CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Riccardi che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] k5".(eisi,v/96-ve_A- 1. ConFaecrein epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare la capacità di Graviano di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale, il Tribunale, valorizzando, in risposta alle doglianze difensive, quanto accertato nelle sentenze P in esecuzione e nelle informative in atti, ha posto in evidenza: - il ruolo di vertice svolto da Graviano, per un lungo periodo, nell'ambito dell'organizzazione mafiosa Cosa nostra, quale reggente sino al 1993 del mandamento di Brancaccio; - la partecipazione, quale mandante o esecutore, ad una pluralità di reati non solo di estrema gravità2ma strategici nel perseguimento dell'obiettivo del sodalizio di contrapposizione violenta allo Stato (tra gli altri: le stragi di Capaci, via D'Amelio, ulteriori episodi stragisti commessi a Roma, Milano e Firenze, omicidio di don [OSCURATO:PERSONA]); - l'attuale vitalità della compagine associativa in cui Graviano aveva a lungo militato (tra il 2017 ed il 2021 sono stati arrestati in esecuzione di numerose operazioni di polizia diecine di affiliati operanti nel mandamento di Brancaccio ed è stata dimostrata la persistenza del controllo del territorio da parte del clan con infiltrazioni anche nei consigli comunali, molti dei quali sono stati sciolti); - la dissociazione meramente verbale di Graviano cui non sono seguiti atteggiamenti concreti sintomatici del distacco dal sistema di valori mafiosi e l'effettivo abbandono dei legami criminali. 2. Avverso l'illustrato decreto, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il Tribunale di sorveglianza non ha motivato adeguatamente sul ruolo che egli avrebbe rivestito all'interno dell'associazione. Non ha, infatti, preso in considerazione le numerose sentenze, pur analiticamente indicate dalla difesa, che, sulla base di emergenze probatorie più recenti, hanno ritenuto accertato la c - _• sua partecipazione kqatilq "semplice uomo d'onore"; escludendo anche che fosse uno dei membri della commissione provinciale nella qualità di capo del mandamento d Brancaccio, ruolo rivestito in via esclusiva da [OSCURATO:PERSONA]. Altrettanto illogico è l'apparato giustificativo posto a sostegno dell'attuale permanente operatività sul territorio dell'associazione criminale di appartenenza del condannato e della sua capacità di mantenere collegamenti con il gruppo all'esterno cumet- Non è stata presa in alcuna in Ecconsiderazione la tesi difensiva, avallata -- dai più recenti provvedimenti giudiziari pure citati nel provvedimento, che il clan Brancaccio è stato sostituito dal clan Ciaculli, i cui vertici non hanno mai avuto alcun rapporto con Graviano, ed è stato enfatizzato il contenuto di alcune conversazioni captate in carcere in cui Graviano, lungi dal minacciare il magistrato [OSCURATO:PERSONA] ed il presentatore televisivo Giletti, si è limitato a commentare una tramessione condotta da quest'ultimo.L'affermazione secondo cui Graviano, nonostante si sia pubblicamente dissociato, non ha dimostrato di avere reciso legami con il sodalizio mafioso di appartenenza - oltre a discostarsi da più pronunce della Corte Edu e della Corte Costituzionale analiticamente richiamate che hanno ribadito la superiorità della funzione rieducativa della pena sull'esigenze di prevenzione, generale e speciale, e hanno escluso l'impiego ai fini dall'ammissione ai benefici penitenziari di automatismi e presunzioni di pericolosità come quella fondata sull'assenza di collaborazione - non tiene conto del reale contenuto della relazione predisposta dagli educatori, i quali danno conto di una rivisitazione del passato deviante, di una effettiva partecipazione all'opera di rieducazione e di una vera e propria revisione critica, ampiamente dimostrata/sia dal percorso personale intrapreso che lo ha portato a conseguire la laurea in economia e commercio sia dallo stile di vita attualmente condotto dai componenti del suo nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure infondate e, pertanto, deve essere rigettato. 1. Costituisce approdo ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale che il regime differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. mira a contenere la pericolosità di singoli detenuti, proiettata anche all'esterno del carcere, in particolare impedendo i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà: collegamenti che potrebbero realizzarsi attraverso i contatti con il mondo esterno che lo stesso ordinamento penitenziario normalmente favorisce, quali strumenti di reinserimento sociale (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 376 del 1997; ordinanza n. 417 del 2004 e n. 192 del 1998 e più, di recente, sentenze n. 186 del 2018 e 97 del 2020). Con l'applicazione del regime differenziato si intende, quindi, evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il regime penitenziario normale, possano continuare a tenere contatti illeciti e ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dall'interno del carcere, il controllo sulle attività delittuose in seno all'organizzazione stessa (sentenza n. 143 del 2013). 2. Ai fini dell'adozione del provvedimento di applicazione di tale regime che comporta la sospensione, in tutto o in parte, delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti condannati o imputati per gravi reati espressamente individuati, occorrono «elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva». Non si esige sul punto un giudizio di certezza secondo i parametri dell'accertamento probatorio ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, ma la formulazione dì una ragionevole previsione sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti, fra cui assumono primaria rilevanza, sempre in chiave di valutazione prognostica, quelli desumibili dai fatti di cui alle condanne già intervenute o ai procedimenti ancora in corso (fra le altre, Sez. 1, n. 4857 del 10/03/2016, Rv. 267248). Si tratta, quindi, di un accertamento prognostico diverso da quello finalizzato a verificare il pericolo di reiterazione delle medesime condotte delittuose perché, in un'ottica di tutela più anticipata, ha come obbiettivo di prevenire, tramite le funzionali prescrizioni del regime detentivo speciale, già il solo collegamento operativo con il contesto di criminalità organizzata nel quale sono maturati i fatti di grave allarme sociale posti a fondamento della detenzione 3. Ai fini della proroga del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., va, invece, apprezzato non tanto il concreto realizzarsi di momenti di collegamento esterno con il contesto di criminalità organizzata in ragione dell'elusione delle particolari disposizioni già predisposte per impedirli, quanto più propriamente la necessità di rendere ancora vigenti tali disposizioni, riscontrandosi - non necessariamente in considerazione di elementi sopraggiunti - la permanenza di quelle apprezzabili condizioni di pericolo che avevano giustificato originariamente il regime speciale (Sez.1, n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274912; Sez. 1, n. 4 41731 del 15/11/2005, Stranieri, Rv. 232892; Sez. 1, n. 36302 del 21/09/2005, Grimaldi; Rv. 232114). Va, infatti, verificata, a mente dell'art. 41-bis comma 2, cit., la «capacità» di mantenere quei collegamenti a suo tempo riscontrati, «anche» tenendo conto di alcuni parametri elencati, in termini non esaustivi: il profilo criminale, la posizione rivestita all'interno dell'associazione, la perdurante operatività della stessa, la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, gli esiti del trattamento penitenziario, il tenore di vita dei familiari del sottoposto. Mentre si sottolinea che il mero decorso del tempo non costituisce da solo elemento sufficiente a escludere la «capacità» di cui sopra. 4. Il perimetro e le modalità del controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali previsti dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., circoscritto nel testo attuale del successivo comma 2-sexies alla verifica della "sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento" sono state precisate da numerosi interventi della Corte costituzionale. 4.1. Con riferimento ai provvedimenti di applicazione del regime differenziato, il Giudice delle leggi ha affermato la loro piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario, e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 14-ter Ord pen., sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità della relativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto - nel contenuto delle misure restrittive disposte - dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli "esterni", collegati cioè al divieto di incidere sul residuo di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti dell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della pena detentiva da scontare o i presupposti per l'applicazione delle misure così dette extramurali, quanto quelli "interni", discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioni concretamente disposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena (sentenza n. 376 del 1997 che, espressamente richiama le precedenti pronunce n. 349 del 1993 e n. 351 del 1996; e più, di recente, n. 186 del 2018 e 97 del 2020). 4.2. Con riferimento ai provvedimenti di proroga del regime differenziato, la Consulta è pervenuta a conclusioni dello stesso tenore, esplicitamente avallando la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo le modifiche apportate all'art. 41- bis Ord. pen dalla legge n. 279 del 2002 e dalla legge n. 94 del 2009. La Corte costituzionale, dapprima, nell'esaminare le conseguenze dell'introduzione al comma 2-bis cit. dell'inciso «purché non risulti che la capacità,Klel detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno» (oggi soppresso), ha escluso che nella verifica dei presupposti possa operare una inversione dell'onere della prova (nello stesso senso Sez. 1, n. 15283 del 30/03/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 234844; Sez. 1, n. 41316 del 23/09/2009, Zagaria, Rv. 245048), ribadendo che il provvedimento di proroga deve contenere una adeguata motivazione sugli specifici ed autonomi elementi da cui risulti la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali (nello stesso senso ex plurimis Sez. 1, n. 48396 del 06/10/2011, Lucchese, Rv. 251583) e che, conseguentemente, "in sede di controllo giurisdizionale spetterà al giudice verificare in concreto - anche alla luce delle circostanze eventualmente allegate dal detenuto - se gli elementi posti dall'amministrazione a fondamento del provvedimento di proroga siano sufficienti a dimostrare la permanenza delle eccezionali ragioni di ordine e sicurezza che, sole, legittimano l'adozione del regime speciale" (sentenza n. 417 del 2004). Successivamente, nel considerare infondata la censura relativa all'asserita cancellazione di ogni controllo di legalità, da parte del tribunale di sorveglianza, sui contenuti del provvedimento ministeriale applicativo delle prescrizioni dettate dall'art. 41-bis, comma 2 -quater, della legge n. 354 del 1975, nel testo modificato dalla legge n. 94 del 2009, con conseguente violazione degli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma „ ha precisato, sulla base di ricostruzione sistematica delle norme dell'ordinamento penitenziario, che le proroghe - a prescindere dalla soppressione, nella disciplina del reclamo di cui al comma 2 -sexies cit. contro il decreto applicativo del regime speciale, del riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza - al pari di tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei detenuti lesivi di posizioni giuridiche che, per la loro stretta inerenza alla persona umana, sono qualificabili come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, continuano ad essere reclamabili con lo strumento generale previsto dall'art. 14- ter Ord. pen. davanti al giudice dei diritti e cioè al giudice ordinario ai sensi dell'art. 24 della Costituzione (sentenza n. 190 del 2010). Il sindacato giurisdizionale attivato dai detenuti attraverso tale rimedio, proprio perché funzionale alla tutela di diritti soggettivi, si estende «non solo alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento, ma anche al rispetto dei limiti posti dalla legge e dalla Costituzione in ordine al contenuto di questo», con la conseguenza che «eventuali misure illegittime, lesive dei diritti del detenuto, dovranno perciò essere a questi fini disattese, secondo la regola generale per cui il giudice dei diritti applica i regolamenti e gli atti dell'amministrazione solo in quanto legittimi » (sentenza n. 351 del 1996, richiamata dalla n. 190 del 2010 ). 4.3. Conclusivamente, il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza, adito in sede di reclamo avverso i provvedimenti di proroga del regime differenziato, lungi dal costituire un sindacato di mera legittimità sulla congruità della motivazione, come tale limitato alla valutazione della correttezza, logica e giuridica, del provvedimento reclamato, è, invece, volto a verificare la sussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi di cui all'art. 41-bis Ord. pen. mediante il ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorio raccolto, quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale ma anche di quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall'istruttoria, al fine di riscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sulle contrapposte prospettazioni, la idoneità dimostrativa della capacità del soggetto sottoposto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361 — 01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248 — 01; Sez. 1, n. 22721 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256495 - 01). Ed in ciò si apprezza la distinzione con i margini più limitati di intervento del sindacato del giudice di legittimità sulla decisione sul reclamo, circoscritto al solo vizio di violazione di legge da intendersi nel senso che il controllo ha per oggetto, oltre che l'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, la mancanza di motivazione con la precisazione che in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 5. Tanto posto, l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui il Tribunale di sorveglianza in subiecta materia è investito di un "vaglio di tipo esterno, relativo alla logicità e congruità della motivazione contenuta nel decreto, volto all'accertamento deche il potere ministeriale sia stato esercitato sulla base degli indici di pericolosità del soggetto" è erroneo (cfr. pag. 3) e non può essere condiviso in linea di principio; ciò nonostante l'ordinanza in verifica risulta corredata da motivazione effettiva e chiaramente esplicativa delle ragioni della decisione che ha investigato i profili fattuali necessari per ravvisare la legittima proroga della sottoposizione del ricorrente al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis L. n. 354 del 1975. La motivazione adottata (pagg. 4, 5 e 6), per nulla apparente e priva di profili di palese illogicità e incoerenza, nel dare contezza delle ragioni della decisione, ha congruamente illustrato la posizione di rilievo assunta dal ricorrente all'interno della cosca di appartenenza ed il ruolo decisionale anche con riferimento ai reati strategici. Ha, altrettanto) correttamente valorizzato le più recenti acquisizioni investigative che hanno dimostrato la capacità operativa ed il persistente radicamento nel territorio della famiglia mafiosa di cui Graviano era esponente apicale sia pure rinnovato nella compagine. Con riguardo alla dissociazione ha rimarcato l'assenza di elementi concreti indicativi dell'avvenuto distacco dall'organizzazione pure verbalmente affermato e l'attuale condivisione dei valori mafiosi esplicitata nelle recenti conversazioni attraverso ripja'étute minacce ai danni di più personalità pubbliche. Alla stregua della descritta base fattuale, il Tribunale ha correttamente formulato il giudizio prognostico sul pericolo che il ricorrente, ove ammesso al regime penitenziario ordinario possa riallacciare, approfittando dell'allentamento dei controlli, i rapporti con l'organizzazione criminale di cui è stato a lungo un esponente di vertice, considerando recessivi gli elementi di segno contrario, dedotti dalla difesa in sede di reclamo, perché nient'affatto dimostrativi, se non di un serio distacco dal contesto associativo, quanto meno della perdita del prestigio e della caratura criminale legata al ruolo di comando che, secondo l'esperienza derivante dalle vicende processuali, non è messa in crisi dalla detenzione carceraria.I rilievi mossi con il ricorso, peraltro anche formalmente incentrati non sulla mancanza della motivazione, sindacabile in questa sede ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., ma sulla sua contraddittorietà ed erroneità secondo il paradigma di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., ignorano i contenuti argomentativi come sopra rassegnati. Le obiezioni, invero, oltre a citare elementi in sé per nulla decisivi, come il protrarsi della carcerazione e l'assenza di un diretto coinvolgimento nelle più recenti operazioni di polizia che hanno interessato il clan di riferimento, fanno riferimento, in termini generici, all'omessa valutazione di deduzioni difensive o non scrutinabili per la mancata allegazione, in osservanza del principio dell'autosufficienza del ricorso, delle fonti di prova asseritamente pretermesse, o già valutate recessive rispetto a quelle poste a fondamento del giudizio prognostico. 6. Al rigetto consegue, ai sensi dell'