CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 18091/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi iscritt i al n. 22249/2020 R.G. propost i da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dom. digitale ; -ricorrenti incidentali- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s rl, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], Italiana [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO NAPOLI n. 2143/2020 depositata il15/06/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal ConsiglierePAOLO PORRECA; Rilevato che il notaio [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 2143 del 2020 della Corte di appello di Napoli, esponendo che: - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lo aveva convenuto insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], classe ‘72, [OSCURATO:PERSONA], classe ‘61, chiedendo il risarcimento dei danni indicati come conseguenti a una doppia vendita immobiliare, susseguente a due preliminari di vendita, all’esito della quale era emersa l’insistenza di vincoli ipotecari, taciuti dai venditori e non rilevati dal deducente in sede di rogito dei contratti definitivi, di cui contestualmente la stessa società istante aveva domandato lacancellazione; - il deducente aveva chiamato in garanzia la Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., che si era costituita eccependo l’inoperatività della polizza con clausola c.d. “claims made”; - il Tribunale di Napoli, per quanto ancora in questa sede interessa, aveva: rigettato la domanda nei confronti del deducente, con conseguente venir meno di quella nei confronti dell’assicurazione, formalmente disattesa anch’essa in dispositivo; dichiarato cessata la materia del contendere tra la s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], che aveva provveduto a sua cura e spese alla cancellazione di una delle due ipoteche, l’altra insistendo sulla quota di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; accolto la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli alla cancellazione del residuo vincolo ipotecario e al pagamento di una somma a titolo risarcitorio; - la Corte di appello: corretto l ’ errore materiale consistente nel riferimento alla cessazione della materia del contendere a [OSCURATO:PERSONA] classe ‘72, mentre doveva riferirsi all’omonimo classe ‘61, aveva accolto la domanda nei confronti del deducente e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] classe ‘ 72, osservando che, oltre agli obblighi professionali del deducente, erano stati violati i comuni canoni di correttezza e buona fede nell’omettere di riferire la sussistenza dei vincoli pur formalmente a carico della quota di [OSCURATO:PERSONA] oltre che [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo aveva come detto provveduto autonomamente alla ricordata cancellazione; aveva liquidato il danno, a carico solidale, in una maggior misura rispetto alla determinazione di prime cure, comprendendo nello stesso sia le spese di residua cancellazione ipotecaria, sia quelle che la società attrice aveva dovuto versare a titolo di garanzia in sede di rivendita dei beni ancora gravati; aveva rigettato la domanda di garanzia del deducente ritenendo valida la polizza con clausola c.d. “claims made” e constatando la richiesta successiva alla scadenza del rapporto assicurativo; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno altresì proposto ricorso incidentale affidato a quattro motivi; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; Rilevato che con il primo motivo del ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 360, n. 5, cod. proc. civ., 40, 41, cod. pen., 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il prezzo delle alienazioni era stato versato prima del rogito del contratto definitivo, sicché la condotta del deducente non aveva potuto produrre alcun danno eziologicamente correlabile; con il secondo motivo si censura l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello affermando che la somma versata solamente a titolo di garanzia dalla s.r.l. originaria attrice integrava danno risarcibile, atteso che non si era trattato di erogazione definitiva, non potendo dunque costituire né danno emergente né lucro cessante stante l’espresso accordo che obbligava alla restituzione dopo l’intervenuta cancellazione delle ipoteche; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non era stato dimostrato alcun danno risarcibile, sia per quanto osservato con la seconda censura, sia perché alla cancellazione ipotecaria aveva provveduto a sue spese [OSCURATO:PERSONA] classe ‘61; con il quarto motivo si censura l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello affermando la validità della clausola assicurativa c.d. “claims made”; con il quinto motivo si censura l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello condannando il deducente alla rifusione delle spese processuali della compagnia assicurativa, a fronte dei mutamenti di giurisprudenza concernenti la clausola c.d. “claims made” che avrebbero giustificato la compensazione delle stesse; con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sulla domanda di regresso ovvero risarcimento svolta dal deducente nei confronti dei venditori che con le loro false dichiarazioni avevano indotto in errore anche il rogante; con il primo motivo del ricorso incidentale si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 360 nn. 3 e 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la somma versata solamente a titolo di garanzia dalla s.r.l. originaria attrice non aveva potuto integrare danno risarcibile, atteso che non si era trattato di erogazione definitiva, non potendo dunque costituire né danno emergente né lucro cessante stante l ’ espresso accordo che obbligava alla restituzione dopo l’intervenuta cancellazione delle ipoteche; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 112, 115, 116, 360 n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che non era stato dimostrato alcun danno risarcibile, sia per quanto osservato con la prima censura, sia perché alla cancellazione ipotecaria aveva provveduto a sue spese [OSCURATO:PERSONA] classe ‘61; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1321, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che i deducenti avevano dichiarato il vero in sede di rogito, poiché le ipoteche non erano a carico della loro quota dei diritti immobiliari coinvolti, non potendo individuarsi alcuna obbligazione fondata su meri canoni di correttezza e buona fede, e non essendovi stata motivazione in merito alla conoscenza dei vincoli sulle quote altrui; con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, cod. proc. civ., 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che aveva accolto il motivo di appello con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto la condanna in solido con il notaio rogante sicché nei rapporti con questi ultimi vi era soccombenza ai fini delle spese e accessori di lite; Considerato che il primo motivo di ricorso principale è in parte inammissibile, in parte infondato; questa Corte ha chiarito che il notaio il quale, chiamato a stipulare un contratto di compravendita immobiliare, ometta di accertarsi dell’esistenza di iscrizioni ipotecarie, può essere condannato al risarcimento per equivalente , commisurato, quanto al danno emergente, all’entità della somma complessivamente necessaria perché l’acquirente consegua la cancellazione del vincolo pregiudizievole (Cass., 15/06/2018, n. 15761; in senso analogo v. Cass., 17/11/2020, n. 26192, secondo cui il pubblico ufficiale rogante il contratto di compravendita di un immobile che abbia omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie è tenuto a risarcire all’acquirente del cespite, successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario, un danno commisurato all’effettivo nocumento sofferto dall’acquirente, e questo può essere liquidato in misura pari al valore dell’immobile perduto a seguito della vendita forzata ovvero, per equivalente, all’esborso necessario per ottenere l’estinzione del processo esecutivo e la cancellazione dell’ipoteca, in tale senso lato potendosi intendere le spese di purgazione dell’immobile e, cioè, la sua sottrazione al rischio di legale evizione nel corso della procedura espropriativa); nel caso in esame la statuizione risarcitoria non è stata commisurata al prezzo dei cespiti, sicché la censura non si misura con la ragione decisoriaed è, per tale profilo, inammissibile; ciò posto, non è fondata la tesi della generale mancanza di nesso eziologico con ogni possibile danno, poiché le spese per la successiva liberazione dai gravami erano imputabili alla stipula del definitivo fatta senza la conoscenza di tali oneri, correlati anche all’evidente e neppure revocato in dubbio inadempimento professionale del notaio; il secondo e terzo motivo del ricorso principale possono essere esaminati unitamente al primo e secondo motivo di ricorso incidentale: la seconda censura del gravame principale e la prima di quello incidentale sono fondate per quanto di ragione, ma non anche le altre censure appena richiamate; è del tutto evidente, per una ragione prima logica che giuridica, che la somma rilasciata a titolo di sola garanzia in occasione della rivendita, con patto di restituzione nel momento delle cancellazioni poi pacificamente intervenute delle iscrizioni, non poteva, come tale, costituire danno emergente, peraltro neppure richiesto in tale misura,come dimostrato nei ricorsi; ciò anche “ex ante”, mancando elementi in ordine all’entità dell’ipoteca ancora da cancellare; logicamente, ciò non vuol dire che alla somma in parola non possa correlarsi, come da richiesta della società originaria attrice, un minor danno da lucro cessante per mancato guadagno, non ostando il patto di restituzione della somma attesa, “medio tempore”, l’indisponibilità della stessa; quanto invece al danno correlato alle spese di cancellazione della residua ipoteca, le parti ricorrenti fanno riferimento a quella effettuata da Gabriele D i Nardo quanto alla sua quota, come indicato nella sentenza gravata (a pag. 13, ultimo rigo), ma la Corte territoriale ha accertato in fatto, nell’ambito del suo proprio sindacato, che la società attrice aveva sostenuto, da parte sua, una distinta spesa di 1.262,49 euro (pagg. 17-18); sul punto le censure mirano a una rilettura istruttoria estranea alla presente sede di legittimitàe quindi inammissibile; il quarto e quinto motivo di ricorso principale sono , invece, inammissibili; vi è stata infatti rinuncia e tanto comporta, in mancanza di accettazione da parte intimata, la sopravvenuta carenza d’interesse alla pronuncia inizialmente richiesta a questa Corte (cfr. solo ad esempio, in fattispecie più articolata, Cass., 15/03/2006, n. 5679); sul punto neppure deve provvedersi alle spese, stanti le mancate difese della compagnia di assicurazione; il sesto motivo di ricorso principale è infondato; non vi è omessa pronuncia,posto che la Corte di appello ha statuito affermando che la corresponsabilità riferibile alle distinte posizioni non permetteva, a suo avviso, regresso ovvero rivalsa (pagg. 16-17); essendovi pronuncia, la censura, per come testualmente formulata, non può trovare accoglimento; il terzo motivo di ricorso incidentale è infondato; la Corte territoriale ha configurato la violazione degli obblighi di correttezza della comune parte venditrice, affermando che gli alienanti avevano omesso di riferire dei vincoli sulla proprietà indivisa; tale autonoma ragione decisoria implica univocamente che il giudicante ha presupposto la conoscenza correlandola implicitamente, e pertanto in modo presuntivo, alla natura indivisa dei diritti immobiliari (pag. 13 della decisione gravata); in questo senso è pur sempre individuabile anche una motivazione, indicata come mancante nella parte conclusiva della censura, che, al contempo, non prospetta un vizio di sussunzione da correlare, in tesi, all’utilizzo di presunzioni; il quarto motivo di ricorso incidentale è in parte inammissibile, in parte assorbito; la parte della censura concernente l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è inammissibile; trattandosi di debito tributario sulla debenza non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e soprattutto la relativa attestazione del giudice dell’impugnazione non ha natura giurisdizionale, sicché, “in radice”, non risulta impugnabile (Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315); il resto della censura è assorbito stante la cassazione della decisione; spese al giudice del rinvio; p.q. m. la Corte: - dichiara inammissibile il primo, quarto e quinto motivo di ricorso principale; - accoglie per quanto di ragione il secondo mot