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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14069/2026

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, nella causa vertente tra:[OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore delegato e legalerappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:PERSONA] e DELL’[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], FrancescoAnglani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente–controMINISTERO DELL’AGRICOLTURA, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato, nei cui studi in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, èdomiciliato;- controricorrente -udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28ottobre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 3445/2025Numero sezionale 2560/2025Numero di raccolta generale 14069/2026Data pubblicazione 13/05/2026lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero in persona delsostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi la competenza del Tribunale di Milano;vista la richiesta del Tribunale di Cuneo di regolamento dicompetenza d’ufficio ex art. 45 cod. proc. civ., di cui all’ordinanzan. cron. 1413 del 14/02/2025.Rilevato che:1.

Ai fini della migliore comprensione dei fatti di causa, è opportunoriassumere la vicenda sulla base della ricostruzione operata dalTribunale, integrata con gli elementi risultanti dalla memoria delleparti.Con ricorso dinanzi al Tribunale di Lodi, [OSCURATO:SOCIETA]., PomellaGiovanni Christopher e Dall’[OSCURATO:PERSONA] proposero opposizioneavverso l’ordinanza-ingiunzione n. 131 del 08/03/2024 elevata dalDipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] della Tutela della Qualità eRepressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministerodell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste, perl’importo di euro 30.000,00, a titolo di sanzione amministrativapecuniaria per la violazione dell’art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n.198 del 2021, per avere gli stessi modificato unilateralmente ilprezzo di acquisto del latte crudo dal fornitore [OSCURATO:PERSONA], lacui ditta individuale aveva sede in Moretta (CN), mediante letteraraccomandata del 2/5/2023.Il Tribunale di Lodi, accogliendo l’eccezione preliminare diincompetenza per territorio sollevata dal Ministero resistente, cuiaveva aderito la parte opponente, si dichiarò incompetente,ritenendo competente il Tribunale di Cuneo in quanto la violazioneera stata commessa nei confronti dell’azienda agricola Raso aMolfetta, ricadente per l’appunto nel circondario di questoTribunale.2 di 9Numero registro generale 3445/2025Numero sezionale 2560/2025Numero di raccolta generale 14069/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il Tribunale di Cuneo, davanti al quale la causa fu riassunta daparte di [OSCURATO:SOCIETA]., sollevò, nella resistenza del Ministeroopposto, conflitto di competenza davanti a questa Corte conordinanza del 14/2/2025, ritenendo che la violazione non attenessea un rapporto privatistico, ma, a monte, a pratiche commercialisleali, sicché, ai fini della competenza, rilevava il luogo in cui lasocietà opponente aveva assunto la decisione unilaterale dimodificare il prezzo, restando la comunicazione alla ditta di Morettaun mero momento esecutivo della condotta.

Di conseguenza lacompetenza per territorio doveva essere individuata nel [OSCURATO:PERSONA], sede legale della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché luogo dicommissione dell’illecito.Nei termini di rito le parti hanno depositato note difensive, con lequali il Ministero ha chiesto che venisse accertata e dichiarata lacompetenza del Tribunale di Cuneo, essendo stati gli atti lesivicommessi in Moretta, sede dell’azienda agricola Raso, presso cuiera pervenuto l’atto - recettizio - di modifica unilaterale del prezzo,mentre [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e Dall’AstaAlberto si sono rimessi alle valutazioni di questa Corte.2.

Il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Cuneo èinfondato.Al riguardo occorre innanzitutto evidenziare che il d.lgs. 8novembre 2021, n. 198, dalla cui applicazione è insorta lacontroversia in esame, ha dato attuazione alla direttiva (UE)2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile2019, che, nell’ambito delle forniture di prodotti agroalimentari incui «il fornitore o l'acquirente, o entrambi, sono stabilitinell'Unione» (art. 1, comma 2) - ma non anche degli accordi trafornitori e consumatori -, ha introdotto diverse previsioni normativevolte a contrastare pratiche commerciali scorrette tra gli operatoridella filiera agroalimentare caratterizzate da un forte squilibrio a3 di 9Numero registro generale 3445/2025Numero sezionale 2560/2025Numero di raccolta generale 14069/2026Data pubblicazione 13/05/2026vantaggio dell’operatore dotato di maggiore forza contrattuale(l’acquirente), individuando all’uopo un elenco di pratichecommerciali comunque vietate (art. 3, comma 1), e un elenco dipratiche commerciali vietate se non precedentemente concordatein termini chiari e univoci (art. 3, comma 2).In questo contesto si colloca dunque il d.lgs. n. 198 del 2021, ilquale, per quanto qui interessa, ha previsto, all’art. 4 comma 1, deld.lgs., rubricato «Pratiche commerciali sleali vietate», che «Nellerelazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi icontratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche commercialisleali», tra cui rientra «la modifica unilaterale, da partedell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto dicessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, almetodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o dellaconsegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini dipagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di serviziaccessori rispetto alla cessione dei prodotti», descritta alla letteraIl precedente art. 2 della citata normativa detta le definizioni deitermini sopra evidenziati, stabilendo che deve intendersi per«acquirente», «qualsiasi persona fisica o giuridica,indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, oqualsiasi autorità pubblica ricompresa nell'Unione europea cheacquista prodotti agricoli e alimentari; il termine “acquirente” puòincludere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche» (lett. b);per «fornitore», «qualsiasi produttore agricolo o persona fisica ogiuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso ungruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisichee giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le societàcooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di taliorganizzazioni» (lett. i); per «contratti di cessione», «i contratti che4 di 9Numero registro generale 3445/2025Numero sezionale 2560/2025Numero di raccolta generale 14069/2026Data pubblicazione 13/05/2026hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, adeccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle cessioni concontestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché deiconferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte diimprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o adorganizzazioni di produttori, ai sensi del d.lgs. 27 maggio 2005, n.102, di cui essi sono soci» (lett. 2).Il d.lgs. in esame, che ha subito diverse modifiche, sia pure nonrilevanti nel caso di specie, con il decreto legge 15 maggio 2024, n.63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pescae dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategiconazionale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2024, n.101, prevede all’art. 10 una serie di sanzioni, stabilendo al comma4, con riferimento alla condotta in esame, che «salvo che il fattocostituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4,comma 1, lettere c), d), e), f), h), i) e j) si applica all'acquirenteuna sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento delfatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedenteall'accertamento.

La misura della sanzione è determinata facendoriferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso laviolazione nonché all'entità del danno provocato all'altrocontraente.

In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a30.000 euro».Orbene, la Direttiva sopra descritta, così come il d.lgs. in esame,prendono di mira i rapporti economici tra parte agricola e parteindustriale - destinataria dei prodotti agricoli -, nellaconsapevolezza che la maggiore debolezza economica e strutturaledella prima prende corpo nelle relazioni contrattuali intercorrenticon la seconda, provvedendo a conformarne i contenuti al fine dievitare che questi siano investiti da pratiche vessatorie ondepromuovere e tutelare la concorrenza attraverso l’inibizione degli5 di 9Numero registro generale 3445/2025Numero sezionale 2560/2025Numero di raccolta generale 14069/2026Data pubblicazione 13/05/2026effetti pregiudizievoli idonei a incidere sull’equilibrio del mercato esul sistema produttivo agricolo, considerato, per la sua funzioneeconomica e sociale, fondamentale per l’intera comunità, al pari diquanto accade nel codice di consumo di cui al d.lgs. n. 205/2006.E’ allora evidente che le norme descritte dal d.lgs. non faccianoaltro che disciplinare i rapporti privatistici attraverso l’imposizionedi obblighi e divieti alle imprese, che, in ragione del loro potere,siano in grado di incidere sulla condotta economica dei privati, cosìsvolgendo, di fatto, una funzione integrativa dell’autonomianegoziale e concorrendo alla determinazione del regolamento deltesto contrattuale, cui fa da contraltare, in caso di violazione deiprecetti imperativi da esso previsti, l’applicazione di sanzioni penali,civili e amministrative.A tal fine, il d.lgs. n. 198 del 2021 ha, da una parte, previstoprincipi ed elementi essenziali da rispettare nella stipula di contrattidi cessione (tra cui la forma scritta per le pattuizioni relative alladurata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo emodalità di consegna e di pagamento), come sancito nell’art. 3, e,dall’altra, vietato all’acquirente le pratiche commerciali slealidescritte dall’art. 4 e considerate tali ex lege, sostanzialmenteimpedendo all’acquirente di imporre al venditore clausolecontrattuali unilateralmente determinate, sia nella faseprecontrattuale, sia in quella contrattuale.In quest’ultimo contesto si inserisce la condotta descritta all’art. 4,comma 1, lett. d), del ridetto d.lgs., in quanto, come osservatodalla dottrina, lo squilibrio tra le due parti contrattuali si manifestaprevalentemente nel momento della determinazione del prezzo deiprodotti, andando ad incidere sulla libertà contrattualedell’imprenditore agricolo a causa dell’imposizione di condizioniunilateralmente predisposte dalla parte industriale acquirente,secondo quanto rilevato dal Libro verde sulle pratiche commerciali6 di 9Numero registro generale 3445/2025Numero sezionale 2560/2025Numero di raccolta generale 14069/2026Data pubblicazione 13/05/2026sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare traimprese in Europa del 31 gennaio 2013 (si veda in tema di prezzodel latte e dei prodotti lattiero-caseari, CGUE 13 novembre 2019,[OSCURATO:PERSONA], in C-2/18, punto 53, secondo cui gli Statimembri dispongono di una competenza residua per adottare misurein materia di lotta contro le pratiche commerciali sleali, le qualihanno l’effetto di regolamentare il processo di libera negoziazionedei prezzi, anche se tali misure incidono sul principio di liberanegoziazione del prezzo da pagare per la consegna di latte crudorisultante dall’articolo 148 del Regolamento n. 1308/2013 e,pertanto, sul funzionamento del mercato interno nel settoreinteressato; sulla correlazione tra prezzo e pratiche scorrette vediCGUE, 11 marzo 2021, Commissione europea c/ Ungheria in C-400/19).La norma in esame vieta, dunque, la modifica unilaterale, da partedell’acquirente, delle condizioni di un contratto di cessione diprodotti agricoli e alimentari, ciò implicando, innanzitutto lapreesistenza di un contratto di cessione già formato e, quindi, launilaterale imposizione di una condizione diversa da quellapreviamente concordata e idonea a incidere sul sinallagmacontrattuale.Posto che il d.lgs. in esame prevede interventi correttivi volti adevitare l’approfittamento della parte contrattuale più forte rispettoalla parte più debole (l’impresa agricola) concretatosi conl’unilaterale modifica delle condizioni contrattuali precedentementepattuite con conseguente incidenza sul sinallagma contrattuale,onde garantire l’attuazione dei principi di chiarezza e simmetriacontrattuale, alla stregua delle buone pratiche commercialidescritte all’art. 6, è evidente che la condotta intanto può dirsiconsumata in quanto sia avvenuto il contatto tra l’impresaacquirente e l’impresa agricola, giacché solo in tal modo può7 di 9Numero registro generale 3445/2025Numero sezionale 2560/2025Numero di raccolta generale 14069/2026Data pubblicazione 13/05/2026prendere corpo la pratica sleale vietata ex lege, costituendo,invece, qualunque decisione assunta dagli organi deliberativi dellaprima, ma non esternata alla seconda, un mero atto preparatorioininfluente sulla precedente pattuizione.Pertanto, essendosi la condotta consumata, nella specie, con laricezione, da parte dell’impresa agricola, della unilaterale modificadel prezzo trasmessa dall’impresa commerciale, è evidente che lacompetenza territoriale deve individuarsi nella circoscrizione delTribunale in cui ha sede la venditrice, ossia, come correttamenteaffermato al Tribunale di Lodi, il Tribunale di Cuneo.Può allora affermarsi il seguente principio di diritto:In tema di illeciti amministrativi, il divieto, posto dall’art. 4, comma1, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 2021, a carico dell’acquirente o delfornitore di modificare unilateralmente le condizioni di un contrattodi cessione di prodotti agricoli e alimentari (nella specie il prezzodella fornitura del latte), rispondendo alla duplice esigenza ditutelare sia la parte contrattuale economicamente più debole (ossial’impresa agricola), sia, più in generale, l’equilibrio del mercato e ilsistema produttivo agricolo da pratiche commerciali scorrette postein essere dalla parte economicamente più forte (ossia l’industria),incide sull’autonomia negoziale, conformandola con funzioneintegrativa, onde promuovere la concorrenza attraverso l’inibizionedegli effetti pregiudizievoli idonei a incidere sull’equilibrio delmercato e sul sistema produttivo agricolo.

Ne consegue che,consumandosi la violazione del suddetto obbligo nel momentonegoziale, la competenza per territorio del giudice va individuatanel luogo in cui la modifica unilaterale del contratto, impostadall’acquirente, viene ricevuta dal venditore e non già nel luogo incui questa viene deliberata.Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Cuneo,8 di 9Numero registro generale 3445/2025Numero sezionale 2560/2025Numero di raccolta generale 14069/2026Data pubblicazione 13/05/2026Giuseppe) ha ricevuto la modifica unilaterale del prezzo impostadalla ricorrente nella propria sede in Moretta (CN).Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamentodi competenza richiesto d'ufficio (Cass. Sez. 2, 17/11/2004, n.21737).

P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di Cuneo, davanti alquale vanno rimesse le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 28/10/2025.Il PresidenteMilena Falaschi9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, nella causa vertente tra:[OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’amministratore delegato e legalerappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,[OSCURATO:PERSONA] e DELL’[OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], FrancescoAnglani, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente–controMINISTERO DELL’AGRICOLTURA, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato, nei cui studi in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, èdomiciliato;- controricorrente -udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28ottobre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 3445/2025Numero sezionale 2560/2025Numero di raccolta generale 14069/2026Data pubblicazione 13/05/2026lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero in persona delsostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi la competenza del Tribunale di Milano;vista la richiesta del Tribunale di Cuneo di regolamento dicompetenza d’ufficio ex art. 45 cod. proc. civ., di cui all’ordinanzan. cron. 1413 del 14/02/2025.Rilevato che:1. Ai fini della migliore comprensione dei fatti di causa, è opportunoriassumere la vicenda sulla base della ricostruzione operata dalTribunale, integrata con gli elementi risultanti dalla memoria delleparti.Con ricorso dinanzi al Tribunale di Lodi, [OSCURATO:SOCIETA]., PomellaGiovanni Christopher e Dall’[OSCURATO:PERSONA] proposero opposizioneavverso l’ordinanza-ingiunzione n. 131 del 08/03/2024 elevata dalDipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] della Tutela della Qualità eRepressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministerodell’Agricoltura, della [OSCURATO:PERSONA] e delle Foreste, perl’importo di euro 30.000,00, a titolo di sanzione amministrativapecuniaria per la violazione dell’art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n.198 del 2021, per avere gli stessi modificato unilateralmente ilprezzo di acquisto del latte crudo dal fornitore [OSCURATO:PERSONA], lacui ditta individuale aveva sede in Moretta (CN), mediante letteraraccomandata del 2/5/2023.Il Tribunale di Lodi, accogliendo l’eccezione preliminare diincompetenza per territorio sollevata dal Ministero resistente, cuiaveva aderito la parte opponente, si dichiarò incompetente,ritenendo competente il Tribunale di Cuneo in quanto la violazioneera stata commessa nei confronti dell’azienda agricola Raso aMolfetta, ricadente per l’appunto nel circondario di questoTribunale.2 di 9Numero registro generale 3445/2025Numero sezionale 2560/2025Numero di raccolta generale 14069/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il Tribunale di Cuneo, davanti al quale la causa fu riassunta daparte di [OSCURATO:SOCIETA]., sollevò, nella resistenza del Ministeroopposto, conflitto di competenza davanti a questa Corte conordinanza del 14/2/2025, ritenendo che la violazione non attenessea un rapporto privatistico, ma, a monte, a pratiche commercialisleali, sicché, ai fini della competenza, rilevava il luogo in cui lasocietà opponente aveva assunto la decisione unilaterale dimodificare il prezzo, restando la comunicazione alla ditta di Morettaun mero momento esecutivo della condotta. Di conseguenza lacompetenza per territorio doveva essere individuata nel [OSCURATO:PERSONA], sede legale della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché luogo dicommissione dell’illecito.Nei termini di rito le parti hanno depositato note difensive, con lequali il Ministero ha chiesto che venisse accertata e dichiarata lacompetenza del Tribunale di Cuneo, essendo stati gli atti lesivicommessi in Moretta, sede dell’azienda agricola Raso, presso cuiera pervenuto l’atto - recettizio - di modifica unilaterale del prezzo,mentre [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e Dall’AstaAlberto si sono rimessi alle valutazioni di questa Corte.2. Il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Cuneo èinfondato.Al riguardo occorre innanzitutto evidenziare che il d.lgs. 8novembre 2021, n. 198, dalla cui applicazione è insorta lacontroversia in esame, ha dato attuazione alla direttiva (UE)2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile2019, che, nell’ambito delle forniture di prodotti agroalimentari incui «il fornitore o l'acquirente, o entrambi, sono stabilitinell'Unione» (art. 1, comma 2) - ma non anche degli accordi trafornitori e consumatori -, ha introdotto diverse previsioni normativevolte a contrastare pratiche commerciali scorrette tra gli operatoridella filiera agroalimentare caratterizzate da un forte squilibrio a3 di 9Numero registro generale 3445/2025Numero sezionale 2560/2025Numero di raccolta generale 14069/2026Data pubblicazione 13/05/2026vantaggio dell’operatore dotato di maggiore forza contrattuale(l’acquirente), individuando all’uopo un elenco di pratichecommerciali comunque vietate (art. 3, comma 1), e un elenco dipratiche commerciali vietate se non precedentemente concordatein termini chiari e univoci (art. 3, comma 2).In questo contesto si colloca dunque il d.lgs. n. 198 del 2021, ilquale, per quanto qui interessa, ha previsto, all’art. 4 comma 1, deld.lgs., rubricato «Pratiche commerciali sleali vietate», che «Nellerelazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi icontratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche commercialisleali», tra cui rientra «la modifica unilaterale, da partedell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto dicessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, almetodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o dellaconsegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini dipagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di serviziaccessori rispetto alla cessione dei prodotti», descritta alla letteraIl precedente art. 2 della citata normativa detta le definizioni deitermini sopra evidenziati, stabilendo che deve intendersi per«acquirente», «qualsiasi persona fisica o giuridica,indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, oqualsiasi autorità pubblica ricompresa nell'Unione europea cheacquista prodotti agricoli e alimentari; il termine “acquirente” puòincludere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche» (lett. b);per «fornitore», «qualsiasi produttore agricolo o persona fisica ogiuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso ungruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisichee giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le societàcooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di taliorganizzazioni» (lett. i); per «contratti di cessione», «i contratti che4 di 9Numero registro generale 3445/2025Numero sezionale 2560/2025Numero di raccolta generale 14069/2026Data pubblicazione 13/05/2026hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, adeccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle cessioni concontestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché deiconferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte diimprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o adorganizzazioni di produttori, ai sensi del d.lgs. 27 maggio 2005, n.102, di cui essi sono soci» (lett. 2).Il d.lgs. in esame, che ha subito diverse modifiche, sia pure nonrilevanti nel caso di specie, con il decreto legge 15 maggio 2024, n.63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pescae dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategiconazionale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2024, n.101, prevede all’art. 10 una serie di sanzioni, stabilendo al comma4, con riferimento alla condotta in esame, che «salvo che il fattocostituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all'articolo 4,comma 1, lettere c), d), e), f), h), i) e j) si applica all'acquirenteuna sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento delfatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedenteall'accertamento. La misura della sanzione è determinata facendoriferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso laviolazione nonché all'entità del danno provocato all'altrocontraente. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a30.000 euro».Orbene, la Direttiva sopra descritta, così come il d.lgs. in esame,prendono di mira i rapporti economici tra parte agricola e parteindustriale - destinataria dei prodotti agricoli -, nellaconsapevolezza che la maggiore debolezza economica e strutturaledella prima prende corpo nelle relazioni contrattuali intercorrenticon la seconda, provvedendo a conformarne i contenuti al fine dievitare che questi siano investiti da pratiche vessatorie ondepromuovere e tutelare la concorrenza attraverso l’inibizione degli5 di 9Numero registro generale 3445/2025Numero sezionale 2560/2025Numero di raccolta generale 14069/2026Data pubblicazione 13/05/2026effetti pregiudizievoli idonei a incidere sull’equilibrio del mercato esul sistema produttivo agricolo, considerato, per la sua funzioneeconomica e sociale, fondamentale per l’intera comunità, al pari diquanto accade nel codice di consumo di cui al d.lgs. n. 205/2006.E’ allora evidente che le norme descritte dal d.lgs. non faccianoaltro che disciplinare i rapporti privatistici attraverso l’imposizionedi obblighi e divieti alle imprese, che, in ragione del loro potere,siano in grado di incidere sulla condotta economica dei privati, cosìsvolgendo, di fatto, una funzione integrativa dell’autonomianegoziale e concorrendo alla determinazione del regolamento deltesto contrattuale, cui fa da contraltare, in caso di violazione deiprecetti imperativi da esso previsti, l’applicazione di sanzioni penali,civili e amministrative.A tal fine, il d.lgs. n. 198 del 2021 ha, da una parte, previstoprincipi ed elementi essenziali da rispettare nella stipula di contrattidi cessione (tra cui la forma scritta per le pattuizioni relative alladurata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo emodalità di consegna e di pagamento), come sancito nell’art. 3, e,dall’altra, vietato all’acquirente le pratiche commerciali slealidescritte dall’art. 4 e considerate tali ex lege, sostanzialmenteimpedendo all’acquirente di imporre al venditore clausolecontrattuali unilateralmente determinate, sia nella faseprecontrattuale, sia in quella contrattuale.In quest’ultimo contesto si inserisce la condotta descritta all’art. 4,comma 1, lett. d), del ridetto d.lgs., in quanto, come osservatodalla dottrina, lo squilibrio tra le due parti contrattuali si manifestaprevalentemente nel momento della determinazione del prezzo deiprodotti, andando ad incidere sulla libertà contrattualedell’imprenditore agricolo a causa dell’imposizione di condizioniunilateralmente predisposte dalla parte industriale acquirente,secondo quanto rilevato dal Libro verde sulle pratiche commerciali6 di 9Numero registro generale 3445/2025Numero sezionale 2560/2025Numero di raccolta generale 14069/2026Data pubblicazione 13/05/2026sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare traimprese in Europa del 31 gennaio 2013 (si veda in tema di prezzodel latte e dei prodotti lattiero-caseari, CGUE 13 novembre 2019,[OSCURATO:PERSONA], in C-2/18, punto 53, secondo cui gli Statimembri dispongono di una competenza residua per adottare misurein materia di lotta contro le pratiche commerciali sleali, le qualihanno l’effetto di regolamentare il processo di libera negoziazionedei prezzi, anche se tali misure incidono sul principio di liberanegoziazione del prezzo da pagare per la consegna di latte crudorisultante dall’articolo 148 del Regolamento n. 1308/2013 e,pertanto, sul funzionamento del mercato interno nel settoreinteressato; sulla correlazione tra prezzo e pratiche scorrette vediCGUE, 11 marzo 2021, Commissione europea c/ Ungheria in C-400/19).La norma in esame vieta, dunque, la modifica unilaterale, da partedell’acquirente, delle condizioni di un contratto di cessione diprodotti agricoli e alimentari, ciò implicando, innanzitutto lapreesistenza di un contratto di cessione già formato e, quindi, launilaterale imposizione di una condizione diversa da quellapreviamente concordata e idonea a incidere sul sinallagmacontrattuale.Posto che il d.lgs. in esame prevede interventi correttivi volti adevitare l’approfittamento della parte contrattuale più forte rispettoalla parte più debole (l’impresa agricola) concretatosi conl’unilaterale modifica delle condizioni contrattuali precedentementepattuite con conseguente incidenza sul sinallagma contrattuale,onde garantire l’attuazione dei principi di chiarezza e simmetriacontrattuale, alla stregua delle buone pratiche commercialidescritte all’art. 6, è evidente che la condotta intanto può dirsiconsumata in quanto sia avvenuto il contatto tra l’impresaacquirente e l’impresa agricola, giacché solo in tal modo può7 di 9Numero registro generale 3445/2025Numero sezionale 2560/2025Numero di raccolta generale 14069/2026Data pubblicazione 13/05/2026prendere corpo la pratica sleale vietata ex lege, costituendo,invece, qualunque decisione assunta dagli organi deliberativi dellaprima, ma non esternata alla seconda, un mero atto preparatorioininfluente sulla precedente pattuizione.Pertanto, essendosi la condotta consumata, nella specie, con laricezione, da parte dell’impresa agricola, della unilaterale modificadel prezzo trasmessa dall’impresa commerciale, è evidente che lacompetenza territoriale deve individuarsi nella circoscrizione delTribunale in cui ha sede la venditrice, ossia, come correttamenteaffermato al Tribunale di Lodi, il Tribunale di Cuneo.Può allora affermarsi il seguente principio di diritto:In tema di illeciti amministrativi, il divieto, posto dall’art. 4, comma1, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 2021, a carico dell’acquirente o delfornitore di modificare unilateralmente le condizioni di un contrattodi cessione di prodotti agricoli e alimentari (nella specie il prezzodella fornitura del latte), rispondendo alla duplice esigenza ditutelare sia la parte contrattuale economicamente più debole (ossial’impresa agricola), sia, più in generale, l’equilibrio del mercato e ilsistema produttivo agricolo da pratiche commerciali scorrette postein essere dalla parte economicamente più forte (ossia l’industria),incide sull’autonomia negoziale, conformandola con funzioneintegrativa, onde promuovere la concorrenza attraverso l’inibizionedegli effetti pregiudizievoli idonei a incidere sull’equilibrio delmercato e sul sistema produttivo agricolo. Ne consegue che,consumandosi la violazione del suddetto obbligo nel momentonegoziale, la competenza per territorio del giudice va individuatanel luogo in cui la modifica unilaterale del contratto, impostadall’acquirente, viene ricevuta dal venditore e non già nel luogo incui questa viene deliberata.Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Cuneo,8 di 9Numero registro generale 3445/2025Numero sezionale 2560/2025Numero di raccolta generale 14069/2026Data pubblicazione 13/05/2026Giuseppe) ha ricevuto la modifica unilaterale del prezzo impostadalla ricorrente nella propria sede in Moretta (CN).Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamentodi competenza richiesto d'ufficio (Cass. Sez. 2, 17/11/2004, n.21737). P.Q.MLa Corte dichiara la competenza del Tribunale di Cuneo, davanti alquale vanno rimesse le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 28/10/2025.Il PresidenteMilena Falaschi9 di 9
Sentenza Cassazione n. 14069/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris