CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03573/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3363/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio del primo , sito in Roma, via Sardegna,14 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di via Machiavelli n. 43 in Selargius , in persona dell’amministratore pro tempore -intimato - avverso la sentenza delTribunale di Nuoro n. 294/2021, depositata il 24 giugno 2021. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 18 dicembre 2023 e, riconvocatosi il Collegio, nella medesima composizione, il 5 febbraio2024; Oggetto: ricorso per cassazione -termine [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza delTribunale di Nuoro, depositata il 4 giugno 202 1 , di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato non dovute le somme richiestedalla società al via Machiavelli n. 43 in Selargius,relative a conguaglio di «partite pregresse» indicate nella fattura 2016000500111626 del 28 aprile 2016; -il Tribunale ha disatteso il gravame della società ritenendo non dovute le maggiori somme a titolo di conguagli per gli anni precedenti in relazione all’introduzione del nuovo metodo tariffario, a seguito della disapplicazione, limitatamente al rapporto dedotto in giudizio, della deliberazione della Autorità indipendente in materia tariffaria per illegittimità della stessa nella parte in cui, oltre a prevedere per il futuro i conguagli annuali quale componente ordinaria necessaria al recupero dei costi e al riequilibrio dei conti, ha previsto il recupero del deficit di bilancio pregresso, in quanto in contrasto con il principio di irretroattività degli atti amministrativi; -il ricorso è affidato a tre motivi; -il [OSCURATO:PERSONA] di via Machiavelli n. 43 in Selargius non spiega alcuna attività difensiva; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - va preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata, non notificata,è stata pubblicata il 24 giugno 2021 e il ricorso in esame è stato notificato il successivo 26 gennaio 2022; - appare evidente che la presente impugnazione è stata proposta successivamente allo scadere del termine di sei mesi di cui all’art. 327, primo comma,cod. proc. civ., pur tenendo in considerazione il periodo di sospensione feriale dei termini, per cui va dichiarata inammissibile;- nulla deve disporsi in tema di governo delle spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così d