Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2017/2025
ECLI:EU:C:2025:19
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0281
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA
presentate il 16 gennaio 2025 (
1
)
Cause riunite C‑281/23 P e C‑282/23 P
Polskie sieci elektroenergetyczne S.A.,
RTE Réseau de transport d’électricité,
Svenska kraftnät,
TenneT [OSCURATO:PERSONA]
contro
Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)
«Impugnazione – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2019/942 – Commissione dei ricorsi dell’ACER – Intensità del controllo sulle decisioni dell’ACER – Regolamento (UE) 2017/2195 – Energia elettrica di bilanciamento – Gestori dei sistemi di trasmissione – Istituzione delle piattaforme europee per lo scambio dell’energia di bilanciamento – Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica (piattaforma aFRR) – Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale (piattaforma mFRR) – Sviluppo e approvazione dei quadri di attuazione delle piattaforme – Funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme – Capacità di trasmissione interzonale dell’energia di bilanciamento – Decisione di rigetto dell’ACER concernente la proposta comune dei gestori dei sistemi»
1.
Nel quadro delle impugnazioni di cui trattasi, diversi gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (in prosieguo: i «TSO») (
2
) chiedono l’annullamento di due sentenze del Tribunale del 15 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./ACER (
3
) e [OSCURATO:PERSONA] e a./ACER (
4
) (in prosieguo: le «sentenze impugnate»).
2.
Con tali sentenze, il Tribunale ha respinto i ricorsi di annullamento promossi da alcuni TSO avverso due decisioni del 16 luglio 2020 della commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), che hanno confermato la validità delle seguenti decisioni di detta Agenzia:
–
la decisione 02/2020, del 24 gennaio 2020, sul quadro di attuazione della piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica (in prosieguo: la «piattaforma aFRR») (
5
);
–
la decisione 03/2020, del 24 gennaio 2020, sul quadro di attuazione della piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale (in prosieguo: la «piattaforma mFRR») (
6
).
3.
In sintesi, le impugnazioni sollevano due questioni, una di carattere più generale e un’altra di natura altamente tecnica. Esse mirano a stabilire se il Tribunale sia incorso in errori di diritto:
–
nel giudicare l’intensità del controllo (completo o ristretto) effettuato dalla commissione dei ricorsi in merito alle decisioni 02/2020 e 03/2020 dell’ACER;
–
nell’interpretare gli articoli 20 e 21, da un lato, e 37, dall’altro, del regolamento (UE) 2017/2195 (
7
) che disciplinano, rispettivamente, le piattaforme mFRR e aFRR e il «calcolo della capacità interzonale».
I.
Contesto normativo
A.
Regolamento 2017/2195
4.
L’articolo 20 («Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale») così stabilisce:
«1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale.
2. La piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale, gestita dai TSO o da un’entità creata dagli stessi TSO, è basata su principi di “governance” e processi operativi comuni e consiste almeno nella funzione di ottimizzazione dell’attivazione e nella funzione di regolamento TSO-TSO. Tale piattaforma europea applica un modello TSO-TSO multilaterale con elenchi di priorità comuni per lo scambio di tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve di ripristino della frequenza con attivazione manuale, fatta eccezione per le offerte non disponibili di cui all’articolo 29, paragrafo 14.
3. La proposta di cui al paragrafo 1 comprende almeno:
a)
la progettazione ad alto livello della piattaforma europea;
b)
la tabella di marcia e il calendario per l’attuazione della piattaforma europea;
c)
la definizione delle funzioni necessarie per il funzionamento della piattaforma europea;
d)
le disposizioni proposte relative alla “governance” e al funzionamento della piattaforma europea, basate sul principio di non discriminazione e volte ad assicurare un equo trattamento di tutti i TSO membri e a fare in modo che nessun TSO tragga indebiti vantaggi economici dalla partecipazione alle funzioni della piattaforma europea;
e)
la designazione proposta della o delle entità che svolgeranno le funzioni definite nella proposta (...).
(…)
4. Entro sei mesi dall’approvazione della proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale, tutti i TSO designano la o le entità incaricate di gestire la piattaforma europea a norma del paragrafo 3, lettera e).
5. Entro diciotto mesi dall’approvazione della proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale, tutti i TSO possono elaborare una proposta di modifica di detta piattaforma a norma del paragrafo 1. Le modifiche proposte sono corroborate da un’analisi costi-benefici effettuata da tutti i TSO a norma dell’articolo 61. La proposta è notificata alla Commissione.
(…)».
5.
L’articolo 21 («Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica») presenta una formulazione simile all’articolo 20.
6.
L’articolo 37 («Calcolo della capacità interzonale») così dispone:
«1. Dopo l’orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, i TSO aggiornano continuamente la disponibilità della capacità interzonale per lo scambio di energia di bilanciamento o per l’esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento. La capacità interzonale è aggiornata ogni volta che ne viene usata una parte o quando è ricalcolata.
2. Prima di applicare la metodologia di calcolo della capacità di cui al paragrafo 3, i TSO usano la capacità interzonale rimanente dopo l’orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale.
3. Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità sviluppano una metodologia di calcolo della capacità interzonale entro l’orizzonte temporale per lo scambio di energia di bilanciamento o per l’esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento. La metodologia evita distorsioni del mercato ed è coerente con la metodologia di calcolo della capacità interzonale applicata nell’orizzonte temporale infragiornaliero di cui al regolamento (UE) 2015/1222».
B.
Regolamento (UE) 2019/942 (
8
)
7.
L’articolo 6 («Compiti dell’ACER in relazione alle autorità di regolamentazione»), paragrafo 10, così recita:
«L’ACER è competente ad adottare decisioni individuali su questioni regolamentari aventi effetti sugli scambi transfrontalieri o sulla sicurezza transfrontaliera del sistema nei casi che richiedono una decisione congiunta di almeno due autorità di regolazione, qualora tali competenze siano state loro attribuite mediante uno dei seguenti atti giuridici:
a)
un atto legislativo dell’Unione adottato secondo la procedura legislativa ordinaria;
b)
codici di rete e orientamenti adottati prima del 4 luglio 2019, comprese le revisioni successive dei suddetti codici di rete e orientamenti; o
c)
codici di rete e orientamenti adottati quali atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
L’ACER è competente ad adottare decisioni individuali di cui al primo comma nelle seguenti situazioni:
a)
se le competenti autorità di regolazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dal giorno in cui è stata adita l’ultima delle suddette autorità; o entro quattro mesi nei casi di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento o nei casi di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all’articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944; oppure
b)
sulla base di una richiesta congiunta delle competenti autorità di regolazione.
Le competenti autorità di regolazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) del secondo comma del presente paragrafo sia esteso per un periodo fino a sei mesi, tranne nei casi di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento, o nei casi di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all’articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944.
Quando le competenze per decidere sulle questioni transfrontaliere di cui al primo comma sono state conferite alle autorità di regolazione mediante nuovi codici di rete od orientamenti adottati quali atti delegati dopo il 4 luglio 2019, l’ACER è competente su base volontaria a norma del secondo comma, lettera b), del presente paragrafo solo previa richiesta da almeno il 60% delle competenti autorità di regolamentazione. Nel caso in cui siano coinvolte solo due autorità di regolazione, ciascuna di esse può deferire il caso all’ACER.
Entro il 31 ottobre 2023, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’eventuale necessità di rafforzare ulteriormente la partecipazione dell’ACER alla risoluzione di casi di disaccordo tra autorità di regolamentazione in merito a decisioni congiunte su questioni per le quali sono state loro conferite competenze mediante un atto delegato dopo il 4 luglio 2019. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare tali poteri o a trasferire i necessari poteri all’ACER».
II.
Fatti
8.
I punti da 2 a 18 delle sentenze impugnate descrivono i fatti delle due controversie come riassumo di seguito.
9.
Successivamente all’entrata in vigore del regolamento 2017/2195, avvenuta il 18 dicembre 2017, tutti i TSO hanno elaborato due proposte: una di metodologia mFRR e una di metodologia aFRR, rispettivamente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, e dell’articolo 21, paragrafo 1, di tale atto normativo.
10.
Il 18 dicembre 2018 i TSO, conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento 2017/2195, hanno trasmesso a tutte le autorità nazionali di regolamentazione (in prosieguo: le «ANR») le loro proposte di metodologie aFRR e mFRR a fini di approvazione.
11.
L’ACER ha comunicato il proprio disaccordo con queste prime proposte e i TSO hanno provveduto a trasmetterle una seconda e anche una terza proposta, indicando alcune variazioni.
12.
In data 18 dicembre 2019, in risposta a un’e-mail dell’ACER del 17 dicembre 2019, i TSO le hanno inviato una versione modificata delle terze proposte aFRR e mFRR. Essi hanno confermato che un’entità unica (un singolo TSO o una società appartenente ai TSO) sarebbe stata incaricata di svolgere le funzioni specificamente necessarie per il funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR, ossia l’ottimizzazione dell’attivazione e il regolamento TSO-TSO, e che, per quanto riguardava l’esecuzione della gestione di capacità, che era una funzione multipiattaforma, essa avrebbe potuto essere affidata ad un’altra entità unica (un singolo TSO o una società appartenente ai TSO).
13.
Il 20 dicembre 2019 l’ACER ha redatto una versione finale dei suoi progetti di decisione di metodologie aFRR e mFRR, che è stata comunicata ai TSO.
14.
Il 24 gennaio 2020 l’ACER ha adottato la decisione 02/2020 concernente la metodologia aFRR e la decisione 03/2020 riguardante la metodologia mFRR.
15.
Il 23 marzo 2020, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento 2019/942, la [OSCURATO:PERSONA], la ČEPS, a.s., la Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., la [OSCURATO:PERSONA] de España, S.A., la RTE Réseau de transport d’électricité e la Svenska kraftnät hanno proposto ricorso avverso la decisione 02/2020 dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER. Inizialmente il ricorso è stato registrato con il numero A-001-2020. La TenneT [OSCURATO:PERSONA] e la TenneT TSO GmbH hanno proposto dinanzi a detta commissione un ricorso diretto, in particolare, avverso la decisione 02/2020, che è stato inizialmente registrato con il numero A-004-2020. Poiché tali ricorsi avevano il medesimo oggetto, la commissione dei ricorsi li ha riuniti con il numero A-001-2020 (consolidato).
16.
Il 16 luglio 2020, la commissione succitata ha confermato la decisione 02/2020, respingendo i ricorsi del procedimento A-001-2020 (consolidato).
17.
Avverso la decisione 03/2020, relativa alla metodologia mFRR, i medesimi TSO hanno presentato due ricorsi dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER, che sono stati riuniti e registrati con il numero A-002-2020 (consolidato).
18.
Il 16 luglio 2020, la commissione succitata ha confermato la decisione 03/2020, respingendo i ricorsi del procedimento A-002-2020 (consolidato).
III.
Procedimento dinanzi al Tribunale
19.
Il 30 settembre 2020, vari TSO hanno presentato due ricorsi di annullamento avverso le decisioni A-001-2020 e A-002-2020 della commissione dei ricorsi dell’ACER, del 16 luglio 2020, che hanno confermato le decisioni 02/2020 e 03/2020 dell’ACER.
20.
Il 15 febbraio 2023 il Tribunale ha respinto tali ricorsi di annullamento mediante le sentenze impugnate.
IV.
Impugnazione dinanzi alla Corte
21.
Le ricorrenti (Polskie sieci elektroenergetyczne, RTE Réseau de transport d’électricité, Svenska kraftnät e TenneT TSO) chiedono che la Corte voglia:
–
annullare integralmente o parzialmente le sentenze impugnate;
–
annullare integralmente o parzialmente le decisioni della commissione dei ricorsi dell’ACER A-001-2020 e A-002-2020 del 16 luglio 2020; e
–
condannare l’ACER a farsi carico delle spese delle ricorrenti relative all’impugnazione e al primo grado di giudizio dinanzi al Tribunale.
22.
L’ACER chiede che la Corte voglia:
–
dichiarare le impugnazioni del tutto o in parte irricevibili e, in ogni caso, manifestamente infondate, con conseguente rigetto integrale;
–
condannare le ricorrenti a sopportare le proprie spese e quelle dell’ACER nel presente procedimento.
23.
Nell’ambito delle proprie impugnazioni, le ricorrenti deducono due motivi per annullare le sentenze impugnate, ossia:
–
il Tribunale ha erroneamente concluso che la commissione dei ricorsi dell’ACER ha adempiuto il proprio obbligo di condurre un controllo completo, e non limitato agli errori manifesti, delle decisioni impugnate dell’ACER;
–
il Tribunale ha applicato erroneamente gli articoli 20 e 21, nonché l’articolo 37, del regolamento 2017/2195 nel valutare le basi giuridiche applicabili per il funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR. Esso ha risolto il dibattito a favore della tesi dell’ACER e della sua commissione dei ricorsi fornendo un’interpretazione che promuove indebitamente i poteri dell’ACER a scapito degli stessi TSO e delle ANR.
24.
Prima di analizzare ciascuno dei due motivi d’impugnazione, mi soffermerò sulle obiezioni in merito alla ricevibilità del ricorso.
V.
Sulla ricevibilità
25.
L’ACER ritiene che le impugnazioni siano irricevibili in quanto:
–
i motivi ripropongono argomenti già sollevati dai TSO dinanzi al Tribunale. Essi comportano un riesame di questioni già decise da quest’ultimo, il che non è ammissibile in sede di impugnazione (
9
);
–
quanto al primo motivo, esso non ha alcun effetto pratico, in quanto la divergenza giuridica riguarda una nota a piè di pagina della decisione della commissione dei ricorsi, in cui quest’ultima afferma di effettuare un controllo limitato all’errore manifesto degli elementi tecnici di tale decisione. I TSO ammettono che la commissione dei ricorsi ha comunque effettuato,
de facto
, un controllo completo. In tal caso, il motivo d’impugnazione sarebbe ipotetico, non avrebbe alcun impatto pratico e non arrecherebbe loro alcun vantaggio (
10
).
26.
La duplice eccezione di irricevibilità dev’essere respinta.
27.
Qualora un ricorrente contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, è ammissibile che i punti di diritto esaminati in primo grado vengano di nuovo discussi nel corso di un’impugnazione. Se non potesse basarsi su motivi e argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, l’impugnazione perderebbe gran parte del suo significato (
11
). La Corte ha ripetutamente statuito che si può utilmente proporre impugnazione deducendo dinanzi ad essa i motivi tratti dalla medesima sentenza impugnata e volti a censurarne, in diritto, la fondatezza (
12
).
28.
Così avviene nel caso di specie: nell’esporre i loro motivi di annullamento, le ricorrenti individuano i (presunti) errori di diritto commessi dal Tribunale. Invocare, in sede di impugnazione, errori di diritto su questioni giuridiche già affrontate in primo grado corrisponde, ripeto, alla logica sottesa alle impugnazioni.
29.
Per quanto concerne il primo motivo d’impugnazione, il suo accoglimento comporterebbe l’annullamento della sentenza e, eventualmente, delle decisioni della commissione dei ricorsi e di quelle dell’ACER, con conseguenti effetti sulla posizione giuridica delle ricorrenti. Queste ultime, dunque, hanno interesse a che sia accolto il primo motivo d’impugnazione, il quale non è ipotetico, e il cui accoglimento o meno potrà essere stabilito solo dall’esame nel merito.
VI.
Primo motivo d’impugnazione: intensità del controllo delle decisioni dell’ACER da parte della commissione dei ricorsi
A.
Argomenti delle parti
30.
Le ricorrenti ritengono che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel ritenere che la commissione dei ricorsi dell’ACER abbia effettuato un controllo completo delle decisioni impugnate.
31.
A loro avviso, tale errore si genererebbe ignorando la valutazione della medesima commissione circa l’intensità del controllo che essa stessa applica e chiedendo se il controllo fosse completo o meno. Agendo in tal modo, il Tribunale non si attiene alla giurisprudenza della Corte enunciata nella causa ACER/Aquind (
13
).
32.
L’ACER contesta tali argomenti.
B.
Valutazione
33.
Nella sentenza ACER/Aquind, la Corte ha stabilito che la commissione dei ricorsi dell’ACER deve condurre un controllo
completo
non solo delle valutazioni giuridiche, ma anche di quelle complesse di tipo tecnico, scientifico o economico effettuate dall’ACER nelle sue decisioni. La commissione dei ricorsi non può limitarsi a eseguire un controllo
ristretto
incentrato unicamente sull’esistenza di errori manifesti di valutazione (
14
).
34.
In questa fase non è necessario esporre in modo più dettagliato i ragionamenti che hanno indotto la Corte a imporre tale forma di controllo alla commissione dei ricorsi dell’ACER (
15
), dopo aver interpretato gli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 713/2009 (
16
). La dottrina stabilita nella sentenza ACER/Aquind non viene contestata nell’ambito dell’impugnazione in esame.
35.
Nel momento in cui la commissione dei ricorsi dell’ACER ha adottato le decisioni controverse (16 luglio 2020), la sentenza ACER/Aquind non era ancora stata pronunciata. All’epoca, la suddetta commissione ha seguito la sua prassi abituale, effettuando un controllo limitato delle valutazioni complesse di tipo tecnico, scientifico o economico, consistente nel verificare se le decisioni dell’ACER fossero viziate da errori manifesti di valutazione.
36.
Secondo il Tribunale, le decisioni impugnate (
17
) dai TSO lasciavano evincere che «la commissione dei ricorsi, conformemente alla sua prassi decisionale dell’epoca, ha effettuato un controllo completo solo delle valutazioni giuridiche operate dall’ACER [nelle sue decisioni], ma si è limitata ad effettuare un controllo limitato, circoscritto alla ricerca di errori manifesti, sulle sue complesse valutazioni fattuali, di natura tecnica, riconoscendo all’ACER, a tale riguardo, un certo margine di discrezionalità» (
18
).
37.
Tuttavia, il Tribunale ha asserito che:
–
«la commissione dei ricorsi ha essenzialmente concentrato il suo controllo su valutazioni giuridiche effettuate dall’ACER [nelle sue decisioni impugnate], riguardo alle quali essa ha esercitato un controllo completo» (punto 203 delle sentenze impugnate);
–
«nei rari casi in cui (…) è stata chiamata a controllare valutazioni tecniche complesse, la commissione dei ricorsi ha svolto in pratica un controllo che andava oltre un semplice controllo limitato, cosicché,
de facto
, ha assolto i propri obblighi per quanto riguardava l’intensità del controllo che doveva effettuare [sulle decisioni dell’ACER]» (punto 204 delle sentenze impugnate).
38.
Il
modus operandi
del Tribunale in questi due ricorsi di annullamento contrasta con quello adottato nella causa T‑735/18 (
19
), oggetto della sentenza ACER/Aquind.
39.
Nella causa T‑735/18, il Tribunale ha accolto un’osservazione analoga della commissione dei ricorsi dell’ACER, senza verificare se tale commissione avesse effettivamente eseguito un controllo completo delle valutazioni tecniche complesse.
40.
Benché, nella causa ACER/Aquind, l’Agenzia ritenesse che la commissione dei ricorsi avesse effettivamente condotto un controllo completo delle questioni tecniche complesse, la Corte ha confermato che il Tribunale non era incorso in un errore di diritto, in quanto dal punto 52 della decisione della commissione dei ricorsi risultava espressamente che quest’ultima aveva inteso limitare il suo controllo (della decisione n. 05/2018) all’errore manifesto di valutazione (
20
).
41.
Ora, per contro, il Tribunale adotta un approccio diverso. Anziché presumere che, come affermato dalla stessa commissione dei ricorsi, il controllo da questa applicato alle questioni tecniche complesse fosse limitato, il Tribunale
esamina a fondo
le decisioni impugnate onde verificare se la citata commissione avesse fatto ciò che negava.
42.
In seguito a tale analisi, il Tribunale ha concluso che la commissione dei ricorsi aveva controllato,
de facto
, senza limitazioni e in modo completo le complesse valutazioni tecniche dell’ACER. In particolare, ha affermato che la commissione in parola ha verificato che il processo di aggiornamento continuo della capacità di trasmissione interzonale disponibile, in forma centralizzata o decentrata, era una funzione necessaria, sul piano tecnico, per il funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR (
21
).
43.
A mio parere, il Tribunale, ignorando la dichiarazione della commissione dei ricorsi, commette un errore di diritto. Se la medesima ammette di eseguire un controllo limitato e marginale sulle complesse questioni tecniche delle decisioni impugnate dell’ACER, non vedo come si possa ignorare tale dichiarazione sostituendola con quella opposta.
44.
Come da me suggerito nelle conclusioni nella causa ACER/Aquind (
22
) e confermato dalla Corte nella sua sentenza (
23
), quando la commissione dei ricorsi afferma di aver eseguito un
controllo limitato
, circoscritto alla valutazione di errori manifesti in relazione alle complesse questioni tecniche, delle decisioni dell’ACER, il Tribunale non è tenuto a verificare se detta commissione ha «effettivamente» esercitato un
controllo completo
su tali questioni.
45.
Muovendo da tale premessa, nel caso in esame, il Tribunale avrebbe dovuto accettare la dichiarazione della commissione dei ricorsi, che è la più qualificata a sapere il tipo di controllo applicato nell’ambito delle sue decisioni.
46.
Se, come nella specie, la commissione dei ricorsi sostiene di aver applicato un controllo limitato e marginale, il Tribunale deve senz’altro annullare le decisioni di detta commissione, conformemente alla giurisprudenza ACER/Aquind. Sulla base di tale annullamento, la commissione dei ricorsi dovrà elaborare nuove decisioni in cui effettuerà un controllo completo sulle complesse questioni tecniche (
24
).
47.
Se, invece, all’interno di una decisione, la commissione dei ricorsi sostiene di aver eseguito un controllo completo delle valutazioni giuridiche e delle complesse valutazioni tecniche contenute in una decisione dell’ACER, il Tribunale dovrà esaminare l’entità di detto controllo, qualora le parti ricorrenti ritengano che esso non sia stato effettuato nella misura dovuta o sia insufficiente. In caso contrario e accettando la valutazione della commissione dei ricorsi, il Tribunale violerebbe il diritto delle parti ricorrenti alla tutela giurisdizionale effettiva.
48.
Le considerazioni che precedono mi inducono a proporre l’accoglimento del primo motivo d’impugnazione.
VII.
Secondo motivo d’impugnazione: il Tribunale ha applicato erroneamente gli articoli 20, 21 e 37 del regolamento 2017/2195 nel valutare le basi giuridiche delle funzioni necessarie per la gestione delle piattaforme aFRR e mFRR
49.
In sintesi, con il presente motivo si attribuisce al Tribunale un errore di diritto commesso nel ritenere che, ai sensi del regolamento 2017/2195, la cosiddetta «funzione di gestione della capacità di trasmissione interzonale dell’energia di bilanciamento» sia una funzione necessaria per la gestione delle piattaforme aFRR e mFRR.
50.
Partendo da opinioni contrapposte, le due tesi in questione affermano che tale funzione:
–
deve essere svolta dalle piattaforme di bilanciamento europee (tesi dell’ACER, sostenuta dalla commissione dei ricorsi e dal Tribunale);
–
rientra nella sfera di competenza dei TSO (tesi delle ricorrenti, che corrisponde a quella espressa da tutti i TSO prima e dopo le decisioni 02/2020 e 03/2020 dell’ACER) (
25
).
51.
Sotto il profilo tecnico, è probabile che attribuire tale funzione alle piattaforme di bilanciamento europee sarebbe stata un’opzione auspicabile. Tuttavia, per le ragioni che esporrò di seguito, ritengo che non sia stata questa la scelta del legislatore dell’Unione, riflessa negli articoli 20, 21 e 37 del regolamento 2017/2195.
52.
Le ricorrenti adducono che il Tribunale ha applicato erroneamente gli articoli 20, 21 e 37 del regolamento 2017/2195 nel valutare le basi giuridiche delle funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR. A loro avviso:
–
il Tribunale ha concluso erroneamente che la gestione della capacità, in quanto processo coordinato e centralizzato a livello di multipiattaforma di aggiornamento continuo della capacità di trasmissione interzonale disponibile, è una funzione necessaria per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR ai sensi degli articoli 20, paragrafo 3, lettera c), e 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento 2017/2195;
–
l’articolo 37 del regolamento 2017/2195 impone ai TSO di gestire la capacità di trasmissione interzonale di energia elettrica, ma non esige che tale capacità sia inclusa come funzione necessaria nello sviluppo delle piattaforme mFRR e aFRR. Lo sviluppo di tali piattaforme avviene nell’ambito di procedure differenti, disciplinate dagli articoli 20 e 21 del regolamento citato.
53.
Le ricorrenti suddividono tale motivo d’impugnazione in due parti strettamente correlate:
–
il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che il calcolo della capacità di trasmissione interzonale, previsto dall’articolo 37 del regolamento 2017/2195, debba essere considerato una funzione necessaria per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR, previste dagli articoli 20 e 21 del medesimo. Seguendo questo ragionamento, esso avrebbe esteso il regime degli articoli 20 e 21 alla funzione di cui all’articolo 37, che prevede un regime giuridico distinto;
–
il Tribunale ha commesso un ulteriore errore di diritto nell’interpretazione degli articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195, confondendo gli obblighi giuridici dei TSO con i diritti che questi possono esercitare in relazione alle funzioni delle piattaforme mFRR e aFRR.
54.
L’ACER respinge tali argomenti.
55.
Prima di analizzare le due parti in cui le ricorrenti hanno suddiviso questo secondo motivo d’impugnazione, ritengo utile, data la sua estrema tecnicità, spiegare il funzionamento del mercato di bilanciamento del sistema elettrico e delle piattaforme europee create per promuovere le connessioni transfrontaliere tra i mercati nazionali di detto bilanciamento.
A.
Osservazioni preliminari: mercati del bilanciamento del sistema elettrico e piattaforme europee per lo scambio di energia di bilanciamento
56.
Date le loro caratteristiche fisiche, esistono quattro tipi di mercati all’ingrosso di energia elettrica, come indicato negli articoli da 6 a 9 del regolamento (UE) 2019/943 (
26
):
–
i mercati del giorno prima, dove la produzione può essere pianificata e negoziata con un giorno di anticipo;
–
i mercati infragiornalieri, in cui la domanda programmata può essere adattata con breve preavviso, a seconda delle variazioni della produzione di energia elettrica, in particolare alla luce della quota crescente di energie derivanti da fonti rinnovabili, come quella eolica e solare;
–
i mercati a termine, che cercano di attenuare la volatilità dei prezzi a pronti. In essi, gli operatori di mercato, compresi i proprietari di impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sono protetti dai rischi derivanti da detta volatilità;
–
i mercati del bilanciamento, istituiti al fine di garantire che la domanda e l’offerta all’interno del sistema siano sempre equilibrate, nonché per contrastare il rischio di interruzioni di energia elettrica. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede la sussistenza di mercati in cui i TSO possano acquistare l’energia necessaria per mantenere l’equilibrio del sistema (
27
) con l’approssimarsi dell’erogazione fisica.
57.
Relativamente a questi ultimi mercati, il regolamento 2017/2195 stabilisce «una serie di norme tecniche, operative e di mercato, valide in tutta l’UE, per disciplinare il funzionamento dei mercati del bilanciamento del sistema elettrico» (
28
).
58.
In particolare, nell’ottica di contribuire allo sviluppo del mercato interno dell’energia elettrica all’interno nell’Unione europea, il regolamento 2017/2195 mira a garantire che l’assegnazione di energia dei mercati del bilanciamento, anteriormente circoscritta al livello nazionale, venga progressivamente effettuata, secondo il calendario ivi previsto, nel contesto europeo.
59.
A tal fine, il regolamento summenzionato contempla quattro piattaforme europee di bilanciamento (
29
), una per ciascuno dei prodotti standard di bilanciamento definiti (
30
), ossia:
–
la piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve di sostituzione, nota come piattaforma RR (
[OSCURATO:PERSONA]
). Prevista dall’articolo 19 del regolamento 2017/2195, è stata sviluppata dai TSO per eseguire il processo di sostituzione delle riserve conformemente alla parte IV del regolamento 2017/1485 (
31
). La piattaforma è stata sviluppata nell’ambito del progetto TERRE (
Trans-[OSCURATO:PERSONA]
), basato sulla soluzione LIBRA, un sistema informatico comune (
32
). È operativa da gennaio 2020 e il suo funzionamento è definito nel
[OSCURATO:PERSONA]
(
33
);
–
la piattaforma mFRR. Contemplata dall’articolo 20 del regolamento 2017/2195, è stata sviluppata nell’ambito del progetto
[OSCURATO:PERSONA]
(MARI) e regolamentata dalla decisione ACER 03/2020. È operativa dal 5 ottobre 2022 e i TSO degli Stati membri vi aderiscono progressivamente;
–
la piattaforma mFRR. Figurante nell’articolo 21 del regolamento 2017/2195, è stata sviluppata nel quadro del progetto PICASSO (
[OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
) e disciplinata dalla decisione ACER 02/2020. È operativa dal 1
o
giugno 2022 e vede la graduale adesione dei TSO degli Stati membri;
–
la piattaforma europea per il processo di compensazione dello sbilanciamento, conosciuta come
[OSCURATO:PERSONA]
o
IN [OSCURATO:PERSONA]
. Prevista dall’articolo 22 del regolamento 2017/2195, è stata istituita il 24 giugno 2021 sulla base del progetto
[OSCURATO:PERSONA]
(
34
). I TSO hanno deciso di utilizzare lo stesso sistema informatico e gli stessi canali di comunicazione per la piattaforma aFRR e la piattaforma IN.
60.
I TSO hanno designato la Amprion GmbH e la TransnetBW GmbH quali entità per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle piattaforme mFRR e aFRR/IN (
35
). Come indicato dall’ACER in udienza, l’inserimento dei TSO in queste piattaforme doveva avvenire gradualmente per un periodo transitorio fino al 24 giugno 2024; in pratica, però, l’iter sta registrando ritardi (
36
).
61.
Come suggerito dalle loro denominazioni, la differenza tra le piattaforme mFRR e aFRR risiede nel fatto che «(...) l’energia di bilanciamento [è] attivata manualmente da un operatore o automaticamente secondo uno schema a circuito chiuso» (
37
).
B.
Prima parte del secondo motivo: confusione tra gli obblighi giuridici imposti dall’articolo 37, da un lato, e gli articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195, dall’altro
62.
Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che il calcolo della capacità di trasmissione interzonale debba essere considerato una funzione necessaria per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR. In tal modo, esso avrebbe esteso il regime degli articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195 alla funzione di cui all’articolo 37, che prevede un regime giuridico distinto.
63.
Secondo il Tribunale, la commissione dei ricorsi ha giustamente concluso che la funzione di gestione della capacità è una delle funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR Il suo ragionamento al riguardo può essere sintetizzato come segue (
38
):
–
le proposte di metodologie presentate dai TSO devono includere la definizione delle funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR;
–
dal regolamento 2017/2195 si evince che tali piattaforme devono comprendere almeno la funzione di ottimizzazione dell’attivazione (
39
) e la funzione di regolamento TSO-TSO, ma non si esclude che prevedano altre funzioni;
–
nello specifico, la funzione di «calcolo della capacità di trasmissione interzonale» costituisce una delle funzioni necessarie ai fini del funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR. Ciò risulta particolarmente vero se l’aggiunta della menzionata funzione appare necessaria per garantire una progettazione ad alto livello di dette piattaforme che risponda a principi di «governance» e a processi operativi comuni;
–
l’interpretazione della nozione di «funzione necessaria per il funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR» deve avvenire tenendo conto del contesto e degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/2195. Secondo tali criteri, si tratta delle funzioni che, sia sul piano tecnico che su quello giuridico, risultano
necessarie
per una realizzazione e una gestione efficienti e sicure di dette piattaforme;
–
sul piano giuridico, l’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento 2017/2195 impone ai TSO di aggiornare continuamente la capacità di trasmissione interzonale disponibile ai fini dello scambio di energia di bilanciamento o della compensazione degli squilibri;
–
sul piano tecnico, come risulta dalle proposte delle metodologie aFRR e mFRR elaborate dai TSO, l’aggiornamento continuo di tale capacità, sotteso alla funzione di gestione della stessa, è un fattore essenziale per l’ottimizzazione dell’attivazione. Quest’ultima, a sua volta, è una funzione necessaria delle piattaforme, volta a ottimizzare l’attivazione delle offerte di energia di bilanciamento meglio classificate (nell’elenco comune ordinato secondo criteri di merito) tenendo conto delle limitate capacità di trasmissione interzonale disponibili;
–
la funzione di gestione di capacità è stata peraltro aggiunta alle piattaforme dagli stessi TSO, affinché esse soddisfino i requisiti di una progettazione ad alto livello in termini di efficienza e di sicurezza previsti dal regolamento 2017/2195.
64.
Poste tali premesse, il Tribunale conclude come segue: «(...) la funzione che consente di calcolare e di aggiornare continuamente la capacità di trasmissione interzonale disponibile, secondo una metodologia armonizzata per tutti i TSO, deve essere considerata, tenuto conto dell’obiettivo di assicurare una gestione efficiente e sicura della piattaforma (...) perseguito dal regolamento 2017/2195, sia sul piano tecnico che giuridico, come una funzione necessaria per il funzionamento di una piattaforma la cui progettazione, come ricordato all’articolo 21, paragrafo 3, lettera a), [articolo 20, paragrafo 3, lettera a)] del regolamento 2017/2195, deve essere di alto livello e rispondere a principi di “governance” nonché a processi operativi comuni» (
40
).
65.
Questa affermazione viene ribadita con termini analoghi in altri passaggi delle sentenze impugnate, segnatamente al punto 122, ove si legge che «(...) la funzione di aggiornamento continuo della capacità di trasmissione interzonale disponibile, sottesa alla funzione di gestione di capacità e, pertanto, la funzione di gestione di capacità stessa, devono essere globalmente qualificate come funzioni necessarie per il funzionamento della piattaforma (…)».
66.
La mia interpretazione dei nessi tra l’articolo 37 e gli articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195 differisce da quella del Tribunale. Farò riferimento separatamente all’articolo 37, da un lato, e agli articoli 20 e 21, dall’altro, sintetizzando poi i miei argomenti sull’interpretazione congiunta di tali disposizioni.
1.
Articolo 37 del regolamento 2017/2195
67.
L’articolo 37 del regolamento 2017/2195 stabilisce il regime giuridico per l’aggiornamento continuo della disponibilità della capacità interzonale. Sulla base di tale regime, l’articolo 37 del regolamento 2017/2195:
–
impone ai TSO, dopo l’orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, di aggiornare continuamente la disponibilità della capacità interzonale per lo scambio di energia di bilanciamento o per l’esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento (paragrafo 1);
–
esige che, entro cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento citato, tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità sviluppino una metodologia di calcolo della capacità interzonale entro l’orizzonte temporale per lo scambio di energia di bilanciamento o per l’esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento (paragrafo 3);
–
stabilisce che, prima di applicare la metodologia di calcolo della capacità di cui al paragrafo 3, i TSO usano la capacità interzonale rimanente dopo l’orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale (paragrafo 2).
68.
Orbene, i precetti dell’articolo 37 del regolamento 2017/2195 si rivolgono ai TSO e non contengono alcun rimando alle piattaforme europee di bilanciamento (articoli da 19 a 22 del regolamento medesimo).
69.
Analogamente alle ricorrenti, ritengo che occorra operare una distinzione tra gli obblighi imposti ai TSO e le funzioni attribuite alle piattaforme. Il regolamento di cui trattasi affronta entrambi gli aspetti, sotto il profilo sistematico, in punti diversi:
–
nel titolo II («Mercato del bilanciamento del sistema elettrico»), capo 2 («Piattaforma europea per lo scambio dell’energia di bilanciamento») si inseriscono gli articoli 20 e 21 che disciplinano le piattaforme mFRR e aFRR;
–
il titolo IV («Capacità interzonale per i servizi di bilanciamento»), capo 1 («Scambio di energia di bilanciamento o processo di compensazione dello sbilanciamento»), invece, stabilisce in che modo i TSO devono usare (articolo 36) e calcolare (articolo 37) la capacità interzonale disponibile.
70.
La distinzione non interviene solo in termini di collocazione sistematica all’interno del regolamento 2017/2195. Dalla lettura dell’articolo 37 emerge che esso non contiene alcun riferimento, o rimando, agli articoli 20 e 21. In particolare, dall’articolo 37 non può dedursi che la gestione della capacità interzonale risulta
necessaria
per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR. Le piattaforme hanno bisogno dei dati relativi alla capacità dell’energia di bilanciamento interzonale disponibile per il relativo scambio tra i TSO, al fine di mettere in pratica la funzione di ottimizzazione dell’attivazione.
71.
Il concetto di «funzioni necessarie per il funzionamento della piattaforma» non rientra tra le quarantacinque nozioni definite nell’articolo 2 del regolamento 2017/2195; esso figura solo negli articoli 20 e 21 di quest’ultimo, in base ai quali occorrerà comprenderne il significato.
2.
Articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195
72.
Il paragrafo 1 di tali articoli prevede che i TSO elaborino una proposta relativa ai quadri di attuazione delle piattaforme mFRR e aFRR, mentre il paragrafo 2 specifica le seguenti caratteristiche di entrambe le piattaforme: i) devono essere gestite da un TSO o da un’entità creata dagli stessi TSO; ii) devono basarsi su principi di «governance» e processi operativi comuni; iii) comprendono almeno la funzione di ottimizzazione dell’attivazione e la funzione di regolamento TSO-TSO; iv) applicano un modello TSO-TSO multilaterale con elenchi di priorità comuni per lo scambio di tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve di ripristino della frequenza con attivazione (manuale o automatica).
73.
La proposta dei TSO deve rispettare queste caratteristiche delle piattaforme e includere, quantomeno, gli elementi specificati all’articolo 20, paragrafo 3, e all’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento 2017/2195. Tra tali elementi figurano «a) la progettazione ad alto livello della piattaforma europea» e «c) la definizione delle funzioni necessarie per il funzionamento della piattaforma europea».
74.
Le funzioni delle piattaforme mFRR e aFRR includono
necessariamente
quelle concernenti l’ottimizzazione dell’attivazione e il regolamento TSO-TSO. Pertanto, entrambe sono funzioni
necessarie
per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR. Nella stessa misura, devono essere incluse, in quanto tali, nelle proposte presentate dai TSO.
75.
Il dibattito si è incentrato sull’interpretazione del termine «almeno» di cui agli articoli 20, paragrafo 2, e 21, paragrafo 2, del regolamento 2017/2195. Secondo il Tribunale, il riferimento in entrambe le disposizioni alle funzioni (minime) di ottimizzazione dell’attivazione e di regolamento TSO-TSO non impedisce all’ACER di richiedere che, nella stessa nozione di
funzioni necessarie
, le piattaforme includano funzioni diverse da queste due.
76.
A mio giudizio, però, tale interpretazione è errata. Il legislatore ha voluto dotare le piattaforme di un contenuto minimo di funzioni, ritenendo che solo due fossero indispensabili («necessarie») per il loro funzionamento. Naturalmente, nulla impedisce di aggiungerne altre, come la funzione di gestione della capacità di trasmissione interzonale, ma la decisione su tale aggiunta spetta ai TSO e l’ACER non ha il potere di imporlo.
77.
I TSO ricorrenti non negano che i dati sulla capacità di trasmissione interzonale siano necessari per il funzionamento efficace delle piattaforme di bilanciamento (
41
). Da questa premessa, tuttavia, non può desumersi che il calcolo di tali dati debba essere effettuato, quale funzione necessaria, dall’entità designata a gestire la piattaforma o dalla piattaforma medesima.
78.
In realtà è l’articolo 37 del regolamento 2017/2195 che affida ai TSO (e non alle piattaforme) il compito di calcolare la capacità di trasmissione interzonale. La procedura concernente il calcolo e l’aggiornamento dei dati sulla disponibilità della menzionata capacità è affidata ai TSO.
79.
Il fatto che tali dati siano indispensabili per il corretto funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR (aspetto su cui le parti non divergono) non significa, ripeto, che i calcoli della capacità interzonale e il suo continuo aggiornamento debbano essere tassativamente affidati a tali piattaforme, con decisione dell’ACER. Il calcolo della capacità di trasmissione interzonale non deve essere obbligatoriamente effettuato, sottolineo, come una funzione
necessaria
delle piattaforme e dalle entità preposte al loro funzionamento.
80.
I quesiti posti dalla Corte in udienza hanno rilevato che l’articolo 37 del regolamento 2017/2195 affida ai TSO, sotto la supervisione delle ANR, la funzione per la generazione dei dati sulla capacità di trasmissione interzonale dell’energia di bilanciamento, nonché l’aggiornamento continuo di tali dati. Solo i TSO dispongono dei mezzi tecnici e sono in grado di produrre i dati in questione; pertanto, non è possibile trasferire la funzione di generazione di detti dati all’algoritmo di una piattaforma. Diversamente, la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico, di cui i TSO sono responsabili nei rispettivi territori, potrebbe essere compromessa.
81.
A mio avviso è errato, dunque, ritenere che la funzione concernente la generazione e l’aggiornamento dei dati dell’energia interzonale di bilanciamento debba essere considerata una delle funzioni necessarie per la gestione delle piattaforme aFRR e mFRR. Entrambe le piattaforme non possono gestire la capacità di trasmissione interzonale dell’energia di bilanciamento né il suo aggiornamento, pur necessitando di tali dati per il loro funzionamento. I TSO sono tenuti a trasmettere questi dati alle piattaforme singolarmente o, qualora ritenuto più opportuno, in modo centralizzato tramite un modulo informatico comune.
3.
Argomenti favorevoli all’accoglimento della prima parte del secondo motivo d’impugnazione
82.
In primo luogo, come indicato dal Tribunale (
42
), le piattaforme mFRR e aFRR operavano inizialmente senza la funzione di gestione della capacità di trasmissione interzonale.
83.
Ciò è avvenuto poiché i TSO, ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento 2017/2195, erano tenuti a sviluppare in anticipo una metodologia di calcolo della capacità interzonale entro l’orizzonte temporale per lo scambio. I TSO hanno deciso che tale funzione sarebbe stata svolta attraverso un modulo informatico, in modo coordinato e centralizzato, a livello multipiattaforma, procedendo anzitutto alla creazione del modulo e all’organizzazione della sua gestione (
43
).
84.
In secondo luogo, come ho già rilevato, l’articolo 37 del regolamento 2017/2195 stabilisce un regime giuridico per l’aggiornamento continuo della disponibilità della capacità interzonale e per la creazione di una metodologia di calcolo di tale capacità. Tale regime giuridico è distinto da quello applicabile alle quattro piattaforme europee di bilanciamento (articoli da 19 a 22 del medesimo regolamento). Trattasi di regimi diversi che riflettono la scelta del legislatore di dotarli di contenuti autonomi.
85.
In terzo luogo, la procedura decisionale applicata all’istituzione delle piattaforme mFRR e aFRR differisce da quella di cui all’articolo 37 del regolamento 2017/2195. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento citato, spetta alle autorità di regolamentazione approvare le proposte dei TSO concernenti: «a) i quadri per l’istituzione delle piattaforme europee a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 1 (…)»; e «b) le modifiche ai quadri per l’istituzione delle piattaforme europee a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, e dell’articolo 21, paragrafo 5». Pertanto, su proposta dei TSO, l’ACER stabilisce i quadri di attuazione e le relative modifiche nel caso delle piattaforme mFRR e aFRR/IN.
86.
Spetta invece ai TSO proporre e alle ANR della regione interessata approvare, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, lettera f), del regolamento 2017/2195, la metodologia di calcolo della capacità interzonale per ogni regione di calcolo, in base all’articolo 37, paragrafo 3 (
44
). L’intervento dell’ACER è possibile in tali casi quando le ANR non sono in grado di pervenire a un accordo o chiedono all’Agenzia di decidere, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento 2017/2195 e dall’articolo 6, paragrafo 10, lettera b), secondo comma, del regolamento 2019/942.
87.
A mio parere, l’utilità e la maggiore efficacia dell’inclusione della gestione concernente la capacità di trasmissione interzonale dell’energia di bilanciamento nelle piattaforme europee non giustificano il riconoscimento di una competenza implicita all’ACER qualificabile come funzione necessaria per il funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR. Sono i TSO a disporre dei mezzi tecnici per calcolare e aggiornare la capacità di trasmissione interzonale e non vi è alcuna certezza che le piattaforme aFRR e mFRR possano svolgere tale attività con maggiore efficacia. Per di più, tale competenza implicita sarebbe contraria all’articolo 37 del regolamento 2017/2195 (
45
).
88.
In quarto luogo, l’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento 2017/2195 impone ai TSO di aggiornare continuamente la disponibilità della capacità interzonale per lo scambio di energia di bilanciamento. Pertanto, ogni TSO è obbligato a gestire la capacità di trasmissione, che è fondamentale per consentire lo scambio energetico interzonale. Nulla si legge però, nel citato articolo, circa l’assegnazione di detta funzione alle piattaforme europee di bilanciamento.
89.
Dall’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento 2017/2195 si può quindi dedurre che le informazioni sull’energia di bilanciamento scambiabile tra le varie zone sono fornite da ciascun TSO. Come ho già indicato, sono i TSO a disporre dei mezzi tecnici per fornire i dati sulla capacità dell’energia di bilanciamento interzonale disponibile. L’articolo 37, paragrafo 2, corrobora tale argomentazione asserendo che i TSO usano la capacità interzonale rimanente dopo l’orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale fino a quando non si svilupperà e applicherà la metodologia di calcolo della capacità di cui al paragrafo 3.
90.
In quinto luogo, l’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento 2017/2195 prevede la progressiva attuazione di una gestione armonizzata della funzione di gestione della capacità di trasmissione interzonale dell’energia di bilanciamento. Nello specifico, esso prevede che, entro cinque anni, tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità sviluppano una metodologia di calcolo della capacità interzonale. Pertanto, detta metodologia è sviluppata dai TSO e approvata dalle ANR. I TSO sono altresì tenuti a garantire la coerenza con la metodologia di calcolo della capacità interzonale applicata nell’orizzonte temporale infragiornaliero di cui al regolamento (UE) 2015/1222 (
46
).
91.
Contrariamente a quanto sostiene il Tribunale, non mi sembra logico che la funzione di gestione della capacità di trasmissione interzonale sia attribuita alle piattaforme europee, mentre lo sviluppo della metodologia di detta capacità competa ai TSO e la sua approvazione alle ANR. Deve sussistere un’armonia tra i paragrafi 1 e 3 dell’articolo 37 del regolamento 2017/2195 che, a mio avviso, la sentenza impugnata non rispetta.
92.
Il Tribunale non tiene debitamente conto del nesso tra l’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento 2017/2195 e il regolamento 2015/1222. Come ho già esposto, la prima disposizione esige la coerenza tra la metodologia di calcolo della capacità interzonale, sviluppata dai TSO, per l’energia di bilanciamento e la metodologia di calcolo della capacità interzonale applicata nell’orizzonte giornaliero e infragiornaliero. All’articolo 15, paragrafo 1, il regolamento 2015/1222 prevede che tutti i TSO elaborano congiuntamente una proposta comune relativa alla determinazione delle regioni di calcolo della capacità, mentre all’articolo 20, paragrafo 2, stabilisce che tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità presentano una proposta di metodologia comune per il calcolo coordinato della capacità all’interno della rispettiva regione.
93.
Pertanto, il regolamento 2015/1222 non prevede una metodologia comune a tutti i TSO (
47
) per il calcolo della capacità di trasmissione interzonale nell’orizzonte giornaliero e infragiornaliero, bensì diverse metodologie regionali. Il calcolo della capacità di trasmissione interzonale dell’energia di bilanciamento non dev’essere necessariamente effettuato utilizzando un’unica metodologia armonizzata e obbligatoria per tutti i TSO.
94.
In sesto luogo, l’interpretazione sistematica e teleologica del regolamento 2017/2195 da parte del Tribunale non è determinante per classificare la gestione della capacità di trasmissione interzonale dell’energia di bilanciamento come funzione richiesta per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR.
95.
Per conseguire gli obiettivi stabiliti dal regolamento 2017/2195 nei considerando 1, 6, 7 e 10, nonché nell’articolo 3, è sufficiente che i TSO forniscano adeguatamente alle piattaforme europee i dati sulla capacità di trasmissione interzonale dell’energia di bilanciamento.
96.
Occorre quindi accogliere la prima parte del secondo motivo d’impugnazione.
C.
Seconda parte del secondo motivo d’impugnazione: violazione degli obblighi di legge dei TSO e dei diritti loro conferiti dagli articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195
97.
Nella seconda parte del secondo motivo d’impugnazione, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nella mancata distinzione tra i loro obblighi, in qualità di TSO, per quanto riguarda le funzioni «necessarie» per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR, da un lato, e i loro diritti di proporre funzioni aggiuntive per tali piattaforme, dall’altro. Contrariamente a quanto riconosciuto dalla commissione dei ricorsi e dal Tribunale, ritengono che l’ACER non possa imporre loro alcuna funzione aggiuntiva.
98.
L’ACER respinge tale argomento e reputa corretta in diritto l’interpretazione della sentenza impugnata.
99.
La tesi del Tribunale scaturisce dai seguenti punti:
–
«(...) la terza proposta di mFRRIF [aFRRIF] modificata, infine presa in considerazione dall’ACER, prevedeva la designazione di un’entità unica incaricata delle due funzioni necessarie per il funzionamento della piattaforma mFRR [aFRRIF] ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera c), del regolamento 2017/2195, espressamente menzionate all’articolo 20, paragrafo 2, [articolo 21, paragrafo 2,] di detto regolamento, vale a dire l’ottimizzazione dell’attivazione e il regolamento TSO‑TSO. La gestione di capacità era parimenti presa in considerazione, nella terza proposta di mFRRIF [aFRRIF] modificata, in quanto funzione multipiattaforma la cui esecuzione era necessaria per il funzionamento della piattaforma mFRR [aFRRIF], sebbene non fosse stata qualificata in quest’ultima come funzione necessaria per tale funzionamento, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera c), [articolo 21, paragrafo 3, lettera c),] del regolamento 2017/2195 (...)». (
48
)
–
«(...) i TSO, nella terza proposta di mFRRIF [aFRRIF] modificata, avevano proposto essi stessi, per ragioni inerenti al miglioramento del coordinamento tra le piattaforme di bilanciamento, di designare un’entità unica incaricata di eseguire la gestione di capacità, in quanto funzione multipiattaforma. È vero che, a differenza dell’ACER, i TSO avevano sostenuto che la gestione di capacità non era una funzione necessaria per il funzionamento di ciascuna piattaforma (...)», (
49
)
100.
Il Tribunale conferma, in definitiva, la decisione della commissione dei ricorsi che, a sua volta, conferma le decisioni dell’ACER contrarie alla posizione dei TSO. Esso afferma che la capacità di trasmissione interzonale di cui all’articolo 37 del regolamento 2017/2195 deve essere «globalmente qualificata» (
50
) come funzione necessaria per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR.
101.
A mio giudizio, dopo aver rilevato che il contenuto di detta parte del secondo motivo di impugnazione coincide, in ampia misura, con quella del primo motivo, l’errore di diritto delle sentenze impugnate consiste, ancora una volta, nel non comprendere che le funzioni necessarie, in quanto indispensabili ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195, per l’istituzione delle piattaforme mFRR e aFRR sono, come indicato dalle disposizioni medesime, quelle di ottimizzazione dell’attivazione e del regolamento TSO-TSO.
102.
La funzione di gestione e aggiornamento continuo della capacità di trasmissione interzonale disponibile non è, ripeto, una funzione
necessaria
per il funzionamento delle piattaforme di bilanciamento, ma è assoggettata al diverso regime giuridico dell’articolo 37 del regolamento 2017/2195.
103.
Con l’assegnazione da parte dell’ACER alle piattaforme mFRR e aFRR della funzione di gestione e aggiornamento continuo della capacità di trasmissione interzonale, contrariamente alla posizione dei TSO, questi ultimi e le ANR perdono, di fatto, il diritto di cui all’articolo 37 del regolamento 2017/2195. Si nega così loro la facoltà di decidere congiuntamente come gestire al meglio detta funzione che, secondo la proposta formulata, consisteva nel designare un’entità incaricata di gestire la capacità in quanto funzione multipiattaforma.
104.
Nelle proposte presentate all’ACER per le piattaforme mFRR e aFRR, i TSO hanno ritenuto, concordemente, che la funzione di gestione della capacità fosse, di fatto, una funzione multipiattaforma che richiede uno svolgimento coordinato e centralizzato da parte di tutte queste piattaforme. Il calcolo della capacità di trasmissione interzonale sarebbe stato effettuato, per tutti i TSO interessati, mediante un «modulo informatico di gestione delle capacità» che avrebbe aggiunto direttamente i risultati ottenuti alla funzione di ottimizzazione dell’attivazione di dette piattaforme.
105.
Nelle loro proposte, i TSO indicavano di voler mantenere la piena libertà di affidare la gestione di capacità, in forma coordinata e centralizzata, ad un’entità diversa dall’entità unica incaricata di eseguire l’ottimizzazione dell’attivazione e il regolamento TSO-TSO. In attesa dell’istituzione della funzione di gestione di capacità, in detta forma coordinata e centralizzata, i TSO ritenevano che, in teoria, l’entità unica incaricata di eseguire l’ottimizzazione dell’attivazione e il regolamento TSO-TSO potesse anche eseguire la gestione di capacità inserendo nella funzione di ottimizzazione dell’attivazione i dati che sarebbero stati forniti da ciascuno dei TSO interessati (
51
).
106.
Come ho già affermato, è pacifico che le piattaforme mFRR e aFRR necessitino di dati sulla capacità di trasmissione interzonale dell’energia di bilanciamento. Orbene, tali dati possono essere forniti alle piattaforme dai TSO e non occorre che siano gestiti direttamente su dette piattaforme.
107.
Nulla impedisce ai TSO di decidere, congiuntamente, di proporre l’inclusione nelle piattaforme mFRR e aFRR della gestione della capacità, quale funzione aggiuntiva, qualora ciò comporti un guadagno in termini di efficienza. Trattasi però di una decisione che spetta ai TSO e alle ANR, ai sensi dell’articolo 37 del regolamento 2017/2195, e che non può essere imposta loro dall’ACER in applicazione degli articoli 20 e 21 del medesimo regolamento.
108.
Pertanto, ritengo che anche la seconda parte del secondo motivo d’impugnazione debba essere accolta.
VIII.
Decisione sui ricorsi di annullamento dinanzi al Tribunale
109.
Ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
110.
Propongo alla Corte di accogliere le impugnazioni dei TSO annullando, di conseguenza, le sentenze impugnate. Un annullamento parziale di tali sentenze non mi sembra possibile, giacché i punti viziati da errori di diritto sono fondamentali in esse. Occorre, dunque, un annullamento integrale.
111.
A mio avviso, inoltre, la Corte dispone dei dati necessari per pronunciarsi definitivamente sui ricorsi di annullamento avverso le decisioni impugnate dinanzi al Tribunale.
112.
Per le ragioni su esposte è necessario accogliere il terzo motivo di annullamento sollevato dinanzi al Tribunale, nella parte in cui riguarda l’inosservanza della commissione dei ricorsi dell’obbligo di condurre un controllo completo delle decisioni dell’ACER, nonché il secondo motivo di annullamento dalla quarta all’ottava parte. Di conseguenza, le due decisioni impugnate della commissione dei ricorsi dell’ACER devono essere annullate integralmente.
IX.
Sulle spese
113.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte statuisce sulle spese quando l’impugnazione è accolta e la stessa statuisce definitivamente sulla controversia.
114.
A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile nei giudizi d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
115.
Le ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’ACER alle spese. Se, come suggerisco, i ricorsi saranno accolti, l’ACER dovrà essere condannata alle spese delle impugnazioni e dei procedimenti di primo grado dinanzi al Tribunale.
X.
Conclusione
116.
In considerazione di quanto precede, propongo alla Corte di:
–
accogliere le impugnazioni e annullare le sentenze del Tribunale del 15 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./ACER (
T‑606/20
,
EU:T:2023:64
) e [OSCURATO:PERSONA] e a./ACER (
T‑607/20
,
EU:T:2023:65
);
–
annullare la decisione della commissione dei ricorsi Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) del 16 luglio 2020 che conferma la decisione 02/2020 dell’ACER, del 24 gennaio 2020, sul quadro di attuazione della piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica e respinge il ricorso dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica nel procedimento A-001-2020 (consolidato);
–
annullare la decisione della commissione dei ricorsi dell’ Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) del 16 luglio 2020 che conferma la decisione 03/2020 dell’ACER, del 24 gennaio 2020, sul quadro di attuazione della piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale e respinge il ricorso dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica nel procedimento A-002-2020 (consolidato);
–
condannare alle spese l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER).
(
1
) Lingua originale: lo spagnolo.
(
2
) I TSO sono responsabili del funzionamento, della manutenzione e, ove necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una determinata area nonché, eventualmente, delle sue interconnessioni con altri sistemi. Essi devono garantire che il sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione abbia la capacità di soddisfare, a lungo termine, una domanda ragionevole di trasmissione di energia elettrica ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, escludendo però la fornitura.
(
3
)
T‑606/20
,
EU:T:2023:64
.
(
4
)
T‑607/20
,
EU:T:2023:65
.
(
5
) [OSCURATO:PERSONA]001-2020 (consolidato). L’acronimo aFRR corrisponde all’espressione inglese
[OSCURATO:PERSONA] platform for the exchange of balancing energy from frequency restoration reserves with automatic activation
.
(
6
) [OSCURATO:PERSONA]002-2020 (consolidato). L’acronimo mFRR corrisponde all’espressione inglese
[OSCURATO:PERSONA] platform for the exchange of balancing energy from frequency restoration reserves with manual activation
.
(
7
) Regolamento della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (
GU 2017, L 312, pag. 6
).
(
8
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rifusione) (
GU 2019, L 158, pag. 22
).
(
9
) Ordinanze del 16 marzo 2021, XH/Commissione (
C‑399/20 P
,
EU:C:2021:205
), punto
21
, e del 12 novembre 2020, Lazarus/Commissione (
C‑85/20 P
,
EU:C:2020:912
), punto
39
.
(
10
) Sentenze del 13 luglio 2023, D & A Pharma/EMA (
C‑136/22 P
,
EU:C:2023:572
), punti da
43
a
45
, e del 27 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio (
C‑236/17 P
,
EU:C:2019:258
), punto
92
.
(
11
) Sentenze del 12 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (
C‑131/03 P
,
EU:C:2006:541
) punto
51
, del 16 maggio 2002, ARAP e a./Commissione (
C‑321/99 P
,
EU:C:2002:292
), punto
49
, nonché del 13 luglio 2000, Salzgitter/Commissione (
C‑210/98 P
,
EU:C:2000:397
), punto
43
.
(
12
) Sentenze del 26 febbraio 2020, SEAE/[OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑427/18 P
,
EU:C:2020:109
), punto
54
, nonché del 6 settembre 2018, Repubblica ceca/Commissione (
C‑4/17 P
,
EU:C:2018:678
), punto
24
.
(
13
) Sentenza del 9 marzo 2023, ACER/Aquind (
C 46/21 P
,
EU:C:2023:182
; in prosieguo: la «sentenza ACER/Aquind»), punti da 53 a 74.
(
14
) Nelle mie conclusioni in questa causa (
C‑46/21 P
,
EU:C:2022:695
), paragrafi da
36
a
78
, ho sostenuto la medesima tesi.
(
15
) In merito all’attività della commissione dei ricorsi dell’ACER fino al 2021, v. Ollier, J., e Piebalgs, A., «The appeal procedure in the application of the EU [OSCURATO:PERSONA]. Experience from ACER’s Board of Appeal 2016-2021»,
[OSCURATO:PERSONA]
, 06/2023.
(
16
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (
GU 2009, L 211, pag. 1
).
(
17
) Il Tribunale cita la nota 83 e il punto 193 della decisione della commissione dei ricorsi relativa alla decisione 03/2020, nonché la nota 81 e il punto 192 della decisione di detta commissione relativamente alla decisione 02/2020.
(
18
) Sentenze impugnate, punto 200. Nei punti corrispondenti (192 e 193) delle sue decisioni, la commissione dei ricorsi ha affermato che, da un punto di vista tecnico, decidere se le piattaforme aFRR e mFRR richiedano la funzione controversa è una
questione tecnica complessa
su cui l’ACER gode di un certo margine di discrezionalità; inoltre, il
controllo della commissione dei ricorsi si limita a verificare se essa incorra in un errore manifesto di valutazione
, in linea con la sua prassi decisionale.
(
19
) Sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER (
T‑735/18
,
EU:T:2020:542
).
(
20
) Sentenza ACER/Aquind, punti 73 e 74.
(
21
) Punto 204 delle sentenze impugnate.
(
22
) Paragrafi 80 e 81.
(
23
) Sentenza ACER/Aquind, punto 74.
(
24
) Gli interessati potranno contestare questa nuova decisione e impugnarla con un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, che garantisce loro il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.
(
25
) Come riconosciuto dal Tribunale nei punti 142 e 143 delle sentenze impugnate, per quanto riguarda le proposte dei TSO precedenti alle decisioni 02/2020 e 03/2030 dell’ACER. Nella sua decisione 14/2022 del 30 settembre 2022 che modifica il quadro di attuazione della piattaforma mFRR, l’ACER ammette che i TSO hanno continuato a suffragare questa tesi: «The nature of the CMF [capacity management function] as a required function pursuant to Article 12(2) of ACER [OSCURATO:PERSONA] 03/2020 is currently the subject matter of actions for annulments in case T‑607/20 pending before the [OSCURATO:PERSONA]. In that regard the TSOs [transmission system operators] mentioned that their submission in the present proceedings is without prejudice to their position, recorded in their final proposal of 18 December 2019 underlying [OSCURATO:PERSONA] 03/2020 of 24 January 2020, that the CMF is not a required platform function and does not fall within the scope of Articles 20, 21 and 22 of the EB [OSCURATO:PERSONA]» (nota 4).
(
26
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (rifusione) (
GU 2019, L 158, pag. 54
).
(
27
) L’articolo 2, punto 1, del regolamento 2017/2195 definisce il «bilanciamento» in questi termini: «tutte le azioni e tutti i processi, in tutti gli orizzonti temporali, mediante i quali i TSO assicurano, in modo continuo, il mantenimento della frequenza del sistema entro un intervallo di stabilità predefinito secondo il disposto dell’articolo 127 del regolamento (UE) 2017/1485, e la conformità alla quantità di riserve necessaria in relazione alla qualità richiesta, secondo quanto disposto nella parte IV, titoli V, VI e VII, del regolamento (UE) 2017/1485». V. il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica (
GU 2017, L 220, pag. 1
).
(
28
) Il considerando 5 del regolamento 2017/2195 aggiunge che il regolamento «stabilisce le norme per l’acquisizione di capacità di bilanciamento, l’attivazione dell’energia di bilanciamento e il regolamento finanziario dei responsabili del bilanciamento. Esso impone anche lo sviluppo di metodologie armonizzate per l’allocazione di capacità di trasmissione interzonale ai fini del bilanciamento. Tali norme incrementeranno la liquidità dei mercati a breve termine consentendo un aumento degli scambi transfrontalieri e un uso più efficiente della rete elettrica esistente ai fini del bilanciamento dell’energia. Poiché le offerte di acquisto di energia di bilanciamento si troveranno a competere su piattaforme di bilanciamento a livello di UE, vi saranno ricadute positive anche sulla concorrenza».
(
29
) In relazione a tali piattaforme, v. i siti web dell’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] for Electricity (ENTSO-E): https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/#implement e dell’ACER: https://www.acer.europa.eu/electricity/market-rules/electricity-balancing/balancing-energy-platforms. V. altresì l’analisi di Gröper, F. e Stamati, M., «[OSCURATO:PERSONA] regulation and third party access», in Jones, C., e Kettlewell, W-J., (eds.),
EU [OSCURATO:PERSONA]. Vol. I: [OSCURATO:PERSONA]
, 5
a
ed., Claeys & Casteels, Deventer, 2021, pagg. da 38 a 41.
(
30
) Lo stato di sviluppo di tali piattaforme viene illustrato in ENTSO-E,
ENTSO-E [OSCURATO:PERSONA] 2023
, pagg. 37 e 38 e da 65 a 78, disponibile all’indirizzo https://ee-public-nc-downloads.azureedge.net/strapi-test-assets/strapi-assets/ENTSO_E_Market_Report_2023_11a344f1c1.pdf.
(
31
) https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/terre/. Le riserve di sostituzione mirano a risolvere sbilanciamenti tra generazione e consumo che possono essere rilevati dopo la chiusura del mercato infragiornaliero.
(
32
) In merito a tale piattaforma, v. le conclusioni dell’avvocata generale Kokott, Swissgrid/Commissione (
C‑121/23 P
,
EU:C:2024:615
), concernenti una causa ancora pendente che riguarda unicamente la legittimazione del TSO Swissgrid a presentare un ricorso di annullamento contro una lettera della Commissione che gli impedisce di partecipare a questa piattaforma.
(
33
) Lo sviluppo di detta piattaforma è specificato nell’
[OSCURATO:PERSONA] framework for the exchange of balancing energy from [OSCURATO:PERSONA] in accordance with Article 19 of [OSCURATO:PERSONA] (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing
, del 10 marzo 2023.Per informazioni sulla stessa, consultare il sito https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/terre/.
(
34
) Per le informazioni sulla
[OSCURATO:PERSONA] platform for operating the imbalance netting process
consultare il sito https://www.entsoe.eu/network_codes/eb/imbalance-netting/.
(
35
) ENTSO-E:
Explanatory document of proposals for amendment of the implementation frameworks for the [OSCURATO:PERSONA] balancing platforms in accordance with articles 20(1), 21(1) and 22(1) of [OSCURATO:PERSONA] (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing
, 31 marzo 2022, pag. 4.
(
36
) V. i documenti
aFRR-[OSCURATO:PERSONA] roadmap
, del 26 settembre 2024, disponibile nel file PICASSO_12th_Accession_roadmap_ext.pdf (eepublicdownloads.blob.core.windows.net), e
mFRR-[OSCURATO:PERSONA] roadmap
, del 10 ottobre 2024, disponibile nel file MARI_Accession_roadmap_OCT_2024.pdf (eepublicdownloads.blob.core.windows.net).
(
37
) V. articolo 2, punto 34, del regolamento 2017/2195.
(
38
) Punti da 110 a 124 delle sentenze impugnate.
(
39
) A norma dell’articolo 2, punto 39, del regolamento 2017/2195, per «funzione di ottimizzazione dell’attivazione» si intende la «funzione di applicazione dell’algoritmo per ottimizzare l’attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento».
(
40
) Punto 115 delle sentenze impugnate.
(
41
) Punto 32 delle impugnazioni.
(
42
) Sentenze impugnate, punti 120 e 121.
(
43
) Per una descrizione di detto modulo, v. ENTSO-E,
ENTSO-E [OSCURATO:PERSONA] 2023
, pagg. 78 e 79.
(
44
) V. sentenza del 7 settembre 2022, BNetzA/ACER (
T‑631/19
,
EU:T:2022:509
), punti da
37
a
39
.
(
45
) V. sentenze del Tribunale del 24 ottobre 2019, E-[OSCURATO:PERSONA]/ACER (
T‑332/17
,
EU:T:2019:761
), punto
69
, e del 25 settembre 2024, RTE/ACER (
T‑472/21
,
EU:T:2024:648
), punto
194
.
(
46
) Regolamento della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (
GU 2015, L 197, pag. 24
).
(
47
) L’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento 2015/1222 stabilisce che «[t]utti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità utilizzano, nella misura del possibile, dati di immissione armonizzati per il calcolo della capacità».
(
48
) Punto 135 delle sentenze impugnate.
(
49
) Punto 143 delle sentenze impugnate.
(
50
) Punto 122 delle sentenze impugnate.
(
51
) V. sentenze impugnate, punti 118 e 119.