CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09811/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVAZIONE 1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Lecce con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali per l'anno 2010. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato in ragione della crisi economica della ditta individuale dell'imputato che non aveva consentito il pagamento delle imposte, sicchè la condotta non era sorretta da coscienza e volontà. Chiede l'assoluzione dal reato ascritto. 3. Il ricorso è inammissibile perché la censura non si coniuga con la decisione ed è manifestamente infondata. Va, in primo luogo, rammentato che il d.Lgs. n. 74/2000, art. 5 punisce, com'è noto, la mancata presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti a questa tenuti. Trattasi di reato omissivo proprio, essendo soggetti attivi del reato coloro che sono obbligati alla presentazione di taluna delle dichiarazioni annuali previste dalla disposizione (Sez. 3, n. 9163 del 29/10/2009, Lombardi, Rv. 246208 - 01; Sez. 3, n. 37856 del 18/06/2015, Porzio, Rv. 265087 - 01). In tale ambito, non rileva la eventuale sussistenza di una crisi economica che abbia impedito il versamento delle imposte dovute giacchè ciò che viene ad essere punito è la condotta omissiva della presentazione delle dichiarazioni in presenza di produzione di redditi superiori ad una soglia di punibilità che non vengono contestate dall'imputato. A fronte dell'omissione della presentazione resta priva di rilievo scriminante il mancato pagamento delle imposte per effetto di una crisi economica. La censura, in definitiva, non si coniuga con la struttura del reato ed è manifestamente infondata in diritto. 4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma che pare congruo determinare in euro 3.000,00 ai sensi dell'art.616 c.p.p. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di C 3000,00v in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21