CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10853/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1800/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale America n. 93, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] UNO [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 1800/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –intimati – avverso l a sentenza n. 1884 /2020 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 20 ottobre2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 febbraio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto pubblico del 22 novembre 1999, la [OSCURATO:SOCIETA]. stipulò con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un mutuo fondiario, assistito da ipoteca (iscritta il successivo 6 dicembre 1999) su un terreno in Latina, sul quale furonoin seguito edificati vari immobili. Con atto pubblico del 24 dicembre 1999 (mai annotato nei pubblici [OSCURATO:PERSONA]) la [OSCURATO:SOCIETA]. prestò consenso alla postergazione, rispetto alla ipoteca summenzionata, di altre ipoteche in precedenza iscritte (negli anni 1994 e 199 5) a garanzia di diversi crediti dello stesso istituto nei confronti della medesima società. Gli immobili edificati gravati da ipoteca vennero (nell’anno 2001) trasferiti alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi (nell’anno 2003) scissa nelle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , con cessione a ciascuna di esse di alcuni dei cespiticoncessi in garanzia ipotecaria. 2. Nell’anno 2008, la cessionaria del credito portato dal mutuo, Aspra financeS.p.A. (cui, per effetto di ulteriori cessioni, è subentrata la [OSCURATO:PERSONA] AG, processualmente rappresentata da doValue S.p.A.) promosse espropriazione forzata in danno delle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,terze acquirenti dei beni ipotecati. r.g. n. 1800/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] procedura espropriativa formularono intervento [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui ope legis è succeduta l’Agenzia delle Entrate Riscossione) e Trevi finance s.r.l. (cui, per effetto di ulteriori cessioni, è subentrata la [OSCURATO:SOCIETA]., mandante della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), quale cessionaria del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della N.C.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., assistito da ipoteca iscritta nel 1995 sugli immobili staggiti. 3. Aggiudicati i beni (alla [OSCURATO:SOCIETA].), il giudice dell’esecuzione, previo contraddittorio con le parti, approvò il progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato: in esso la somma ricavata, decurtata degli importi collocati a titolo di spese con preferenza assolutaex art. 2770 cod. civ. , ve ni v a nella sua interezza assegnata alla [OSCURATO:SOCIETA]., quale ipotecaria di grado poziore. 4. Avverso l’ordinanza di approvazione del piano di riparto, la doValue S.p.A., mandataria della [OSCURATO:PERSONA] AG, propose opposizione ai sensi degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ., rigettata, nella attiva resistenza della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(mandataria della [OSCURATO:SOCIETA].), dalla decisione in epigrafe indicata. 5. Ricorre per cassazione la doValue S.p.A., nella anzidetta qualità, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, laPhoenix [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella indicata veste. 6. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2944 cod. civ., censura il rigetto dell’eccezione di estinzione per prescrizione del credito fatto valere dall’interveniente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: in senso contrario si assume l’inidoneità ad interrompere la prescrizione della lettera prodotta dasiffatto interveniente, poiché non riferita al credito azionato in via esecutiva. r.g. n. 1800/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.2843 cod. civ., lamenta il mancato riconoscimento dell’efficacia della convenzione (o dell’atto unilaterale) di postergazione dell’ipoteca posta a salvaguardia del credito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ad avviso dell’impugnante invece efficace, quantunque non annotata , anche nei riguardi delle creditrici [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., cessionarie dei crediti della [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi da considerarsi successori a titolo particolare, non già terzi. 3. Rispetto all’esame dei testé sintetizzati motiviriveste carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale inficiante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro. Secondo consolidato orientamento diquesta Corte, nelle parentesi cognitive incidentali all’espropriazione promossa contro il terzo proprietario ai sensi degli artt. 602 e seguenti del codice di rito sono parti necessarie creditore, debitore diretto e terzo proprietario: il debitoreassume la veste di legittimo e necessario contraddittore, in quanto soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti. Da ciò consegue che le sentenze rese all’esito di un’opposizione in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo o unico grado (tra le tantissime, da ultimo, Cass. 22/02/2022, n. 5747; Cass. 18/01/2022, n. 1331; Cass. 25/02/2021, n. 5256; Cass. 30/06/2020, n. 12970; Cass. 28/06/2018, n. 17113; Cass. 31/01/2017, n. 2333). Ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione in sede di distribuzione del ricavato formulata in seno ad un’espropriazione promossa ai sensi r.g. n. 1800/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 602 cod. proc. civ. - non ha ab initio partecipato (né è stato evocato dal ricorrente in sede di legittimità) il debitore diretto, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., originaria mutuataria e proprie taria dei cespiti ipotecati, poi acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., scissa in seguito nelle società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., destinatarie della espropriazione promossa ai sensi degli artt. 602 e seguenti del codice di rito. 4. La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento delle pronunce emesse e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665). 5. Le illustrate considerazioni esimono la Corte dal pronunciare sull’efficacia della convenzione (odell’atto unilaterale) di postergazione di ipoteca non oggetto di annotazione nei pubblici [OSCURATO:PERSONA]: questione meritevole di apprezzamento al lume del (più volte affermato da questa Corte) carattere necessariamente costitutivo di qualsivoglia formalità (iscrizione o annotazione) relativa alla genesi ed alle vicende modificative dell’ipoteca, elemento integrativo indispensabile della fattispecie (esistenza, trasferimento o postergazione) altrimenti non perfezionata e, come tale, improduttiva di ogni effetto , anche obbligatorio (così Cass. 07/05/1992, n. 5420; Cass. 12/09/1997, n. 9023; Cass. 21/03/2003, n. 4137; Cass. 09/09/2004, n. 18188). r.g. n. 1800/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. In conclusione: la sentenza impugnatava cassata con rinvio ex art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato, quale giudice di unico grado, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. p. q. m. Decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Latina, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anch