CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2024
Cassazione n. 32543/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare e semilibertà proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena residua di anni due e mesi sei; Rilevato che con il ricorso e nella memoria pervenuta il 22/6/2024 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'errata valutazione dei precedenti penali e della condotta tenuta in carcere; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, con i riferimenti ai numerosi e gravi precedenti penali, nonché ai carichi pendenti e alle informative di PS anche circa i rapporti conflittuali con la ex convivente e, pure, con la pessima condotta intramuraria tenuta con il possesso di uno smartphone (correttamente considerata senza che abbia rilievo che il processo per l'accertamento del reato sia ancora in corso Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01), ha adeguatamente evidenziato le ragioni sulle quali ha fondato il giudizio posto alla base del provvedimento di rigetto; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto, senza neanche confrontarsi con tutti gli elementi evidenziati nella motivazione sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend