CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 26370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 14822 del ruolo generale dell’anno 2016proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- Oggetto: Tributi art. 75 del d.P.R. n. 917/1986 [OSCURATO:PERSONA] l’Area di [OSCURATO:PERSONA]- A . S . I . di Ragu s a in liquidazione in persona del Commissario ad acta, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in margine al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 2; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2617/17/15 deposi tata in data 16 giugno 2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,propone ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza n. 2617/17/15 depositata in data 16 giugno 2015, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva rigettatol’appello proposto nei confronti d el Consorzio per l’Area di [OSCURATO:PERSONA]A.S.I. di Ragusa avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ragusan. 131/01/2010 che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da l suddet to contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale , previo p.v.c. elevato il 12.04.2002, per gli anni 1999-2000, erano stati recuperati a tassazione, ai fini Irpef , per l’anno 2000, costi indebitamente dedotti quali spese per l’acquisto di carburante, ritenute dall’Amministrazionenon documentate, e quale somma corrisposta, a titolo di conguaglio,dal Consorzio per l’esproprio di un terreno, ritenuta erroneamente imputata al 2000 invece che al 1999 , anno in cui era stata notificata la sentenzadi condanna del Tribunale di Ragusa ; -in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR - confermando la sentenza di primo grado - ha ritenuto corretta l’imputazione all’anno 2000e non già al 1999 (anno di notifica della sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa)della spesa relativa alla somma corrisposta a titolo di conguaglio dal Consorzio per l’esproprio di un terreno, in quanto detta somma era divenuta “certa”- “ sul piano della individuazione della stessa tra le presumibilmente variegate disponibilità del Consorzio nonché sul piano della destinazione quale somma in uscita dalle risorse economiche dello stesso Consorzio”-solo in tale annualità con le delibere n. 19 del 26 gennaio 2000 e n. 533 del 12giugno 2000; -resiste con controricorso il Consorzio A.S.I. Ragusa in liquidazione. Considerato che -va preliminarmente disattesa l’eccezione sollevata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione per “inesistenza della notifica” essendo stata effettuata presso lo studio del rag. [OSCURATO:PERSONA] (in [OSCURATO:PERSONA] n. 50/B) quale procuratore domiciliatario, benché quest’ultimo avesse rappresentato e difeso il Consorzio solo in primo grado essendo lo stesso r imasto contumace ingrado di appello; invero, le sezioni unite con la sentenza n. 14916 del 20/07/2016, hanno affermato che, sebbene in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c., tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs., 31/12/1992, n. 546, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. civ., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione. A tali consolidati principi si è uniformata la giurisprudenza successiva, evidenziando che il processo tributario ha un proprio regime di notificazione degli atti, disciplinato dagli artt. 16 e 17 del d.lgs. n.546 del 1992, a tenore dei quali le notificazioni sono eseguite, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio e l'indicazione della residenza e del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi di giudizio.(cfr., Sez. 5, Sentenza n. 25117 del 07/12/2016, Rv. 641939-01). Ora, nel caso in esame, il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato tempestivamente alla parte contribuente presso il domicilio eletto in primo grado, sicché, alla luce dei principi appena esposti, la notifica è corretta con conseguente ammissibilità del ricorso (Cass. sez. 5, n. 11031 del 2021; v. anche, nello stesso senso, ex multis,Cass. n. 26308 del 2020; Cass. 3984 del 2022); -priva di pregio è altresì l’altra eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360bis, n. 1, c.p.c. : invero , come si dirà in sede di esame dei motivi, la CTR, diversamente da quanto ritenuto dal controricorrente, non ha deciso la controversia in conformità con l'orientamento costantemente espresso in materia dalla Suprema Corte; -con ilprimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 917/1986 per avere la CTR ritenuto corretta l’imputazione nell’anno 2000 della spesa relativa alla somma corrisposta dal Consorzio, a titolo diconguaglio, per l’esproprio di un terreno , in quanto la certezza del costo, quale somma in uscita dalle risorse economiche,era conseguita soltanto alle delibere n. 19 del 26 gennaio 2000 e n. 533 del 12 giugno 2000 sebbene detto costo fosse certo e deter minabile già nel 1999 (anno in cui era stata notificata la sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa) dovendo,ai fini della imputabilità del componente negativo nell’esercizio di competenza, aversi riguardo alla certezza o determinabilitàdell’ammontare della spesa in modo obiettivo e non già soggettivamente facendo riferimento alle procedure dei singoli soggetti giuridici necessarieper il pagamento della somma; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR ritenuto corretta l’imputazione al 2000 della somma corrisposta a titolo di conguaglio dal Consorzio per l’esproprio di un terreno senza considerare la circostanza,desumibile dal processo verbale di constatazione e riportata nell’atto di accertamento,secondo cui alla ripresa fiscale in contestazione era corrisposto il computo del costo in relazione all’anno correttamente individuato (1999) con conseguente indebita duplicazione del costo medesimo; -il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo; - secondo consolidato orientamento di questa Corte i componenti positivi o negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare siano determinabili in modo oggettivo (dovendo altrimenti essere calcolati nel periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni), tale regola mirando a «contemperare la necessità di computare tutte le componenti nell'esercizio di competenza con l'esigenza di non addossare al contribuente un onere troppo difficileda rispettare. Quindi essa va interpretata nel senso che il dovere di conteggiare tali componenti nell'anno di riferimento si arrestasoltanto di fronte a quei ricavi ed a quei costi che non siano ancora noti all'atto della determinazione del reddito, e cioè al momento della redazione e presentazione della dichiarazione» (Cass. n. 19671 del 27/08/2013 ; (Cass. n. 3484 del 14/02/2014;Cass. sez. 5, n. 29124 del 2021); - per converso, i componenti positivi o negativi che concorrono a formare il reddito possono essere imputati all'anno di esercizio in cui ne diviene certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, qualora di tali qualità siano privi nel corso dell'esercizio di competenza (Cass. n. 29124 del 2021; Cass. n. 21870 del 2018; Cass. n. 30150 del 2017; Cass. n. 3368 del 12/02/2013; Cass. n. 8250 del 31/03/2008); - si può aggiungere, sulla scorta di quanto affermato in dottrin a, che non rileva una qualsiasi incertezza in ordine alla esistenza del componente positivo o negativo, ma tale incertezza deve consistere in una vera e propria incertezza sotto il profilo giuridico (ad es., perché il credito è giudizialmente controverso),pena la sostanziale elusione del principio di competenza e la sua sostituzione, di fatto, con il principio di cassa(Cass., sez. 5, n. 29124 del 2021 ) ; -nella sentenza impugnata,la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere corretta l’imputazione effettuata dal Consorzio, nell’anno 2000,della somma corrisposta a titolo di conguaglio per l’esproprio di un terrenostante la “certezza”del costo “sul piano della individuazione della stessa tra le presumibilmente variegate disponibilità del Consorzio nonché sul piano della destinazione quale somma in uscita dalle risorse economiche dello stesso Consorzio”-solo a seguito delle delibere n. 19 del 26 gennaio 2000 e n. 533 del 12 giugno 2000; con ciò il giudice di appello ha erroneamente correlato la certezza del costo a quella della individuazione della somma in uscita dalle risorse economiche e della relativa procedura per il pagamento della stessa, senza considerare, nella specie, la determinabilità in modo obiettivo dell’ammontare della stessa in base alla sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa e, dunque, la imputabilità del relativo costo nell’anno di 1999 di notifica del provvedimento giudiziale al Consorzio; -in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. PQM [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese