CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 dicembre 1968
Cassazione n. 17049/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I OSSERVA Con sentenza emessa il 30/03/2021 questa Corte condannava [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalle parti civili e liquidava, tra l'altro, dette spese per "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) come per legge". Sennonché, come documentato dalla difesa di entrambi, [OSCURATO:PERSONA], diversamente da [OSCURATO:PERSONA], risulta essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come da decreto del G.i.p. del Tribunale di Palermo, con conseguente necessità di rimessione per detta posizione alla Corte di assise di appello di Palermo per il decreto di pagamento (come già disposto per le ulteriori parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla suddetta sentenza). A detto errore materiale può e deve, pertanto, rimediarsi con un intervento correttivo ex art. 130 cod. proc. pen. nei termini di cui al dispositivo. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 19753/21 del 30-03-2021 nel senso che, ove è scritto "liquida, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" sia scritto e letto "per [OSCURATO:PERSONA]" e dopo le parole "per [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]" sia aggiunto "e per [OSCURATO:PERSONA]". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali, Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2022.