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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44095/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24/02/2021, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Cassino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato il reato ascritto al capo B) come tentata truffa, ha escluso la contestata recidiva e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna in relazione ai reati di ricettazione e possesso di documenti falsi.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per tentata truffa, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui peraltro si accoglieva il motivo di appello sulla riqualificazione della truffa nell'ipotesi tentata (si veda, in proposito, pag. 4 sull'idoneità ex ante della condotta dell'imputato a trarre in inganno la vittima, sebbene sia stata posta in essere sotto il controllo delle forze dell'ordine che non gli avevano consentito di acquisire la disponibilità del bene).

Considerato che il motivo è, comunque, manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dalla Corte territoriale, sulla configurabilità della truffa tentata nell'ipotesi di consegna del denaro o del bene sotto il controllo della polizia giudiziaria, come avvenuto nella specie (v.

Sez. 2, n. 27114 del 07/07/2020, Calvanese, Rv. 279656 - 02).

Osservato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta genericamente il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sulla graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, non è frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01) anche atteso che, quando è al di sotto della media edittale, è sufficiente un mero riferimento alla sua adeguatezza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24/02/2021, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Cassino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riqualificato il reato ascritto al capo B) come tentata truffa, ha escluso la contestata recidiva e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna in relazione ai reati di ricettazione e possesso di documenti falsi. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per tentata truffa, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con cui peraltro si accoglieva il motivo di appello sulla riqualificazione della truffa nell'ipotesi tentata (si veda, in proposito, pag. 4 sull'idoneità ex ante della condotta dell'imputato a trarre in inganno la vittima, sebbene sia stata posta in essere sotto il controllo delle forze dell'ordine che non gli avevano consentito di acquisire la disponibilità del bene). Considerato che il motivo è, comunque, manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dalla Corte territoriale, sulla configurabilità della truffa tentata nell'ipotesi di consegna del denaro o del bene sotto il controllo della polizia giudiziaria, come avvenuto nella specie (v. Sez. 2, n. 27114 del 07/07/2020, Calvanese, Rv. 279656 - 02). Osservato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta genericamente il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sulla graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, non è frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01) anche atteso che, quando è al di sotto della media edittale, è sufficiente un mero riferimento alla sua adeguatezza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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