CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 42187/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile; rilevato che il primo motivo si compendia in censure manifestamente infondate in quanto in palese contrasto con le disposizioni che regolano il decorso della prescrizione; rilevato invero che il termine ex art. 157 cod. pen. cui è assoggettato il reato contestato all'imputato è pari, avuto riguardo al massimo edittale ivi previsto, a sei anni, cui deve essere applicato l'aumento della metà, ovverosia di tre anni, conseguente alla recidiva reiterata, e su di esso applicato l'aumento della metà ex artt. 161 secondo comma cod. pen., pari ad ulteriori quattro anni e sei mesi, di talchè la prescrizione, avuto riguardo al termine complessivo di tredici anni e sei mesi decorrente dalla data del commesso delitto (2.2.2011), non può a tutt'oggi, al netto di eventuali cause di sospensione, ritenersi spirata; rilevato che il secondo ed il terzo motivo, da valutarsi congiuntamente in quanto fra loro inscindibilmente connessi, si sostanziano in censure afferenti al trattamento punitivo che, in quanto rimesso all'esclusiva valutazione del giudice di merito, non è suscettibile, in assenza di apprezzamenti manifestamente illogici o arbitrari, di sindacato nella presente sede di legittimità; rilevato che le contestazioni difensive, si risolvono nella mera contestazione di una motivazione che dà pienamente conto degli elementi fondanti il mancato riconoscimento del beneficio e che pertanto costituisce di per sé la compiuta rappresentazione del corretto esercizio del potere discrezionale da parte dei giudici del gravame, non valendo reiterare in questa sede i pretesi elementi di segno positivo che, quand'anche fossero stati fatti valere innanzi alla Corte distrettuale, fatto del quale manca anche a livello deduttivo qualunque evidenza, in ogni caso sono stati ritenuti sub valenti rispetto alla gravità del fatto quale emerge, avuto riguardo alla natura e al quantitativo dei rifiuti trasportati, dalla restante motivazione della sentenza impugnata; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 c.p.p, l'onere delle spese processuali, nonché, in difetto di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 ottobre 2022 Il Consigliere estensore I