corte d’appello di Ancona , impedendole di ricorrere tempestivamente in cassazione. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Tesi si costituivano ritualmente e chiamavano in giudiziole proprie compagnie assicuratrici. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , e la UnipolSai Assicurazioni S.p.a.,per l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], si costituivano in giudizio e resistevano alla domanda e comunque chiedevano il rigetto delle domande di manleva. Il Tribunale di Prato a ffermò che vi fu la mancata comunicazione della notifica della sentenza e la mancata comunicazione della necessità di impugnarla, nel termine di sessanta giorni ma rigett ò la domanda, negando l’esistenza del nesso causale tra l’inadempimento e il danno lamentato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in quanto le censure mosse con la bozza di ricorso che questa aveva approntato non sarebbe ro risulta te ammissibili dinanzi la Corte diCassazione. La società soccombente propose appello. La Corte d’appello di Firenze, nel ricostituito contraddittorio delle parti, ha , con sentenza n. 1312 del 15/07/2020, conferma to la decisione delprimo g iudice . [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto ricorso per c assazione affidato a sette motivi. Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. si è costituita con controricorso. Resistono pure, con separati controricorsi, e propongono ricorsi incidentali condizionati, l’av vocato [OSCURATO:PERSONA], difesa in proprio che prospetta due motivi, e [OSCURATO:PERSONA], quale erede unica dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con cinque motivi. UnipolSai S.p.a. è rimasta intimata. Tutte le parti hanno presentato memoria per l’adunanza camerale del 18/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] In via pregiudiziale deve rigettarsi la questione, prospettata dalla difesa dell’erede dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], di mancanza di iscrizione all’albo dei difensori in cassazione in capo all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha autenticato la sottoscrizione del legale rappresentante della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] risulta, invero, iscritto all’albo dei cassazionisti dal 27/04/1990, come agevolmente riscontrabile sul sito del Consigli nazionale Forense. La LanificioBigagli S.p.a. pone i seguenti motivi ricorso . Violazione dell’art. 132, co mma 1 , n. 4 c od . p roc . c iv . in relazione all’art. 360 n. 4 cod. p roc . c iv . , l a ricorrente censura la sentenza perché la Corte territoriale non ha esposto le ragioni per cui la domanda attrice non poteva trovare accoglimento e per le quali sarebbe corretta la sentenza di primo grado. Violazione dell’art. 1223 cod. c iv . in relazione all’art. 360 n. 3 cod.p roc. c iv . , la ricorrente censura la s entenza per avere la Corte d’appello sindacato l’ammissibilità di un atto di impugnazione mai proposto, valutando la bozza del ricorso in Cassazione depositato dall’attrice e non, in linea astratta, le censure che avrebbero potuto essere formulate. Violazione dell’art. 132, co mma 1 , n. 4 c od . p roc . c iv . in relazione all’art. 360 n. 4 cod. p roc . c iv . , la ricorrente censura la Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. Valle sentenza per motivazione apparente, non essendo possibile desumere dalla lettura della decisione il percorso argomentativo seguito dal giudice. Violazione dell’art. 1223 cod. c iv . in relazione all’art. 360 n. 3 cod. p roc . c iv . , la ricorrente censura la sentenza laddove la Corte ha riconosciuto l’idoneità delle prove acquisite nel giudizio a dimostrare l’esistenza dei vizi. Violazione dell’art. 132, co mma 1 , n. 4 c od . p roc . c iv . in relazione all’art. 360 n. 4 cod. p roc . c iv . , la ricorrente censura la sentenza per motivazione apparente e illogicità manifesta, non essendo possibile desumere dalla lettura della decisione il percorso seguito dal g iudice, avendo omesso di illustrare l’attività di conoscenza e di giudizioe (o) valutazione dei fatti di causa. Violazione dell’art. 1223 cod. c iv . in relazione all’art. 360 n. 3 cod. p roc . c iv . , la ricorrente censura l’errore di diritto laddove la Corte ha confermato la responsabilità ex art. 1490 c.c. della venditrice odierna ricorrente, ritenendo provata la conoscenza di quest’ultima della destinazione dei beni venduti; Violazione dell’art. 132, co mma 1 , n. 4 c od . p roc . c iv . in relazione all’art. 360 n. 4 cod. p roc . c iv . , la ricorrente censura la sentenza per motivazione apparente circa la ritenuta tempestività della denuncia dei vizi, non avendo esposto le ragioni del proprio convincimento circa la coincidenza della data della denuncia con il momento della scoperta dei vizi da parte della compratrice. Il primo e il secondo motivo del ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi. La Corte territoriale ha condotto un giudizio di tipo fattuale sulla base della bozza di ricorso prodotta in atti, ma non ha in alcun modo condotto un giudizio prognostico in ordine alla possibile prospettazione di vizi ulteriori deducibili e segnatamente di quelli pure prospettabili nel caso di tempestiva comunicazione della Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. Valle sentenza della Corte d’appello d’Ancona e di conseguente tempestiva proposizione del ricorso per cassazione. L’avere effettuato la verifica del nesso causale alla stregua dei soli motivi prospettati nella bozza delricorso per cassazione inficia il ragionamento della Corte territoriale di Firenze , non avendo questa preso in esame l’eventualità che il ricorso potesse essere tempestivamente proposto se non vi fosse stata la mancata comunicazione dell’avvenuta notifica della sentenza della Corte d’appello d’Ancona da parte degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Tesi. In concreto la Corte territoriale ha condotto l’indagine sulla sussistenza del nesso di causa solo sulla base della bozza di ricorso prodotta e non in astratto e in modo virtuale, prendendo in esame i vizi dedotti in appello dal [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dinanzi alla Corte d’appello d’Ancona, nel giudizio presupposto. I primi due motivi del ricorso sono, pertanto, fondati, per violazione dell’art. 1223 cod. civ. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. L’accoglimento dei detti due motivi comporta l’assorbimento dei restanti mezzi del ricorso principale. Occorre procedere, trattandosi di ricorsi incidentali condizionati, alla disamina dei motivi proposti dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e successivamente, dall’erede dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ossia da [OSCURATO:PERSONA]. La prima censura propone vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e, in particolare, per avere ritenuto esistente l’inadempimento dei difensori e per avere ritenuto scontato che il ricorrente avrebbe voluto proporre ricorso in cassazione, omettendo di valutare fatti e documenti allegati dalla convenuta. La professionista legale censura, con il secondo motivo del proprio ricorso incidentale, la sentenza d’appello per violazione o Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. Valle falsa applicazione di norme di diritto, per mancata ammissione di prova per interrogatorio e testimoniale ammissibile e rilevante. Il primo motivo è inammissibile, non risultando riprodotto, se non altro nei suoi tratti essenziali, l’appello incidentale proposto, nella prospettazione, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Prato, non essendo sufficiente, ai fini dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. il sommario richiamo effettuata all’appello incidentale alla pag. 27 del ricorso per cassazione. Il motivo è altresì inammissibile per il disposto dell’art. 360, comma 1, n. 5 in relazione all’art. 348 ter, comma 4, cod. proc. civ., in quanto la sentenza di secondo grado conferma in fatto la ricostruzione operata dal primo giudice e il motivo all’esame non prospetta alcun diverso fatto. Il secondo motivo è pure inammissibile, in quanto, come già detto in relazione al primo mezzo, non è riprodotto in modo esaustivo il punto saliente dell’appello incidentale che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto e che era stato ritenuto assorbito, il che comporta la preclusione all’esame del detto motivo, per carenza di specificità. [OSCURATO:PERSONA], quale unica erede dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pone cinquemotivi di ricorso incidentale condizionato. Il primo motivo deduceviolazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. la Corte non ha esaminato l’ammissibilità e rilevanza di richieste di prova per testi su circostanze tese ad escludere la responsabilità dei professionisti e non le ha ammesse. Il secondo mezzo deduce violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la sentenza difetta di motiv azione sulla responsabilità dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo mezzo afferma violazione degli artt. 115 e 183, comma 7, cod. proc. civ., in quanto non sono state ammesse prove decisive facendo mal governo dei poteri-doveri attributi al giudice. Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] quarto mezzo deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. in quanto la Corte non ha esaminato numerose circostanze indiziarie, che costituivano prova presuntiva del fatto che il lanificio non aveva intenzione di impugnare per Cassazione la sentenza. Il quinto e ultimo motivo deduce violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., la sentenza non esamina i fatti da cui risulta che l’avvocato non aveva compiti procuratori, per cui il ritiro della notifica in cancelleria competeva al procuratore domiciliatario. I motivi sono infondati o inammissibili. Il primo mezzo del ricorso incidentale condizionato dell’erede dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto il mancato esame delle richieste istruttorie non è omesso esame di unfatto principale o secondario, potendo semmai rilevare quale vizio di motivazione qualora sia violato il cd. «minimo costituzionale», e semmai rilevando l’omesso esame di prove raccolte, me, inoltre, non risultano riportati, nel ricorso incidentale i punti salienti dell’appello incidentale dal quale dovrebbe risultare che le richieste delle prove testimoniali erano state reiterate. Il secondo motivo è infondato, in quanto è pacificamente ammessa la cd motivazione per relationem , ossia mediante richiamo della sentenza di altro grado, purché risulti che il giudice che effettua il richiamo abbia criticamente esaminato gli atti e non si sia limitato ad un’adesione meramente apodittica (Sez. U n. 28176 del 10/12/2020 Rv. 659866 - 01 Cass. n. 23997 del 02/08/2022 Rv. 6 65373 - 01) e nella specie il compendio motivazionale del giudice d’appello dimostra che la Corte territoriale ha autonomamente e adeguatamente vagliato il materiale documentale in atti, senza alcuna acritica adesione alle affermazioni decisorie del Tribunale. Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] terzo mezzo è inammissibile, risolvendosi in una semplice contestazione, senza alcuna utile deduzione in diritto, della sentenza d’appello e, inoltre, non è posto in modo adeguato rispetto al parametro normativo dell’art. 115 codice di rito (sull’idoneità della censura proposta mediante richiamo dell’art.115 cod. proc. civ. si veda Cass. n. 12971 del 26/04/2022 Rv. 664816 -01). Il quarto mezzo è inammissibile poiché non censura adeguatamente il mancato uso del ragionamento per presunzioni da parte del giudice di merito, posto che (Cass. n. 5279 del 26/02/2020 Rv. 657231 - 01) la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo. Il quinto motiv o è inammissibile in quanto non risulta comprovato in alcun modo, che alla sola avvocato [OSCURATO:PERSONA] fossero affidati compiti procuratorii. Il mandato professionale era stato conferito dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a entrambi i legali, ossia all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna distinzione di ruoli quale procuratore e difensore vero e propri, cosicché il motivo non è utilmente posto. Il ricorso incidentale dell’erede dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] è, in tutte le sue censure, infondato o, comunque, inammissibile. Il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] è dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è rigettato. Ad. 18/05/2023 R.g. n. 26961 del 2020; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione. Alla Corte di rinvio è demandato di provvedere allaregolazione delle spese di questa fase di legittimità. Il rigetto delle impugnazioni incidentali comporta che soltanto rispetto a esse debba attestarsi la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i incidentali , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. P.Q.M. accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione ; dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricors o incidentale di [OSCURATO:PERSONA] ; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Firenze , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 , quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i incidentali , dell’ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 25178/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris