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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 47588/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 del GIP TRIBUNALE di SCIACCA/dato av-viscrglle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Il G.i.p. del Tribunale di Sciacca, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a carico di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.

Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50,

I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ne consegue l'inammissibilità del proposto ricorso in quanto deducente la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

3. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 del GIP TRIBUNALE di SCIACCA/dato av-viscrglle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Il G.i.p. del Tribunale di Sciacca, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a carico di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha dedotto il vizio di motivazione in relazione all'omessa verifica delle condizioni per emettere sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ne consegue l'inammissibilità del proposto ricorso in quanto deducente la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 3. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ens
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