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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 1944

Cassazione n. 13140/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1944 avverso la sentenza del 28/02/2020 della Corte di appello di Messina letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese come da nota allegata; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 19 aprile 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Messina lo ha dichiarato responsabile, ai soli fini civili, per i fatti di calunnia contestati ai capi a) e c) e lo ha condannato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nei due gradi di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal Tribunale con la formula perché il fatto non costituisce reato da due episodi di calunnia: in particolare, al capo a) gli si addebitava di aver dolosamente querelato la parte civile [OSCURATO:PERSONA] accusandola, pur sapendola innocente, di aver falsificato la firma del [OSCURATO:PERSONA] e quelle del figlio [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] apposte in calce alle lettere di dimissioni dirette alla società sportiva ASD [OSCURATO:PERSONA] in data 1 settembre 2009, così causandone l'estromissione dalla società; al capo c) si addebitava all'imputato di aver falsamente incolpato il responsabile del [OSCURATO:PERSONA] del comune di Messina e lo stesso Genovese dei reati di turbativa d'asta e di abuso d'ufficio per avere illecitamente favorito il Genovese nella procedura di affidamento dei servizi per il funzionamento della piscina comunale per la durata di 7 anni.

Il primo giudice aveva ritenuto, quanto al capo a), che la forte conflittualità esistente tra le parti aveva indotto l'imputato a ritenere ragionevolmente che l'autore della falsificazione fosse stato proprio il Genovese, interessato ad estrometterlo dalla società e che ragioni analoghe valevano anche per il capo c), atteso che l'imputato riteneva di essere stato pregiudicato dal diniego illegittimo oppostogli alla richiesta di eseguire il sopralluogo presso gli impianti della piscina comunale, già consentito al Genovese, che gli aveva usurpato la qualità di presidente dell'associazione Waterpolo e aveva presentato altra offerta, sicché nel contestare l'impossibilità di partecipare alla gara per non aver potuto visionare l'impianto, l'imputato era convinto di aver depositato una regolare richiesta di partecipazione alla gara.

Di diverso avviso è stata la Corte di appello, che, accogliendo i rilievi della parte civile appellante, ha rilevato che la falsità delle firme del Moio e di [OSCURATO:PERSONA] era stata confermata dai consulenti tecnici chiamati ad effettuare la verifica anche in sede civile, ritenendo decisiva la circostanza che era stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a consegnare quelle lettere in assemblea, come riferito dal teste Faranda, soggetto estraneo, e come risultava dalle parziali ammissioni dell'imputato, il quale nulla aveva detto circa la propria presenza all'assemblea del 12 settembre 2009, preoccupandosi, invece, di giustificare l'assenza del Moio, documentandone con un biglietto ferroviario la presenza a Milano.

La Corte di appello ha, pertanto, ritenuto che l'aspra conflittualità tra le parti spiegasse, invece, la falsità della denuncia, essendo il [OSCURATO:PERSONA] certo della falsità delle firme apposte sulle lettere di dimissioni da lui stesso presentate anche per i consiglieri assenti.

Analogamente ha ritenuto sussistente la volontà calunniatrice per il fatto contestato al capo c), pur non essendo la condotta idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma: in particolare, la Corte di appello ha ritenuto che l'imputato, qualificando impropriamente come offerta un atto che tale non poteva essere considerato, trattandosi di una mera comunicazione con la quale contestava di non avere potuto visionare gli impianti- condizione per partecipare alla gara-, aveva falsamente incolpato la commissione di gara di favoritismi inesistenti.

Nondimeno, la Corte ha ritenuto che la natura diffamatoria della condotta generasse un diritto al risarcimento per l'accusa pretestuosa formulata a carico di pubblici ufficiali collusi con il Genovese.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che articola due motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge, il vizio di motivazione e il travisamento della prova in relazione alla calunnia di cui al capo a).

In primo luogo, denuncia la mancanza di motivazione rafforzata e l'illogicità della motivazione, in quanto le perizie disposte in sede penale e civile hanno accertato la falsità delle sottoscrizioni dei dimissionari Molo e [OSCURATO:PERSONA], mentre quella dell'imputato non era stata accertata con analoga sicurezza per mancanza dell'originale della lettera di dimissioni.

Tale circostanza non è stata analizzata dalla Corte territoriale, che avrebbe dovuto considerare che le lettere di dimissioni dovevano essere in possesso del Genovese, il quale, invece, non l'aveva mai consegnata.

Segnala che dal verbale di assemblea del 12 settembre 2009 risulta la presenza di tutti e tre i consiglieri dimissionari, ma il dato è inconciliabile con la circostanza che il Molo si trovava a Milano, come risulta dal biglietto aereo prodotto, nominativo (e non anonimo come il biglietto ferroviario, indicato in sentenza) ed è inconciliabile con la presenza dell'imputato, che ha sempre escluso di avervi partecipato, a differenza di quanto indicato in sentenza.

Sul punto si rimarca che la parte civile non era stata in grado di documentare con quali modalità e tempi fosse stata convocata l'assemblea e che l'affidamento riposto dalla Corte di appello nella testimonianza del Faranda è errato, in quanto non è soggetto terzo, ma interessato, in quanto consigliere nominato in luogo dei dimissionari; inoltre, il Genovese ha affermato che furono i tre soci e non il solo imputato a consegnare le lettere di dimissioni il 12 settembre 2009: si sostiene pertanto, che la Corte avrebbe dovuto valutare la credibilità della persona offesa. 2.2 Con il secondo motivo si denunciano gli stessi vizi in relazione alla calunnia contestata al capo c), evidenziando la contraddittorietà della motivazione, in quanto, da un lato, si ritiene che la condotta dell'imputato sia inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma, dall'altro, si reputa, comunque, ravvisabile un illecito civile per la natura diffamatoria della condotta.

Si sottolinea che la Corte non ha tenuto conto della motivazione resa dal primo giudice, che aveva attribuito rilievo al diniego di visionare gli impianti, quale conseguenza della partecipazione alla gara del Genovese, ritenuto dall'imputato soggetto non legittimato, in quanto con delibera del 7 marzo 2011 l'assemblea convocata su decreto del Tribunale di Messina aveva eletto l'imputato presidente della Waterpolo, giustificandosi, pertanto, il convincimento di aver depositato una richiesta di partecipazione alla gara e dovendo l'esclusione attribuirsi al mancato sopralluogo presso gli impianti illegittimamente negatogli.

3. Con memoria del 4 febbraio 2022 il difensore del ricorrente ha ribadito i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento, specie alla luce della allegata sentenza del Tribunale civile di Messina in data 14 settembre 2018, che ha dichiarato false le firme apposte sulle lettere di dimissioni dell'imputato e del figlio.

4. Con memoria del 7 febbraio il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ASD [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, stante la correttezza del ragionamento della Corte di appello, fondato sulla documentazione prodotta in giudizio e sulla circostanza che tutti i testimoni sentiti in dibattimento avevano confermato la presenza del ricorrente all'assemblea e la consegna delle lettere di dimissioni anche del figlio e del nipote, che dovevano ritenersi presenti per delega. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

Premesso che questa Corte (Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019, Papaleo, Rv. 275953) ha ribadito i principi affermati in precedenza (Sez.

U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815), confermando che in base all'art. 576 cod. proc. pen. la parte civile è legittimata all'impugnazione di tutte le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio, senza alcuna distinzione (quindi, anche quelle prive di efficacia di giudicato nel giudizio civile e amministrativo) e senza che alcuna limitazione possa desumersi dalla previsione di cui all'art. 538 cod. proc. pen., consentendo l'art. 576 cod. proc. pen. alla parte civile di ottenere la condanna al risarcimento dei danni in sede di appello, laddove in primo grado sia mancata la sentenza di condanna, pur essendo l'oggetto del giudizio circoscritto ai soli interessi civili e non richiesto al giudice penale di pronunciarsi, neppure incidentalmente, sulla colpevolezza dell'imputato, è innegabile la lacunosità, sonnnnarietà e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di appello si è limitata a sostituire il proprio ragionamento probatorio a quello del primo giudice senza confrontarsi con le argomentazioni esposte e senza illustrare in modo puntuale ed esaustivo gli elementi probatori sui quali ha fondato l'opposta decisione in modo da giustificare il giudizio espresso sulla sussistenza del fatto illecito, sul nesso di causalità e sulle conseguenze lesive derivate alla parte civile.A differenza di quanto indicato in sentenza, il primo giudice non si era limitato ad escludere il dolo in forza della conflittualità tra le parti, ma aveva dato conto degli elementi acquisiti, evidenziando che, contrariamente all'assunto accusatorio, secondo il quale l'imputato era certo dell'innocenza del Genovese e della falsità delle firme apposte sulle lettere di dimissioni per averle lui stesso consegnate in assemblea, dal verbale di assemblea del 12 settembre 2009 risultava la presenza dei tre consiglieri dimissionari ed era stato lo stesso Genovese, in ciò confermando le dichiarazioni del teste Misiti, a dichiarare in dibattimento che né il Moio né [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato all'assemblea e che le lettere erano state consegnate da [OSCURATO:PERSONA] (p. 8 sentenza primo grado).

E', pertanto, illogico accordare rilievo al contenuto del verbale senza alcuna precisazione, specie a fronte della smentita proveniente dalla stessa parte civile e da altro testimone e della provata presenza a Milano del Moio in quella data in base ad un biglietto aereo nominativo, ben più rilevante di un anonimo biglietto ferroviario, di cui si dà atto in sentenza.

Anche il rilievo attribuito alla posizione del teste Faranda non è risolutivo, atteso il diverso contributo dichiarativo del teste Misiti e della posizione assunta dal Faranda nella compagine associativa.

Generico è il riferimento alle parziali ammissioni dell'imputato, di cui non è indicato il contenuto, e ancor più generico il riferimento a prove documentali (come la dicitura di "dirigente non consigliere" in atti successivi) - così a pag. 5 della sentenza impugnata-, di cui non sono chiarite natura, data, contenuto e destinatari, che ne possa spiegare la ritenuta rilevanza.

Non meno rilevante è il mancato accertamento sulle modalità e sui tempi di convocazione dell'assemblea in assenza dei chiarimenti richiesti sul punto al Genovese, che, peraltro, non aveva mai chiarito la ragione per la quale in sede di denuncia aveva consegnato gli originali delle lettere di dimissioni degli altri due consiglieri e solo in copia quella dell'imputato.

La rilevanza di tale circostanza trova riscontro nella sentenza prodotta dalla difesa del ricorrente, con la quale il Tribunale civile ha dichiarato la falsità della firma apposta sulla lettera di dimissioni del [OSCURATO:PERSONA] (e del figlio Davide), valorizzando proprio la mancata produzione da parte del Genovese dell'originale dell'atto.

Ne consegue che ritenere decisiva la circostanza che il verbale di assemblea attestasse la presenza del [OSCURATO:PERSONA] e che questi avesse consegnato le lettere di dimissioni anche degli altri soci per trarne la conferma della volontà dimissionaria e della falsa accusa volontariamente rivolta al Genovese di aver falsificato le sottoscrizioni dei soci e consiglieri dimissionari non è coerentemente né esaustivamente spiegato a fronte delle incertezze e della rilevanza della mancata produzione dell'originale della lettera di dimissioni proprio del [OSCURATO:PERSONA], che l'avrebbe presentata in assemblea.

Ed ancora, è solo affermata, senza minimamente spiegarne le ragioni, l'aspra conflittualità esistente tra le parti, che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, è stata ritenuta il movente della falsa accusa formulata a carico del Genovese, essendo il [OSCURATO:PERSONA] consapevole che la paternità delle sottoscrizioni sarebbe stata esclusa: quindi, il punto centrale sul quale si fonda il ribaltamento della decisione assolutoria non è argomentato, specie a fronte dell'opposta deduzione dell'imputato circa l'interesse del Genovese ad estrometterli dalla società.

Anzi, la Corte di appello si spinge ad affermare che "nell'assenza degli altri due consiglieri, ma nell'intenzione di dar luogo alle dimissioni, è ben possibile che il [OSCURATO:PERSONA] abbia egli stesso sottoscritto le lettere per gli altri, mentkè presumibile, ma persino irrilevante, sia genuina la sua sottoscrizione, comunque, tutt'uno con la presenza all'assemblea che la volontà dimissionaria confermava" (così pag. 5 sentenza impugnata).

In tal modo, la Corte si spinge ad ipotizzare e a ritenere "possibile" che la falsa sottoscrizione delle lettere di dimissioni degli assenti fosse opera del [OSCURATO:PERSONA], che le aveva consegnate, pur avendo omesso di fornire indicazioni sulla sua presenza all'assemblea del 12 settembre 2009, anzi, avendola espressamente esclusa.

La natura ipotetica dell'assunto anche in ordine alla supposta genuinità della sottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA] sulla lettera delle proprie dimissioni è evidente e in contrasto con l'accertamento della falsità di detta sottoscrizione compiuto nel giudizio civile, definito con la sentenza prodotta dalla difesa dell'imputato.

Le lacune e le carenze della motivazione offerta sono pertanto, inidonee a giustificare l'affermazione di responsabilità ai soli fini civili dell'imputato per il fatto di calunnia in danno del Genovese, oggetto del capo a).

Come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 182 del 2021, il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato contestato, ma deve invece, accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano.

Il giudice non deve accertare la causalità penalistica che lega la condotta all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica», in quanto per l'illecito civile vale il diverso criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente", che consente di ritenere adeguatamente dimostrata e processualmente provata una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e, in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)./ Le incertezze evidenziate sia sul piano dell'elemento soggettivo dell'illecito che del nesso causale non consentono di ritenere adeguatamente accertata l'idoneità della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] ad integrare un illecito civile, a provocare un danno ingiusto al Genovese e a produrre conseguenze lesive, risarcibili.

Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata in ordine alla responsabilità civile del [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla domanda risarcitoria formulata in relazione al fatto oggetto del capo a) con rinvio, che va disposto ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello (in tal senso da ultimo Sez.

U, sentenza n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228, che ha dato continuità ai principi già affermati da Sez.

U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087).

2. Diversamente, in relazione al capo c) la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, stante l'estrema contraddittorietà della motivazione relativa al secondo episodio di calunnia.

La Corte di appello ha ritenuto ravvisabile la volontà calunniatoria dell'imputato, pur avendo escluso l'offensività della condotta.

Ha, infatti, valutato il contenuto della comunicazione con la quale il [OSCURATO:PERSONA] contestava l'impossibilità di partecipare alla gara per non aver potuto visionare l'impianto sportivo e ha correttamente escluso che la stessa potesse qualificarsi come offerta, non avendone le caratteristiche, sicché alla comunicazione non poteva riconnettersi alcuna potenzialità lesiva per il responsabile della gara e per il Genovese, accusati di fatti inesistenti.

Ne deriva che, in applicazione della regola di giudizio indicata in precedenza, la stessa Corte di appello ha escluso in radice la sussistenza dell'illecito civile, avendo escluso che il fatto contestato fosse idoneo a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ. e, quindi, a determinare effetti sfavorevoli al danneggiato.

Né può condurre a diversa conclusione la circostanza che la Corte abbia ritenuto la condotta meramente diffamatoria, quindi, comunque, generatrice di un'obbligazione risarcitoria, atteso che la valutazione non concerne il fatto descritto nell'imputazione, ma un fatto completamente diverso, non oggetto di contestazione e di contraddittorio.

Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente alla responsabilità civile del [OSCURATO:PERSONA] correlata alla domanda risarcitoria relativa al fatto oggetto del capo c).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla responsabilità civile diF rancesco Alberto correlata alla domanda risarcitoria per il fatto oggetto 2e- del capo c).

Annulla detta sentenza in ordine alla responsabilità civile di [OSCURATO:PERSONA] correlata alla domanda risarcitoria per il fatto oggetto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/09/1944 avverso la sentenza del 28/02/2020 della Corte di appello di Messina letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle spese come da nota allegata; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 19 aprile 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Messina lo ha dichiarato responsabile, ai soli fini civili, per i fatti di calunnia contestati ai capi a) e c) e lo ha condannato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nei due gradi di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal Tribunale con la formula perché il fatto non costituisce reato da due episodi di calunnia: in particolare, al capo a) gli si addebitava di aver dolosamente querelato la parte civile [OSCURATO:PERSONA] accusandola, pur sapendola innocente, di aver falsificato la firma del [OSCURATO:PERSONA] e quelle del figlio [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] apposte in calce alle lettere di dimissioni dirette alla società sportiva ASD [OSCURATO:PERSONA] in data 1 settembre 2009, così causandone l'estromissione dalla società; al capo c) si addebitava all'imputato di aver falsamente incolpato il responsabile del [OSCURATO:PERSONA] del comune di Messina e lo stesso Genovese dei reati di turbativa d'asta e di abuso d'ufficio per avere illecitamente favorito il Genovese nella procedura di affidamento dei servizi per il funzionamento della piscina comunale per la durata di 7 anni. Il primo giudice aveva ritenuto, quanto al capo a), che la forte conflittualità esistente tra le parti aveva indotto l'imputato a ritenere ragionevolmente che l'autore della falsificazione fosse stato proprio il Genovese, interessato ad estrometterlo dalla società e che ragioni analoghe valevano anche per il capo c), atteso che l'imputato riteneva di essere stato pregiudicato dal diniego illegittimo oppostogli alla richiesta di eseguire il sopralluogo presso gli impianti della piscina comunale, già consentito al Genovese, che gli aveva usurpato la qualità di presidente dell'associazione Waterpolo e aveva presentato altra offerta, sicché nel contestare l'impossibilità di partecipare alla gara per non aver potuto visionare l'impianto, l'imputato era convinto di aver depositato una regolare richiesta di partecipazione alla gara. Di diverso avviso è stata la Corte di appello, che, accogliendo i rilievi della parte civile appellante, ha rilevato che la falsità delle firme del Moio e di [OSCURATO:PERSONA] era stata confermata dai consulenti tecnici chiamati ad effettuare la verifica anche in sede civile, ritenendo decisiva la circostanza che era stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a consegnare quelle lettere in assemblea, come riferito dal teste Faranda, soggetto estraneo, e come risultava dalle parziali ammissioni dell'imputato, il quale nulla aveva detto circa la propria presenza all'assemblea del 12 settembre 2009, preoccupandosi, invece, di giustificare l'assenza del Moio, documentandone con un biglietto ferroviario la presenza a Milano. La Corte di appello ha, pertanto, ritenuto che l'aspra conflittualità tra le parti spiegasse, invece, la falsità della denuncia, essendo il [OSCURATO:PERSONA] certo della falsità delle firme apposte sulle lettere di dimissioni da lui stesso presentate anche per i consiglieri assenti. Analogamente ha ritenuto sussistente la volontà calunniatrice per il fatto contestato al capo c), pur non essendo la condotta idonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma: in particolare, la Corte di appello ha ritenuto che l'imputato, qualificando impropriamente come offerta un atto che tale non poteva essere considerato, trattandosi di una mera comunicazione con la quale contestava di non avere potuto visionare gli impianti- condizione per partecipare alla gara-, aveva falsamente incolpato la commissione di gara di favoritismi inesistenti. Nondimeno, la Corte ha ritenuto che la natura diffamatoria della condotta generasse un diritto al risarcimento per l'accusa pretestuosa formulata a carico di pubblici ufficiali collusi con il Genovese. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che articola due motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge, il vizio di motivazione e il travisamento della prova in relazione alla calunnia di cui al capo a). In primo luogo, denuncia la mancanza di motivazione rafforzata e l'illogicità della motivazione, in quanto le perizie disposte in sede penale e civile hanno accertato la falsità delle sottoscrizioni dei dimissionari Molo e [OSCURATO:PERSONA], mentre quella dell'imputato non era stata accertata con analoga sicurezza per mancanza dell'originale della lettera di dimissioni. Tale circostanza non è stata analizzata dalla Corte territoriale, che avrebbe dovuto considerare che le lettere di dimissioni dovevano essere in possesso del Genovese, il quale, invece, non l'aveva mai consegnata. Segnala che dal verbale di assemblea del 12 settembre 2009 risulta la presenza di tutti e tre i consiglieri dimissionari, ma il dato è inconciliabile con la circostanza che il Molo si trovava a Milano, come risulta dal biglietto aereo prodotto, nominativo (e non anonimo come il biglietto ferroviario, indicato in sentenza) ed è inconciliabile con la presenza dell'imputato, che ha sempre escluso di avervi partecipato, a differenza di quanto indicato in sentenza. Sul punto si rimarca che la parte civile non era stata in grado di documentare con quali modalità e tempi fosse stata convocata l'assemblea e che l'affidamento riposto dalla Corte di appello nella testimonianza del Faranda è errato, in quanto non è soggetto terzo, ma interessato, in quanto consigliere nominato in luogo dei dimissionari; inoltre, il Genovese ha affermato che furono i tre soci e non il solo imputato a consegnare le lettere di dimissioni il 12 settembre 2009: si sostiene pertanto, che la Corte avrebbe dovuto valutare la credibilità della persona offesa. 2.2 Con il secondo motivo si denunciano gli stessi vizi in relazione alla calunnia contestata al capo c), evidenziando la contraddittorietà della motivazione, in quanto, da un lato, si ritiene che la condotta dell'imputato sia inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla norma, dall'altro, si reputa, comunque, ravvisabile un illecito civile per la natura diffamatoria della condotta. Si sottolinea che la Corte non ha tenuto conto della motivazione resa dal primo giudice, che aveva attribuito rilievo al diniego di visionare gli impianti, quale conseguenza della partecipazione alla gara del Genovese, ritenuto dall'imputato soggetto non legittimato, in quanto con delibera del 7 marzo 2011 l'assemblea convocata su decreto del Tribunale di Messina aveva eletto l'imputato presidente della Waterpolo, giustificandosi, pertanto, il convincimento di aver depositato una richiesta di partecipazione alla gara e dovendo l'esclusione attribuirsi al mancato sopralluogo presso gli impianti illegittimamente negatogli. 3. Con memoria del 4 febbraio 2022 il difensore del ricorrente ha ribadito i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento, specie alla luce della allegata sentenza del Tribunale civile di Messina in data 14 settembre 2018, che ha dichiarato false le firme apposte sulle lettere di dimissioni dell'imputato e del figlio. 4. Con memoria del 7 febbraio il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ASD [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, stante la correttezza del ragionamento della Corte di appello, fondato sulla documentazione prodotta in giudizio e sulla circostanza che tutti i testimoni sentiti in dibattimento avevano confermato la presenza del ricorrente all'assemblea e la consegna delle lettere di dimissioni anche del figlio e del nipote, che dovevano ritenersi presenti per delega. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. Premesso che questa Corte (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Papaleo, Rv. 275953) ha ribadito i principi affermati in precedenza (Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240815), confermando che in base all'art. 576 cod. proc. pen. la parte civile è legittimata all'impugnazione di tutte le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio, senza alcuna distinzione (quindi, anche quelle prive di efficacia di giudicato nel giudizio civile e amministrativo) e senza che alcuna limitazione possa desumersi dalla previsione di cui all'art. 538 cod. proc. pen., consentendo l'art. 576 cod. proc. pen. alla parte civile di ottenere la condanna al risarcimento dei danni in sede di appello, laddove in primo grado sia mancata la sentenza di condanna, pur essendo l'oggetto del giudizio circoscritto ai soli interessi civili e non richiesto al giudice penale di pronunciarsi, neppure incidentalmente, sulla colpevolezza dell'imputato, è innegabile la lacunosità, sonnnnarietà e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello si è limitata a sostituire il proprio ragionamento probatorio a quello del primo giudice senza confrontarsi con le argomentazioni esposte e senza illustrare in modo puntuale ed esaustivo gli elementi probatori sui quali ha fondato l'opposta decisione in modo da giustificare il giudizio espresso sulla sussistenza del fatto illecito, sul nesso di causalità e sulle conseguenze lesive derivate alla parte civile.A differenza di quanto indicato in sentenza, il primo giudice non si era limitato ad escludere il dolo in forza della conflittualità tra le parti, ma aveva dato conto degli elementi acquisiti, evidenziando che, contrariamente all'assunto accusatorio, secondo il quale l'imputato era certo dell'innocenza del Genovese e della falsità delle firme apposte sulle lettere di dimissioni per averle lui stesso consegnate in assemblea, dal verbale di assemblea del 12 settembre 2009 risultava la presenza dei tre consiglieri dimissionari ed era stato lo stesso Genovese, in ciò confermando le dichiarazioni del teste Misiti, a dichiarare in dibattimento che né il Moio né [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato all'assemblea e che le lettere erano state consegnate da [OSCURATO:PERSONA] (p. 8 sentenza primo grado). E', pertanto, illogico accordare rilievo al contenuto del verbale senza alcuna precisazione, specie a fronte della smentita proveniente dalla stessa parte civile e da altro testimone e della provata presenza a Milano del Moio in quella data in base ad un biglietto aereo nominativo, ben più rilevante di un anonimo biglietto ferroviario, di cui si dà atto in sentenza. Anche il rilievo attribuito alla posizione del teste Faranda non è risolutivo, atteso il diverso contributo dichiarativo del teste Misiti e della posizione assunta dal Faranda nella compagine associativa. Generico è il riferimento alle parziali ammissioni dell'imputato, di cui non è indicato il contenuto, e ancor più generico il riferimento a prove documentali (come la dicitura di "dirigente non consigliere" in atti successivi) - così a pag. 5 della sentenza impugnata-, di cui non sono chiarite natura, data, contenuto e destinatari, che ne possa spiegare la ritenuta rilevanza. Non meno rilevante è il mancato accertamento sulle modalità e sui tempi di convocazione dell'assemblea in assenza dei chiarimenti richiesti sul punto al Genovese, che, peraltro, non aveva mai chiarito la ragione per la quale in sede di denuncia aveva consegnato gli originali delle lettere di dimissioni degli altri due consiglieri e solo in copia quella dell'imputato. La rilevanza di tale circostanza trova riscontro nella sentenza prodotta dalla difesa del ricorrente, con la quale il Tribunale civile ha dichiarato la falsità della firma apposta sulla lettera di dimissioni del [OSCURATO:PERSONA] (e del figlio Davide), valorizzando proprio la mancata produzione da parte del Genovese dell'originale dell'atto. Ne consegue che ritenere decisiva la circostanza che il verbale di assemblea attestasse la presenza del [OSCURATO:PERSONA] e che questi avesse consegnato le lettere di dimissioni anche degli altri soci per trarne la conferma della volontà dimissionaria e della falsa accusa volontariamente rivolta al Genovese di aver falsificato le sottoscrizioni dei soci e consiglieri dimissionari non è coerentemente né esaustivamente spiegato a fronte delle incertezze e della rilevanza della mancata produzione dell'originale della lettera di dimissioni proprio del [OSCURATO:PERSONA], che l'avrebbe presentata in assemblea. Ed ancora, è solo affermata, senza minimamente spiegarne le ragioni, l'aspra conflittualità esistente tra le parti, che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, è stata ritenuta il movente della falsa accusa formulata a carico del Genovese, essendo il [OSCURATO:PERSONA] consapevole che la paternità delle sottoscrizioni sarebbe stata esclusa: quindi, il punto centrale sul quale si fonda il ribaltamento della decisione assolutoria non è argomentato, specie a fronte dell'opposta deduzione dell'imputato circa l'interesse del Genovese ad estrometterli dalla società. Anzi, la Corte di appello si spinge ad affermare che "nell'assenza degli altri due consiglieri, ma nell'intenzione di dar luogo alle dimissioni, è ben possibile che il [OSCURATO:PERSONA] abbia egli stesso sottoscritto le lettere per gli altri, mentkè presumibile, ma persino irrilevante, sia genuina la sua sottoscrizione, comunque, tutt'uno con la presenza all'assemblea che la volontà dimissionaria confermava" (così pag. 5 sentenza impugnata). In tal modo, la Corte si spinge ad ipotizzare e a ritenere "possibile" che la falsa sottoscrizione delle lettere di dimissioni degli assenti fosse opera del [OSCURATO:PERSONA], che le aveva consegnate, pur avendo omesso di fornire indicazioni sulla sua presenza all'assemblea del 12 settembre 2009, anzi, avendola espressamente esclusa. La natura ipotetica dell'assunto anche in ordine alla supposta genuinità della sottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA] sulla lettera delle proprie dimissioni è evidente e in contrasto con l'accertamento della falsità di detta sottoscrizione compiuto nel giudizio civile, definito con la sentenza prodotta dalla difesa dell'imputato. Le lacune e le carenze della motivazione offerta sono pertanto, inidonee a giustificare l'affermazione di responsabilità ai soli fini civili dell'imputato per il fatto di calunnia in danno del Genovese, oggetto del capo a). Come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 182 del 2021, il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato contestato, ma deve invece, accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano. Il giudice non deve accertare la causalità penalistica che lega la condotta all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica», in quanto per l'illecito civile vale il diverso criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente", che consente di ritenere adeguatamente dimostrata e processualmente provata una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e, in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)./ Le incertezze evidenziate sia sul piano dell'elemento soggettivo dell'illecito che del nesso causale non consentono di ritenere adeguatamente accertata l'idoneità della condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] ad integrare un illecito civile, a provocare un danno ingiusto al Genovese e a produrre conseguenze lesive, risarcibili. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata in ordine alla responsabilità civile del [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla domanda risarcitoria formulata in relazione al fatto oggetto del capo a) con rinvio, che va disposto ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello (in tal senso da ultimo Sez. U, sentenza n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228, che ha dato continuità ai principi già affermati da Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087). 2. Diversamente, in relazione al capo c) la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, stante l'estrema contraddittorietà della motivazione relativa al secondo episodio di calunnia. La Corte di appello ha ritenuto ravvisabile la volontà calunniatoria dell'imputato, pur avendo escluso l'offensività della condotta. Ha, infatti, valutato il contenuto della comunicazione con la quale il [OSCURATO:PERSONA] contestava l'impossibilità di partecipare alla gara per non aver potuto visionare l'impianto sportivo e ha correttamente escluso che la stessa potesse qualificarsi come offerta, non avendone le caratteristiche, sicché alla comunicazione non poteva riconnettersi alcuna potenzialità lesiva per il responsabile della gara e per il Genovese, accusati di fatti inesistenti. Ne deriva che, in applicazione della regola di giudizio indicata in precedenza, la stessa Corte di appello ha escluso in radice la sussistenza dell'illecito civile, avendo escluso che il fatto contestato fosse idoneo a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ. e, quindi, a determinare effetti sfavorevoli al danneggiato. Né può condurre a diversa conclusione la circostanza che la Corte abbia ritenuto la condotta meramente diffamatoria, quindi, comunque, generatrice di un'obbligazione risarcitoria, atteso che la valutazione non concerne il fatto descritto nell'imputazione, ma un fatto completamente diverso, non oggetto di contestazione e di contraddittorio. Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente alla responsabilità civile del [OSCURATO:PERSONA] correlata alla domanda risarcitoria relativa al fatto oggetto del capo c). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla responsabilità civile diF rancesco Alberto correlata alla domanda risarcitoria per il fatto oggetto 2e- del capo c). Annulla detta sentenza in ordine alla responsabilità civile di [OSCURATO:PERSONA] correlata alla domanda risarcitoria per il fatto oggetto
Sentenza Cassazione n. 13140/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris