CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 aprile 1983
Cassazione n. 41651/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] altra parte: Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del 26/11/2024 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma, quale giudice della riparazione, conl'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita a seguito di arresto in flagranza in data 11.3.2022, nell’ambito di un procedimento penale per reati in materia di stupefacentied altro dai quali è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. Deduce –in sintesi – come la Corte di merito abbia adottato un motivazione avulsa dalle risultanze processuali, non avendo considerato, ai fini che qui rilevano, il comportamento collaborativo dell’istante e l’evidente erronea valutazione dei giudici della cautela, atteso che le argomentazioni difensive del [OSCURATO:PERSONA] rese nell’immediatezza dei fatti –secondo cui la droga trovata in casa era destinata ad uso personale, mentre le carte di credito ed il denaro contante trovati nella sua disponibilità erano beni legittimamente detenuti– risultavano corroborate da copiosa produzione documentale, che avrebbe dovuto indurre i giudicanti a disporre l’immediata scarcerazione dell’indagato. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta , ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero resistente ha depositato memoria scritta con cui insiste per la reiezione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, quindi,rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall’interessato. Èinfatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendoin rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’[OSCURATO:PERSONA] giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’autorità giudiziaria. Pertanto,è sufficiente considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" -e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La, Rv. 268952 – 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 259082- 01) . La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 -dep. 1996, Sarnataro; Sez. 4, n. 13360 del 28/02/2025, Demasi, Rv. 287903 -01). 3. L’ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto dianzi accennati. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento dell’interessato, pur riconosciuto privo di rilevanza penale, abbia contribuito colposamente in maniera decisiva all’emissione e al protrarsi della misura cautelare. Ciò essenzialmente perché trovato , in primo luogo, in possesso di stupefacente (rivendicato per uso personale) in quantità e tipologia multipla. Tale condotta- indipendentemente dalla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, che attiene alla diversa fase cautelare , la quale non può essere rimessa in discussione in questa sede -è stata logicamente ritenuta colposamente ostativa alla riparazione, ed avente effetto sinergico rispetto alla misura cautelare subita, trattandosi di possesso di sostanze stupefacenti (di diversa natura)in quantitativo prima facienon in linea con l’uso personale, come tale gravemente imprudente in quanto foriero di un non imprevedibile intervento dell’[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, va qui ribadito l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, costituisce comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, il possesso in circostanze indizianti di un quantitativo di sostanze stupefacenti eccedente il valore-soglia previsto dal d.m. 11 aprile 2000, che, seppur ritenuto in concreto penalmente irrilevante, integra comunque gli estremi di un illecito amministrativo, idoneo a provocare l'intervento della polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 22486 del 18/04/2018, Calvio, Rv. 273397 – 01 ; Sez. 4, n. 10653 del 12/07/2012 - dep. 2013, Leka, Rv. 255276- 01) . Nel caso di specie, si tratta di quantitativo che va ben al di là del valore-soglia previsto dalla normativa dianzi richiamata, per cui è indubbio che la condotta in esame, pur se ritenuta insufficient e ai fini della dichiarazione di responsabilità, è stata congruamente ritenuta espressione di macroscopica negligenza, imprudenza e ha concretizzato la violazione di norme da cui derivano sanzioni di carattere amministrativo. Allo stesso modo, in maniera non illogica sono state considerate gravemente colpose e sinergiche rispetto alla misura custodiale subitadal [OSCURATO:PERSONA] le ulteriori condotte del medesimo, accertate in sede di cognizione, costituite dal riscontrato possesso di diverse carte di credito non intestate al ricorrente e di una ingente somma di denaro in contanti (euro 205.980,00), custodita in casa anche afini di aggiramento della normativa antiriciclaggio. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (cfr. Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, Rv. 286737 –01). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese in f