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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06306/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30436-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamerne domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - C011trOTICOITente - avverso la sentenza n. 2112/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 07/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio - Roma che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di sentenza di incostituzionalità n. 6/2014; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli n. 2943 e 2946 c.c., nonché art. 1, comma 497,

1. n. 266/2005, nonché censura ex art. 360 n. 4 per omessa pronuncia ex art. 116 c.p.c.; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 77 d.P.R. n. 131/1936; che i due motivi possono essere trattati congiuntamente; che, in tema di rimborso delle imposte indebitamente corrisposte, per i tributi dichiarati costituzionalmente illegittimi (o in contrasto, sin dall'origine, con l'ordinamento comunitario), il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale (o della contrarietà all'ordinamento comunitario), in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata Ric. 2020 n. 30436 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -2- dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 cod. civ.), dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità (Cass., 20863/2010; Cass., 19478/2016; Cass., 27797/2019); che, nella specie, la CTR ha accertato che l'istanza di rimborso era stata proposta (il 4.2.2015) ben oltre la scadenza del termine triennale ex art. 77 del D.P.R. n. 131/1986 con decorrenza dal giorno del pagamento (1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.rnillequattrocento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30436-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamerne domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - C011trOTICOITente - avverso la sentenza n. 2112/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 07/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio - Roma che ha confermato la pronuncia della CTP di Roma, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di rimborso imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di sentenza di incostituzionalità n. 6/2014; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli n. 2943 e 2946 c.c., nonché art. 1, comma 497, 1. n. 266/2005, nonché censura ex art. 360 n. 4 per omessa pronuncia ex art. 116 c.p.c.; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 77 d.P.R. n. 131/1936; che i due motivi possono essere trattati congiuntamente; che, in tema di rimborso delle imposte indebitamente corrisposte, per i tributi dichiarati costituzionalmente illegittimi (o in contrasto, sin dall'origine, con l'ordinamento comunitario), il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento, e non dalla sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale (o della contrarietà all'ordinamento comunitario), in quanto il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata Ric. 2020 n. 30436 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- dall'incostituzionalità e quindi non impedisce il decorso della prescrizione (art. 2935 cod. civ.), dovendo escludersi la decorrenza del termine prescrizionale solo dalla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità (Cass., 20863/2010; Cass., 19478/2016; Cass., 27797/2019); che, nella specie, la CTR ha accertato che l'istanza di rimborso era stata proposta (il 4.2.2015) ben oltre la scadenza del termine triennale ex art. 77 del D.P.R. n. 131/1986 con decorrenza dal giorno del pagamento (1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.rnillequattrocento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così
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