CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11559/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], c.u.i. 03WNECU,avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte di appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinviodella sentenza ai sensi dell’art. 620, lett. e), cod. proc. pen. per [OSCURATO:PERSONA],riqualificando il capo 28-bis ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen., per l’inammissibilità delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto dei restanti ricorsi;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, difensore di fiducia diCapogna [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, difensore di fiducia diTucci [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Roma, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, difensore di fiducia diMaccarinelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, difensore di fiducia di LatiniMarcello e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata per la posizione di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 21 maggio 2025, la Corte di appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma in data 21 giugno 2024, hariqualificato il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 29-bis ai sensi degli artt. 81, cpv., 648-bis cod. pen., confermando nel resto, con riferimento agli imputati ricorrenti, la sentenza diprimo grado, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato per i reati di cui agliartt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990: [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la circostanzapena di anni cinque e mesi quattro di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione,alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], esclusa l’applicazionedella recidiva e ritenuta la continuazione, alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione;circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e riconosciute lecircostanze attenuanti generiche, alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci direclusione; [OSCURATO:PERSONA], esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4,d.P.R. n. 309 del 1990 e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anniquattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanzeventi di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanzereclusione; aveva, inoltre, condannato: [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 81,cpv., 648 cod. pen., esclusa l’applicazione della recidiva, alla pena di anni tre di reclusioneed euro 2.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA], esclusa l’applicazione della recidiva e ritenuta lacontinuazione, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 648-ter.1 cod. pen., poi riqualificato dallaCorte di appello come sopra, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa.2. In estrema sintesi, il procedimento, incentrato sugli esiti di un’indagine posta inessere tra il 2020 ed il 2023, accertava l’operatività di due diverse consorterie operative nelmercato illecito della rivendita di sostanza stupefacente: la prima organizzazione facevacapo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicati), coadiuvati da SimoneCapogna, e di cui facevano parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e sioccupava di acquistare sostanza stupefacente all’estero, cedendola in territorio italiano adaltri venditori; la seconda organizzazione faceva capo a [OSCURATO:PERSONA] (separatamentegiudicato), con associati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] VimukthiRajapaksa [OSCURATO:PERSONA], e si occupava della cessione a terzi della sostanzastupefacente. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si occupavano della cessione ai cinesidelle somme ricavate dall’attività illecita. Il compendio istruttorio è costituito dalledichiarazioni auto ed etero accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da servizi diosservazione, dalle risultanze delle videoriprese eseguite presso negozi cinesi dovevenivano versati i ricavi dell’attività illecita, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, daitabulati telefonici, dai sequestri eseguiti.3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, hanno proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguitoenunciati.4. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, solleva un unico motivo di ricorso,articolato in due doglianze, denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione alla determinazionedella pena, con specifico riferimento alle circostanze attenuanti di cui all’art. 74, comma 7,d.P.R. n. 309 del 1990 e 62-bis cod. pen.4.1. In relazione alla prima doglianza, lamenta la difesa che la Corte di appello avevarigettato la richiesta di applicare la circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R.n. 309 del 1990 nella massima estensione per non aver chiarito come fossero stati impiegatii soldi dati ai cinesi, da chi fosse stata acquistata la droga e i nominativi di altri soggetticoinvolti, senza considerare che il ricorrente non avrebbe potuto conoscere le attività svoltein Cina, né indicare ulteriori complici inesistenti, ma soprattutto senza considerare ladecisività del contributo conoscitivo offerto dal ricorrente in merito al funzionamento delgruppo associativo e al ruolo rivestito dai partecipi, essendo la speciale attenuantericonosciuta correlata specificamente alla rilevanza della collaborazione riguardo al reatoassociativo, sul quale era stata parametrata la pena base, non agli altri fatti-reato o ad altripresunti, ma inesistenti compartecipi.4.2. In relazione alla seconda doglianza, lamenta la difesa che la Corte di appelloaveva rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in ragionedella negativa personalità dell’imputato, con riferimento ai reati contestati, così incentrandola valutazione sul passato, senza considerare la condotta presente e futura, vale a dire ildefinitivo abbandono del mondo criminale, la condivisione dei principi di legalità, lapartecipazione all’opera di rieducazione, la conseguente ammissione allo specialeprogramma di protezione, il puntuale rispetto delle prescrizioni relative al peculiare statusrivestito, ben potendo le circostanze attenuanti generiche fondarsi sugli stessi elementiconsiderati al fine della circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del1990, né infine appariva logico e coerente assimilare la condizione del ricorrente a quelladegli altri imputati non collaboranti, cui la Corte di merito aveva negato le circostanze5. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, solleva tre motivi.5.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio della motivazione in ordine al giudizio di partecipazione del ricorrenteall’associazione di cui al capo 1 per aver fornito il proprio contributo ad un singolo reato-finedell’associazione, in assenza di elementi sintomatici di una adesione al programmacriminoso del sodalizio.Premette la difesa che la Corte di appello aveva rimarcato i rapporti stretti e di grandefiducia con i capi dell’associazione, i compiti di rilievo all’interno del gruppo, il compimento direati satellite di notevole importanza, l’uso di materiale di pertinenza dell’associazione, comei cellulari criptati. Tuttavia, quanto ai rapporti stretti e di grande fiducia con i capidell’associazione, la Corte territoriale non aveva considerato che al ricorrente, inizialmentecliente di sostanza stupefacente, avendo maturato dei debiti ed essendo impossibilitato adonorarli, era stato proposto di collaborare nello spostamento di una partita di sostanzastupefacente, fornendo una casa in zona Trionfale, per cui non emergeva una condivisionedi interessi tra il ricorrente e il sodalizio, ma un suo interesse assolutamente personale alfine di risolvere l’importante esposizione debitoria; né la Corte di merito aveva consideratol’ammanco di circa due chilogrammi di hashish durante lo spostamento della sostanzastupefacente, imputato – nella sentenza di primo grado – proprio al ricorrente ed a SimoneCapogna, con conseguenti minacce ritorsive da parte di [OSCURATO:PERSONA] e con il naufragiodell’inserimento nel tessuto associativo del ricorrente per la sua scarsa affidabilità, per cuinessun rapporto stretto fiduciario era intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre tra [OSCURATO:PERSONA] ecompimento di reati satellite di notevole importanza, la Corte di appello non avevaconsiderato che il ricorrente era stato condannato esclusivamente per un reato-fine (capo 5),mentre l’ulteriore capo di imputazione (capo 4-ter) riguardava un reato non inserito nelcontesto associativo, rispondendone il ricorrente da solo e risalente ad un’epoca anteriore alsuo ingaggio nel gruppo associativo. Quanto all’uso da parte del ricorrente di materiale dipertinenza dell’associazione, la Corte distrettuale non aveva considerato che l’imputato eramunito di apparecchio criptato già prima di essere reclutato da [OSCURATO:PERSONA]. Né, infine,la Corte di appello aveva considerato i pochissimi giorni in cui il ricorrente aveva collaborato,vale a dire dal 27/11/2020 al 01/12/2020, data quest’ultima che aveva segnato l’interruzionedi ogni rapporto, per cui la brevità della collaborazione non poteva non incidere sulla stabilitàdel vincolo associativo, collaborazione peraltro prestata per un solo reato ed in favore di unsingolo associato, seppure di livello apicale.5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità penale delricorrente in ordine alla detenzione a fini di spaccio per conto terzi di 50 pacchi di hashish asettimana per un periodo di otto mesi (capo 4-ter).Deduce la difesa che l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui non vi eraalcun motivo per ritenere che il ricorrente avesse falsamente vantato di aver detenutosostanza stupefacente per un quantitativo così elevato presso un soggetto colombiano adAranova, oltre ad essere priva di alcun riscontro fattuale, si scontrava con le dichiarazioni diSimone [OSCURATO:PERSONA], che aveva nutrito seri dubbi sulla attendibilità di tale evento.5.3 Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.Lamenta la difesa la genericità del giudizio di diniego delle circostanze attenuantigeneriche, anche in considerazione di quanto stabilito dalla sentenza di primo grado cheaveva inteso concedere le attenuanti generiche a tutti quei soggetti che si erano posti inposizione subordinata ai capi; ed anche il ricorrente veniva a trovarsi in una situazione delgenere, avendo messo in pratica un preciso ordine impartitogli da [OSCURATO:PERSONA], cosìcome, nel prosieguo, aveva anche ricevuto ulteriore richiesta da [OSCURATO:PERSONA], durantelo stato detentivo, di comprargli una tuta da ginnastica e di consegnarla a sua moglie chel’avrebbe poi introdotta in carcere, rappresentando tale circostanza un ulteriore indice disottoposizione passiva del ricorrente rispetto al suo creditore.6. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, articola tre motivi.6.1. Con il primo motivo, la difesa denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e),cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio responsabilitàpenale ex art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990.Premette il ricorrente che la Corte di appello ha fondato il contributo partecipativodell’imputato al sodalizio sugli episodi di cui ai capi 6 e 7 dell’imputazione, i quali, anchesingolarmente analizzati, non risultano idonei a fondare il ruolo di partecipe del ricorrente, inassenza di un contributo partecipativo, stabile e continuativo di quest’ultimo alla compagineassociativa, considerato che la condotta del ricorrente nasce e si esaurisce in dieci giorni,senza mai entrare in contatto con i vertici del sodalizio, vale a dire [OSCURATO:PERSONA] e SimoneCapogna, che dichiarano di non conoscerlo.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] afferma di non conoscere il ricorrente, mentre SimoneCapogna, fratello del promotore [OSCURATO:PERSONA], nel confermare i ruoli e le mansioni diciascuno dei sodali, non fa mai menzione dello [OSCURATO:PERSONA], precisando che quest’ultimo si erainserito nella fase finale, allorquando [OSCURATO:PERSONA] lo aveva incaricato di fornireun’abitazione per la custodia dello stupefacente in zona Trionfale, per cui la difesa ritieneinsussistente l’inserimento stabile del ricorrente nel contesto associativo, nonchè il requisitodella affectio societatis, tenuto conto che la partecipazione del ricorrente era collegata a duesingoli episodi, intervenuti a distanza di meno di dieci giorni l’uno dall’altro, non espressivi diun apporto costante e duraturo alla compagine associativa.Quanto all’episodio di cui al capo 6, andava esclusa la presenza fisica del ricorrente,come riferito da [OSCURATO:PERSONA], mentre quest’ultimo ed anche [OSCURATO:PERSONA] mettonoin discussione che il quantitativo di sostanza stupefacente di cinque chilogrammi di cocainafosse destinato all’associazione, quanto piuttosto unicamente ad [OSCURATO:PERSONA], essendo gliinterlocutori dell’affare solamente due, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si accordano autonomamente aldi fuori della compagine associativa.Quanto all’episodio di cui al capo 7, anche qui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaranodi non essere a conoscenza della cessione di 100 chilogrammi di hashish, riconducendol’episodio ad [OSCURATO:PERSONA] e affermando l’assenza fisica del ricorrente. Del resto, il tenoredelle conversazioni tra i due che segue all’arresto dei corrieri e al sequestro dellostupefacente di cui al capo 7, in cui [OSCURATO:PERSONA] attribuisce allo [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dellascoperta del deposito dello stupefacente e lo minaccia chiaramente di rientrare dal debito neisuoi confronti, rivela chiaramente la disparità dei ruoli tra i due soggetti e la finalizzazionedell’intervento dello [OSCURATO:PERSONA] intesa unicamente a saldare il credito vantato nei suoi confrontida [OSCURATO:PERSONA].6.2. Con il secondo motivo, la difesa denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizioresponsabilità penale ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui ai capi 6 e 7 dell’imputazione.Eccepisce la difesa l’inutilizzabilità ex art. 271 cod. proc. pen. delle chat criptate SkyEcc. acquisite mediante ordine europeo di indagine rivolto alle Autorità francesi, in violazionedegli artt. 266 ss. cod. proc. pen., richiamando le argomentazioni enucleate nel primo motivodi ricorso.6.3. Con il terzo motivo, la difesa denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e),cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamentosanzionatorio, sotto il profilo dell’aumento di pena per la continuazione e per la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche.Sotto il primo profilo, la difesa lamenta la mancata motivazione dei criteri posti a basedell’aumento di pena per i reati satellite di cui ai capi 6 e 7 della rubrica; sotto il secondoprofilo, la difesa lamenta la sintetica ed illogica motivazione in ordine alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte di un quadro probatorioinsussistente e colmo di rilevanti distonie.7. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, propone tre motivi.7.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova dellaesistenza dell’associazione e degli indici dai quali desumere l’esistenza dell’associazione.Deduce la difesa che la Corte di appello non è riuscita ad individuare gli elementiminimi necessari a distinguere l’associazione dal concorso di persone nel reato, affidandosia vere e proprie deduzioni, attraverso fatti concludenti, da cui può notarsi esclusivamenteuna frazione della condotta, non idonea a caratterizzare la fattispecie associativa, ritenendodunque carente la prova della esistenza di una entità organizzativa e che le condotte fosserostate poste in essere al fine di realizzare una serie indeterminata di reati.7.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza dimotivazione sulla configurabilità della fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del1990, nonché sul ruolo del ricorrente di partecipe dell’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309del 1990, anziché dei reati di cui agli artt. 416 e 648 cod. pen.Lamenta la difesa la violazione del principio di tipicità di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del1990, avendo la Corte di merito confuso la mera collaborazione materiale con lapartecipazione cosciente e volontaria ad un pactum sceleris, descrivendo un’attivitàcriminosa di ampio respiro e deducendo acriticamente e apoditticamente da questacomplessità operativa la sussistenza di un’organizzazione; deducendo, inoltre, dallaessenzialità oggettiva della funzione svolta dal ricorrente, quella di cassiere per soli duemesi, la consapevole adesione al programma criminoso e la volontà di collaborarvistabilmente. In tal modo, è stata trasformata una condotta che avrebbe potuto, al limite,configurare un concorso nel reato di ricettazione e, al più, nella fattispecie associativa di cuiall’art. 416 cod. pen. in una partecipazione ad una compagine associativa ex art. 74 d.P.R.n. 309 del 1990.Aggiunge la difesa che entrambe le sentenze di merito si fondano su una presunzionedi colpevolezza, deducendo la consapevolezza della provenienza illecita del denaro dallaelevatezza delle somme e dalla conoscenza della famiglia [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA],senza provare il dolo specifico e senza valutare l’ipotesi difensiva che il ricorrente potesseaver agito per amicizia, con un ruolo limitato e senza piena contezza del contestoassociativo.7.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e),cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla negazione dellecircostanze attenuanti generiche richieste ed in ordine al ruolo di tipo marginale delricorrente ed alla indebita confisca della somma di denaro sequestrata.Lamenta la difesa che la Corte di appello, nel negare l’attenuante della minimapartecipazione del ricorrente, ha fatto ricorso al criterio della essenzialità della funzione,utilizzato sia per giustificarne la partecipazione al gruppo associativo, sia per giudicare talepartecipazione rilevante e così negare, con motivazione apodittica e carente, sia il ruolomarginale del ricorrente, sia il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Lamenta, inoltre, la difesa, in ordine alla disposta confisca del denaro in sequestro, lamancanza di prova, spettante all’accusa, del nesso di pertinenzialità con il reato, tanto piùche la difesa aveva allegato documentazione che provava la liceità della provenienza deldenaro.8. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, solleva tre motivi.8.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione in ordine allaritenuta responsabilità per il reato di cui al capo 28-bis della rubrica.Premette la difesa che, a fronte della ricostruzione offerta nell’atto di appello secondocui il ricorrente si era rivolto alla compagine cinese per perfezionare il pagamento dellostupefacente da lui stesso acquistato all’estero, la sentenza impugnata ha affermato che ilfatto era qualificabile come riciclaggio, salvo poi confermare la sentenza di primo grado conla quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di ricettazione.Lamenta la difesa che la Corte territoriale, nel ritenere che il ricorrente non fosse statol’autore del reato presupposto, aveva addebitato alla difesa di non aver fornito la prova chel’imputato avesse acquistato, nei giorni precedenti, lo stupefacente, così determinando unainammissibile inversione dell’onere della prova, dovendo essere l’accusa a dimostrare che ildenaro proveniva da un delitto non commesso dall’imputato. Al contrario, le risultanzeprocessuali conclamavano che il denaro consegnato dal ricorrente era provento della suaprova logica era fornita dalla sentenza del 17/11/2022 del G.U.P. del Tribunale di Velletri cheaveva applicato al ricorrente, su sua richiesta, la pena di anni quattro, mesi quattro direclusione ed euro 18.000,00 di multa, perché tratto in arresto in flagranza di reato per ladetenzione di 2,290 chilogrammi di cocaina e 8,27 grammi di marijuana, nonché perchétrovato in possesso di euro 168.350,00 in contanti, tanto da provare che l’imputato era solitodisporre di ingenti somme di denaro, da reinvestire per l’acquisto di sostanza stupefacente.Quanto alla destinazione delle somme, la ricostruzione difensiva trovava pienaconferma nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avendo costoro descritto il funzionamento del sistema per il perfezionamento dei pagamentilegati al narcotraffico, che prevedeva l’acquisto di ingenti partite di droga proprio dai cinesi,quale si otteneva la consegna della sostanza stupefacente pattuita.8.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agliartt. 648 e 648-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà, illogicità dellamotivazione.Deduce la difesa che la mera consegna del denaro ai cinesi non era idonea adissimulare od a nascondere la provenienza delittuosa del denaro, rimanendo l’origineillecita del denaro tale anche dopo la sua consegna ai cinesi, né essendo state indicate leragioni per le quali la condotta posta in essere dal ricorrente era in grado di ostacolarel’identificazione dell’origine delittuosa del denaro.Aggiunge la difesa che la motivazione dell’ipotesi contestata di intermediazione nellaricettazione, secondo cui il ricorrente avrebbe ricevuto da soggetti non identificati somme didenaro di provenienza illecita che avrebbe poi consegnato ai cinesi, è rimastaassolutamente carente dal punto di vista grafico.8.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alladenegata concessione delle attenuanti generiche, nonché in ordine alla commisurazionedella pena irrogata.Lamenta il ricorrente che la motivazione del diniego delle circostanze attenuantigeneriche si era risolta nel mero richiamo alla gravità dei fatti contestati, senza alcunaeffettiva valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.Lamenta, inoltre, la difesa che la Corte di appello non aveva minimamente preso inconsiderazione alcuna delle circostanze valorizzate dalla difesa al fine di giustificare uncontenimento del trattamento sanzionatorio, cioè la capacità a delinquere del ricorrente,gravato da un unico precedente penale.9. [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori, propone tre motivi.9.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione in ordine allaritenuta responsabilità per il reato di cui al capo 29-bis della rubrica.Premette la difesa che, a fronte della ricostruzione offerta nell’atto di appello secondocui il ricorrente si era rivolto alla compagine cinese non per finalità speculative, bensì perperfezionare il pagamento dello stupefacente da lui stesso acquistato all’estero, la sentenzaimpugnata ha affermato che il fatto era qualificabile come riciclaggio di proventi illeciti,finalizzato cioè ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.Lamenta la difesa che la Corte territoriale, nel riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen. ritenendo che le somme provenissero da cessione di sostanze stupefacenti dicui non era stata accertata la provenienza, si pone in contrasto con la sentenza di primogrado che non aveva messo in dubbio che il denaro provenisse da delitti commessi dallostesso ricorrente, così operando una vera e propria modifica sostanziale dell’accusa, su cuila difesa non era stata posta in condizione di interloquire.Al contrario, le risultanze processuali conclamavano che il denaro consegnato dalricorrente era provento della sua attività di spaccio: la prova logica era fornita dalle sentenzedi condanna nel procedimento n. 1623/2021 R.G.N.R. dove era stata applicata al ricorrente,su sua richiesta, la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, perdetenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione a terzi, e nel procedimento n.32740/2022 R.G.N.R. dove il ricorrente era imputato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R.n. 309 del 1990, con condotte a partire dal 2012, nonché dalla informativa del 05/02/2021, incui la P.G. riteneva che i depositi di contante originassero da traffici di stupefacenteperpetrati dallo stesso.Quanto alla destinazione delle somme, la ricostruzione difensiva trovava pienaconferma nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avendo costoro descritto il funzionamento del sistema per il perfezionamento dei pagamentilegati al narcotraffico, che prevedeva l’acquisto di ingenti partite di droga proprio dai cinesi,quale si otteneva la consegna della sostanza stupefacente pattuita. Anche l’informativaconclusiva alla pagina 528 ribadiva che il ricorrente si adoperava per perfezionare ipagamenti in favore dei fornitori cinesi di stupefacente al fine di garantire il continuo flusso didroga.9.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art.648-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione.Deduce la difesa che la mera consegna del denaro ai cinesi non era idonea adostacolare la provenienza delittuosa del denaro, rimanendo l’origine illecita del denaro taleanche dopo la sua consegna ai cinesi, né essendo state indicate le ragioni per le quali lacondotta posta in essere dal ricorrente era in grado di ostacolare l’identificazione dell’originedelittuosa del denaro.9.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alladenegata concessione delle attenuanti generiche, nonché in ordine alla determinazione deltrattamento sanzionatorio.Lamenta il ricorrente che la motivazione del diniego delle circostanze attenuantigeneriche si era risolta nel mero richiamo alla gravità dei fatti ed al curriculum criminale delricorrente, senza tenere in alcuna considerazione la condotta serbata dall’imputatosuccessivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, né il ricorrente eramai stato condannato per fatti di riciclaggio analoghi a quelli contestatigli nel presenteprocedimento, come erroneamente affermato dalla Corte territoriale.Lamenta, inoltre, la difesa che la Corte di appello non aveva minimamente giustificatol’entità dell’aumento di pena per la continuazione, nonostante la specifica doglianzacontenuta nell’atto di appello in base alla quale il giudice di primo grado non aveva illustratole ragioni poste a fondamento del decisum.10. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore comune,sollevano due motivi.10.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione sulle censurerelative alla condotta partecipativa.Deduce la difesa che la Corte territoriale aveva indicato dei marcatori associativi checorrispondevano esattamente a quelli tipici del concorso di persone nel reato, essendo tale ilruolo dei ricorrenti di meri depositari della sostanza stupefacente presso la propriaabitazione, che per essere indicativo della adesione ad un più vasto programma devenecessariamente essere accompagnato da altri marcatori tipici. Sul punto, la difesa avevaevidenziato che i ricorrenti non avevano in uso telefonini criptati, come i membridell’associazione, che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva accesso autonomo all’abitazione dei ricorrenti, cheLatini non aveva alcun contatto con gli associati ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA], che i coniugi nonavevano alcuna disponibilità economica, nonostante l’ingente smercio di stupefacenteoggetto delle contestazioni, che ai ricorrenti nulla era stato riferito del furto di stupefacentesubito dal [OSCURATO:PERSONA] nel maggio del 2021. Eccepisce la difesa che su tali punti la sentenza disecondo grado era rimasta silente, mentre di nessun pregio era stato il riferimento alsostentamento che i ricorrenti avrebbero avuto dal nipote [OSCURATO:PERSONA] dopo il loro arresto,posto che la difesa aveva dimostrato che il denaro versato originava dal canone di locazionedi un immobile che [OSCURATO:PERSONA] aveva in comproprietà con la sorella, la quale avevarinunciato alla sua quota, devolvendo per intero il canone ai due ricorrenti.10.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al diniego della continuazione con la sentenza n. 8675 del 01/07/2021.Premette la difesa di aver invocato il riconoscimento della continuazione tra la sentenzaimpugnata e quella per il reato fine emessa dal Tribunale di Roma in data 01/07/2021, inrelazione all’arresto per la custodia presso l’abitazione dei ricorrenti dello stupefacentedell’associazione, ma la Corte territoriale aveva ritenuto opportuno che si pronunciasse sullarichiesta il giudice dell’esecuzione, nonostante l’insegnamento contrario della giurisprudenzadi legittimità a partire dalle Sezioni Unite del 19/01/2000 che predica l’obbligo di pronunciadel giudice del merito investito della richiesta con le relative allegazioni, mentre eraincomprensibile il riferimento all’eventuale peggioramento del trattamento sanzionatorio incaso di annullamento del reato associativo e manifestamente illogica la negazione dellacompetenza, circoscritta ai motivi di appello, posto che la stessa sentenza richiamava ilmotivo di appello sulla richiesta di continuazione.11. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, articola quattro motivi.11.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio della motivazione in ordine all’affermazione della partecipazione aldelitto di cui al capo 9) dell’imputazione.Contesta la difesa l’identificazione del ricorrente, dal momento che la motivazioneriportata dalla Corte territoriale in proposito è illogica e contraddittoria, affermando, per unverso, che costui era stato visto dalle forze dell’ordine allontanarsi a bordo della sua auto e,per altro verso, che l’identificazione del ricorrente era avvenuta poiché costui, al terminedell’incontro, si era allontanato a bordo della [OSCURATO:PERSONA] tg. Ek635RY, risultata di proprietàdel [OSCURATO:PERSONA] e non essendo stato allegato che l’auto fosse stata utilizzata da altri e per un lungoperiodo di tempo.Aggiunge la difesa che l’imputato è incensurato, è immune da precedenti di polizia enon vi è agli atti alcun riconoscimento fotografico, né attività di monitoraggio che neritraggano l’immagine; anche le intercettazioni attivate sulla sua utenza non hannoconsentito di acquisire alcuna emergenza.11.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione in ordine allaqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990.Deduce sul punto la difesa che i sequestri di stupefacente effettuati avevano ad oggettoun quantitativo esiguo di sostanza stupefacente, tali da ricondurre i singoli fatti all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, precisando che, in ogni caso, ai fini della qualificazione deifatti, si deve dare rilievo non agli approvvigionamenti ma all’attività esterna e diretta alpubblico e, ove non vi sia prova del quantum oggetto delle cessioni, non può assumersi unadeterminazione sfavorevole al reo.Aggiunge la difesa che l’esistenza di una compagine plurisoggettiva dedita ad attività dimicro-spaccio, dotata di organizzazione e stabilità del vincolo, postula e presuppone ilcompimento di attività volte all’approvvigionamento di quantitativi di stupefacente funzionalialla successiva commercializzazione al minuto, per loro natura non inquadrabilinell’archetipo normativo dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.11.3. Con il terzo motivo, subordinato al secondo, il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazionein relazione al comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e relativamente alla specificaposizione del [OSCURATO:PERSONA], la cui progettualità delittuosa era da considerare limitata e circoscrittaalla sola commissione di delitti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.In sintesi, la difesa lamenta la mancata comprensione della ragione che ha indotto laCorte di appello a ritenere immotivatamente che il ricorrente non debba rispondere, a titolodifferenziato, ai sensi del comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in considerazionedella condotta concretamente mantenuta.11.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità conriferimento al reato di cui al capo 10) ed in relazione alla mancata qualificazione ai sensidell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 delle condotte contestate ai capi 10) e 10-ter).Lamenta la difesa che la Corte di appello aveva omesso di motivare in ordine allarichiesta di proscioglimento del reato di cui al capo 10), nonché in ordine alla richiesta diqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine al reato di cuial capo 10)-ter.12.[OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, articola ottomotivi.12.1. Con il primo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e), cod.proc. pen., illegittima utilizzazione dell’attività di video sorveglianza all’esterno dell’eserciziocommerciale di via Napoleone III, ricondotto allo Zhen, e della attività di pedinamentoelettronico – GPS – della autovettura non autorizzata da provvedimento giurisdizionale.La difesa, dopo aver premesso che il pedinamento elettronico mediante GPS, inassenza di disposizioni specifiche di diritto nazionale, è ricondotto dalla Corte di legittimitàitaliana alla prova atipica, avallata anche in assenza di un controllo giurisdizionale, deduceche tale attività di ricerca della prova determina una lesione periferica della riservatezza, conla stessa invasività del mezzo intercettivo, con la conseguenza che ricondurre tale attivitàalla prova atipica e non prevedere l’intervento giurisdizionale si pone oltre il perimetroindividuato dalla Corte europea. Il controllo preventivo deve essere rimesso ad un giudice oad una autorità amministrativa indipendente e diversa dall’autorità richiedente, operando unariserva giurisdizionale della procedura di acquisizione dei dati tramite il pedinamentoelettronico, essendo peraltro la geolocalizzazione dei dati in tempo reale una ingerenzaancora più intensa della ricostruzione storica degli spostamenti compiuti attraverso unapparecchio cellulare. Chiede che sia sottoposta alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267TFUE, questione pregiudiziale circa la necessaria presenza del provvedimentogiurisdizionale ai fini della acquisizione dei dati relativi alla ubicazione di un soggetto e allesue condotte.12.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett. c), e), cod.proc. pen., la tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato del ricorrente, censurando lasentenza impugnata che ha affermato la avvenuta individuazione del ricorrente in data16/03/2021.Lamenta la difesa che, a fronte della iscrizione del ricorrente nel registro delle notizie direato avvenuta in data 08/04/2021, si pone la questione della legittimità delle attività diindagine decorrenti dall’anno 2020, avendo la Procura sottoposto gli imputati ed il ricorrentead ogni genere di captazione ben prima della iscrizione: è, infatti, la effettiva iscrizione chedetta la decorrenza del termine per le indagini e la corretta iscrizione si correla al rispetto deitermini delle indagini preliminari ed alla utilizzabilità delle attività di indagine. Nel caso dispecie, le investigazioni sarebbero avvenute ben prima del 16/03/2021, essendo i decretiintercettativi precedenti.12.3. Con il terzo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e), cod.proc. pen., in relazione alla utilizzabilità degli esiti delle attività di videosorveglianza internadell’esercizio commerciale di via Napoleone III, per assenza di motivazione del decretoautorizzativo e dei decreti di proroga, e per la illegittimità del provvedimento autorizzativo perviolazione dell’art. 15 Cost., 8 CEDU, 226, comma 2, cod. proc. pen.La difesa lamenta la motivazione della Corte territoriale, che aveva affermato lairrilevanza della eccezione sul presupposto che l’imputato non aveva mai fatto accesso agliambienti interni dell’esercizio di via Napoleone III, dal momento che il presuppostoprocessuale di tutte le attività di indagine era costituito proprio dalla apposizione delletelecamere esterne su via Napoleone III e dalla acquisizione di tabulati telefonici in assenzadi provvedimento giurisdizionale, per cui quella attività costituiva l’antecedente storicoprocessuale senza il quale non si sarebbero articolate le successive attività di indagine, oltreche costituire il presupposto motivazionale dei decreti autorizzativi le intercettazioniambientali e telefoniche, poste a fondamento del giudizio di condanna.12.4. Con il quarto motivo, denuncia la illegittimità e la inutilizzabilità delleintercettazioni per violazione dell’art. 268, comma 1, cod. proc. pen., per la mancanza deiverbali di fine e inizio delle registrazioni delle intercettazioni.Lamenta la difesa che, nel caso in esame, i verbali ex art. 268, comma 1, cod. proc.pen. non sono mai stati redatti, posto che i verbali in atti sono solo quelli di remotizzazione,sicchè ciò determina la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate ai sensi dell’art. 271,comma 1, cod. proc. pen.12.5. Con il quinto motivo, denuncia carente e apparente motivazione in ordine allaritenuta sussistenza della ipotesi associativa e di partecipazione alla fattispecie di cui all’art.74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché violazione dell’art. 516 cod. proc. pen. per mancatacorrelazione tra la condotta contestata e quella ritenuta in sentenza.Eccepisce la difesa l’assenza di fatti dimostrativi della esistenza della organizzazionestrutturata in forma associativa, essendosi la Corte di appello limitata a fornire unamotivazione meramente apparente, facendo coincidere la sussistenza e la asseritapartecipazione con il contributo concorsuale in quattro occasioni del tutto neutre, mentre lasentenza di primo grado individuava la partecipazione del ricorrente, diversamente rispettoalla imputazione, nella raccolta del denaro delle cessioni e nella dazione al [OSCURATO:PERSONA], non per lagestione dei rapporti con i sodali, circostanza che potrebbe costituire un concorso, non lapartecipazione ad una fattispecie associativa, emergendo dalla motivazione che il ricorrentenon aveva avuto contatti con i fornitori, né messo a disposizione luoghi dove procedere arealizzare attività illecite, non aveva l’uso di un telefono criptato, né la disponibilità di unapropria autovettura, né di quella del reale, né aveva contatti con la clientela, né disponibilitàdi canali di invio del denaro all’estero.Osserva la difesa che la esposizione motivazionale della sentenza consente didelineare un contributo concorsuale al [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di recuperare il denaro nel rapportodualistico instaurato con il [OSCURATO:PERSONA], a differenza della fattispecie associativa, dove la condottaè quella di partecipazione attiva ad un gruppo avente lo scopo di commettere un numeroindeterminato di delitti, sottolineando l’assenza del ricorrente in momenti importanti comel’arresto dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e come l’arresto del [OSCURATO:PERSONA].12.6. Con il sesto motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.Lamenta la difesa che la Corte territoriale, affidatasi alla mera citazione di due solisequestri di droga leggera effettuati nell’arco di un anno, non ha stabilito l’entità degliapprovvigionamenti complessivi, in un contesto delinquenziale quale l’ampio mercato dellacapitale, tanto più che, a fronte della contestazione di quantità imprecisate nel capo 10, e,dunque, di una vasta mole di intercettazioni (“droga parlata”) senza riscontro (sequestri,identificazione di acquirenti finali), era richiesto al giudice un rigoroso onere motivazionale.12.7. Con il settimo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e), cod.proc. pen., violazione di legge, in relazione all’art. 7 CEDU, e vizio di motivazione pertravisamento delle intercettazioni in ordine alla perpetrazione della condotta di cui al capo 10della rubrica.Avendo la Corte di merito fondato la prova del reato su quindici dialoghi in un anno diintercettazioni, la difesa eccepisce la non intelligibilità dei dialoghi, per cui aveva chiestol’acquisizione ex art. 603 cod. proc. pen. di una consulenza trascrittiva di quei dialoghi, noncostituendo un ostacolo la scelta del rito abbreviato.Deduce la difesa che le cessioni contestate nel capo 10 sono relative a sostanze nonsequestrate, e dunque non individuate nella tipologia e nel quantitativo, le date sono fluide ei cessionari non sono stati mai individuati, né identificati, richiamando poi la ricostruzione chedegli eventi costitutivi di presunte cessioni di stupefacente era stata proposta nell’atto diappello, al fine di ribadire che la motivazione della sentenza di primo grado fosse inadeguatarispetto alla capacità dimostrativa di perpetrazione delle condotte ad opera dell’imputato.12.8. Con l’ottavo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena a titolo dicontinuazione oltre il minimo edittale.Lamenta la difesa che è stato irrogato un aumento in continuazione che supera ilminimo edittale, nonostante l’imputato, inserito in un contesto sociale, sia di giovane età esenza carichi pendenti.13. E’ pervenuta rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], presentata da quest’ultimo in data21/11/2025 presso la Casa circondariale di Teramo dove era ristretto.14. E’ pervenuta memoria, contenente due motivi aggiunti, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo, la difesaribadisce la carente e apparente motivazione dei decreti autorizzativi come già dedotto nelterzo motivo del ricorso principale, in violazione della normativa europea e dei principiaffermati dalla Corte costituzionale. Con il secondo, ribadisce, in riferimento ai primi tremotivi del ricorso principale, la violazione del principio del primato quanto alla mancatadiretta applicazione dei principi sanciti dalla Corte di giustizia europea, in relazione allalegittimità della prova atipica e della utilizzabilità del tabulato telefonico non acquisito permezzo di un provvedimento giurisdizionale.15. E’ pervenuta memoria, contenente un motivo nuovo, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si ribadisce il viziodi motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità degli imputati, nonché l’erroneaapplicazione degli artt. 648 e 648-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale riqualificato i fatticontestati nel delitto di riciclaggio, salvo poi confermare – per [OSCURATO:PERSONA] – la sentenza diprimo grado, con cui quest’ultimo era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione,causando così un insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione. Ribadisce la difesal’erronea riqualificazione, avendo i due imputati confessato di aver partecipato allacommissione del reato presupposto, vale a dire il traffico di sostanza stupefacente,circostanza che trovava dirimente riscontro nella piattaforma probatoria, per cui la Corteterritoriale aveva omesso di fornire la prova positiva della estraneità dei due imputati allacommissione del delitto presupposto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] eMarcello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibili.1. Ragioni di ordine espositivo consigliano di esaminare, previamente, i primi quattromotivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], ribaditi con motiviaggiunti.1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché aspecifico, in ogni casomanifestamente infondato.1.1.1. Innanzitutto, quanto alle videoriprese, la Corte territoriale ha evidenziato cheesse, avvenute fuori dai negozi, e aventi ad oggetto comportamenti non comunicativiavvenuti in luogo pubblico, non necessitavano di alcun provvedimento autorizzativodell’Autorità giudiziaria e, per di più, non avevano alcuna attinenza con la posizione delricorrente. L’affermazione della Corte territoriale si pone in sintonia con il pacificoinsegnamento di questa Corte secondo cui le videoriprese di comportamenti "noncomunicativi", che rappresentino la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti,costituiscono prove atipiche se eseguite, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghipubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico ovvero in ambienti privati diversi dal"domicilio", nei quali debba essere garantita l'intimità e la riservatezza, essendo, in taleultimo caso, necessario per la loro utilizzabilità, ex art. 189 cod. proc. pen., unprovvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenzeinvestigative e all'invasività dell'atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui èsempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibilialla nozione di "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. (Sez. 1, n. 49798 del28/09/2023, Ferrentino, Rv. 285500). La difesa, poi, non assolve all'onere difensivo di fornirela c.d. prova di resistenza, ovverosia la specificazione dell’utilizzo indebito delle videoripresea fini probatori nei confronti del ricorrente e la loro decisività ai fini della decisione dicondanna, ciò a fronte di una sentenza impugnata che, nel ritenere provati i fatti contestati,aveva valorizzato un diversificato compendio probatorio.1.1.2. In secondo luogo, questa Corte ha affermato, a più riprese, che, in tema diindagini preliminari, la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamentosatellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico, nonimplicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché lerelative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autoritàgiudiziaria, non trovando applicazione per analogia né la disciplina di cui all'art. 132, comma3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, né i principiaffermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilitàdi "data retention" con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei datipersonali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni (Sez. 2, n. 37395 del18/09/2024, Bianchini, Rv. 286949; Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, Bonfirraro, Rv. 284582;Sez. 4, n. 21856 del 21/04/2022, Bresciani, Rv. 283386, secondo cui la localizzazione "daremoto", a mezzo di sistema di rilevamento satellitare (GPS), degli spostamenti di unsoggetto, rientrante fra i mezzi atipici di ricerca della prova, è utilizzabile nel processo penalesenza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto nonsi risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, né in unalesione dell'inviolabilità del domicilio, sottolineandosi in motivazione che “il sistema dilocalizzazione satellitare registra i movimenti dei mezzi allo stesso modo in cui sarebberoregistrati dal personale di polizia giudiziaria nel corso del pedinamento e trasferiti inannotazioni di servizio”). In ogni caso, anche tale doglianza è generica e aspecifica poichénon illustra l'incidenza della eventuale eliminazione dei suddetti elementi di prova rispettoagli "altri" rappresentati dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dai sequestri, nonchédalla diretta osservazione della polizia giudiziaria.Le argomentazioni esposte rendono, conseguentemente, irrilevante e manifestamenteinfondata la questione pregiudiziale sollevata.1.2. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, perché aspecifico, in ogni casomanifestamente infondato. Invero, a fronte di una affermazione della Corte di appello,secondo la quale l’identificazione del ricorrente sarebbe avvenuta il 16/03/2021, nell’ambitodi una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente sostienel’illegittimità delle attività di indagine poste in essere a partire dall’anno 2020, richiamando atal fine i decreti intercettativi, rispetto alla iscrizione del ricorrente nel registro delle notizie direato avvenuta il 08/04/2021, senza tuttavia specificare quali elementi probatori fossero statiacquisiti in violazione di legge, nonché, in ipotesi, il diverso momento in cui sarebbeavvenuta l’identificazione dell’imputato, ma soprattutto trascurando di considerare – essendoinapplicabile l’art. 335-quater cod. proc. pen., in ragione della norma transitoria di cui all’art.88-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 – l’insegnamento giurisprudenziale secondo ilquale «il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblicoministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui ilreato è attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari sia consentito stabilire unadiversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia direato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi diconseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermirestando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M.che abbia ritardato l'iscrizione» (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376; nellostesso senso, Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248, e, più di recente, Sez. 6,n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046; Sez. 5, n. 21866 del 13/03/2025,Zavagli, Rv. 288293).1.3. Il terzo motivo, incentrato sulla inutilizzabilità degli esiti della attività divideosorveglianza interna dell’esercizio commerciale di via Napoleone III per assenza dimotivazione del decreto autorizzativo e dei decreti di proroga, è inammissibile per carenza diinteresse.Come è noto, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è requisito diammissibilità di qualsiasi impugnazione ed è correlato agli effetti primari e diretti delprovvedimento impugnato. Esso sussiste solo se i l gravame sia idoneo acostituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica piùvantaggiosa per l'impugnante (cfr. Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). Ed afronte della logica affermazione della Corte territoriale secondo la quale le attività poste inessere all’interno dei locali dove è stato osservato il passaggio di denaro non sono afondamento della responsabilità del ricorrente, essendo quest’ultimo stato individuato aseguito di indagini specifiche (intercettazioni ambientali e pedinamenti) su [OSCURATO:PERSONA],senza aver mai fatto accesso all’interno dei negozi cinesi, la difesa sostiene che il vizio delleponendosi in tal modo in contrasto con il costante orientamento di questa Corte secondo ilquale, al contrario, non esiste un principio generale della invalidità derivata, per cui è statoripetutamente affermato che, in tema di intercettazioni telefoniche, l'eventuale illegittimitàdelle operazioni di acquisizione delle utenze telefoniche contattate dai cellulari degli indagati,in assenza di una espressa previsione di legge, non determina l'inutilizzabilità dellesuccessive attività di captazione effettuate in base ad autonomi decreti di intercettazioneprivi di qualsiasi vizio, non sussistendo un principio generale di invalidità derivata riferibileanche al vizio dell'inutilizzabilità (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, Esposito,Rv. 284826, laddove nel paragrafo 2.3 della parte motiva vi è una diffusa analisi del principiodella invalidità derivata e l’espressa affermazione secondo cui il predetto principio, ricavatodalla teoria del common law dei frutti dell'albero avvelenato (Fruits of poison tree) e secondocui se la fonte (l'albero) della prova o la prova stessa è viziata, allora ogni cosa ottenuta (ilfrutto) tramite essa è a sua volta viziata, sia estraneo all'ordinamento italiano, come giàripetutamente affermato in diversi interventi sia della Corte di cassazione che del giudicedelle leggi chiamato ripetutamente a pronunciarsi sul punto). Di qui la manifestainfondatezza del terzo motivo di ricorso.1.4. Il quarto motivo di ricorso, incentrato sulla mancanza dei verbali di inizio e finedella registrazione delle intercettazioni, è anch’esso manifestamente infondato, poichégenerico e versato in fatto, avendo la Corte di appello consultato i verbali depositati nelfascicolo del Pubblico ministero ed appurato l’esistenza stessa dei verbali in cui si dava attodell’inizio delle operazioni e del successivo riascolto con remotizzazione presso altri locali.2. Ragioni di ordine logico e sistematico suggeriscono poi di esaminare i motivi diricorso relativi all’affermazione di responsabilità per il reato associativo, analizzandoseparatamente le due fattispecie associative, rispettivamente contestate al capo 1 e al capo9 della rubrica, richiamando innanzitutto, ai fini del detto scrutinio, alcuni principi di caratteregenerale affermati in sede di legittimità.E' pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che debbaessere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono lemedesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo glistessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata eritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza (aspecificitàintrinseca), ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (aspecificitàestrinseca), dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudicecensurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1,lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 4, n.19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013,Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n.19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Nell’ambito di tale consolidato indirizzo èstato affermato come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motiviproposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilitàdelle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delledoglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico ogiuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo, Rv. 260608; più di recente,Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).Va, poi, evidenziato che ci si trova di fronte ad una "doppia conforme" affermazione diresponsabilità e che, legittimamente, in tale caso, è pienamente ammissibile la motivazionedella sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre chele censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomentidiversi da quelli già esaminati e disattesi.E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata equella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integranovicendevolmente, formando un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615),al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando ecompletando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello(Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 2 n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv.256096, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv.252615) e che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità,nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall, n.m.). Ne consegue che ilgiudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviareper relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto dispecifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianzeprospettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderàalla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure.[OSCURATO:PERSONA], secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della sentenza ilgiudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali,essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, inmodo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenutopresente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv.281935; Sez. 3, n. 7406 del 15/01/2015, Crescenzi, Rv. 262423; Sez. 6, n. 49970 del19/10/2012, Muià, Rv. 254107; Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez.5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico, Rv. 191488).La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se ilgiudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono "l'ossatura" dello schemadifensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, benpotendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione diprimo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propriasoluzione alle questioni prospettate dalla parte (Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003,Delvai, Rv. 223061).È stato anche sottolineato da questa Corte che in tema di ricorso per cassazione aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la denuncia di minime incongruenzeargomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga talida determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di unchiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, postoche non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardisingoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro ilquale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e ladecisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logicadell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv.254988).Non è, dunque, censurabile in sede di legittimità la sentenza che indichi conadeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano statedeterminanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo cosìl'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata.Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rilevaqualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamenteconsiderata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesidifensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fattiche conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una validaalternativa (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, cit.; nello stesso senso, Sez. 1, n. 46566del 21/02/2017, M., Rv. 271227).Infine, ulteriore causa di inammissibilità deve individuarsi nella esposizione di censureche si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevolidubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali precluse in sede di giudizio dicassazione (cfr., Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 1, n.42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv.235510; Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508).Va, quindi, ribadito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. introdotte dall'art. 8 della legge n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il"travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi dimerito (Sez. 3, n. 18521 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012,Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215) ed inparticolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ol'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr.Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; più di recente, Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482).La Corte di cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorsogiustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, diargomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su daticontrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistosee insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo",specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativao dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto,determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da renderemanifestamente incongrua la motivazione (Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Moschetti, Rv.234989; più di recente, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).3. Con riferimento alla fattispecie associativa sub 1, il primo motivo di ricorso di MattiaBertoni, il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo e (in parte) il secondo motivo diricorso di [OSCURATO:PERSONA] contestano la sussistenza dell’associazione e l’affermazione diresponsabilità; mentre il secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la loro partecipazione ai reati-fine di cui ai capi 4-ter, 6 e 7. Con riferimento allafattispecie associativa sub 9, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel loro primo motivo diricorso, contestano l’affermazione di responsabilità ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990;[OSCURATO:PERSONA], nel suo quinto motivo di ricorso, contesta lasussistenza dell’associazione e l’affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nelquarto motivo di ricorso, e [OSCURATO:PERSONA], nel settimo motivodi ricorso, contestato la loro partecipazione ai reati-fine di cui ai capi 10 e 10-ter.3.1. I motivi sono manifestamente infondati.I giudici di merito si sono soffermati (cfr. pp. da 26 a 34 della sentenza di appello e pp.da 108 a 129 e da 135 a 151 della sentenza di primo grado) nell’esaminare e valutare lerisultanze istruttorie (costituite dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], dalle videoriprese, dai servizi di osservazione e pedinamento, dalleintercettazioni telefoniche ed ambientali, dall’esame dei tabulati telefonici e dal monitoraggiodei veicoli con il sistema di localizzazione GPS, nonché dalla messaggistica scambiata supiattaforma di comunicazione criptata [OSCURATO:PERSONA] ed acquisita mediante ordine europeo diindagine, infine dai sequestri di sostanza stupefacente) dimostrative della esistenza di dueorganizzazioni criminose dedite alla commissione di una serie indeterminata di reati dispaccio di stupefacente, del tipo pesante e leggero.3.2. Quanto alla prima organizzazione criminosa, la Corte territoriale ha condiviso econfermato le valutazioni espresse dal primo giudice, cui ha fatto espresso rinvio,individuando i vertici del gruppo associativo in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primoristretto in carcere, il secondo latitante in Spagna, che comunicavano con gli altri componentidel sodalizio attraverso cellulari criptati e che erano coadiuvati da [OSCURATO:PERSONA], fratellodi [OSCURATO:PERSONA], e che svolgevano una attività di rivendita di sostanze stupefacenti ad altrivenditori, gestendo partite quantitativamente molto rilevanti di droga, come emergente dallevicende contestate ai capi 3, 5, 6 e 7 della rubrica, verificatesi tra il novembre 2020 e ilgennaio 2021, relative all’acquisto di 404 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish(capo 3), alla vendita di 134 chilogrammi di hashish in favore di una compagine criminalealbanese (capo 5), alla detenzione di 5 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipococaina (capo 6), all’acquisto di 100 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish(capo 7), poi sequestrati in data 08/01/2021 presso un appartamento sito in via StazioneOttavia. I giudici di appello hanno poi illustrato come il gruppo associativo gestisse unnotevole flusso di denaro, anche superiore al milione di euro in alcuni periodi, custodito dalcassiere [OSCURATO:PERSONA] – stipendiato con importo settimanale di 1.000,00 euro – eperiodicamente versato presso negozianti cinesi, avesse a disposizione diversi depositiromani dove stoccare la sostanza stupefacente che arrivava dall’estero, rivelasse insostanza stabilità e capacità organizzative tali da compiere una serie indeterminata di delittiin materia di sostanze stupefacenti.3.3. Quanto alla seconda organizzazione criminosa, la Corte territoriale, nel premettereche non erano stati accertati contatti tra le due associazioni, ha individuato in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] (zio del primo) e [OSCURATO:PERSONA] i custodi di notevoliquantitativi di hashish e marijuana presso la loro abitazione di Formello, poi retribuiti inragione di 700-800,00 euro durante la loro detenzione a seguito dell’arresto di entrambi inflagranza di reato, mentre [OSCURATO:PERSONA] si occupava di prendere in consegna la sostanzastupefacente e di trasportarla presso il deposito e presso i cessionari, anche in varie zonedel territorio italiano, non avendo i viaggi accertati di costui altra causale, avvalendosi di unavettura modificata con meccanismi sofisticati e costosi (nei colloqui captati si parla di10.000,00 euro spesi per le modifiche) per il trasporto della droga e la custodia del denaro,ma anche di versare il denaro ricavato dalle vendite presso negozianti cinesi (nel solo mesedi gennaio 2021 l’ammontare dei versamenti era stato pari a 200.000,00 euro), mentreassociativo, occupandosi il primo della vendita al dettaglio della sostanza stupefacente, ilsecondo della raccolta del denaro provento dell’attività di vendita, facendo riferimento infinealle vicende contestate in imputazione, in particolare alla cessione di sostanze stupefacentedi diverso tipo (capi 10 e 10-ter). La Corte di appello mette in evidenza, poi, la detenzione ditelefonini criptati, luoghi conosciuti dove detenere la sostanza stupefacente, lacorresponsione di uno stipendio mensile fisso al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], desunto dalleconversazioni captate nella vettura in uso al [OSCURATO:PERSONA], mentre i giudici di primo gradodescrivono dettagliatamente l’attività svolta dai sodali e gli episodi contestati in imputazione,dai servizi di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, dai sequestri di sostanzestupefacenti intervenuti.3.4. Risultano, pertanto, individuati plurimi elementi fattuali dimostrativi dell'accordocriminoso avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinatadi delitti in materia di stupefacenti, della permanenza dei vincoli associativi e dell'esistenza diarticolate organizzazioni che consentivano la realizzazione concreta del programmacriminoso (la sentenza impugnata affronta il profilo delle partecipazioni e dei contributiapportati dai singoli nell’esame dei motivi di appello degli imputati alle pagine da 35 a 76).La motivazione esposta dalla Corte territoriale è congrua e priva di vizi logici ed in lineacon i principi di diritto affermati in materia, sottraendosi pertanto al sindacato di legittimità.Va ricordato che, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzataal narcotraffico è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di ungruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serieindeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e dibeni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegnodi apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilosoggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, cheintegri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013,Alberghini, Rv. 257582; Sez. 1, n 10758 del 18/02/2009, Urio, Rv. 242897). L'elementoaggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto allafattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio distupefacenti, va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto lacommissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza delvincolo associativo nonchè nell'esistenza di una organizzazione che consenta larealizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda,Rv. 286738; Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550; Sez. 6, n.18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008).La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere dataanche per mezzo dell'accertamento di facta condudentia, quali i contatti continui tra glispacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme dicopertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipogerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reatirientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Esposito, Rv. 282610; Sez. 6, n. 10781 del 13/12/2000, dep. 2001, Rv.218731). Ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanzestupefacenti, non è, dunque, richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendodesumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione,dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista delraggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, siapure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale delvincolo criminale (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312; Sez. 6,n. 40505 del 17/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245282); è, pertanto, sufficiente l'esistenza tra isingoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immetteresostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzionedel rapporto associativo nemmeno la diversità degli scopi personali e degli utili che i singolipartecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento dellacomplessiva attività criminale (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646; Sez.3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269150; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015,dep. 2016, Addio, Rv. 265945).Con riferimento all'elemento organizzativo, per la configurazione del reato associativoex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non è necessaria la presenza di una complessa edarticolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficientel'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anchesemplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare unsupporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo dei singoliassociati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 2, n. 16540 del27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491); è si è anche precisato che l'assenza di una c.d. «cassacomune» non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anchenell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa tra i vari sodali, che tra questisussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente,nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia purminima organizzazione (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282677).Si è affermato, in particolare, con antico ma sempre valido principio, che non solo èsufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni ma anche che la ricerca deitratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato,ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più personediretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta (Sez.6, n. 15158 del 14/02/2001, Enea, Rv. 218953; Sez. 6, n. 10725 del 25/09/1998, Villani, Rv.211743).E si è osservato anche che l'elemento organizzativo deve essere valutato non solo enon tanto nel suo aspetto statico, quanto - soprattutto - nella sua dimensione dinamica,dimostrativa dell'esistenza di una "affectio societatis" destinata a perpetuarsi nel tempo eche sopravvive al singolo episodio criminoso. L'elemento "strutturale-organizzativo" assurge,infatti, ad elemento tipizzante-selettivo della fattispecie associativa destinato a fornire"materialità" al fatto, in ossequio al principio di necessaria (quantomeno) potenzialeoffensività del reato, sotto il profilo della idoneità e adeguatezza dell'azione a ledere in modopermanente il bene protetto (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, cit., cheha osservato, più in particolare, che quando si evoca il requisito strutturale-organizzativooccorre tenere presente che il concetto di organizzazione comporta l'esistenza di unavolontà "organizzante" di persone e cose che non necessariamente devono essere dedicatein via esclusiva allo scopo sociale, come se si trattasse, appunto, di un'azienda o del capitalesociale o di beni strumentali dell'impresa e che nel caso di associazioni per delinquere i benipossono essere - e normalmente sono - quelli di uso comune, indifferentemente utilizzati ascopi leciti o illeciti. Quel che rileva, appunto, è che il loro uso denoti l'esistenza della regolaunificante che li organizza, quando necessario, in vista dello scopo; un'associazione perdelinquere non è tale se rispecchia determinate caratteristiche strutturali - che non possonoovviamente essere predeterminate per legge - ma è tale se, a prescindere dalle formeorganizzative scelte -eventualmente lecite e ad essa preesistenti o sovrapponibili - persegueil fine di commettere più delitti).E' stato, inoltre, anche chiarito che per la configurabilità di un'associazione perdelinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è necessaria l'esistenzadi una struttura di tipo verticistico, ma è sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche"orizzontale", purché strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre laconsumazione dei singoli reati- fine (Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, dep. 2016, Salvatori,Rv. 266286).In definitiva, a fronte di un percorso argomentativo adeguato, non manifestamenteillogico e corretto in diritto, le censure proposte dai ricorrenti, in ordine alla sussistenza dellecompagini associative, si appalesano meramente contestative, ripetitive di censure giàadeguatamente vagliate dai Giudici di appello e prive di confronto con le complessiveargomentazioni esposte nella sentenza impugnata.3.5. La Corte di merito ha poi ampiamente motivato sul contributo partecipativo diciascuno dei concorrenti nei reati associativi alle pagine da 35 a 76, valutando le risultanzeprobatorie e confutando le censure mosse con i rispettivi atti di appello, con argomentazioni,di cui i ricorsi per cassazione non inficiano la tenuta logica e la coerenza strutturale, ecomunque conformi al principio secondo cui per la configurabilità della condotta dipartecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiestoun atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionaleper l'esistenza stessa dell'associazione, connotandosi come consapevole ed effettivocontributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione in un dato momento storico(Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015,Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905).3.5.1 Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto sostenuto nelprimo motivo di ricorso, i giudici di appello, in modo conforme al giudice di primo grado, nehanno individuato e tratteggiato il ruolo specifico svolto nel sodalizio, in aderenza allerisultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra loroconvergenti e riscontrate dalle emergenze captative e dall’attività di monitoraggio GPS, in cuiemerge che il ricorrente era stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di stare vicino al fratelloSimone e di riferire sulla condotta di quest’ultimo, perché ritenuto poco accorto nei suoicomportamenti (v. pagine 122 ss. e 131 della sentenza di primo grado); consapevole deirapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della posizione apicale da costororivestita, era dotato di telefonino criptato ed aveva partecipato, insieme a [OSCURATO:PERSONA],alla vendita di 137 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish, che erano parte dei 404chili giunti dalla Spagna pochi giorni prima, in favore di soggetti albanesi, di cui al capo 5della rubrica, tuttavia fraintendendo l’ordine di prelevare dal deposito anche gli ulteriori 30chili e sottraendo, con la complicità di [OSCURATO:PERSONA], due chilogrammi di hashish, comeemerso dalle captazioni e come anche rilevato dal soggetto responsabile della custodia dellasostanza stupefacente, definito il “Calabrese” (l’episodio è dettagliatamente descritto allepagine 62 ss. della sentenza di primo grado). La Corte territoriale sottolinea, inoltre, che ilricorrente riceve da [OSCURATO:PERSONA], dopo l’episodio di cui al capo 5, la richiesta di fare alcuneconsegne di droga, previo acquisto di una [OSCURATO:PERSONA], in tal modo richiedendosi al Bertoniun impegno continuativo nella compagine associativa, nonché la richiesta da parte dile avrebbe poi recapitate in carcere al marito. Né vale sostenere come fa la difesa che ilricorrente risulta condannato esclusivamente per un reato-fine, dipendente da un originariorapporto di debito-credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte territoriale fattocorretta applicazione del principio secondo cui, in tema di associazione per delinquerefinalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine puòintegrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni dellacondotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto,ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative delgruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701).Il secondo motivo di ricorso è anch’esso manifestamente infondato, in quanto esponecensure non consentite in sede di legittimità, poiché volte a prefigurare una rivalutazione e/oalternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specificitravisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la Corteterritoriale adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda di cui al capo 4-ter,evidenziando il contenuto delle dichiarazioni provenienti dallo stesso imputato ed emerse insede captativa, in base alle quali costui, disponendo di una persona che deteneva nel suointeresse la sostanza stupefacente, aveva custodito un quantitativo di 50 pacchi a settimanadi sostanza stupefacente del tipo hashish per circa otto mesi, sottolineando, inoltre, il giudicedi primo grado, la spontaneità e la genuinità dell’affermazione, tanto più che avvenivanell’ambito di contatti attraverso la piattaforma [OSCURATO:PERSONA], dunque al riparo da possibiliintrusioni esterne.3.5.2 Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], i primi due motivi di ricorso sonomeramente contestativi e, in larga parte, finalizzati ad un riesame dei fatti, in questa sedeprecluso. Va ricordato, infatti, che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al trafficodi sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione alsodalizio, ed in particolare dell'"affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata delperiodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché daglielementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agentiabbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n.42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122). La Corte di merito, ponendosi in sintonia congli insegnamenti di legittimità, ha, infatti, spiegato come il ruolo svolto nella vicenda dalricorrente – ben tratteggiato alle pagine 124 ss. della sentenza di primo grado – sia statosignificativo in due episodi di particolare rilevanza, nei quali, sebbene coinvolto da AntonioGala, il coordinamento è stato operato da entrambi i vertici del gruppo associativo,contrariamente a quanto rappresentato in ricorso: nel primo episodio, il ricorrente ha curato,unitamente a [OSCURATO:PERSONA], il trasporto di cinque chilogrammi di sostanza stupefacentedel tipo cocaina da [OSCURATO:PERSONA] presso un appartamento in via della Stazione di Ottavia,fornendo i telefoni cellulari criptati ai due corrieri, vale a dire [OSCURATO:PERSONA] eHatem [OSCURATO:PERSONA], il primo dei quali, in sede di interrogatorio, aveva ammesso lecondotte addebitategli, ricostruendo i rapporti con lo [OSCURATO:PERSONA] – che gli aveva chiesto dipartecipare ad ulteriori condotte delittuose – ed anche con [OSCURATO:PERSONA]; ed è proprio lapresenza di quest’ultimo, che funge da staffetta per accompagnare l’auto dei due corrieridurante il tragitto, a smentire che l’operazione fosse stata posta in essere nel solo interessedi [OSCURATO:PERSONA], tanto che [OSCURATO:PERSONA] riceveva conferma dell’esito dell’operazione,con messaggio criptato, sia da [OSCURATO:PERSONA], sia dal fratello [OSCURATO:PERSONA]; nel secondoepisodio il ricorrente ha curato, sempre unitamente a [OSCURATO:PERSONA], come confermatodal corriere [OSCURATO:PERSONA] che era stato messaggiato da entrambi, con l’intesadi doversi incontrare al parcheggio di [OSCURATO:PERSONA], un ulteriore trasporto di quattro scatolonidi sostanza stupefacente del tipo hashish, corrispondenti a 100 chilogrammi, come poiappurato dal sequestro del quantitativo, presso l’appartamento dei due corrieri, in viaStazione di Ottavia, eseguito dalla polizia giudiziaria il giorno successivo, 08/01/2021. LaCorte territoriale sottolinea, inoltre, come [OSCURATO:PERSONA], prima del sequestro dello stupefacente,avesse rappresentato ad [OSCURATO:PERSONA] di essere alla ricerca di una nuova modalità dicustodia della droga, in tal modo smentendo quanto sostenuto dalla difesa circa losvolgimento di mansioni solo esecutive. Quanto, infine, alla eccezione di inutilizzabilità exart. 271 cod. proc. pen. delle chat criptate [OSCURATO:PERSONA], acquisite mediante ordine europeo diindagine rivolto alle Autorità francesi, in violazione degli artt. 266 ss. cod. proc. pen., ladoglianza è inammissibile perché nuova: non risulta, infatti, che la censura sia stata propostacon il gravame di appello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne hafatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente;né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066), non essendo, infatti, deducibili con il ricorsoper cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosievitare il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato conriferimento ad un punto della decisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizionedel giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n.34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316).3.5.3. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso finalizzato acontestare l’esistenza dell’associazione è manifestamente infondato per quanto espresso aiparagrafi 3.1., 3.2. e 3.4., cui si rimanda. Ma anche il secondo motivo di ricorso, nella partein cui si contesta il ruolo rivestito dall’imputato rispetto agli elementi costitutivi del reatoassociativo, non coglie nel segno, posto che i giudici di appello ne hanno individuato il ruolospecifico di cassiere del gruppo associativo, che, dotato di un cellulare criptato, provvedevaa ritirare i soldi e a gestirli in prospettiva di nuovi acquisti, avendo cura di non consentirel’individuazione del luogo di custodia, sottolineandone l’elevato importo del denaro gestito,tale da escludere che costui potesse ignorare la provenienza delle somme, in tal modosvolgendo una funzione di primaria importanza ai fini dello svolgimento delle attività delsodalizio criminoso, per la quale veniva retribuito con la corresponsione di 1.000,00 euro asettimana. Precisa in proposito il giudice di primo grado che [OSCURATO:PERSONA] si incontravacon [OSCURATO:PERSONA] quasi con cadenza quotidiana e quest’ultimo, una volta raccolto il denaroconferito, informava [OSCURATO:PERSONA] sulla cassa in corso, fornendogli anche il riscontrofotografico (v. pag. 127 della sentenza di primo grado), ma informando anchecompiutamente i vertici dell’associazione sull’andamento dei profitti e impegnando parte deldenaro per coprire le spese di mantenimento delle coniugi dei detenuti (in particolare dellamoglie di [OSCURATO:PERSONA] che riceveva 5.000,00 euro al mese) e quelle destinate allespese legali.3.5.4. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso finalizzato acontestare la partecipazione dell’imputata alla fattispecie associativa di cui al capo 9) èmanifestamente infondato, trattandosi di doglianze meramente contestative e, in larga parte,finalizzate ad un riesame dei fatti, in questa sede precluso, avendo la Corte territoriale,senza vizi logici descritto il ruolo rivestito dall’imputata, rispetto agli elementi costitutivi delreato associativo, di addetta, unitamente al coniuge [OSCURATO:PERSONA], alla custodia dellasostanza stupefacente del gruppo associativo presso la propria abitazione, tanto che erastato lì rinvenuto un quantitativo pari a 38 chilogrammi di marijuana (in due borsoni nelripostiglio) e a 7 chilogrammi di hashish (nel frigorifero), sottolineandone, in considerazionedel quantitativo, il rapporto fiduciario che necessariamente doveva intercorrere tral’organizzatore del gruppo, [OSCURATO:PERSONA], nipote della ricorrente, e quest’ultima, tanto che,all’interno dell’abitazione, erano stati anche rinvenuti, oltre a 31 pagine di appunti con nomi ecifre, denotanti un’attività di spaccio di assoluto rilievo, materiali atti al confezionamento indosi della sostanza stupefacente, a testimonianza che quel luogo, oltre a fungere da sito distoccaggio, rappresentava anche il sito in cui stabilmente lo stupefacente venivaconfezionato per la cessione a terzi. Aggiunge la Corte territoriale che [OSCURATO:PERSONA] avevacontatti personali con la ricorrente ed il di lei coniuge, recandosi spesso presso la loroabitazione, mentre la [OSCURATO:PERSONA], essendo la zia dell’organizzatore, aveva la possibilità dientrare agevolmente in contatto con quest’ultimo, circostanze queste che, secondo il logicoargomentare della Corte di merito, spiegano perché [OSCURATO:PERSONA] ed il coniuge nonfossero dotati di criptofonini. A riprova dell’appartenenza alla compagine associativa, laCorte di appello ricorda, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, che ai due associatiera stato garantito il pagamento di una somma pari a 700-800,00 euro al mese, a seguitodella condanna subita per il rinvenimento dello stupefacente nella loro abitazione, atestimonianza della loro intraneità al gruppo criminale che ne cura il sostentamento durante ilperiodo di detenzione.3.5.5. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso, finalizzato acontestare il ruolo rivestito dall’imputato, sotto il profilo della sua identificazione nellosvolgimento delle condotte addebitate, è manifestamente infondato, posto che i giudici diappello, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, hanno segnalato la individuazionecerta del ricorrente in data 01/03/2021, allorchè quest’ultimo, trovatosi insieme al Realementre quest’ultimo aveva nascosto del denaro nel vano ricavato dalle modifiche apportatealla macchina, si era poi allontanato a bordo dell’auto di sua proprietà, tg. [OSCURATO:TARGA], notatodai militari, in servizio di osservazione, cui era noto per precedenti specifici, né la circostanzaera stata contestata, allegando che la vettura fosse stata quel giorno utilizzata da soggettodiverso dal ricorrente, sottolineando inoltre come il 16/03/2021, lo stesso ricorrente,incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] di consegnare un involucro contenente sostanza stupefacente del tipococaina a terzi, uscito dall’autovettura in uso al [OSCURATO:PERSONA], si fosse poi allontanato a bordodell’auto a lui intestata, targata [OSCURATO:TARGA]. Il ruolo di spacciatore al dettaglio per conto delsodalizio del ricorrente è affermato, senza vizi logici, dalla Corte territoriale, allorchè,richiamata la sentenza di primo grado, elenca le consegne di denaro effettuate dall’imputatoin favore del [OSCURATO:PERSONA], avvenute in date [OSCURATO:DATA_NASCITA], 16/03/2021, 20/05/2021, 03/06/2021,28/06/2021, 15/09/2021 (in cui [OSCURATO:PERSONA] riceve addirittura 7.000,00 euro dal [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:DATA_NASCITA],somme che poi confluiscono in ultima analisi nelle mani dell’organizzatore [OSCURATO:PERSONA]. Diqui la manifesta infondatezza anche del quarto motivo di appello, avendo la Cortedistrettuale argomentato in merito alla sussistenza del reato di cui al capo 10. Quanto allaqualificazione del reato di cui al capo 10-ter ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990, la doglianza è del tutto generica, avendo la Corte di appello sostanzialmente elogicamente escluso la riconducibilità dei fatti all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (v.pagine 68 e 69) ed avendo altresì sottolineato le numerose consegne di denaro effettuatedal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], anche pari a 7.000,00 euro.3.5.6. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il quinto motivodi ricorso nella parte in cui si contesta l’esistenza dell’associazione è manifestamenteinfondato per quanto espresso ai paragrafi 3.1., 3.3. e 3.4., cui si rimanda. Ma anche ledoglianze, contenute sempre nel quinto motivo di ricorso, che contestano il ruolo rivestitodall’imputato, non colgono nel segno, posto che i giudici di appello ne hanno individuato ilruolo specifico di consentire i contatti tra l’organizzatore [OSCURATO:PERSONA] e il principalecollaboratore, vale a dire [OSCURATO:PERSONA], incaricato di sovraintendere alle funzioni di vendita edi incassare le somme che poi il ricorrente avrebbe recapitato al [OSCURATO:PERSONA], richiamando a tal finele intercettazioni ambientali menzionate dai giudici di primo grado (v. pagina 158 dellasentenza di primo grado), in particolare del 03/04/2021, laddove il [OSCURATO:PERSONA] mostra al ricorrenteun quantitativo di droga di oltre un chilogrammo e consegna al ricorrente del denaro dadestinare al [OSCURATO:PERSONA], nonché del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 23/04/2021, laddove il [OSCURATO:PERSONA] attendeva ilricorrente per avere indicazioni o comunque per la consegna del denaro, rappresentandodunque il ricorrente il soggetto fiduciario dell’organizzatore [OSCURATO:PERSONA]. Del pari,destituito di fondamento è anche il settimo motivo di ricorso, avendo la Corte distrettuale,senza cedimenti logici, valorizzato l’intelligibilità delle intercettazioni versate in atti e poste afondamento della condanna del reato sub 10 della rubrica, corroborate del resto daisequestri di sostanza stupefacente nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], oltreche di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato spiegato per quali diversi motivi, estranei allologiche associative, il ricorrente avesse intrattenuto contatti con il [OSCURATO:PERSONA] e con il [OSCURATO:PERSONA],escludendo la lieve entità dei fatti, in ragione della entità dei versamenti effettuati dal [OSCURATO:PERSONA],della varietà delle sostanze cedute, delle modalità di cessione, indice di collegamento convari fornitori.3.6. Risultano, pertanto, puntualmente evidenziati in motivazione significativi elementifattuali che comprovano lo stabile coinvolgimento dei ricorrenti nelle dinamiche dei rispettivigruppi associativi, emergendo dalla valutazione di tali elementi probatori la volontaria econsapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo eoperativo contributo all'esistenza e al rafforzamento delle associazioni.La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e le censure mosse in questasede dai ricorrenti, come già evidenziato, sono meramente contestative, prive di confrontocon le complessive argomentazioni esposte dalla Corte territoriale ed orientate a sollecitareun riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.Ne consegue la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate sul punto dairicorrenti.4. Vanno, poi, trattati congiuntamente, perché oggettivamente connessi, il secondomotivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il secondo e il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ilsesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].I motivi in esame, tutti afferenti a doglianze con le quali si prospettano violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al diniego di configurabilità della fattispecieassociativa di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, oppure dei reati di cui agli artt. 416 e648 cod. pen., sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati.4.1. Il motivo con cui [OSCURATO:PERSONA] invoca la riqualificazione ai sensi dell’art. 74, comma6, d.P.R. n. 309 del 1990 è inammissibile, perché nuovo, non risultando che sia statoproposto con l’atto di appello: la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fattomenzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello; né il riepilogo è statocontestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014,Carrieri, Rv. 259066). Non sono, infatti, deducibili con il ricorso per cassazione questioni chenon abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che, in sededi legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto delladecisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, conconseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017,Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306).Quanto alla invocata riqualificazione ai sensi degli artt. 416 e 648 cod. pen., ladoglianza è manifestamente infondata, esponendo censure non consentite in sede dilegittimità, poiché generica e riproduttiva di deduzioni già adeguatamente vagliate edisattese con corretti argomenti dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica con ilricorso, avendo la Corte di appello rimarcato che, essendo state gestite decine di migliaia dieuro in contanti e non svolgendo i [OSCURATO:PERSONA] affari leciti tali da giustificare così elevati introiti,non era possibile, né logico affermare che il ricorrente non fosse al corrente dellaprovenienza delle somme, tanto più che il giudice di primo grado, alle pagine 126 e 127,richiama le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchè tra SimoneCapogna e [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come gli scambi intercorsi tra questi ultimi fosseromolto eloquenti, riscontrando la straordinaria entità degli affari e dimostrando la fiduciariposta nel ricorrente al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito il compito di maneggiare ingentisomme di denaro.4.2. Quanto ai motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RajapaksaPathirannehelage, va osservato che costituisce orientamento consolidato che la fattispeciedelittuosa di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile acondizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieveentità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggioregravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientrantinella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098); ed è stato anche precisato che, ai finidella configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieveentità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati inconcreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essadeve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e lepotenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è ingrado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696, ha precisato che"Siccome il reato di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, articolo 74, allo stesso modo di tutte lefattispecie associative, è un reato di pericolo, ne deriva che il maggiore o minore grado dipericolosità dell'associazione non può essere legato solo ai singoli episodi di cessioneaccertati in concreto, ma deve tener conto della potenzialità dell'organizzazione di procurarsiquantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti e tale dato costituisce la cifra che consente didiversificare l'associazione tipica o ordinaria da quella costituita e successivamentemantenuta in vita "per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73").E’ stato anche affermato che, pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione diepisodi di cessione che, considerati singolarmente, presentino le caratteristiche dei fattidescritti dall'art. 73, comma 5, dei d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l'ipotesidi cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività inconcreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco ditempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile econtinuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti,quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez. 4, n. 34920 del14/06/2017, B., Rv. 270803); e si è chiarito che, ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cuiall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è sufficiente tener conto dellequantità effettivamente scambiate, ma occorre far riferimento anche a quelle trattate e offertein vendita dai partecipanti all'associazione (Sez. 4, n. 38133 del 02/07/2013, Cuomo, Rv.256289, che ha evidenziato che la complessiva attività di spaccio, in concreto esercitata,può esorbitare dalla previsione di fatto di lieve entità, avuto riguardo alla molteplicità degliepisodi di spaccio, al loro reiterarsi in ampio arco di tempo e alla predisposizione diun'idonea e strutturata organizzazione).Nella specie, la Corte territoriale, alle pagine 68 e 69, nell’esaminare l’analogo motivo diappello del [OSCURATO:PERSONA], ha rimarcato i sequestri di ingenti quantitativi di sostanza stupefacenteintervenuti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il loro domicilio,nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il versamento di somme ingenti presso il negozio deicinesi per tutto il 2021 (nel solo mese di febbraio 2021 circa 200.000,00 euro), i costisignificativi sopportati per la modifica della vettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] (10.000,00 eurocirca), i viaggi di quest’ultimo in diverse zone del territorio italiano dove aveva vendutosostanza stupefacente, la corresponsione di somme, pari a circa 700-800,00 euro mensili infavore dei sodali detenuti, il versamento di uno stipendio mensile al [OSCURATO:PERSONA] e allo stessoTucci.La Corte territoriale ha, dunque, dato corretto rilievo non solo al dato qualitativo equantitativo dell’attività di spaccio, desumibile dai sequestri intervenuti e dall’entità dei ricaviconseguiti, ma al complesso e strutturato sistema organizzativo posto in essere dal sodaliziocriminoso, connotato da uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativirilevanti di sostanze stupefacenti e da una durata protrattasi per un apprezzabile arcotemporale, nonché dagli elevati ricavi conseguiti.Le argomentazioni sono congrue e prive di vizi logici, nonchè conformi ai principi didiritto affermati da questa Corte in materia.A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, i ricorrentipropongono censure meramente contestative, prive di confronto con le complessiveargomentazioni della Corte di appello e, in sostanza, orientate a sollecitare un riesame dellerisultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità, sicchè deve conseguentementeescludersi non solo che il reato contestato sub 9 possa essere riqualificato ai sensi dell’art.74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, ma che possa anche essere operata una differentequalificazione giuridica per la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA].5. Va, poi, trattato il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con il quale sicontesta il diniego della continuazione con la sentenza n. 8675 del 01/07/2021, emessa dalTribunale di Roma per il reato-fine per il quale la ricorrente era stata arrestata in flagranza direato.Il motivo è fondato.Questa Corte (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216238; Sez. 5, n. 3867 del 07/10/2014,dep. 2015, Rv. 262679) ha già chiarito che, una volta che l'imputato abbia formulato unospecifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudicedell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidenteragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame diesaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motividi impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che ilgiudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzionee possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propriavalutazione circa l'opportunità di esaminare, o non, l'istanza dell'impugnante.Ne consegue che, avendo il giudice di appello omesso di pronunciare sulla richiesta dicontinuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, rinviando ad opportunapronuncia del giudice dell’esecuzione, la motivazione si pone in contrasto conl’insegnamento espresso dalla più autorevole composizione di questa Corte.La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla richiesta applicazionedi continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Roma, che provvederà alla dovuta valutazione.6. Vanno poi trattati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].6.1. Il primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], congiuntamentetrattati perché connessi, sono infondati.La Corte territoriale, nel disattendere gli analoghi motivi di appello, ha illustrato, senzavizi logici, che le somme versate erano provento di pregresse cessioni di sostanzastupefacente non effettuate dal ricorrente, poiché rispetto agli eventi del 24/03/2022 (in cui ilricorrente era stato arrestato, poiché trovato in possesso di 2,3 kg di sostanza stupefacentedel tipo cocaina e di 168.350,00 euro in contanti), i fatti contestati erano da essi del tuttosganciati perché troppo lontani nel tempo, risalendo ad oltre un anno prima dell’arresto, néera emerso che [OSCURATO:PERSONA] avesse venduto o acquistato sostanza stupefacente nei giorniprecedenti o successivi alla consegna ai cinesi di ben 116.000,00 euro. La condotta, inoltre,secondo i giudici di merito, costituirebbe riciclaggio, poiché il trasferimento all’estero deldenaro impedirebbe la verifica della provenienza delittuosa del denaro stesso e perché loZheng si avvaleva di tecniche efficaci e consolidate (fotografie e nomi in codice) pereffettuare le successive operazioni di trasferimento e investimento (v. pag. 222 dellasentenza di primo grado), tanto che, in base ai reati contestati ai capi 16 e seguenti dellarubrica, gli originari coimputati cinesi, separatamente giudicati, rispondevano di un autonomosodalizio criminoso finalizzato a realizzare una serie indeterminata di reati di riciclaggiotramite il trasferimento fraudolento all’estero di somme di denaro provento di attività illecite,al fine di trarne un lucro. La famiglia [OSCURATO:PERSONA], infatti, metteva a disposizione conti esteri perl’accredito delle somme prodotte da attività illecita, in questo modo inserite in un sistema dieconomia legale, utilizzabili, anche, ma non solo nella negoziazione di altre transazioniillecite (v. pag. 223 della sentenza di primo grado).E’, pertanto, smentita la tesi difensiva della destinazione del denaro all’acquisto di unanuova ed ingente partita di sostanza stupefacente, mentre l’affermazione secondo cui iltrasferimento all’estero delle somme per essere lì reinvestite integra riciclaggio si pone insintonia con gli orientamenti di questa Corte secondo cui «integra il delitto di riciclaggio lacondotta di chi, a seguito della ricezione di danaro di delittuosa provenienza, pur senza porrein essere attività di trasformazione, lo trasporti da un luogo ad un altro e lo consegni a terzi,posto che l'individuazione dell'origine illecita di tale bene è resa, in tal modo, maggiormentedifficoltosa, attesa la sua fungibilità, la non tracciabilità dell'operazione di trasporto, nonché ilmutato contesto spazio-temporale in cui la provvista riemerge e la sua riferibilità a soggettodel tutto diverso da quello che ha commesso delitto di cui questa costituisce il profitto» (Sez.2, n. 45230 del 26/11/2024, Essarrar, Rv. 287317).Del resto, la giurisprudenza di legittimità è prevalentemente orientata nel ritenere che ilreato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo del riciclaggio, sia individuatoquantomeno nella sua tipologia - come nel caso in esame -, senza che debba ritenersenenecessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (cfr. Sez. 2, n. 6584 del15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv.282433; secondo Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522, d’altronde,all’accertamento del delitto presupposto può pervenirsi anche attraverso prove logiche, nelcaso di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento,possa ritenersi certa la sua provenienza illecita; sul rilievo da attribuirsi alla movimentazionee disponibilità di ingenti somme di denaro, v. Sez. 2, n. 31835 del 02/07/2024, Guan, nonmass.; Sez. 2, n. 29956 del 30/04/2024, Vanacore, non mass.; Sez. 2, n. 31669 del11/09/2025, Khassa, non mass.; Sez. 1, n. 19701 del 21/02/2025, Sansone, non mass.).Quanto alla qualificazione più grave dei fatti (art. 648-bis cod. pen.) operata dalla Cortedi appello, rispetto al delitto contestato e ritenuto dal giudice di primo grado (art. 648 cod.pen.), il ricorrente si è limitato a censurare genericamente la motivazione, senza contestarela violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e senza chiarire quale interesse potesse nutrire allaproposizione ed all'accoglimento della impugnazione, cui conseguirebbe l’iscrizione alcasellario giudiziale di un reato più grave, in assenza di impugnazione sul punto del Pubblicoministero.6.2. Il primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente trattatiperché connessi, sono infondati.Anche in questo caso, la Corte territoriale, nel disattendere gli analoghi motivi diappello, ha illustrato, senza vizi logici, che le somme versate, di provenienza delittuosa, nonerano ricollegabili all’acquisto di partite ingenti di sostanza stupefacente, non essendo a talfine indicativa la circostanza che, nei giorni successivi, il 15/01/2021, il ricorrente sia statotrovato in possesso di 13 kg di hashish detenuti all’interno della vettura a lui in uso, avendolui stesso dichiarato che lo stupefacente a lui sequestrato era trasportato per conto di altrisoggetti, né essendo emerso, in sede captativa o in altro modo, che [OSCURATO:PERSONA] avessevenduto o acquistato sostanza stupefacente nei giorni precedenti o successivi alla consegnaai cinesi della somma di ben 198.000,00 euro. La condotta, inoltre, secondo i giudici dimerito, costituirebbe riciclaggio, poiché il trasferimento all’estero del denaro impedirebbe laverifica della provenienza delittuosa del denaro stesso e perché lo [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva ditecniche efficaci e consolidate (fotografie e nomi in codice) per effettuare le successiveoperazioni di trasferimento e investimento (v. pag. 222 della sentenza di primo grado), tantoche, in base ai reati contestati ai capi 16 e seguenti della rubrica, gli originari coimputaticinesi, separatamente giudicati, rispondevano di un autonomo sodalizio criminoso finalizzatoa realizzare una serie indeterminata di reati di riciclaggio tramite il trasferimento fraudolentoall’estero di somme di denaro provento di attività illecite, al fine di trarne un lucro. La famigliaZheng, infatti, metteva a disposizione conti esteri per l’accredito delle somme prodotte dama non solo nella negoziazione di altre transazioni illecite (v. pag. 223 della sentenza diprimo grado).E’, pertanto, smentita la tesi difensiva della destinazione del denaro all’acquisto di unanuova ed ingente partita di sostanza stupefacente, mentre l’affermazione secondo cui iltrasferimento all’estero delle somme per essere lì reinvestite integra riciclaggio si pone,come già chiarito, in sintonia con gli orientamenti di questa Corte secondo cui «integra ildelitto di riciclaggio la condotta di chi, a seguito della ricezione di danaro di delittuosaprovenienza, pur senza porre in essere attività di trasformazione, lo trasporti da un luogo adun altro e lo consegni a terzi, posto che l'individuazione dell'origine illecita di tale bene èresa, in tal modo, maggiormente difficoltosa, attesa la sua fungibilità, la non tracciabilitàdell'operazione di trasporto, nonché il mutato contesto spazio-temporale in cui la provvistariemerge e la sua riferibilità a soggetto del tutto diverso da quello che ha commesso delitto dicui questa costituisce il profitto» (Sez. 2, n. 45230 del 26/11/2024, Essarrar, Rv. 287317).Nel richiamare la giurisprudenza illustrata al paragrafo precedente, deve essereescluso che che la riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen. abbiadeterminato la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza.Si ha, infatti, violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto insentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato inrapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata unavera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenzialidell'addebito, nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tuttonuovo senza aver avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (cfr. Sez. 6, n. 899dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2015, Isolan, Rv. 261925; Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv.260156; Sez. 6, n. 35120 del 13/06/2003, Conversano, Rv. 226654). La verificadell'osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione dellasalvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegueche la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizzal'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione - vengamutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimentodell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avutomodo di difendersi.In altri termini, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, neisuoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astrattaprevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione dacui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta adaccertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e meroconfronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia digaranzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraversol'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordineall'oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n.16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619).Logico corollario di tale impostazione è l’indirizzo assolutamente consolidato dellaCorte di cassazione secondo il quale la possibilità per l’imputato di esercitare il diritto didifesa proponendo impugnazione esclude qualsiasi violazione degli artt. 111 Cost. e 6CEDU (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093; Sez. 4, n. 49175 del13/11/2019, D., Rv. 277948; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204; Sez. 3,n. 2341 del 07/11/2012, Manara, Rv. 254135; Sez. 6, n. 24631 del 15/05/2012, Cusumano,Rv. 253109).Ebbene, nel caso in esame, non vi è dubbio che la riconduzione dei contestati reati diautoriciclaggio alla fattispecie di riciclaggio non ha comportato alcuna modifica dellacondotta di cui all'imputazione inizialmente qualificata ai sensi dell'art. 648-ter.1. cod. pen.,rientrando pienamente nei poteri dell'organo giudicante la riqualificazione giuridica del fattocontestato con l'esatta attribuzione del nomen juris del reato, anche in considerazione delrapporto di specialità reciproca esistente tra le due fattispecie. Ritenere la sussistenza delreato di riciclaggio invece dell'ipotesi delittuosa, inizialmente contestata, di autoriciclaggio,non comporta, nel caso di specie, la violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza. L’esclusione del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei reatipresupposti di traffico di sostanze stupefacenti indicate nell’imputazione non snatura, infatti,il contenuto essenziale del fatto contestato e non comporta alcun pregiudizio alla difesadell'imputato, comunque accusato di aver consegnato al cinese [OSCURATO:PERSONA] ingentisomme di denaro in contanti ai fini del successivo trasferimento all’estero e dell’impiego ditale denaro in attività finanziarie e speculative, in modo da ostacolare l’identificazione dellaprovenienza delittuosa.7. Vanno, quindi, esaminati i motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio.7.1. [OSCURATO:PERSONA] contesta il diniego di applicare la speciale attenuante di cuiall’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 nella massima estensione ed il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato.7.1.1. E' pacifico, alla luce del tenore letterale della norma, che gli indici di cui agli artt.132 e 133 cod. pen., indipendentemente dal loro riferimento all'elemento oggettivo osoggettivo del reato o alla capacità a delinquere, dettano i criteri generali che devono essereimpiegati dai giudici di merito nell'esercizio della discrezionalità loro concessa neldeterminare e graduare qualunque componente del trattamento sanzionatorio: sia essa lapena base siano essi gli aumenti e le diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti edn. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196).Nel caso in esame, mentre il giudice di primo grado ha messo a fondamento delladeterminazione del trattamento sanzionatorio il ruolo estremamente fattivo all’internodell’associazione, la Corte territoriale ha giustificato la misura della riduzione della pena pereffetto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n.309 del 1990, applicata non nella misura massima, richiamando come le persone coinvoltenelle vicende criminose siano state individuate a prescindere dal contributo dichiarativo delricorrente, il cui apporto peraltro non aveva consentito di chiarire le modalità di impiego deisoldi versati ai cinesi, i fornitori della droga e la mancata menzione di soggetti ulterioririspetto a quelli individuati attraverso le indagini: ebbene, se è vero che il mancatocoinvolgimento di ulteriori soggetti implica una affermazione ipotetica, non altrettanto puòdirsi per le ulteriori affermazioni, essendo rimasti aspetti non adeguatamente emersi nelleindagini espletate, né tantomeno chiariti dalle dichiarazioni dei collaboranti, i profili dellafornitura di così rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente, non ignorabili da chi harivestito la funzione di coordinatore sul campo dell’attività illecita, essendo i due apicali l’unoin carcere, l’altro all’estero. La motivazione della Corte di merito è pertanto congrua e logicae si sottrae al sindacato di legittimità, dovendosi ricordare che costituisce principio costantequello secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficienteche dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo:"pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità delreato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliataspiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiorealla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).7.1.2. Anche la doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche non si sottrae alla manifesta infondatezza, in quanto ripropositiva di un tema giàadeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 36 e 37) ed anche nella sentenza diprimo grado (pag. 279), perciò sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e daadeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, avendo, al riguardo, i giudici dimerito affermato l’esistenza di elementi ostativi, quali la gravità dei fatti commessi inconcorso con il fratello, detenuto per altri gravi fatti, non avendo il ricorrente esitato acommettere anche una condotta estorsiva nei confronti di soggetto cui il gruppo avevaceduto sostanza stupefacente per un valore di 100.000,00 euro; mentre il motivo di ricorso fariferimento alla mancata valutazione della condotta successiva al reato, circostanza di per ségenerica, posto che il giudice di primo grado aveva ben sottolineato come l’offertacollaborativa era stata apprezzata con il riconoscimento della speciale attenuante di cuiall’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, mentre il ruolo prevalente svolto all’internodell’associazione, contestata con capacità organizzative ed operative, era ostativo alriconoscimento delle attenuanti generiche. La motivazione dei giudici di merito si pone insintonia con i principi affermati in sede di legittimità, secondo i quali la sussistenza dicircostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio difatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragionipreponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e noncontraddittoria – come nel caso di specie – a rigore non può essere neppure sindacata nellapresente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento perciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep.2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).7.2. [OSCURATO:PERSONA] contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.Il motivo non si sottrae alla manifesta infondatezza, in quanto anch’esso ripropositivo diun tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 43), perciò sorretto dasufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sulpunto, avendo, al riguardo, i giudici di merito evidenziato elementi negativi, quali il traffico diingenti quantità di sostanze stupefacenti e lo svolgimento di incarico di stretta fiducia delsodale in posizione apicale, nonché della personalità del reo che risulta aver già commessoin passato lo stesso reato, e non per quantitativi minimi; dovendosi ricordare, inproposito, che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazionefondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessamotivazione, purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie – a rigore nonpuò essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti diuno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interessedell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n.7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente,Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).7.3. [OSCURATO:PERSONA] contesta l’entità dell’aumento di pena per la continuazione ed ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Inammissibile, perché del tutto generica risulta la doglianza circa la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, per omesso confronto con le ragioni percui già la Corte di appello si è pronunciata sul punto, negandole, in ragione della negativapersonalità desumibile dai numerosi precedenti penali gravanti sull’imputato, di cui trespecifici ed altri relativi a lesioni personali ed a resistenza, oltre ad essere assoggettato allamisura della sorveglianza speciale.Con riferimento al quantum di pena in aumento per la continuazione, determinato inmesi sei per ciascuno dei reati satellite, la Corte di merito ne ha sottolineando la scelta nonirragionevole, alla luce della pericolosità dell’associazione, in grado di operare anche con idue principali esponenti in carcere ed all’estero, nonché in relazione al quantitativo disostanze stupefacenti e, quindi, al prezzo ed al valore di dette sostanze.I giudici di merito hanno fatto, dunque, corretta applicazione della regola di giudiziosecondo la quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anchecalcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) e, trattandosi di aumento di entitàcontenuta, il giudice neanche è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata,essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art.132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005).7.4. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l’applicazione di unaumento di pena a titolo di continuazione oltre il minimo edittale.Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il giudice di primo gradoriconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione edapplicato un aumento di pena per il reato satellite sub 10 pari a mesi tre di reclusione, primadella riduzione per il rito abbreviato.Pertanto, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la Corte di appello havalutato la congruità dell’aumento di pena per il reato satellite in modo contenuto esoprattutto proporzionato rispetto alla pena base, conformemente al principio secondo cui ilgrado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlatoall'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulomateriale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).7.5. [OSCURATO:PERSONA] lamenta la negazione delle circostanze attenuanti generiche, dellacircostanza di minima importanza e la indebita confisca della somma di denaro sequestratacon doglianze inammissibili e, comunque, manifestamente infondate.Generica risulta l’invocazione delle circostanze attenuanti generiche, per omessoconfronto con le ragioni per cui già la Corte di appello si è pronunciata sul punto, negandole,in ragione della gravità del fatto, della notevole pericolosità oggettiva dell’associazione edella partecipazione essenziale e di r i l ievo svolta dal r icorrente nel gruppoassociativo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.Quanto alla richiesta difensiva di concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod.pen., deve rilevarsi che la Corte di appello ha fornito puntuale e corretta risposta,sottolineando l’apporto determinante svolto dal ricorrente, senza il quale non si sarebberopotuti nascondere gli ingenti ricavi. Del resto, l’attenuante invocata non può trovareapplicazione in relazione a fattispecie di partecipazione ad associazioni delinquenziali,trattandosi di attenuante inserita in ambito concorsuale al fine di correggere il principiogenerale della equivalenza delle cause e della unitarietà del reato concorsuale, ma non èpossibile riconoscere l'esistenza di una circostanza legata alla disciplina del concorso nelreato laddove concorso non c'è (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260010; Sez.6, n. 15086 del 08/03/2011, Della Ventura, Rv. 249911).In ordine alla confisca, la doglianza è inammissibile per genericità, omettendo la difesail confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata che dà conto delleragioni della confisca ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod. pen., perl’assenza di adeguata giustificazione del possesso del denaro da parte dell’imputato, nonessendovi alcun collegamento con attività lecitamente svolte, prescindendo inoltre ladisposta confisca – contrariamente a quanto rappresentato in ricorso – dal collegamentopertinenziale tra il reato ed i beni che ne costituiscono l’oggetto (Sez. 1, n. 16122 del28/02/2018, dep. 2019, Spaziante, Rv. 276183).7.6. [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, nonché l’entità della commisurazione della pena.Il motivo è manifestamente infondato, risultando generica sia l’invocazione dellecircostanze attenuanti generiche, sia la contestazione sulla entità della pena, per omessoconfronto con le ragioni per cui la Corte di appello si è pronunciata sul punto, negando legeneriche e ritenendo la pena congrua, in ragione della gravità del fatto - trattandosi dicondotta relativa ad una somma ingente, proveniente da organizzazioni criminali di altoprofilo - ed essendosi l’imputato, non incensurato, resosi latitante, in tal modo mostrando dinon aver rispetto per le decisioni giudiziarie.[OSCURATO:PERSONA] che l’affermazione della Corte territoriale si pone in linea con lacostante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269), secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generichenon costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, marichiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281590), mentre il trattamento sanzionatorio non è sindacabile in sede di legittimità tuttequelle volte in cui, come nel caso in esame, la valutazione non risulti frutto di mero arbitrio odi un ragionamento illogico o contraddittorio.7.7. [OSCURATO:PERSONA] lamenta anch’egli la denegata concessione delle circostanzeIl motivo è anch’esso manifestamente infondato, avendo la Corte di appello negato legeneriche, confermando la congruità della pena inflitta, in ragione della gravità del fatto -trattandosi di ingente somma riciclata - e dei tre precedenti penali da cui l’imputato risultavagravato, anche per fatti analoghi (il certificato penale annovera, oltre a vari precedenti inmateria di stupefacenti, anche un precedente per ricettazione), per i quali era statocondannato a pena complessiva superiore ai sei anni di reclusione.La decisione della Corte di merito, oltre che priva di vizi motivazionali, si poneanch’essa in sintonia con gli insegnamenti di questa Corte, sia in relazione alla negazionedelle circostanze attenuanti generiche, sia in relazione all’entità della pena inflitta, venendoin rilievo un giudizio di fatto non manifestamente illogico e, quindi, non sindacabile in sede dilegittimità, anche in relazione all’aumento di pena per la continuazione interna stabilito inmodo contenuto e soprattutto proporzionato rispetto alla pena base, conformemente alprincipio secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumentidi pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati,che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269).8. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato all’impugnazione ai sensi dell’art. 589 cod. proc. pen.,sicchè il ricorso da costui proposto deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favoredella Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare nella misuracontenuta di euro cinquecento: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le variecause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzionepecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilitàdichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilitàpronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinunciaall'impugnazione (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462-02; Sez. 6, n. 26255del 17/6/2015, Rv. 263921).9. Alla luce della manifesta infondatezza delle doglianze formulate da SimoneCapogna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] VimukthiRajapaksa [OSCURATO:PERSONA], i relativi ricorsi devono essere dichiarati anch’essiinammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., disostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si disponeche i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in casodi inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopraindicate. In considerazione della infondatezza delle doglianze formulate da [OSCURATO:PERSONA] eda [OSCURATO:PERSONA], i relativi ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti condannati al pagamentodelle spese processuali.Infine, dalle considerazioni svolte al paragrafo 5. discende l’annullamento dellasentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla richiestaapplicazione di continuazione esterna con la sentenza n. 8675 del 1/7/2021 del Tribunale diRoma, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello diRoma. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile nel resto.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11559/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 228/2026GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 35676/2025MARIA [OSCURATO:PERSONA] VERDEROSAha pronunciato la seguenteSENTENZASui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], c.u.i. 03WNECU,avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte di appello di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinviodella sentenza ai sensi dell’art. 620, lett. e), cod. proc. pen. per [OSCURATO:PERSONA],riqualificando il capo 28-bis ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen., per l’inammissibilità delricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto dei restanti ricorsi;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, difensore di fiducia diCapogna [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, difensore di fiducia diTucci [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],del foro di Roma, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delricorso;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, difensore di fiducia diMaccarinelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi;udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, difensore di fiducia di LatiniMarcello e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata per la posizione di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 21 maggio 2025, la Corte di appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma in data 21 giugno 2024, hariqualificato il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 29-bis ai sensi degli artt. 81, cpv., 648-bis cod. pen., confermando nel resto, con riferimento agli imputati ricorrenti, la sentenza diprimo grado, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato per i reati di cui agliartt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990: [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la circostanzapena di anni cinque e mesi quattro di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la continuazione,alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], esclusa l’applicazionedella recidiva e ritenuta la continuazione, alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione;circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e riconosciute lecircostanze attenuanti generiche, alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci direclusione; [OSCURATO:PERSONA], esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 4,d.P.R. n. 309 del 1990 e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anniquattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanzeventi di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanzereclusione; aveva, inoltre, condannato: [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 81,cpv., 648 cod. pen., esclusa l’applicazione della recidiva, alla pena di anni tre di reclusioneed euro 2.000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA], esclusa l’applicazione della recidiva e ritenuta lacontinuazione, per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 648-ter.1 cod. pen., poi riqualificato dallaCorte di appello come sopra, alla pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa.2. In estrema sintesi, il procedimento, incentrato sugli esiti di un’indagine posta inessere tra il 2020 ed il 2023, accertava l’operatività di due diverse consorterie operative nelmercato illecito della rivendita di sostanza stupefacente: la prima organizzazione facevacapo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (separatamente giudicati), coadiuvati da SimoneCapogna, e di cui facevano parte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e sioccupava di acquistare sostanza stupefacente all’estero, cedendola in territorio italiano adaltri venditori; la seconda organizzazione faceva capo a [OSCURATO:PERSONA] (separatamentegiudicato), con associati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] VimukthiRajapaksa [OSCURATO:PERSONA], e si occupava della cessione a terzi della sostanzastupefacente. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si occupavano della cessione ai cinesidelle somme ricavate dall’attività illecita. Il compendio istruttorio è costituito dalledichiarazioni auto ed etero accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da servizi diosservazione, dalle risultanze delle videoriprese eseguite presso negozi cinesi dovevenivano versati i ricavi dell’attività illecita, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, daitabulati telefonici, dai sequestri eseguiti.3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, hanno proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguitoenunciati.4. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, solleva un unico motivo di ricorso,articolato in due doglianze, denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione alla determinazionedella pena, con specifico riferimento alle circostanze attenuanti di cui all’art. 74, comma 7,d.P.R. n. 309 del 1990 e 62-bis cod. pen.4.1. In relazione alla prima doglianza, lamenta la difesa che la Corte di appello avevarigettato la richiesta di applicare la circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R.n. 309 del 1990 nella massima estensione per non aver chiarito come fossero stati impiegatii soldi dati ai cinesi, da chi fosse stata acquistata la droga e i nominativi di altri soggetticoinvolti, senza considerare che il ricorrente non avrebbe potuto conoscere le attività svoltein Cina, né indicare ulteriori complici inesistenti, ma soprattutto senza considerare ladecisività del contributo conoscitivo offerto dal ricorrente in merito al funzionamento delgruppo associativo e al ruolo rivestito dai partecipi, essendo la speciale attenuantericonosciuta correlata specificamente alla rilevanza della collaborazione riguardo al reatoassociativo, sul quale era stata parametrata la pena base, non agli altri fatti-reato o ad altripresunti, ma inesistenti compartecipi.4.2. In relazione alla seconda doglianza, lamenta la difesa che la Corte di appelloaveva rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in ragionedella negativa personalità dell’imputato, con riferimento ai reati contestati, così incentrandola valutazione sul passato, senza considerare la condotta presente e futura, vale a dire ildefinitivo abbandono del mondo criminale, la condivisione dei principi di legalità, lapartecipazione all’opera di rieducazione, la conseguente ammissione allo specialeprogramma di protezione, il puntuale rispetto delle prescrizioni relative al peculiare statusrivestito, ben potendo le circostanze attenuanti generiche fondarsi sugli stessi elementiconsiderati al fine della circostanza attenuante di cui all’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del1990, né infine appariva logico e coerente assimilare la condizione del ricorrente a quelladegli altri imputati non collaboranti, cui la Corte di merito aveva negato le circostanze5. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, solleva tre motivi.5.1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio della motivazione in ordine al giudizio di partecipazione del ricorrenteall’associazione di cui al capo 1 per aver fornito il proprio contributo ad un singolo reato-finedell’associazione, in assenza di elementi sintomatici di una adesione al programmacriminoso del sodalizio.Premette la difesa che la Corte di appello aveva rimarcato i rapporti stretti e di grandefiducia con i capi dell’associazione, i compiti di rilievo all’interno del gruppo, il compimento direati satellite di notevole importanza, l’uso di materiale di pertinenza dell’associazione, comei cellulari criptati. Tuttavia, quanto ai rapporti stretti e di grande fiducia con i capidell’associazione, la Corte territoriale non aveva considerato che al ricorrente, inizialmentecliente di sostanza stupefacente, avendo maturato dei debiti ed essendo impossibilitato adonorarli, era stato proposto di collaborare nello spostamento di una partita di sostanzastupefacente, fornendo una casa in zona Trionfale, per cui non emergeva una condivisionedi interessi tra il ricorrente e il sodalizio, ma un suo interesse assolutamente personale alfine di risolvere l’importante esposizione debitoria; né la Corte di merito aveva consideratol’ammanco di circa due chilogrammi di hashish durante lo spostamento della sostanzastupefacente, imputato – nella sentenza di primo grado – proprio al ricorrente ed a SimoneCapogna, con conseguenti minacce ritorsive da parte di [OSCURATO:PERSONA] e con il naufragiodell’inserimento nel tessuto associativo del ricorrente per la sua scarsa affidabilità, per cuinessun rapporto stretto fiduciario era intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre tra [OSCURATO:PERSONA] ecompimento di reati satellite di notevole importanza, la Corte di appello non avevaconsiderato che il ricorrente era stato condannato esclusivamente per un reato-fine (capo 5),mentre l’ulteriore capo di imputazione (capo 4-ter) riguardava un reato non inserito nelcontesto associativo, rispondendone il ricorrente da solo e risalente ad un’epoca anteriore alsuo ingaggio nel gruppo associativo. Quanto all’uso da parte del ricorrente di materiale dipertinenza dell’associazione, la Corte distrettuale non aveva considerato che l’imputato eramunito di apparecchio criptato già prima di essere reclutato da [OSCURATO:PERSONA]. Né, infine,la Corte di appello aveva considerato i pochissimi giorni in cui il ricorrente aveva collaborato,vale a dire dal 27/11/2020 al 01/12/2020, data quest’ultima che aveva segnato l’interruzionedi ogni rapporto, per cui la brevità della collaborazione non poteva non incidere sulla stabilitàdel vincolo associativo, collaborazione peraltro prestata per un solo reato ed in favore di unsingolo associato, seppure di livello apicale.5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità penale delricorrente in ordine alla detenzione a fini di spaccio per conto terzi di 50 pacchi di hashish asettimana per un periodo di otto mesi (capo 4-ter).Deduce la difesa che l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui non vi eraalcun motivo per ritenere che il ricorrente avesse falsamente vantato di aver detenutosostanza stupefacente per un quantitativo così elevato presso un soggetto colombiano adAranova, oltre ad essere priva di alcun riscontro fattuale, si scontrava con le dichiarazioni diSimone [OSCURATO:PERSONA], che aveva nutrito seri dubbi sulla attendibilità di tale evento.5.3 Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.Lamenta la difesa la genericità del giudizio di diniego delle circostanze attenuantigeneriche, anche in considerazione di quanto stabilito dalla sentenza di primo grado cheaveva inteso concedere le attenuanti generiche a tutti quei soggetti che si erano posti inposizione subordinata ai capi; ed anche il ricorrente veniva a trovarsi in una situazione delgenere, avendo messo in pratica un preciso ordine impartitogli da [OSCURATO:PERSONA], cosìcome, nel prosieguo, aveva anche ricevuto ulteriore richiesta da [OSCURATO:PERSONA], durantelo stato detentivo, di comprargli una tuta da ginnastica e di consegnarla a sua moglie chel’avrebbe poi introdotta in carcere, rappresentando tale circostanza un ulteriore indice disottoposizione passiva del ricorrente rispetto al suo creditore.6. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, articola tre motivi.6.1. Con il primo motivo, la difesa denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e),cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio responsabilitàpenale ex art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990.Premette il ricorrente che la Corte di appello ha fondato il contributo partecipativodell’imputato al sodalizio sugli episodi di cui ai capi 6 e 7 dell’imputazione, i quali, anchesingolarmente analizzati, non risultano idonei a fondare il ruolo di partecipe del ricorrente, inassenza di un contributo partecipativo, stabile e continuativo di quest’ultimo alla compagineassociativa, considerato che la condotta del ricorrente nasce e si esaurisce in dieci giorni,senza mai entrare in contatto con i vertici del sodalizio, vale a dire [OSCURATO:PERSONA] e SimoneCapogna, che dichiarano di non conoscerlo.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] afferma di non conoscere il ricorrente, mentre SimoneCapogna, fratello del promotore [OSCURATO:PERSONA], nel confermare i ruoli e le mansioni diciascuno dei sodali, non fa mai menzione dello [OSCURATO:PERSONA], precisando che quest’ultimo si erainserito nella fase finale, allorquando [OSCURATO:PERSONA] lo aveva incaricato di fornireun’abitazione per la custodia dello stupefacente in zona Trionfale, per cui la difesa ritieneinsussistente l’inserimento stabile del ricorrente nel contesto associativo, nonchè il requisitodella affectio societatis, tenuto conto che la partecipazione del ricorrente era collegata a duesingoli episodi, intervenuti a distanza di meno di dieci giorni l’uno dall’altro, non espressivi diun apporto costante e duraturo alla compagine associativa.Quanto all’episodio di cui al capo 6, andava esclusa la presenza fisica del ricorrente,come riferito da [OSCURATO:PERSONA], mentre quest’ultimo ed anche [OSCURATO:PERSONA] mettonoin discussione che il quantitativo di sostanza stupefacente di cinque chilogrammi di cocainafosse destinato all’associazione, quanto piuttosto unicamente ad [OSCURATO:PERSONA], essendo gliinterlocutori dell’affare solamente due, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali si accordano autonomamente aldi fuori della compagine associativa.Quanto all’episodio di cui al capo 7, anche qui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiaranodi non essere a conoscenza della cessione di 100 chilogrammi di hashish, riconducendol’episodio ad [OSCURATO:PERSONA] e affermando l’assenza fisica del ricorrente. Del resto, il tenoredelle conversazioni tra i due che segue all’arresto dei corrieri e al sequestro dellostupefacente di cui al capo 7, in cui [OSCURATO:PERSONA] attribuisce allo [OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dellascoperta del deposito dello stupefacente e lo minaccia chiaramente di rientrare dal debito neisuoi confronti, rivela chiaramente la disparità dei ruoli tra i due soggetti e la finalizzazionedell’intervento dello [OSCURATO:PERSONA] intesa unicamente a saldare il credito vantato nei suoi confrontida [OSCURATO:PERSONA].6.2. Con il secondo motivo, la difesa denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizioresponsabilità penale ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui ai capi 6 e 7 dell’imputazione.Eccepisce la difesa l’inutilizzabilità ex art. 271 cod. proc. pen. delle chat criptate SkyEcc. acquisite mediante ordine europeo di indagine rivolto alle Autorità francesi, in violazionedegli artt. 266 ss. cod. proc. pen., richiamando le argomentazioni enucleate nel primo motivodi ricorso.6.3. Con il terzo motivo, la difesa denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e),cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamentosanzionatorio, sotto il profilo dell’aumento di pena per la continuazione e per la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche.Sotto il primo profilo, la difesa lamenta la mancata motivazione dei criteri posti a basedell’aumento di pena per i reati satellite di cui ai capi 6 e 7 della rubrica; sotto il secondoprofilo, la difesa lamenta la sintetica ed illogica motivazione in ordine alla mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte di un quadro probatorioinsussistente e colmo di rilevanti distonie.7. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, propone tre motivi.7.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla prova dellaesistenza dell’associazione e degli indici dai quali desumere l’esistenza dell’associazione.Deduce la difesa che la Corte di appello non è riuscita ad individuare gli elementiminimi necessari a distinguere l’associazione dal concorso di persone nel reato, affidandosia vere e proprie deduzioni, attraverso fatti concludenti, da cui può notarsi esclusivamenteuna frazione della condotta, non idonea a caratterizzare la fattispecie associativa, ritenendodunque carente la prova della esistenza di una entità organizzativa e che le condotte fosserostate poste in essere al fine di realizzare una serie indeterminata di reati.7.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancanza dimotivazione sulla configurabilità della fattispecie di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del1990, nonché sul ruolo del ricorrente di partecipe dell’associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309del 1990, anziché dei reati di cui agli artt. 416 e 648 cod. pen.Lamenta la difesa la violazione del principio di tipicità di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del1990, avendo la Corte di merito confuso la mera collaborazione materiale con lapartecipazione cosciente e volontaria ad un pactum sceleris, descrivendo un’attivitàcriminosa di ampio respiro e deducendo acriticamente e apoditticamente da questacomplessità operativa la sussistenza di un’organizzazione; deducendo, inoltre, dallaessenzialità oggettiva della funzione svolta dal ricorrente, quella di cassiere per soli duemesi, la consapevole adesione al programma criminoso e la volontà di collaborarvistabilmente. In tal modo, è stata trasformata una condotta che avrebbe potuto, al limite,configurare un concorso nel reato di ricettazione e, al più, nella fattispecie associativa di cuiall’art. 416 cod. pen. in una partecipazione ad una compagine associativa ex art. 74 d.P.R.n. 309 del 1990.Aggiunge la difesa che entrambe le sentenze di merito si fondano su una presunzionedi colpevolezza, deducendo la consapevolezza della provenienza illecita del denaro dallaelevatezza delle somme e dalla conoscenza della famiglia [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA],senza provare il dolo specifico e senza valutare l’ipotesi difensiva che il ricorrente potesseaver agito per amicizia, con un ruolo limitato e senza piena contezza del contestoassociativo.7.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e),cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla negazione dellecircostanze attenuanti generiche richieste ed in ordine al ruolo di tipo marginale delricorrente ed alla indebita confisca della somma di denaro sequestrata.Lamenta la difesa che la Corte di appello, nel negare l’attenuante della minimapartecipazione del ricorrente, ha fatto ricorso al criterio della essenzialità della funzione,utilizzato sia per giustificarne la partecipazione al gruppo associativo, sia per giudicare talepartecipazione rilevante e così negare, con motivazione apodittica e carente, sia il ruolomarginale del ricorrente, sia il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Lamenta, inoltre, la difesa, in ordine alla disposta confisca del denaro in sequestro, lamancanza di prova, spettante all’accusa, del nesso di pertinenzialità con il reato, tanto piùche la difesa aveva allegato documentazione che provava la liceità della provenienza deldenaro.8. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, solleva tre motivi.8.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione in ordine allaritenuta responsabilità per il reato di cui al capo 28-bis della rubrica.Premette la difesa che, a fronte della ricostruzione offerta nell’atto di appello secondocui il ricorrente si era rivolto alla compagine cinese per perfezionare il pagamento dellostupefacente da lui stesso acquistato all’estero, la sentenza impugnata ha affermato che ilfatto era qualificabile come riciclaggio, salvo poi confermare la sentenza di primo grado conla quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di ricettazione.Lamenta la difesa che la Corte territoriale, nel ritenere che il ricorrente non fosse statol’autore del reato presupposto, aveva addebitato alla difesa di non aver fornito la prova chel’imputato avesse acquistato, nei giorni precedenti, lo stupefacente, così determinando unainammissibile inversione dell’onere della prova, dovendo essere l’accusa a dimostrare che ildenaro proveniva da un delitto non commesso dall’imputato. Al contrario, le risultanzeprocessuali conclamavano che il denaro consegnato dal ricorrente era provento della suaprova logica era fornita dalla sentenza del 17/11/2022 del G.U.P. del Tribunale di Velletri cheaveva applicato al ricorrente, su sua richiesta, la pena di anni quattro, mesi quattro direclusione ed euro 18.000,00 di multa, perché tratto in arresto in flagranza di reato per ladetenzione di 2,290 chilogrammi di cocaina e 8,27 grammi di marijuana, nonché perchétrovato in possesso di euro 168.350,00 in contanti, tanto da provare che l’imputato era solitodisporre di ingenti somme di denaro, da reinvestire per l’acquisto di sostanza stupefacente.Quanto alla destinazione delle somme, la ricostruzione difensiva trovava pienaconferma nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avendo costoro descritto il funzionamento del sistema per il perfezionamento dei pagamentilegati al narcotraffico, che prevedeva l’acquisto di ingenti partite di droga proprio dai cinesi,quale si otteneva la consegna della sostanza stupefacente pattuita.8.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agliartt. 648 e 648-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà, illogicità dellamotivazione.Deduce la difesa che la mera consegna del denaro ai cinesi non era idonea adissimulare od a nascondere la provenienza delittuosa del denaro, rimanendo l’origineillecita del denaro tale anche dopo la sua consegna ai cinesi, né essendo state indicate leragioni per le quali la condotta posta in essere dal ricorrente era in grado di ostacolarel’identificazione dell’origine delittuosa del denaro.Aggiunge la difesa che la motivazione dell’ipotesi contestata di intermediazione nellaricettazione, secondo cui il ricorrente avrebbe ricevuto da soggetti non identificati somme didenaro di provenienza illecita che avrebbe poi consegnato ai cinesi, è rimastaassolutamente carente dal punto di vista grafico.8.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alladenegata concessione delle attenuanti generiche, nonché in ordine alla commisurazionedella pena irrogata.Lamenta il ricorrente che la motivazione del diniego delle circostanze attenuantigeneriche si era risolta nel mero richiamo alla gravità dei fatti contestati, senza alcunaeffettiva valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.Lamenta, inoltre, la difesa che la Corte di appello non aveva minimamente preso inconsiderazione alcuna delle circostanze valorizzate dalla difesa al fine di giustificare uncontenimento del trattamento sanzionatorio, cioè la capacità a delinquere del ricorrente,gravato da un unico precedente penale.9. [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori, propone tre motivi.9.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio della motivazione in ordine allaritenuta responsabilità per il reato di cui al capo 29-bis della rubrica.Premette la difesa che, a fronte della ricostruzione offerta nell’atto di appello secondocui il ricorrente si era rivolto alla compagine cinese non per finalità speculative, bensì perperfezionare il pagamento dello stupefacente da lui stesso acquistato all’estero, la sentenzaimpugnata ha affermato che il fatto era qualificabile come riciclaggio di proventi illeciti,finalizzato cioè ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.Lamenta la difesa che la Corte territoriale, nel riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen. ritenendo che le somme provenissero da cessione di sostanze stupefacenti dicui non era stata accertata la provenienza, si pone in contrasto con la sentenza di primogrado che non aveva messo in dubbio che il denaro provenisse da delitti commessi dallostesso ricorrente, così operando una vera e propria modifica sostanziale dell’accusa, su cuila difesa non era stata posta in condizione di interloquire.Al contrario, le risultanze processuali conclamavano che il denaro consegnato dalricorrente era provento della sua attività di spaccio: la prova logica era fornita dalle sentenzedi condanna nel procedimento n. 1623/2021 R.G.N.R. dove era stata applicata al ricorrente,su sua richiesta, la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, perdetenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione a terzi, e nel procedimento n.32740/2022 R.G.N.R. dove il ricorrente era imputato per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R.n. 309 del 1990, con condotte a partire dal 2012, nonché dalla informativa del 05/02/2021, incui la P.G. riteneva che i depositi di contante originassero da traffici di stupefacenteperpetrati dallo stesso.Quanto alla destinazione delle somme, la ricostruzione difensiva trovava pienaconferma nelle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avendo costoro descritto il funzionamento del sistema per il perfezionamento dei pagamentilegati al narcotraffico, che prevedeva l’acquisto di ingenti partite di droga proprio dai cinesi,quale si otteneva la consegna della sostanza stupefacente pattuita. Anche l’informativaconclusiva alla pagina 528 ribadiva che il ricorrente si adoperava per perfezionare ipagamenti in favore dei fornitori cinesi di stupefacente al fine di garantire il continuo flusso didroga.9.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art.648-bis cod. pen., nonché mancanza, contraddittorietà, illogicità della motivazione.Deduce la difesa che la mera consegna del denaro ai cinesi non era idonea adostacolare la provenienza delittuosa del denaro, rimanendo l’origine illecita del denaro taleanche dopo la sua consegna ai cinesi, né essendo state indicate le ragioni per le quali lacondotta posta in essere dal ricorrente era in grado di ostacolare l’identificazione dell’originedelittuosa del denaro.9.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alladenegata concessione delle attenuanti generiche, nonché in ordine alla determinazione deltrattamento sanzionatorio.Lamenta il ricorrente che la motivazione del diniego delle circostanze attenuantigeneriche si era risolta nel mero richiamo alla gravità dei fatti ed al curriculum criminale delricorrente, senza tenere in alcuna considerazione la condotta serbata dall’imputatosuccessivamente alla commissione del reato e nel corso del processo, né il ricorrente eramai stato condannato per fatti di riciclaggio analoghi a quelli contestatigli nel presenteprocedimento, come erroneamente affermato dalla Corte territoriale.Lamenta, inoltre, la difesa che la Corte di appello non aveva minimamente giustificatol’entità dell’aumento di pena per la continuazione, nonostante la specifica doglianzacontenuta nell’atto di appello in base alla quale il giudice di primo grado non aveva illustratole ragioni poste a fondamento del decisum.10. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore comune,sollevano due motivi.10.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione sulle censurerelative alla condotta partecipativa.Deduce la difesa che la Corte territoriale aveva indicato dei marcatori associativi checorrispondevano esattamente a quelli tipici del concorso di persone nel reato, essendo tale ilruolo dei ricorrenti di meri depositari della sostanza stupefacente presso la propriaabitazione, che per essere indicativo della adesione ad un più vasto programma devenecessariamente essere accompagnato da altri marcatori tipici. Sul punto, la difesa avevaevidenziato che i ricorrenti non avevano in uso telefonini criptati, come i membridell’associazione, che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva accesso autonomo all’abitazione dei ricorrenti, cheLatini non aveva alcun contatto con gli associati ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA], che i coniugi nonavevano alcuna disponibilità economica, nonostante l’ingente smercio di stupefacenteoggetto delle contestazioni, che ai ricorrenti nulla era stato riferito del furto di stupefacentesubito dal [OSCURATO:PERSONA] nel maggio del 2021. Eccepisce la difesa che su tali punti la sentenza disecondo grado era rimasta silente, mentre di nessun pregio era stato il riferimento alsostentamento che i ricorrenti avrebbero avuto dal nipote [OSCURATO:PERSONA] dopo il loro arresto,posto che la difesa aveva dimostrato che il denaro versato originava dal canone di locazionedi un immobile che [OSCURATO:PERSONA] aveva in comproprietà con la sorella, la quale avevarinunciato alla sua quota, devolvendo per intero il canone ai due ricorrenti.10.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio dimotivazione in ordine al diniego della continuazione con la sentenza n. 8675 del 01/07/2021.Premette la difesa di aver invocato il riconoscimento della continuazione tra la sentenzaimpugnata e quella per il reato fine emessa dal Tribunale di Roma in data 01/07/2021, inrelazione all’arresto per la custodia presso l’abitazione dei ricorrenti dello stupefacentedell’associazione, ma la Corte territoriale aveva ritenuto opportuno che si pronunciasse sullarichiesta il giudice dell’esecuzione, nonostante l’insegnamento contrario della giurisprudenzadi legittimità a partire dalle Sezioni Unite del 19/01/2000 che predica l’obbligo di pronunciadel giudice del merito investito della richiesta con le relative allegazioni, mentre eraincomprensibile il riferimento all’eventuale peggioramento del trattamento sanzionatorio incaso di annullamento del reato associativo e manifestamente illogica la negazione dellacompetenza, circoscritta ai motivi di appello, posto che la stessa sentenza richiamava ilmotivo di appello sulla richiesta di continuazione.11. [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, articola quattro motivi.11.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio della motivazione in ordine all’affermazione della partecipazione aldelitto di cui al capo 9) dell’imputazione.Contesta la difesa l’identificazione del ricorrente, dal momento che la motivazioneriportata dalla Corte territoriale in proposito è illogica e contraddittoria, affermando, per unverso, che costui era stato visto dalle forze dell’ordine allontanarsi a bordo della sua auto e,per altro verso, che l’identificazione del ricorrente era avvenuta poiché costui, al terminedell’incontro, si era allontanato a bordo della [OSCURATO:PERSONA] tg. Ek635RY, risultata di proprietàdel [OSCURATO:PERSONA] e non essendo stato allegato che l’auto fosse stata utilizzata da altri e per un lungoperiodo di tempo.Aggiunge la difesa che l’imputato è incensurato, è immune da precedenti di polizia enon vi è agli atti alcun riconoscimento fotografico, né attività di monitoraggio che neritraggano l’immagine; anche le intercettazioni attivate sulla sua utenza non hannoconsentito di acquisire alcuna emergenza.11.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione in ordine allaqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990.Deduce sul punto la difesa che i sequestri di stupefacente effettuati avevano ad oggettoun quantitativo esiguo di sostanza stupefacente, tali da ricondurre i singoli fatti all’art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, precisando che, in ogni caso, ai fini della qualificazione deifatti, si deve dare rilievo non agli approvvigionamenti ma all’attività esterna e diretta alpubblico e, ove non vi sia prova del quantum oggetto delle cessioni, non può assumersi unadeterminazione sfavorevole al reo.Aggiunge la difesa che l’esistenza di una compagine plurisoggettiva dedita ad attività dimicro-spaccio, dotata di organizzazione e stabilità del vincolo, postula e presuppone ilcompimento di attività volte all’approvvigionamento di quantitativi di stupefacente funzionalialla successiva commercializzazione al minuto, per loro natura non inquadrabilinell’archetipo normativo dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.11.3. Con il terzo motivo, subordinato al secondo, il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazionein relazione al comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e relativamente alla specificaposizione del [OSCURATO:PERSONA], la cui progettualità delittuosa era da considerare limitata e circoscrittaalla sola commissione di delitti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.In sintesi, la difesa lamenta la mancata comprensione della ragione che ha indotto laCorte di appello a ritenere immotivatamente che il ricorrente non debba rispondere, a titolodifferenziato, ai sensi del comma 6 dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in considerazionedella condotta concretamente mantenuta.11.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità conriferimento al reato di cui al capo 10) ed in relazione alla mancata qualificazione ai sensidell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 delle condotte contestate ai capi 10) e 10-ter).Lamenta la difesa che la Corte di appello aveva omesso di motivare in ordine allarichiesta di proscioglimento del reato di cui al capo 10), nonché in ordine alla richiesta diqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in ordine al reato di cuial capo 10)-ter.12.[OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, articola ottomotivi.12.1. Con il primo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e), cod.proc. pen., illegittima utilizzazione dell’attività di video sorveglianza all’esterno dell’eserciziocommerciale di via Napoleone III, ricondotto allo Zhen, e della attività di pedinamentoelettronico – GPS – della autovettura non autorizzata da provvedimento giurisdizionale.La difesa, dopo aver premesso che il pedinamento elettronico mediante GPS, inassenza di disposizioni specifiche di diritto nazionale, è ricondotto dalla Corte di legittimitàitaliana alla prova atipica, avallata anche in assenza di un controllo giurisdizionale, deduceche tale attività di ricerca della prova determina una lesione periferica della riservatezza, conla stessa invasività del mezzo intercettivo, con la conseguenza che ricondurre tale attivitàalla prova atipica e non prevedere l’intervento giurisdizionale si pone oltre il perimetroindividuato dalla Corte europea. Il controllo preventivo deve essere rimesso ad un giudice oad una autorità amministrativa indipendente e diversa dall’autorità richiedente, operando unariserva giurisdizionale della procedura di acquisizione dei dati tramite il pedinamentoelettronico, essendo peraltro la geolocalizzazione dei dati in tempo reale una ingerenzaancora più intensa della ricostruzione storica degli spostamenti compiuti attraverso unapparecchio cellulare. Chiede che sia sottoposta alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267TFUE, questione pregiudiziale circa la necessaria presenza del provvedimentogiurisdizionale ai fini della acquisizione dei dati relativi alla ubicazione di un soggetto e allesue condotte.12.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606, lett. c), e), cod.proc. pen., la tardiva iscrizione nel registro delle notizie di reato del ricorrente, censurando lasentenza impugnata che ha affermato la avvenuta individuazione del ricorrente in data16/03/2021.Lamenta la difesa che, a fronte della iscrizione del ricorrente nel registro delle notizie direato avvenuta in data 08/04/2021, si pone la questione della legittimità delle attività diindagine decorrenti dall’anno 2020, avendo la Procura sottoposto gli imputati ed il ricorrentead ogni genere di captazione ben prima della iscrizione: è, infatti, la effettiva iscrizione chedetta la decorrenza del termine per le indagini e la corretta iscrizione si correla al rispetto deitermini delle indagini preliminari ed alla utilizzabilità delle attività di indagine. Nel caso dispecie, le investigazioni sarebbero avvenute ben prima del 16/03/2021, essendo i decretiintercettativi precedenti.12.3. Con il terzo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e), cod.proc. pen., in relazione alla utilizzabilità degli esiti delle attività di videosorveglianza internadell’esercizio commerciale di via Napoleone III, per assenza di motivazione del decretoautorizzativo e dei decreti di proroga, e per la illegittimità del provvedimento autorizzativo perviolazione dell’art. 15 Cost., 8 CEDU, 226, comma 2, cod. proc. pen.La difesa lamenta la motivazione della Corte territoriale, che aveva affermato lairrilevanza della eccezione sul presupposto che l’imputato non aveva mai fatto accesso agliambienti interni dell’esercizio di via Napoleone III, dal momento che il presuppostoprocessuale di tutte le attività di indagine era costituito proprio dalla apposizione delletelecamere esterne su via Napoleone III e dalla acquisizione di tabulati telefonici in assenzadi provvedimento giurisdizionale, per cui quella attività costituiva l’antecedente storicoprocessuale senza il quale non si sarebbero articolate le successive attività di indagine, oltreche costituire il presupposto motivazionale dei decreti autorizzativi le intercettazioniambientali e telefoniche, poste a fondamento del giudizio di condanna.12.4. Con il quarto motivo, denuncia la illegittimità e la inutilizzabilità delleintercettazioni per violazione dell’art. 268, comma 1, cod. proc. pen., per la mancanza deiverbali di fine e inizio delle registrazioni delle intercettazioni.Lamenta la difesa che, nel caso in esame, i verbali ex art. 268, comma 1, cod. proc.pen. non sono mai stati redatti, posto che i verbali in atti sono solo quelli di remotizzazione,sicchè ciò determina la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate ai sensi dell’art. 271,comma 1, cod. proc. pen.12.5. Con il quinto motivo, denuncia carente e apparente motivazione in ordine allaritenuta sussistenza della ipotesi associativa e di partecipazione alla fattispecie di cui all’art.74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché violazione dell’art. 516 cod. proc. pen. per mancatacorrelazione tra la condotta contestata e quella ritenuta in sentenza.Eccepisce la difesa l’assenza di fatti dimostrativi della esistenza della organizzazionestrutturata in forma associativa, essendosi la Corte di appello limitata a fornire unamotivazione meramente apparente, facendo coincidere la sussistenza e la asseritapartecipazione con il contributo concorsuale in quattro occasioni del tutto neutre, mentre lasentenza di primo grado individuava la partecipazione del ricorrente, diversamente rispettoalla imputazione, nella raccolta del denaro delle cessioni e nella dazione al [OSCURATO:PERSONA], non per lagestione dei rapporti con i sodali, circostanza che potrebbe costituire un concorso, non lapartecipazione ad una fattispecie associativa, emergendo dalla motivazione che il ricorrentenon aveva avuto contatti con i fornitori, né messo a disposizione luoghi dove procedere arealizzare attività illecite, non aveva l’uso di un telefono criptato, né la disponibilità di unapropria autovettura, né di quella del reale, né aveva contatti con la clientela, né disponibilitàdi canali di invio del denaro all’estero.Osserva la difesa che la esposizione motivazionale della sentenza consente didelineare un contributo concorsuale al [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di recuperare il denaro nel rapportodualistico instaurato con il [OSCURATO:PERSONA], a differenza della fattispecie associativa, dove la condottaè quella di partecipazione attiva ad un gruppo avente lo scopo di commettere un numeroindeterminato di delitti, sottolineando l’assenza del ricorrente in momenti importanti comel’arresto dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e come l’arresto del [OSCURATO:PERSONA].12.6. Con il sesto motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordinealla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990.Lamenta la difesa che la Corte territoriale, affidatasi alla mera citazione di due solisequestri di droga leggera effettuati nell’arco di un anno, non ha stabilito l’entità degliapprovvigionamenti complessivi, in un contesto delinquenziale quale l’ampio mercato dellacapitale, tanto più che, a fronte della contestazione di quantità imprecisate nel capo 10, e,dunque, di una vasta mole di intercettazioni (“droga parlata”) senza riscontro (sequestri,identificazione di acquirenti finali), era richiesto al giudice un rigoroso onere motivazionale.12.7. Con il settimo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e), cod.proc. pen., violazione di legge, in relazione all’art. 7 CEDU, e vizio di motivazione pertravisamento delle intercettazioni in ordine alla perpetrazione della condotta di cui al capo 10della rubrica.Avendo la Corte di merito fondato la prova del reato su quindici dialoghi in un anno diintercettazioni, la difesa eccepisce la non intelligibilità dei dialoghi, per cui aveva chiestol’acquisizione ex art. 603 cod. proc. pen. di una consulenza trascrittiva di quei dialoghi, noncostituendo un ostacolo la scelta del rito abbreviato.Deduce la difesa che le cessioni contestate nel capo 10 sono relative a sostanze nonsequestrate, e dunque non individuate nella tipologia e nel quantitativo, le date sono fluide ei cessionari non sono stati mai individuati, né identificati, richiamando poi la ricostruzione chedegli eventi costitutivi di presunte cessioni di stupefacente era stata proposta nell’atto diappello, al fine di ribadire che la motivazione della sentenza di primo grado fosse inadeguatarispetto alla capacità dimostrativa di perpetrazione delle condotte ad opera dell’imputato.12.8. Con l’ottavo motivo, denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena a titolo dicontinuazione oltre il minimo edittale.Lamenta la difesa che è stato irrogato un aumento in continuazione che supera ilminimo edittale, nonostante l’imputato, inserito in un contesto sociale, sia di giovane età esenza carichi pendenti.13. E’ pervenuta rinuncia al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], presentata da quest’ultimo in data21/11/2025 presso la Casa circondariale di Teramo dove era ristretto.14. E’ pervenuta memoria, contenente due motivi aggiunti, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo, la difesaribadisce la carente e apparente motivazione dei decreti autorizzativi come già dedotto nelterzo motivo del ricorso principale, in violazione della normativa europea e dei principiaffermati dalla Corte costituzionale. Con il secondo, ribadisce, in riferimento ai primi tremotivi del ricorso principale, la violazione del principio del primato quanto alla mancatadiretta applicazione dei principi sanciti dalla Corte di giustizia europea, in relazione allalegittimità della prova atipica e della utilizzabilità del tabulato telefonico non acquisito permezzo di un provvedimento giurisdizionale.15. E’ pervenuta memoria, contenente un motivo nuovo, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con la quale si ribadisce il viziodi motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità degli imputati, nonché l’erroneaapplicazione degli artt. 648 e 648-bis cod. pen., avendo la Corte territoriale riqualificato i fatticontestati nel delitto di riciclaggio, salvo poi confermare – per [OSCURATO:PERSONA] – la sentenza diprimo grado, con cui quest’ultimo era stato ritenuto responsabile del reato di ricettazione,causando così un insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione. Ribadisce la difesal’erronea riqualificazione, avendo i due imputati confessato di aver partecipato allacommissione del reato presupposto, vale a dire il traffico di sostanza stupefacente,circostanza che trovava dirimente riscontro nella piattaforma probatoria, per cui la Corteterritoriale aveva omesso di fornire la prova positiva della estraneità dei due imputati allacommissione del delitto presupposto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] eMarcello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibili.1. Ragioni di ordine espositivo consigliano di esaminare, previamente, i primi quattromotivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], ribaditi con motiviaggiunti.1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché aspecifico, in ogni casomanifestamente infondato.1.1.1. Innanzitutto, quanto alle videoriprese, la Corte territoriale ha evidenziato cheesse, avvenute fuori dai negozi, e aventi ad oggetto comportamenti non comunicativiavvenuti in luogo pubblico, non necessitavano di alcun provvedimento autorizzativodell’Autorità giudiziaria e, per di più, non avevano alcuna attinenza con la posizione delricorrente. L’affermazione della Corte territoriale si pone in sintonia con il pacificoinsegnamento di questa Corte secondo cui le videoriprese di comportamenti "noncomunicativi", che rappresentino la mera presenza di cose o persone e i loro movimenti,costituiscono prove atipiche se eseguite, anche d'iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghipubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico ovvero in ambienti privati diversi dal"domicilio", nei quali debba essere garantita l'intimità e la riservatezza, essendo, in taleultimo caso, necessario per la loro utilizzabilità, ex art. 189 cod. proc. pen., unprovvedimento motivato dell'autorità giudiziaria che le giustifichi rispetto alle esigenzeinvestigative e all'invasività dell'atto, mentre sono da qualificarsi come prove illecite, di cui èsempre vietata la acquisizione e l'utilizzazione, ove eseguite all'interno di luoghi riconducibilialla nozione di "domicilio", in quanto lesive dell'art. 14 Cost. (Sez. 1, n. 49798 del28/09/2023, Ferrentino, Rv. 285500). La difesa, poi, non assolve all'onere difensivo di fornirela c.d. prova di resistenza, ovverosia la specificazione dell’utilizzo indebito delle videoripresea fini probatori nei confronti del ricorrente e la loro decisività ai fini della decisione dicondanna, ciò a fronte di una sentenza impugnata che, nel ritenere provati i fatti contestati,aveva valorizzato un diversificato compendio probatorio.1.1.2. In secondo luogo, questa Corte ha affermato, a più riprese, che, in tema diindagini preliminari, la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamentosatellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico, nonimplicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché lerelative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autoritàgiudiziaria, non trovando applicazione per analogia né la disciplina di cui all'art. 132, comma3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, né i principiaffermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilitàdi "data retention" con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei datipersonali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni (Sez. 2, n. 37395 del18/09/2024, Bianchini, Rv. 286949; Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, Bonfirraro, Rv. 284582;Sez. 4, n. 21856 del 21/04/2022, Bresciani, Rv. 283386, secondo cui la localizzazione "daremoto", a mezzo di sistema di rilevamento satellitare (GPS), degli spostamenti di unsoggetto, rientrante fra i mezzi atipici di ricerca della prova, è utilizzabile nel processo penalesenza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto nonsi risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, né in unalesione dell'inviolabilità del domicilio, sottolineandosi in motivazione che “il sistema dilocalizzazione satellitare registra i movimenti dei mezzi allo stesso modo in cui sarebberoregistrati dal personale di polizia giudiziaria nel corso del pedinamento e trasferiti inannotazioni di servizio”). In ogni caso, anche tale doglianza è generica e aspecifica poichénon illustra l'incidenza della eventuale eliminazione dei suddetti elementi di prova rispettoagli "altri" rappresentati dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dai sequestri, nonchédalla diretta osservazione della polizia giudiziaria.Le argomentazioni esposte rendono, conseguentemente, irrilevante e manifestamenteinfondata la questione pregiudiziale sollevata.1.2. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, perché aspecifico, in ogni casomanifestamente infondato. Invero, a fronte di una affermazione della Corte di appello,secondo la quale l’identificazione del ricorrente sarebbe avvenuta il 16/03/2021, nell’ambitodi una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente sostienel’illegittimità delle attività di indagine poste in essere a partire dall’anno 2020, richiamando atal fine i decreti intercettativi, rispetto alla iscrizione del ricorrente nel registro delle notizie direato avvenuta il 08/04/2021, senza tuttavia specificare quali elementi probatori fossero statiacquisiti in violazione di legge, nonché, in ipotesi, il diverso momento in cui sarebbeavvenuta l’identificazione dell’imputato, ma soprattutto trascurando di considerare – essendoinapplicabile l’art. 335-quater cod. proc. pen., in ragione della norma transitoria di cui all’art.88-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 – l’insegnamento giurisprudenziale secondo ilquale «il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblicoministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui ilreato è attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari sia consentito stabilire unadiversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia direato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi diconseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermirestando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M.che abbia ritardato l'iscrizione» (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376; nellostesso senso, Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248, e, più di recente, Sez. 6,n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046; Sez. 5, n. 21866 del 13/03/2025,Zavagli, Rv. 288293).1.3. Il terzo motivo, incentrato sulla inutilizzabilità degli esiti della attività divideosorveglianza interna dell’esercizio commerciale di via Napoleone III per assenza dimotivazione del decreto autorizzativo e dei decreti di proroga, è inammissibile per carenza diinteresse.Come è noto, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è requisito diammissibilità di qualsiasi impugnazione ed è correlato agli effetti primari e diretti delprovvedimento impugnato. Esso sussiste solo se i l gravame sia idoneo acostituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica piùvantaggiosa per l'impugnante (cfr. Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). Ed afronte della logica affermazione della Corte territoriale secondo la quale le attività poste inessere all’interno dei locali dove è stato osservato il passaggio di denaro non sono afondamento della responsabilità del ricorrente, essendo quest’ultimo stato individuato aseguito di indagini specifiche (intercettazioni ambientali e pedinamenti) su [OSCURATO:PERSONA],senza aver mai fatto accesso all’interno dei negozi cinesi, la difesa sostiene che il vizio delleponendosi in tal modo in contrasto con il costante orientamento di questa Corte secondo ilquale, al contrario, non esiste un principio generale della invalidità derivata, per cui è statoripetutamente affermato che, in tema di intercettazioni telefoniche, l'eventuale illegittimitàdelle operazioni di acquisizione delle utenze telefoniche contattate dai cellulari degli indagati,in assenza di una espressa previsione di legge, non determina l'inutilizzabilità dellesuccessive attività di captazione effettuate in base ad autonomi decreti di intercettazioneprivi di qualsiasi vizio, non sussistendo un principio generale di invalidità derivata riferibileanche al vizio dell'inutilizzabilità (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 24492 del 19/04/2023, Esposito,Rv. 284826, laddove nel paragrafo 2.3 della parte motiva vi è una diffusa analisi del principiodella invalidità derivata e l’espressa affermazione secondo cui il predetto principio, ricavatodalla teoria del common law dei frutti dell'albero avvelenato (Fruits of poison tree) e secondocui se la fonte (l'albero) della prova o la prova stessa è viziata, allora ogni cosa ottenuta (ilfrutto) tramite essa è a sua volta viziata, sia estraneo all'ordinamento italiano, come giàripetutamente affermato in diversi interventi sia della Corte di cassazione che del giudicedelle leggi chiamato ripetutamente a pronunciarsi sul punto). Di qui la manifestainfondatezza del terzo motivo di ricorso.1.4. Il quarto motivo di ricorso, incentrato sulla mancanza dei verbali di inizio e finedella registrazione delle intercettazioni, è anch’esso manifestamente infondato, poichégenerico e versato in fatto, avendo la Corte di appello consultato i verbali depositati nelfascicolo del Pubblico ministero ed appurato l’esistenza stessa dei verbali in cui si dava attodell’inizio delle operazioni e del successivo riascolto con remotizzazione presso altri locali.2. Ragioni di ordine logico e sistematico suggeriscono poi di esaminare i motivi diricorso relativi all’affermazione di responsabilità per il reato associativo, analizzandoseparatamente le due fattispecie associative, rispettivamente contestate al capo 1 e al capo9 della rubrica, richiamando innanzitutto, ai fini del detto scrutinio, alcuni principi di caratteregenerale affermati in sede di legittimità.E' pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte che debbaessere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono lemedesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo glistessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata eritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza (aspecificitàintrinseca), ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (aspecificitàestrinseca), dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudicecensurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1,lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso, Sez. 4, n.19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013,Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n.19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Nell’ambito di tale consolidato indirizzo èstato affermato come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motiviproposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilitàdelle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delledoglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico ogiuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo, Rv. 260608; più di recente,Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970).Va, poi, evidenziato che ci si trova di fronte ad una "doppia conforme" affermazione diresponsabilità e che, legittimamente, in tale caso, è pienamente ammissibile la motivazionedella sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre chele censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomentidiversi da quelli già esaminati e disattesi.E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata equella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integranovicendevolmente, formando un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615),al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando ecompletando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello(Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595; Sez. 2 n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv.256096, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv.252615) e che in tali termini deve essere assunto anche nella denuncia dei vizi di legittimità,nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del 22/04/2024, Fall, n.m.). Ne consegue che ilgiudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviareper relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto dispecifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianzeprospettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderàalla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure.[OSCURATO:PERSONA], secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della sentenza ilgiudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali,essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, inmodo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenutopresente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv.281935; Sez. 3, n. 7406 del 15/01/2015, Crescenzi, Rv. 262423; Sez. 6, n. 49970 del19/10/2012, Muià, Rv. 254107; Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez.5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico, Rv. 191488).La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se ilgiudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono "l'ossatura" dello schemadifensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, benpotendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione diprimo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propriasoluzione alle questioni prospettate dalla parte (Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, dep. 2003,Delvai, Rv. 223061).È stato anche sottolineato da questa Corte che in tema di ricorso per cassazione aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la denuncia di minime incongruenzeargomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga talida determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di unchiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, postoche non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardisingoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro ilquale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e ladecisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logicadell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv.254988).Non è, dunque, censurabile in sede di legittimità la sentenza che indichi conadeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano statedeterminanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo cosìl'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata.Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rilevaqualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamenteconsiderata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesidifensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fattiche conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una validaalternativa (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, cit.; nello stesso senso, Sez. 1, n. 46566del 21/02/2017, M., Rv. 271227).Infine, ulteriore causa di inammissibilità deve individuarsi nella esposizione di censureche si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazionedei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevolidubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali precluse in sede di giudizio dicassazione (cfr., Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 1, n.42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv.235510; Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508).Va, quindi, ribadito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. introdotte dall'art. 8 della legge n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il"travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi dimerito (Sez. 3, n. 18521 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012,Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215) ed inparticolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ol'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr.Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; più di recente, Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482).La Corte di cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorsogiustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, diargomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su daticontrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistosee insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo",specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativao dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto,determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da renderemanifestamente incongrua la motivazione (Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Moschetti, Rv.234989; più di recente, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085).3. Con riferimento alla fattispecie associativa sub 1, il primo motivo di ricorso di MattiaBertoni, il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo e (in parte) il secondo motivo diricorso di [OSCURATO:PERSONA] contestano la sussistenza dell’associazione e l’affermazione diresponsabilità; mentre il secondo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la loro partecipazione ai reati-fine di cui ai capi 4-ter, 6 e 7. Con riferimento allafattispecie associativa sub 9, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel loro primo motivo diricorso, contestano l’affermazione di responsabilità ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/1990;[OSCURATO:PERSONA], nel suo quinto motivo di ricorso, contesta lasussistenza dell’associazione e l’affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nelquarto motivo di ricorso, e [OSCURATO:PERSONA], nel settimo motivodi ricorso, contestato la loro partecipazione ai reati-fine di cui ai capi 10 e 10-ter.3.1. I motivi sono manifestamente infondati.I giudici di merito si sono soffermati (cfr. pp. da 26 a 34 della sentenza di appello e pp.da 108 a 129 e da 135 a 151 della sentenza di primo grado) nell’esaminare e valutare lerisultanze istruttorie (costituite dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA], dalle videoriprese, dai servizi di osservazione e pedinamento, dalleintercettazioni telefoniche ed ambientali, dall’esame dei tabulati telefonici e dal monitoraggiodei veicoli con il sistema di localizzazione GPS, nonché dalla messaggistica scambiata supiattaforma di comunicazione criptata [OSCURATO:PERSONA] ed acquisita mediante ordine europeo diindagine, infine dai sequestri di sostanza stupefacente) dimostrative della esistenza di dueorganizzazioni criminose dedite alla commissione di una serie indeterminata di reati dispaccio di stupefacente, del tipo pesante e leggero.3.2. Quanto alla prima organizzazione criminosa, la Corte territoriale ha condiviso econfermato le valutazioni espresse dal primo giudice, cui ha fatto espresso rinvio,individuando i vertici del gruppo associativo in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primoristretto in carcere, il secondo latitante in Spagna, che comunicavano con gli altri componentidel sodalizio attraverso cellulari criptati e che erano coadiuvati da [OSCURATO:PERSONA], fratellodi [OSCURATO:PERSONA], e che svolgevano una attività di rivendita di sostanze stupefacenti ad altrivenditori, gestendo partite quantitativamente molto rilevanti di droga, come emergente dallevicende contestate ai capi 3, 5, 6 e 7 della rubrica, verificatesi tra il novembre 2020 e ilgennaio 2021, relative all’acquisto di 404 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish(capo 3), alla vendita di 134 chilogrammi di hashish in favore di una compagine criminalealbanese (capo 5), alla detenzione di 5 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipococaina (capo 6), all’acquisto di 100 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish(capo 7), poi sequestrati in data 08/01/2021 presso un appartamento sito in via StazioneOttavia. I giudici di appello hanno poi illustrato come il gruppo associativo gestisse unnotevole flusso di denaro, anche superiore al milione di euro in alcuni periodi, custodito dalcassiere [OSCURATO:PERSONA] – stipendiato con importo settimanale di 1.000,00 euro – eperiodicamente versato presso negozianti cinesi, avesse a disposizione diversi depositiromani dove stoccare la sostanza stupefacente che arrivava dall’estero, rivelasse insostanza stabilità e capacità organizzative tali da compiere una serie indeterminata di delittiin materia di sostanze stupefacenti.3.3. Quanto alla seconda organizzazione criminosa, la Corte territoriale, nel premettereche non erano stati accertati contatti tra le due associazioni, ha individuato in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] (zio del primo) e [OSCURATO:PERSONA] i custodi di notevoliquantitativi di hashish e marijuana presso la loro abitazione di Formello, poi retribuiti inragione di 700-800,00 euro durante la loro detenzione a seguito dell’arresto di entrambi inflagranza di reato, mentre [OSCURATO:PERSONA] si occupava di prendere in consegna la sostanzastupefacente e di trasportarla presso il deposito e presso i cessionari, anche in varie zonedel territorio italiano, non avendo i viaggi accertati di costui altra causale, avvalendosi di unavettura modificata con meccanismi sofisticati e costosi (nei colloqui captati si parla di10.000,00 euro spesi per le modifiche) per il trasporto della droga e la custodia del denaro,ma anche di versare il denaro ricavato dalle vendite presso negozianti cinesi (nel solo mesedi gennaio 2021 l’ammontare dei versamenti era stato pari a 200.000,00 euro), mentreassociativo, occupandosi il primo della vendita al dettaglio della sostanza stupefacente, ilsecondo della raccolta del denaro provento dell’attività di vendita, facendo riferimento infinealle vicende contestate in imputazione, in particolare alla cessione di sostanze stupefacentedi diverso tipo (capi 10 e 10-ter). La Corte di appello mette in evidenza, poi, la detenzione ditelefonini criptati, luoghi conosciuti dove detenere la sostanza stupefacente, lacorresponsione di uno stipendio mensile fisso al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], desunto dalleconversazioni captate nella vettura in uso al [OSCURATO:PERSONA], mentre i giudici di primo gradodescrivono dettagliatamente l’attività svolta dai sodali e gli episodi contestati in imputazione,dai servizi di osservazione e controllo della polizia giudiziaria, dai sequestri di sostanzestupefacenti intervenuti.3.4. Risultano, pertanto, individuati plurimi elementi fattuali dimostrativi dell'accordocriminoso avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinatadi delitti in materia di stupefacenti, della permanenza dei vincoli associativi e dell'esistenza diarticolate organizzazioni che consentivano la realizzazione concreta del programmacriminoso (la sentenza impugnata affronta il profilo delle partecipazioni e dei contributiapportati dai singoli nell’esame dei motivi di appello degli imputati alle pagine da 35 a 76).La motivazione esposta dalla Corte territoriale è congrua e priva di vizi logici ed in lineacon i principi di diritto affermati in materia, sottraendosi pertanto al sindacato di legittimità.Va ricordato che, ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzataal narcotraffico è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di ungruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serieindeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e dibeni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegnodi apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilosoggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, cheintegri un contributo alla stabilità dell'unione illecita (Sez. 4, n. 44183 del 02/10/2013,Alberghini, Rv. 257582; Sez. 1, n 10758 del 18/02/2009, Urio, Rv. 242897). L'elementoaggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto allafattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio distupefacenti, va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto lacommissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza delvincolo associativo nonchè nell'esistenza di una organizzazione che consenta larealizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda,Rv. 286738; Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550; Sez. 6, n.18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008).La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere dataanche per mezzo dell'accertamento di facta condudentia, quali i contatti continui tra glispacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme dicopertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipogerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reatirientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Esposito, Rv. 282610; Sez. 6, n. 10781 del 13/12/2000, dep. 2001, Rv.218731). Ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanzestupefacenti, non è, dunque, richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendodesumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione,dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista delraggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, siapure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale delvincolo criminale (Sez. 6, n. 9061 del 24/09/2012, dep. 2013, Cecconi, Rv. 255312; Sez. 6,n. 40505 del 17/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245282); è, pertanto, sufficiente l'esistenza tra isingoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse ad immetteresostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzionedel rapporto associativo nemmeno la diversità degli scopi personali e degli utili che i singolipartecipi, fornitori ed acquirenti si propongono di ottenere dallo svolgimento dellacomplessiva attività criminale (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646; Sez.3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, Rv. 269150; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015,dep. 2016, Addio, Rv. 265945).Con riferimento all'elemento organizzativo, per la configurazione del reato associativoex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non è necessaria la presenza di una complessa edarticolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficientel'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anchesemplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare unsupporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo dei singoliassociati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 2, n. 16540 del27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491); è si è anche precisato che l'assenza di una c.d. «cassacomune» non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anchenell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa tra i vari sodali, che tra questisussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente,nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia purminima organizzazione (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282677).Si è affermato, in particolare, con antico ma sempre valido principio, che non solo èsufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni ma anche che la ricerca deitratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato,ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più personediretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sé si concreta (Sez.6, n. 15158 del 14/02/2001, Enea, Rv. 218953; Sez. 6, n. 10725 del 25/09/1998, Villani, Rv.211743).E si è osservato anche che l'elemento organizzativo deve essere valutato non solo enon tanto nel suo aspetto statico, quanto - soprattutto - nella sua dimensione dinamica,dimostrativa dell'esistenza di una "affectio societatis" destinata a perpetuarsi nel tempo eche sopravvive al singolo episodio criminoso. L'elemento "strutturale-organizzativo" assurge,infatti, ad elemento tipizzante-selettivo della fattispecie associativa destinato a fornire"materialità" al fatto, in ossequio al principio di necessaria (quantomeno) potenzialeoffensività del reato, sotto il profilo della idoneità e adeguatezza dell'azione a ledere in modopermanente il bene protetto (Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, dep. 2017, Bandera, cit., cheha osservato, più in particolare, che quando si evoca il requisito strutturale-organizzativooccorre tenere presente che il concetto di organizzazione comporta l'esistenza di unavolontà "organizzante" di persone e cose che non necessariamente devono essere dedicatein via esclusiva allo scopo sociale, come se si trattasse, appunto, di un'azienda o del capitalesociale o di beni strumentali dell'impresa e che nel caso di associazioni per delinquere i benipossono essere - e normalmente sono - quelli di uso comune, indifferentemente utilizzati ascopi leciti o illeciti. Quel che rileva, appunto, è che il loro uso denoti l'esistenza della regolaunificante che li organizza, quando necessario, in vista dello scopo; un'associazione perdelinquere non è tale se rispecchia determinate caratteristiche strutturali - che non possonoovviamente essere predeterminate per legge - ma è tale se, a prescindere dalle formeorganizzative scelte -eventualmente lecite e ad essa preesistenti o sovrapponibili - persegueil fine di commettere più delitti).E' stato, inoltre, anche chiarito che per la configurabilità di un'associazione perdelinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è necessaria l'esistenzadi una struttura di tipo verticistico, ma è sufficiente un minimo sostrato organizzativo, anche"orizzontale", purché strumentale alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre laconsumazione dei singoli reati- fine (Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, dep. 2016, Salvatori,Rv. 266286).In definitiva, a fronte di un percorso argomentativo adeguato, non manifestamenteillogico e corretto in diritto, le censure proposte dai ricorrenti, in ordine alla sussistenza dellecompagini associative, si appalesano meramente contestative, ripetitive di censure giàadeguatamente vagliate dai Giudici di appello e prive di confronto con le complessiveargomentazioni esposte nella sentenza impugnata.3.5. La Corte di merito ha poi ampiamente motivato sul contributo partecipativo diciascuno dei concorrenti nei reati associativi alle pagine da 35 a 76, valutando le risultanzeprobatorie e confutando le censure mosse con i rispettivi atti di appello, con argomentazioni,di cui i ricorsi per cassazione non inficiano la tenuta logica e la coerenza strutturale, ecomunque conformi al principio secondo cui per la configurabilità della condotta dipartecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiestoun atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionaleper l'esistenza stessa dell'associazione, connotandosi come consapevole ed effettivocontributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione in un dato momento storico(Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015,Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Amodio, Rv. 257905).3.5.1 Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto sostenuto nelprimo motivo di ricorso, i giudici di appello, in modo conforme al giudice di primo grado, nehanno individuato e tratteggiato il ruolo specifico svolto nel sodalizio, in aderenza allerisultanze istruttorie costituite dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra loroconvergenti e riscontrate dalle emergenze captative e dall’attività di monitoraggio GPS, in cuiemerge che il ricorrente era stato incaricato da [OSCURATO:PERSONA] di stare vicino al fratelloSimone e di riferire sulla condotta di quest’ultimo, perché ritenuto poco accorto nei suoicomportamenti (v. pagine 122 ss. e 131 della sentenza di primo grado); consapevole deirapporti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e della posizione apicale da costororivestita, era dotato di telefonino criptato ed aveva partecipato, insieme a [OSCURATO:PERSONA],alla vendita di 137 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish, che erano parte dei 404chili giunti dalla Spagna pochi giorni prima, in favore di soggetti albanesi, di cui al capo 5della rubrica, tuttavia fraintendendo l’ordine di prelevare dal deposito anche gli ulteriori 30chili e sottraendo, con la complicità di [OSCURATO:PERSONA], due chilogrammi di hashish, comeemerso dalle captazioni e come anche rilevato dal soggetto responsabile della custodia dellasostanza stupefacente, definito il “Calabrese” (l’episodio è dettagliatamente descritto allepagine 62 ss. della sentenza di primo grado). La Corte territoriale sottolinea, inoltre, che ilricorrente riceve da [OSCURATO:PERSONA], dopo l’episodio di cui al capo 5, la richiesta di fare alcuneconsegne di droga, previo acquisto di una [OSCURATO:PERSONA], in tal modo richiedendosi al Bertoniun impegno continuativo nella compagine associativa, nonché la richiesta da parte dile avrebbe poi recapitate in carcere al marito. Né vale sostenere come fa la difesa che ilricorrente risulta condannato esclusivamente per un reato-fine, dipendente da un originariorapporto di debito-credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte territoriale fattocorretta applicazione del principio secondo cui, in tema di associazione per delinquerefinalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine puòintegrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni dellacondotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto,ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative delgruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701).Il secondo motivo di ricorso è anch’esso manifestamente infondato, in quanto esponecensure non consentite in sede di legittimità, poiché volte a prefigurare una rivalutazione e/oalternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specificitravisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la Corteterritoriale adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda di cui al capo 4-ter,evidenziando il contenuto delle dichiarazioni provenienti dallo stesso imputato ed emerse insede captativa, in base alle quali costui, disponendo di una persona che deteneva nel suointeresse la sostanza stupefacente, aveva custodito un quantitativo di 50 pacchi a settimanadi sostanza stupefacente del tipo hashish per circa otto mesi, sottolineando, inoltre, il giudicedi primo grado, la spontaneità e la genuinità dell’affermazione, tanto più che avvenivanell’ambito di contatti attraverso la piattaforma [OSCURATO:PERSONA], dunque al riparo da possibiliintrusioni esterne.3.5.2 Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], i primi due motivi di ricorso sonomeramente contestativi e, in larga parte, finalizzati ad un riesame dei fatti, in questa sedeprecluso. Va ricordato, infatti, che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al trafficodi sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione alsodalizio, ed in particolare dell'"affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata delperiodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché daglielementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agentiabbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n.42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122). La Corte di merito, ponendosi in sintonia congli insegnamenti di legittimità, ha, infatti, spiegato come il ruolo svolto nella vicenda dalricorrente – ben tratteggiato alle pagine 124 ss. della sentenza di primo grado – sia statosignificativo in due episodi di particolare rilevanza, nei quali, sebbene coinvolto da AntonioGala, il coordinamento è stato operato da entrambi i vertici del gruppo associativo,contrariamente a quanto rappresentato in ricorso: nel primo episodio, il ricorrente ha curato,unitamente a [OSCURATO:PERSONA], il trasporto di cinque chilogrammi di sostanza stupefacentedel tipo cocaina da [OSCURATO:PERSONA] presso un appartamento in via della Stazione di Ottavia,fornendo i telefoni cellulari criptati ai due corrieri, vale a dire [OSCURATO:PERSONA] eHatem [OSCURATO:PERSONA], il primo dei quali, in sede di interrogatorio, aveva ammesso lecondotte addebitategli, ricostruendo i rapporti con lo [OSCURATO:PERSONA] – che gli aveva chiesto dipartecipare ad ulteriori condotte delittuose – ed anche con [OSCURATO:PERSONA]; ed è proprio lapresenza di quest’ultimo, che funge da staffetta per accompagnare l’auto dei due corrieridurante il tragitto, a smentire che l’operazione fosse stata posta in essere nel solo interessedi [OSCURATO:PERSONA], tanto che [OSCURATO:PERSONA] riceveva conferma dell’esito dell’operazione,con messaggio criptato, sia da [OSCURATO:PERSONA], sia dal fratello [OSCURATO:PERSONA]; nel secondoepisodio il ricorrente ha curato, sempre unitamente a [OSCURATO:PERSONA], come confermatodal corriere [OSCURATO:PERSONA] che era stato messaggiato da entrambi, con l’intesadi doversi incontrare al parcheggio di [OSCURATO:PERSONA], un ulteriore trasporto di quattro scatolonidi sostanza stupefacente del tipo hashish, corrispondenti a 100 chilogrammi, come poiappurato dal sequestro del quantitativo, presso l’appartamento dei due corrieri, in viaStazione di Ottavia, eseguito dalla polizia giudiziaria il giorno successivo, 08/01/2021. LaCorte territoriale sottolinea, inoltre, come [OSCURATO:PERSONA], prima del sequestro dello stupefacente,avesse rappresentato ad [OSCURATO:PERSONA] di essere alla ricerca di una nuova modalità dicustodia della droga, in tal modo smentendo quanto sostenuto dalla difesa circa losvolgimento di mansioni solo esecutive. Quanto, infine, alla eccezione di inutilizzabilità exart. 271 cod. proc. pen. delle chat criptate [OSCURATO:PERSONA], acquisite mediante ordine europeo diindagine rivolto alle Autorità francesi, in violazione degli artt. 266 ss. cod. proc. pen., ladoglianza è inammissibile perché nuova: non risulta, infatti, che la censura sia stata propostacon il gravame di appello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne hafatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettati dal ricorrente;né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066), non essendo, infatti, deducibili con il ricorsoper cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosievitare il rischio che, in sede di legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato conriferimento ad un punto della decisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizionedel giudice di appello, con conseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n.34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.270316).3.5.3. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso finalizzato acontestare l’esistenza dell’associazione è manifestamente infondato per quanto espresso aiparagrafi 3.1., 3.2. e 3.4., cui si rimanda. Ma anche il secondo motivo di ricorso, nella partein cui si contesta il ruolo rivestito dall’imputato rispetto agli elementi costitutivi del reatoassociativo, non coglie nel segno, posto che i giudici di appello ne hanno individuato il ruolospecifico di cassiere del gruppo associativo, che, dotato di un cellulare criptato, provvedevaa ritirare i soldi e a gestirli in prospettiva di nuovi acquisti, avendo cura di non consentirel’individuazione del luogo di custodia, sottolineandone l’elevato importo del denaro gestito,tale da escludere che costui potesse ignorare la provenienza delle somme, in tal modosvolgendo una funzione di primaria importanza ai fini dello svolgimento delle attività delsodalizio criminoso, per la quale veniva retribuito con la corresponsione di 1.000,00 euro asettimana. Precisa in proposito il giudice di primo grado che [OSCURATO:PERSONA] si incontravacon [OSCURATO:PERSONA] quasi con cadenza quotidiana e quest’ultimo, una volta raccolto il denaroconferito, informava [OSCURATO:PERSONA] sulla cassa in corso, fornendogli anche il riscontrofotografico (v. pag. 127 della sentenza di primo grado), ma informando anchecompiutamente i vertici dell’associazione sull’andamento dei profitti e impegnando parte deldenaro per coprire le spese di mantenimento delle coniugi dei detenuti (in particolare dellamoglie di [OSCURATO:PERSONA] che riceveva 5.000,00 euro al mese) e quelle destinate allespese legali.3.5.4. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso finalizzato acontestare la partecipazione dell’imputata alla fattispecie associativa di cui al capo 9) èmanifestamente infondato, trattandosi di doglianze meramente contestative e, in larga parte,finalizzate ad un riesame dei fatti, in questa sede precluso, avendo la Corte territoriale,senza vizi logici descritto il ruolo rivestito dall’imputata, rispetto agli elementi costitutivi delreato associativo, di addetta, unitamente al coniuge [OSCURATO:PERSONA], alla custodia dellasostanza stupefacente del gruppo associativo presso la propria abitazione, tanto che erastato lì rinvenuto un quantitativo pari a 38 chilogrammi di marijuana (in due borsoni nelripostiglio) e a 7 chilogrammi di hashish (nel frigorifero), sottolineandone, in considerazionedel quantitativo, il rapporto fiduciario che necessariamente doveva intercorrere tral’organizzatore del gruppo, [OSCURATO:PERSONA], nipote della ricorrente, e quest’ultima, tanto che,all’interno dell’abitazione, erano stati anche rinvenuti, oltre a 31 pagine di appunti con nomi ecifre, denotanti un’attività di spaccio di assoluto rilievo, materiali atti al confezionamento indosi della sostanza stupefacente, a testimonianza che quel luogo, oltre a fungere da sito distoccaggio, rappresentava anche il sito in cui stabilmente lo stupefacente venivaconfezionato per la cessione a terzi. Aggiunge la Corte territoriale che [OSCURATO:PERSONA] avevacontatti personali con la ricorrente ed il di lei coniuge, recandosi spesso presso la loroabitazione, mentre la [OSCURATO:PERSONA], essendo la zia dell’organizzatore, aveva la possibilità dientrare agevolmente in contatto con quest’ultimo, circostanze queste che, secondo il logicoargomentare della Corte di merito, spiegano perché [OSCURATO:PERSONA] ed il coniuge nonfossero dotati di criptofonini. A riprova dell’appartenenza alla compagine associativa, laCorte di appello ricorda, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, che ai due associatiera stato garantito il pagamento di una somma pari a 700-800,00 euro al mese, a seguitodella condanna subita per il rinvenimento dello stupefacente nella loro abitazione, atestimonianza della loro intraneità al gruppo criminale che ne cura il sostentamento durante ilperiodo di detenzione.3.5.5. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso, finalizzato acontestare il ruolo rivestito dall’imputato, sotto il profilo della sua identificazione nellosvolgimento delle condotte addebitate, è manifestamente infondato, posto che i giudici diappello, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, hanno segnalato la individuazionecerta del ricorrente in data 01/03/2021, allorchè quest’ultimo, trovatosi insieme al Realementre quest’ultimo aveva nascosto del denaro nel vano ricavato dalle modifiche apportatealla macchina, si era poi allontanato a bordo dell’auto di sua proprietà, tg. [OSCURATO:TARGA], notatodai militari, in servizio di osservazione, cui era noto per precedenti specifici, né la circostanzaera stata contestata, allegando che la vettura fosse stata quel giorno utilizzata da soggettodiverso dal ricorrente, sottolineando inoltre come il 16/03/2021, lo stesso ricorrente,incaricato dal [OSCURATO:PERSONA] di consegnare un involucro contenente sostanza stupefacente del tipococaina a terzi, uscito dall’autovettura in uso al [OSCURATO:PERSONA], si fosse poi allontanato a bordodell’auto a lui intestata, targata [OSCURATO:TARGA]. Il ruolo di spacciatore al dettaglio per conto delsodalizio del ricorrente è affermato, senza vizi logici, dalla Corte territoriale, allorchè,richiamata la sentenza di primo grado, elenca le consegne di denaro effettuate dall’imputatoin favore del [OSCURATO:PERSONA], avvenute in date [OSCURATO:DATA_NASCITA], 16/03/2021, 20/05/2021, 03/06/2021,28/06/2021, 15/09/2021 (in cui [OSCURATO:PERSONA] riceve addirittura 7.000,00 euro dal [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:DATA_NASCITA],somme che poi confluiscono in ultima analisi nelle mani dell’organizzatore [OSCURATO:PERSONA]. Diqui la manifesta infondatezza anche del quarto motivo di appello, avendo la Cortedistrettuale argomentato in merito alla sussistenza del reato di cui al capo 10. Quanto allaqualificazione del reato di cui al capo 10-ter ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990, la doglianza è del tutto generica, avendo la Corte di appello sostanzialmente elogicamente escluso la riconducibilità dei fatti all’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 (v.pagine 68 e 69) ed avendo altresì sottolineato le numerose consegne di denaro effettuatedal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], anche pari a 7.000,00 euro.3.5.6. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], il quinto motivodi ricorso nella parte in cui si contesta l’esistenza dell’associazione è manifestamenteinfondato per quanto espresso ai paragrafi 3.1., 3.3. e 3.4., cui si rimanda. Ma anche ledoglianze, contenute sempre nel quinto motivo di ricorso, che contestano il ruolo rivestitodall’imputato, non colgono nel segno, posto che i giudici di appello ne hanno individuato ilruolo specifico di consentire i contatti tra l’organizzatore [OSCURATO:PERSONA] e il principalecollaboratore, vale a dire [OSCURATO:PERSONA], incaricato di sovraintendere alle funzioni di vendita edi incassare le somme che poi il ricorrente avrebbe recapitato al [OSCURATO:PERSONA], richiamando a tal finele intercettazioni ambientali menzionate dai giudici di primo grado (v. pagina 158 dellasentenza di primo grado), in particolare del 03/04/2021, laddove il [OSCURATO:PERSONA] mostra al ricorrenteun quantitativo di droga di oltre un chilogrammo e consegna al ricorrente del denaro dadestinare al [OSCURATO:PERSONA], nonché del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 23/04/2021, laddove il [OSCURATO:PERSONA] attendeva ilricorrente per avere indicazioni o comunque per la consegna del denaro, rappresentandodunque il ricorrente il soggetto fiduciario dell’organizzatore [OSCURATO:PERSONA]. Del pari,destituito di fondamento è anche il settimo motivo di ricorso, avendo la Corte distrettuale,senza cedimenti logici, valorizzato l’intelligibilità delle intercettazioni versate in atti e poste afondamento della condanna del reato sub 10 della rubrica, corroborate del resto daisequestri di sostanza stupefacente nelle mani di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], oltreche di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stato spiegato per quali diversi motivi, estranei allologiche associative, il ricorrente avesse intrattenuto contatti con il [OSCURATO:PERSONA] e con il [OSCURATO:PERSONA],escludendo la lieve entità dei fatti, in ragione della entità dei versamenti effettuati dal [OSCURATO:PERSONA],della varietà delle sostanze cedute, delle modalità di cessione, indice di collegamento convari fornitori.3.6. Risultano, pertanto, puntualmente evidenziati in motivazione significativi elementifattuali che comprovano lo stabile coinvolgimento dei ricorrenti nelle dinamiche dei rispettivigruppi associativi, emergendo dalla valutazione di tali elementi probatori la volontaria econsapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo eoperativo contributo all'esistenza e al rafforzamento delle associazioni.La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e le censure mosse in questasede dai ricorrenti, come già evidenziato, sono meramente contestative, prive di confrontocon le complessive argomentazioni esposte dalla Corte territoriale ed orientate a sollecitareun riesame delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità.Ne consegue la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate sul punto dairicorrenti.4. Vanno, poi, trattati congiuntamente, perché oggettivamente connessi, il secondomotivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il secondo e il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ilsesto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA].I motivi in esame, tutti afferenti a doglianze con le quali si prospettano violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione al diniego di configurabilità della fattispecieassociativa di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, oppure dei reati di cui agli artt. 416 e648 cod. pen., sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati.4.1. Il motivo con cui [OSCURATO:PERSONA] invoca la riqualificazione ai sensi dell’art. 74, comma6, d.P.R. n. 309 del 1990 è inammissibile, perché nuovo, non risultando che sia statoproposto con l’atto di appello: la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne ha fattomenzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello; né il riepilogo è statocontestato nei motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014,Carrieri, Rv. 259066). Non sono, infatti, deducibili con il ricorso per cassazione questioni chenon abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che, in sededi legittimità, sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto delladecisione che è stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, conconseguente inconfigurabilità di un vizio di motivazione (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017,Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306).Quanto alla invocata riqualificazione ai sensi degli artt. 416 e 648 cod. pen., ladoglianza è manifestamente infondata, esponendo censure non consentite in sede dilegittimità, poiché generica e riproduttiva di deduzioni già adeguatamente vagliate edisattese con corretti argomenti dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica con ilricorso, avendo la Corte di appello rimarcato che, essendo state gestite decine di migliaia dieuro in contanti e non svolgendo i [OSCURATO:PERSONA] affari leciti tali da giustificare così elevati introiti,non era possibile, né logico affermare che il ricorrente non fosse al corrente dellaprovenienza delle somme, tanto più che il giudice di primo grado, alle pagine 126 e 127,richiama le conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonchè tra SimoneCapogna e [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come gli scambi intercorsi tra questi ultimi fosseromolto eloquenti, riscontrando la straordinaria entità degli affari e dimostrando la fiduciariposta nel ricorrente al quale [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito il compito di maneggiare ingentisomme di denaro.4.2. Quanto ai motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RajapaksaPathirannehelage, va osservato che costituisce orientamento consolidato che la fattispeciedelittuosa di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile acondizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieveentità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggioregravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientrantinella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 1642 del09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098); ed è stato anche precisato che, ai finidella configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieveentità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati inconcreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essadeve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e lepotenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è ingrado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696, ha precisato che"Siccome il reato di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, articolo 74, allo stesso modo di tutte lefattispecie associative, è un reato di pericolo, ne deriva che il maggiore o minore grado dipericolosità dell'associazione non può essere legato solo ai singoli episodi di cessioneaccertati in concreto, ma deve tener conto della potenzialità dell'organizzazione di procurarsiquantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti e tale dato costituisce la cifra che consente didiversificare l'associazione tipica o ordinaria da quella costituita e successivamentemantenuta in vita "per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73").E’ stato anche affermato che, pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione diepisodi di cessione che, considerati singolarmente, presentino le caratteristiche dei fattidescritti dall'art. 73, comma 5, dei d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l'ipotesidi cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività inconcreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco ditempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile econtinuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefacenti,quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità (Sez. 4, n. 34920 del14/06/2017, B., Rv. 270803); e si è chiarito che, ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cuiall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è sufficiente tener conto dellequantità effettivamente scambiate, ma occorre far riferimento anche a quelle trattate e offertein vendita dai partecipanti all'associazione (Sez. 4, n. 38133 del 02/07/2013, Cuomo, Rv.256289, che ha evidenziato che la complessiva attività di spaccio, in concreto esercitata,può esorbitare dalla previsione di fatto di lieve entità, avuto riguardo alla molteplicità degliepisodi di spaccio, al loro reiterarsi in ampio arco di tempo e alla predisposizione diun'idonea e strutturata organizzazione).Nella specie, la Corte territoriale, alle pagine 68 e 69, nell’esaminare l’analogo motivo diappello del [OSCURATO:PERSONA], ha rimarcato i sequestri di ingenti quantitativi di sostanza stupefacenteintervenuti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il loro domicilio,nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il versamento di somme ingenti presso il negozio deicinesi per tutto il 2021 (nel solo mese di febbraio 2021 circa 200.000,00 euro), i costisignificativi sopportati per la modifica della vettura in uso a [OSCURATO:PERSONA] (10.000,00 eurocirca), i viaggi di quest’ultimo in diverse zone del territorio italiano dove aveva vendutosostanza stupefacente, la corresponsione di somme, pari a circa 700-800,00 euro mensili infavore dei sodali detenuti, il versamento di uno stipendio mensile al [OSCURATO:PERSONA] e allo stessoTucci.La Corte territoriale ha, dunque, dato corretto rilievo non solo al dato qualitativo equantitativo dell’attività di spaccio, desumibile dai sequestri intervenuti e dall’entità dei ricaviconseguiti, ma al complesso e strutturato sistema organizzativo posto in essere dal sodaliziocriminoso, connotato da uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativirilevanti di sostanze stupefacenti e da una durata protrattasi per un apprezzabile arcotemporale, nonché dagli elevati ricavi conseguiti.Le argomentazioni sono congrue e prive di vizi logici, nonchè conformi ai principi didiritto affermati da questa Corte in materia.A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, i ricorrentipropongono censure meramente contestative, prive di confronto con le complessiveargomentazioni della Corte di appello e, in sostanza, orientate a sollecitare un riesame dellerisultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità, sicchè deve conseguentementeescludersi non solo che il reato contestato sub 9 possa essere riqualificato ai sensi dell’art.74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, ma che possa anche essere operata una differentequalificazione giuridica per la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA].5. Va, poi, trattato il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con il quale sicontesta il diniego della continuazione con la sentenza n. 8675 del 01/07/2021, emessa dalTribunale di Roma per il reato-fine per il quale la ricorrente era stata arrestata in flagranza direato.Il motivo è fondato.Questa Corte (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216238; Sez. 5, n. 3867 del 07/10/2014,dep. 2015, Rv. 262679) ha già chiarito che, una volta che l'imputato abbia formulato unospecifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudicedell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidenteragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame diesaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motividi impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che ilgiudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzionee possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propriavalutazione circa l'opportunità di esaminare, o non, l'istanza dell'impugnante.Ne consegue che, avendo il giudice di appello omesso di pronunciare sulla richiesta dicontinuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, rinviando ad opportunapronuncia del giudice dell’esecuzione, la motivazione si pone in contrasto conl’insegnamento espresso dalla più autorevole composizione di questa Corte.La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla richiesta applicazionedi continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Roma, che provvederà alla dovuta valutazione.6. Vanno poi trattati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].6.1. Il primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], congiuntamentetrattati perché connessi, sono infondati.La Corte territoriale, nel disattendere gli analoghi motivi di appello, ha illustrato, senzavizi logici, che le somme versate erano provento di pregresse cessioni di sostanzastupefacente non effettuate dal ricorrente, poiché rispetto agli eventi del 24/03/2022 (in cui ilricorrente era stato arrestato, poiché trovato in possesso di 2,3 kg di sostanza stupefacentedel tipo cocaina e di 168.350,00 euro in contanti), i fatti contestati erano da essi del tuttosganciati perché troppo lontani nel tempo, risalendo ad oltre un anno prima dell’arresto, néera emerso che [OSCURATO:PERSONA] avesse venduto o acquistato sostanza stupefacente nei giorniprecedenti o successivi alla consegna ai cinesi di ben 116.000,00 euro. La condotta, inoltre,secondo i giudici di merito, costituirebbe riciclaggio, poiché il trasferimento all’estero deldenaro impedirebbe la verifica della provenienza delittuosa del denaro stesso e perché loZheng si avvaleva di tecniche efficaci e consolidate (fotografie e nomi in codice) pereffettuare le successive operazioni di trasferimento e investimento (v. pag. 222 dellasentenza di primo grado), tanto che, in base ai reati contestati ai capi 16 e seguenti dellarubrica, gli originari coimputati cinesi, separatamente giudicati, rispondevano di un autonomosodalizio criminoso finalizzato a realizzare una serie indeterminata di reati di riciclaggiotramite il trasferimento fraudolento all’estero di somme di denaro provento di attività illecite,al fine di trarne un lucro. La famiglia [OSCURATO:PERSONA], infatti, metteva a disposizione conti esteri perl’accredito delle somme prodotte da attività illecita, in questo modo inserite in un sistema dieconomia legale, utilizzabili, anche, ma non solo nella negoziazione di altre transazioniillecite (v. pag. 223 della sentenza di primo grado).E’, pertanto, smentita la tesi difensiva della destinazione del denaro all’acquisto di unanuova ed ingente partita di sostanza stupefacente, mentre l’affermazione secondo cui iltrasferimento all’estero delle somme per essere lì reinvestite integra riciclaggio si pone insintonia con gli orientamenti di questa Corte secondo cui «integra il delitto di riciclaggio lacondotta di chi, a seguito della ricezione di danaro di delittuosa provenienza, pur senza porrein essere attività di trasformazione, lo trasporti da un luogo ad un altro e lo consegni a terzi,posto che l'individuazione dell'origine illecita di tale bene è resa, in tal modo, maggiormentedifficoltosa, attesa la sua fungibilità, la non tracciabilità dell'operazione di trasporto, nonché ilmutato contesto spazio-temporale in cui la provvista riemerge e la sua riferibilità a soggettodel tutto diverso da quello che ha commesso delitto di cui questa costituisce il profitto» (Sez.2, n. 45230 del 26/11/2024, Essarrar, Rv. 287317).Del resto, la giurisprudenza di legittimità è prevalentemente orientata nel ritenere che ilreato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo del riciclaggio, sia individuatoquantomeno nella sua tipologia - come nel caso in esame -, senza che debba ritenersenenecessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (cfr. Sez. 2, n. 6584 del15/12/2021, dep. 2022, Cremonese, Rv. 282629; Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv.282433; secondo Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Scordamaglia, Rv. 284522, d’altronde,all’accertamento del delitto presupposto può pervenirsi anche attraverso prove logiche, nelcaso di una rilevante somma di denaro, qualora, per il luogo e le modalità dell'occultamento,possa ritenersi certa la sua provenienza illecita; sul rilievo da attribuirsi alla movimentazionee disponibilità di ingenti somme di denaro, v. Sez. 2, n. 31835 del 02/07/2024, Guan, nonmass.; Sez. 2, n. 29956 del 30/04/2024, Vanacore, non mass.; Sez. 2, n. 31669 del11/09/2025, Khassa, non mass.; Sez. 1, n. 19701 del 21/02/2025, Sansone, non mass.).Quanto alla qualificazione più grave dei fatti (art. 648-bis cod. pen.) operata dalla Cortedi appello, rispetto al delitto contestato e ritenuto dal giudice di primo grado (art. 648 cod.pen.), il ricorrente si è limitato a censurare genericamente la motivazione, senza contestarela violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e senza chiarire quale interesse potesse nutrire allaproposizione ed all'accoglimento della impugnazione, cui conseguirebbe l’iscrizione alcasellario giudiziale di un reato più grave, in assenza di impugnazione sul punto del Pubblicoministero.6.2. Il primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], congiuntamente trattatiperché connessi, sono infondati.Anche in questo caso, la Corte territoriale, nel disattendere gli analoghi motivi diappello, ha illustrato, senza vizi logici, che le somme versate, di provenienza delittuosa, nonerano ricollegabili all’acquisto di partite ingenti di sostanza stupefacente, non essendo a talfine indicativa la circostanza che, nei giorni successivi, il 15/01/2021, il ricorrente sia statotrovato in possesso di 13 kg di hashish detenuti all’interno della vettura a lui in uso, avendolui stesso dichiarato che lo stupefacente a lui sequestrato era trasportato per conto di altrisoggetti, né essendo emerso, in sede captativa o in altro modo, che [OSCURATO:PERSONA] avessevenduto o acquistato sostanza stupefacente nei giorni precedenti o successivi alla consegnaai cinesi della somma di ben 198.000,00 euro. La condotta, inoltre, secondo i giudici dimerito, costituirebbe riciclaggio, poiché il trasferimento all’estero del denaro impedirebbe laverifica della provenienza delittuosa del denaro stesso e perché lo [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva ditecniche efficaci e consolidate (fotografie e nomi in codice) per effettuare le successiveoperazioni di trasferimento e investimento (v. pag. 222 della sentenza di primo grado), tantoche, in base ai reati contestati ai capi 16 e seguenti della rubrica, gli originari coimputaticinesi, separatamente giudicati, rispondevano di un autonomo sodalizio criminoso finalizzatoa realizzare una serie indeterminata di reati di riciclaggio tramite il trasferimento fraudolentoall’estero di somme di denaro provento di attività illecite, al fine di trarne un lucro. La famigliaZheng, infatti, metteva a disposizione conti esteri per l’accredito delle somme prodotte dama non solo nella negoziazione di altre transazioni illecite (v. pag. 223 della sentenza diprimo grado).E’, pertanto, smentita la tesi difensiva della destinazione del denaro all’acquisto di unanuova ed ingente partita di sostanza stupefacente, mentre l’affermazione secondo cui iltrasferimento all’estero delle somme per essere lì reinvestite integra riciclaggio si pone,come già chiarito, in sintonia con gli orientamenti di questa Corte secondo cui «integra ildelitto di riciclaggio la condotta di chi, a seguito della ricezione di danaro di delittuosaprovenienza, pur senza porre in essere attività di trasformazione, lo trasporti da un luogo adun altro e lo consegni a terzi, posto che l'individuazione dell'origine illecita di tale bene èresa, in tal modo, maggiormente difficoltosa, attesa la sua fungibilità, la non tracciabilitàdell'operazione di trasporto, nonché il mutato contesto spazio-temporale in cui la provvistariemerge e la sua riferibilità a soggetto del tutto diverso da quello che ha commesso delitto dicui questa costituisce il profitto» (Sez. 2, n. 45230 del 26/11/2024, Essarrar, Rv. 287317).Nel richiamare la giurisprudenza illustrata al paragrafo precedente, deve essereescluso che che la riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen. abbiadeterminato la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza.Si ha, infatti, violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto ritenuto insentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato inrapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata unavera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenzialidell'addebito, nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tuttonuovo senza aver avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (cfr. Sez. 6, n. 899dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2015, Isolan, Rv. 261925; Sez. 6, n. 17799 del 06/02/2014, M., Rv.260156; Sez. 6, n. 35120 del 13/06/2003, Conversano, Rv. 226654). La verificadell'osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione dellasalvaguardia del diritto di difesa dell'imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegueche la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - che realizzal'ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione - vengamutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimentodell'originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l'imputato non ha avutomodo di difendersi.In altri termini, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, neisuoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astrattaprevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione dacui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta adaccertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e meroconfronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia digaranzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraversol'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordineall'oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n.16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619).Logico corollario di tale impostazione è l’indirizzo assolutamente consolidato dellaCorte di cassazione secondo il quale la possibilità per l’imputato di esercitare il diritto didifesa proponendo impugnazione esclude qualsiasi violazione degli artt. 111 Cost. e 6CEDU (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093; Sez. 4, n. 49175 del13/11/2019, D., Rv. 277948; Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Adinolfi, Rv. 273204; Sez. 3,n. 2341 del 07/11/2012, Manara, Rv. 254135; Sez. 6, n. 24631 del 15/05/2012, Cusumano,Rv. 253109).Ebbene, nel caso in esame, non vi è dubbio che la riconduzione dei contestati reati diautoriciclaggio alla fattispecie di riciclaggio non ha comportato alcuna modifica dellacondotta di cui all'imputazione inizialmente qualificata ai sensi dell'art. 648-ter.1. cod. pen.,rientrando pienamente nei poteri dell'organo giudicante la riqualificazione giuridica del fattocontestato con l'esatta attribuzione del nomen juris del reato, anche in considerazione delrapporto di specialità reciproca esistente tra le due fattispecie. Ritenere la sussistenza delreato di riciclaggio invece dell'ipotesi delittuosa, inizialmente contestata, di autoriciclaggio,non comporta, nel caso di specie, la violazione del principio di correlazione tra accusa esentenza. L’esclusione del coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella commissione dei reatipresupposti di traffico di sostanze stupefacenti indicate nell’imputazione non snatura, infatti,il contenuto essenziale del fatto contestato e non comporta alcun pregiudizio alla difesadell'imputato, comunque accusato di aver consegnato al cinese [OSCURATO:PERSONA] ingentisomme di denaro in contanti ai fini del successivo trasferimento all’estero e dell’impiego ditale denaro in attività finanziarie e speculative, in modo da ostacolare l’identificazione dellaprovenienza delittuosa.7. Vanno, quindi, esaminati i motivi di ricorso attinenti al trattamento sanzionatorio.7.1. [OSCURATO:PERSONA] contesta il diniego di applicare la speciale attenuante di cuiall’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 nella massima estensione ed il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato.7.1.1. E' pacifico, alla luce del tenore letterale della norma, che gli indici di cui agli artt.132 e 133 cod. pen., indipendentemente dal loro riferimento all'elemento oggettivo osoggettivo del reato o alla capacità a delinquere, dettano i criteri generali che devono essereimpiegati dai giudici di merito nell'esercizio della discrezionalità loro concessa neldeterminare e graduare qualunque componente del trattamento sanzionatorio: sia essa lapena base siano essi gli aumenti e le diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti edn. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196).Nel caso in esame, mentre il giudice di primo grado ha messo a fondamento delladeterminazione del trattamento sanzionatorio il ruolo estremamente fattivo all’internodell’associazione, la Corte territoriale ha giustificato la misura della riduzione della pena pereffetto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. n.309 del 1990, applicata non nella misura massima, richiamando come le persone coinvoltenelle vicende criminose siano state individuate a prescindere dal contributo dichiarativo delricorrente, il cui apporto peraltro non aveva consentito di chiarire le modalità di impiego deisoldi versati ai cinesi, i fornitori della droga e la mancata menzione di soggetti ulterioririspetto a quelli individuati attraverso le indagini: ebbene, se è vero che il mancatocoinvolgimento di ulteriori soggetti implica una affermazione ipotetica, non altrettanto puòdirsi per le ulteriori affermazioni, essendo rimasti aspetti non adeguatamente emersi nelleindagini espletate, né tantomeno chiariti dalle dichiarazioni dei collaboranti, i profili dellafornitura di così rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente, non ignorabili da chi harivestito la funzione di coordinatore sul campo dell’attività illecita, essendo i due apicali l’unoin carcere, l’altro all’estero. La motivazione della Corte di merito è pertanto congrua e logicae si sottrae al sindacato di legittimità, dovendosi ricordare che costituisce principio costantequello secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed allediminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficienteche dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo:"pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità delreato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliataspiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiorealla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).7.1.2. Anche la doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche non si sottrae alla manifesta infondatezza, in quanto ripropositiva di un tema giàadeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 36 e 37) ed anche nella sentenza diprimo grado (pag. 279), perciò sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e daadeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, avendo, al riguardo, i giudici dimerito affermato l’esistenza di elementi ostativi, quali la gravità dei fatti commessi inconcorso con il fratello, detenuto per altri gravi fatti, non avendo il ricorrente esitato acommettere anche una condotta estorsiva nei confronti di soggetto cui il gruppo avevaceduto sostanza stupefacente per un valore di 100.000,00 euro; mentre il motivo di ricorso fariferimento alla mancata valutazione della condotta successiva al reato, circostanza di per ségenerica, posto che il giudice di primo grado aveva ben sottolineato come l’offertacollaborativa era stata apprezzata con il riconoscimento della speciale attenuante di cuiall’art. 74, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, mentre il ruolo prevalente svolto all’internodell’associazione, contestata con capacità organizzative ed operative, era ostativo alriconoscimento delle attenuanti generiche. La motivazione dei giudici di merito si pone insintonia con i principi affermati in sede di legittimità, secondo i quali la sussistenza dicircostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio difatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragionipreponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e noncontraddittoria – come nel caso di specie – a rigore non può essere neppure sindacata nellapresente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento perciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep.2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).7.2. [OSCURATO:PERSONA] contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.Il motivo non si sottrae alla manifesta infondatezza, in quanto anch’esso ripropositivo diun tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 43), perciò sorretto dasufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sulpunto, avendo, al riguardo, i giudici di merito evidenziato elementi negativi, quali il traffico diingenti quantità di sostanze stupefacenti e lo svolgimento di incarico di stretta fiducia delsodale in posizione apicale, nonché della personalità del reo che risulta aver già commessoin passato lo stesso reato, e non per quantitativi minimi; dovendosi ricordare, inproposito, che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazionefondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessamotivazione, purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie – a rigore nonpuò essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti diuno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interessedell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n.7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente,Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).7.3. [OSCURATO:PERSONA] contesta l’entità dell’aumento di pena per la continuazione ed ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Inammissibile, perché del tutto generica risulta la doglianza circa la mancataconcessione delle circostanze attenuanti generiche, per omesso confronto con le ragioni percui già la Corte di appello si è pronunciata sul punto, negandole, in ragione della negativapersonalità desumibile dai numerosi precedenti penali gravanti sull’imputato, di cui trespecifici ed altri relativi a lesioni personali ed a resistenza, oltre ad essere assoggettato allamisura della sorveglianza speciale.Con riferimento al quantum di pena in aumento per la continuazione, determinato inmesi sei per ciascuno dei reati satellite, la Corte di merito ne ha sottolineando la scelta nonirragionevole, alla luce della pericolosità dell’associazione, in grado di operare anche con idue principali esponenti in carcere ed all’estero, nonché in relazione al quantitativo disostanze stupefacenti e, quindi, al prezzo ed al valore di dette sostanze.I giudici di merito hanno fatto, dunque, corretta applicazione della regola di giudiziosecondo la quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anchecalcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) e, trattandosi di aumento di entitàcontenuta, il giudice neanche è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata,essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art.132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005).7.4. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l’applicazione di unaumento di pena a titolo di continuazione oltre il minimo edittale.Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il giudice di primo gradoriconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione edapplicato un aumento di pena per il reato satellite sub 10 pari a mesi tre di reclusione, primadella riduzione per il rito abbreviato.Pertanto, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la Corte di appello havalutato la congruità dell’aumento di pena per il reato satellite in modo contenuto esoprattutto proporzionato rispetto alla pena base, conformemente al principio secondo cui ilgrado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlatoall'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulomateriale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).7.5. [OSCURATO:PERSONA] lamenta la negazione delle circostanze attenuanti generiche, dellacircostanza di minima importanza e la indebita confisca della somma di denaro sequestratacon doglianze inammissibili e, comunque, manifestamente infondate.Generica risulta l’invocazione delle circostanze attenuanti generiche, per omessoconfronto con le ragioni per cui già la Corte di appello si è pronunciata sul punto, negandole,in ragione della gravità del fatto, della notevole pericolosità oggettiva dell’associazione edella partecipazione essenziale e di r i l ievo svolta dal r icorrente nel gruppoassociativo, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato.Quanto alla richiesta difensiva di concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod.pen., deve rilevarsi che la Corte di appello ha fornito puntuale e corretta risposta,sottolineando l’apporto determinante svolto dal ricorrente, senza il quale non si sarebberopotuti nascondere gli ingenti ricavi. Del resto, l’attenuante invocata non può trovareapplicazione in relazione a fattispecie di partecipazione ad associazioni delinquenziali,trattandosi di attenuante inserita in ambito concorsuale al fine di correggere il principiogenerale della equivalenza delle cause e della unitarietà del reato concorsuale, ma non èpossibile riconoscere l'esistenza di una circostanza legata alla disciplina del concorso nelreato laddove concorso non c'è (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260010; Sez.6, n. 15086 del 08/03/2011, Della Ventura, Rv. 249911).In ordine alla confisca, la doglianza è inammissibile per genericità, omettendo la difesail confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata che dà conto delleragioni della confisca ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod. pen., perl’assenza di adeguata giustificazione del possesso del denaro da parte dell’imputato, nonessendovi alcun collegamento con attività lecitamente svolte, prescindendo inoltre ladisposta confisca – contrariamente a quanto rappresentato in ricorso – dal collegamentopertinenziale tra il reato ed i beni che ne costituiscono l’oggetto (Sez. 1, n. 16122 del28/02/2018, dep. 2019, Spaziante, Rv. 276183).7.6. [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, nonché l’entità della commisurazione della pena.Il motivo è manifestamente infondato, risultando generica sia l’invocazione dellecircostanze attenuanti generiche, sia la contestazione sulla entità della pena, per omessoconfronto con le ragioni per cui la Corte di appello si è pronunciata sul punto, negando legeneriche e ritenendo la pena congrua, in ragione della gravità del fatto - trattandosi dicondotta relativa ad una somma ingente, proveniente da organizzazioni criminali di altoprofilo - ed essendosi l’imputato, non incensurato, resosi latitante, in tal modo mostrando dinon aver rispetto per le decisioni giudiziarie.[OSCURATO:PERSONA] che l’affermazione della Corte territoriale si pone in linea con lacostante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269), secondo cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generichenon costituisce un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, marichiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281590), mentre il trattamento sanzionatorio non è sindacabile in sede di legittimità tuttequelle volte in cui, come nel caso in esame, la valutazione non risulti frutto di mero arbitrio odi un ragionamento illogico o contraddittorio.7.7. [OSCURATO:PERSONA] lamenta anch’egli la denegata concessione delle circostanzeIl motivo è anch’esso manifestamente infondato, avendo la Corte di appello negato legeneriche, confermando la congruità della pena inflitta, in ragione della gravità del fatto -trattandosi di ingente somma riciclata - e dei tre precedenti penali da cui l’imputato risultavagravato, anche per fatti analoghi (il certificato penale annovera, oltre a vari precedenti inmateria di stupefacenti, anche un precedente per ricettazione), per i quali era statocondannato a pena complessiva superiore ai sei anni di reclusione.La decisione della Corte di merito, oltre che priva di vizi motivazionali, si poneanch’essa in sintonia con gli insegnamenti di questa Corte, sia in relazione alla negazionedelle circostanze attenuanti generiche, sia in relazione all’entità della pena inflitta, venendoin rilievo un giudizio di fatto non manifestamente illogico e, quindi, non sindacabile in sede dilegittimità, anche in relazione all’aumento di pena per la continuazione interna stabilito inmodo contenuto e soprattutto proporzionato rispetto alla pena base, conformemente alprincipio secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumentidi pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati,che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269).8. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato all’impugnazione ai sensi dell’art. 589 cod. proc. pen.,sicchè il ricorso da costui proposto deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favoredella Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare nella misuracontenuta di euro cinquecento: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le variecause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzionepecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilitàdichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilitàpronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinunciaall'impugnazione (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462-02; Sez. 6, n. 26255del 17/6/2015, Rv. 263921).9. Alla luce della manifesta infondatezza delle doglianze formulate da SimoneCapogna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] VimukthiRajapaksa [OSCURATO:PERSONA], i relativi ricorsi devono essere dichiarati anch’essiinammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., disostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si disponeche i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in casodi inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopraindicate. In considerazione della infondatezza delle doglianze formulate da [OSCURATO:PERSONA] eda [OSCURATO:PERSONA], i relativi ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti condannati al pagamentodelle spese processuali.Infine, dalle considerazioni svolte al paragrafo 5. discende l’annullamento dellasentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla richiestaapplicazione di continuazione esterna con la sentenza n. 8675 del 1/7/2021 del Tribunale diRoma, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello diRoma. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile nel resto. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 8675 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto adaltra Sezione della Corte d'appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso diAnzuini [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delleammende. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna alpagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 8675 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto adaltra Sezione della Corte d'appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso diAnzuini [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]