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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05109/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, anche alla luce della memoria depositata sull'applicativo teams, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

In particolare, il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, posto che, secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti erano stati commessi a distanza di tempo dal reato associativo.

Non vi erano, inoltre, elementi in forza dei quali poter affermare che, quando Scicchitano aveva commesso nel mese di dicembre 2008 il primo reato ex art. 73 T.U. stup., lo stesso avesse già preventivato di aderire nel 2013 all'associazione di tipo mafioso.

Nel caso di specie, pertanto, in modo plausibile mancava la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Anche il secondo motivo è inammissibile, considerando che, nel caso in cui venga applicato un aumento di pena modico - come nel caso di specie - l'obbligo di motivazione del giudice dell'esecuzione si attenua.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). i/ rt P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, anche alla luce della memoria depositata sull'applicativo teams, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare, il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, posto che, secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti erano stati commessi a distanza di tempo dal reato associativo. Non vi erano, inoltre, elementi in forza dei quali poter affermare che, quando Scicchitano aveva commesso nel mese di dicembre 2008 il primo reato ex art. 73 T.U. stup., lo stesso avesse già preventivato di aderire nel 2013 all'associazione di tipo mafioso. Nel caso di specie, pertanto, in modo plausibile mancava la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Anche il secondo motivo è inammissibile, considerando che, nel caso in cui venga applicato un aumento di pena modico - come nel caso di specie - l'obbligo di motivazione del giudice dell'esecuzione si attenua. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). i/ rt P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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