CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04959/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al delitto di appropriazione indebita sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; invero la Corte d'appello con corretti argomenti logici e giuridici ha ritenuto che il dolo specifico, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, sia inferibile alla condotta dell'imputato in quanto egli non solo non ha restituito il veicolo ma non è stato più rintracciato neanche telefonicamente al numero fornito, peraltro il veicolo è stato trasferito all'estero e ritrovato al momento del sequestro senza targhe; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza alla contestata aggravante è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; invero, la Corte d'appello ritiene la pena comunque congrua e lo spiega facendo riferimento a indici di disvalore che sono logicamente e motivatamente espressivi di un rigetto implicito delle generiche con giudizio di prevalenza; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 dicembre