CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 14587/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA C .(JeC, ' sul ricorso n. 12491/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 28, giusta procura a margine del ricorso per cassazione. - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), nella persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al controricorso, e con lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 3. - controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di ANCONA, n. 1331/2016, pubblicata in data 11 novembre 2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 685/2009 del 21 ottobre 2009, sulla domanda dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di nullità dei contratti di investimento in bond emessi dalla Repubblica Argentina del 4 giugno 1999 e del contratto quadro e, in subordine, di risoluzione per inadempimento e risarcimento dei danni, aveva dichiarato l'inadempimento contrattuale della [OSCURATO:SOCIETA] s.p.à. in ordine all'investimento del 4 °inno 1999, condannandola al pagamento della somma di euro 108.414,52, oltre interessi legali dal 10 maggio 2006 al saldo, con decurtazione da tale importo della somma di euro 13.475,28, maggiorata degli interessi. 2. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza dell'Il novembre 2016, ha accolto l'appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la i condanna alla restituzione delle somme già pagate dalla Banca, 1- \ rigettando anche l'appello incidentale da loro proposto. 3. La Corte territoriale, in particolare, ha rigettato l'appello incidentale proposto dai coniugi Brandi - Bartoli, esaminandolo per primo per ragioni di carattere logico, ritenendo che il contratto quadro di intermediazione in strumenti finanziari stipulato tra le parti nel 1991 fosse stato adeguato alle prescrizioni dettate dall'art. 30, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 58/1998, con lettera della Banca del 15 giugno 1998; che, in ogni caso, l'art. 28 Reg. Consob 11522/1998 non comminava la sanzione della nullità in caso di violazione degli obblighi informativi, quanto la responsabilità contrattuale o precontrattuale; che il contratto non era nemmeno nullo per inosservanza della forma prescritta, perchè tale requisito era stato rispettato, essendo stato prodotto l'accordo del 1991 e il suo successivo adeguamento; che non poteva affermarsi nemmeno la nullità del contratto quadro e del contratto di acquisto del 4 giugno 1999 per violazione degli artt. 30 e 31 del decreto legislativo n. 58/1998 e dell'art. 36 del reg. Consob 11522/1998, perchè non era stata data la prova che l'operazione del 4 giugno 1999 fosse avvenuta con le modalità relative all'offerta fuori sede e che i testi escussi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non avevano dato la prova che l'ordine di negoziazione dei tutoli del 4 giugno 1999 fosse stato emesso fuori dalla sede dell'Istituto di credito. 4. La Corte di appello, sull'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., ha evidenziato che dai tre documenti firmati dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] (scheda di propensione al rischio del cliente, ordine di acquisto dei titoli e documento sui rischi) risultava che il Brandi e la Bartoli erano due esperti investitori e ciò aveva trovato conferma nel fatto che il loro rapporto con la Banca era iniziato nel 1991 e che essi avevano intrapreso diversi investimenti, per cifre elevate ed anche superiori a quella investita nel 1999 e ciò anche dopo l'operazione del giugno 1999, quando i coniugi avevano acquistato titoli di carattere simile, se non addirittura speculare; che la Banca aveva assolto ai suoi oneri informativi sul tipo di titolo e sulla sua intrinseca pericolosità; che andava anche tenuta in considerazione la situazione conosciuta e conoscibile al momento dell'acquisto dei [OSCURATO:PERSONA] e che, all'epoca dei fatti il default non era prevedibile, poiché solo nei primi mesi del 2001 i titoli in questione avevano subito un declassamento; che il giudizio in ordine alle violazione degli obblighi informativi da parte della Banca andava operato ex ante, ovvero parametrato alle conoscenze esigibili da un intermediario finanziario professionista sulle informazioni presenti nel mercato al momento dell'operazione; gli investitori non avevano dato la prova del nesso di causalità tra il dedotto inadempimento dell'obbligo informativo e il danno, in quanto la ricerca di maggiori profitti non avrebbe presumibilmente distolto gli appellati dalla condotta di investimento intrapresa, di contro alla documentazione prodotta dalla banca che aveva dimostrato che gli obblighi di informazione e di verifica dell'adeguatezza del prodotto finanziario commisurato alla condizione del cliente erano stati ottemperati. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato ricorso per cassazione, con atto affidato a cinque motivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, in relazione al mancato adeguamento del cosiddetto contratto quadro del 27 agosto 1991 alla normativa sopravvenuta di cui alla citata norma e, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella stesura anteriore al decreto legge n. 83/2012 applicabile ratione temporis, ai sensi dell'art. 54, comma 3, decreto legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, la conseguente omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si dolgono i ricorrenti che la Corte di appello non aveva ritenuto irrilevante la comunicazione del 15 giugno 1998, ai fini dell'art. 23 del decreto legislativo n. 58/1998 (piuttosto che del decreto legislativo n. 415/1996) e non aveva rilevato la mancanza delle indicazioni obbligatorie ex art. 30 Reg. Consob 11522/1998 previste alle lettere A) (specificare i servizi forniti) ed E) (prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto delle attività svolte); la Corte, inoltre, aveva totalmente pretermesso qualsiasi disamina, argomentazione o considerazione per respingere le carenza di «forma-contenuto» riguardanti la lettera del 15 giugno 1998 denunciate dalla difesa e non aveva considerato le conseguenze del mancato adeguamento del contratto quadro alla normativa sopravvenuta (art. 23 del decreto legislativo n. 58/1998 e art. 30 Reg. Consob 11522/1998), ovvero l'impossibilità di utilizzare il contratto quadro del 17 agosto 1991 (adeguato al solo decreto n. 415/1996) per le singole operazioni di investimento successive all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 58/1998. 1.1. Il motivo è inammissibile per plurime concorrenti ragioni. 1.2 Rileva, in primo luogo, un difetto di autosufficienza della censura formulata, non essendo stato trascritto nel ricorso per cassazione il contenuto della lettera del 15 giugno 1998, che, secondo l'assunto dei ricorrenti, non avrebbe contenuto le indicazioni obbligatorie ex art. 30 Reg. Consob 11522/1998, riguardanti la «specificazione dei servizi forniti» e la «previsione della frequenza, del tipo e dei contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto delle attività svolte». La mancata trascrizione dell'intero contenuto di tale atto (i ricorrenti, infatti, hanno solo trascritto l'abstract di tale documento, nella parte ritenuta di rilievo, a pag. 21 del ricorso per cassazione) impedisce, dunque, la necessaria verifica dell'astratta idoneità del motivo di ricorso ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata. 1.3 Va, poi, aggiunto, che l'affermazione dei ricorrenti secondo cui la Corte di appello avrebbe interpretato non correttamente la lettera del 15 giugno 1998, non contesta alcuna effettiva violazione dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 e ss. cod. civ., ma si limita a non condividere le conclusioni cui è pervenuta la Corte predetta nel ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al suo vaglio, conclusioni che, come già detto, essendo frutto del libero apprezzamento riservato ai giudici di merito, esulano dal presente giudizio di legittimità. 1.4 Non sussiste nemmeno il dedotto di «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», stante l'applicabilità al presente procedimento (in cui la sentenza di appello è stata pubblicata in data 11 novembre 2016) del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., risultante dalle modifiche apportate sul previgente testo introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 40/2006, dall'art. 54 del decreto legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, che consente l'impugnazione solo «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»; tale disposizione, infatti, ai sensi del terzo comma dell'art. 54 citato si applica «alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e, quindi, a partire dal 25 settembre 2012. 2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730, 2733, 2735 cod. civ.; dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ. (ove ritenuto applicabile) e dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ. e, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella stesura anteriore al decreto legge n. 83/2012 applicabile ratione temporis, ai sensi dell'art. 54, comma 3, decreto legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, la conseguente omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.I ricorrenti deducono la mancata lettura delle risultanze istruttorie e la conseguente violazione delle norme regolanti la confessione stragiudiziale resa alla parte, nonché la violazione del principio di non contestazione della circostanza che esonerava la parte dal doverne fornire ulteriore prova; in particolare, la Corte di appello non aveva compreso il contenuto storico della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], con la quale si voleva dare la prova della confessione resa dal funzionario di banca [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (e non già la prova diretta della stipula dei contratti di investimento al di fuori dalla sede della banca); era illogica la motivazione della Corte di appello nella parte in cui non aveva valutato che il Mariotti aveva riferito che «normalmente visitava il Brandi presso il suo ufficio...»; la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai contestato l'affermazione che ogni atto contrattuale ed esecutivo tra le parti fosse stato seguito in maniera esclusiva dal Mariotti, per cui andava censurata la conclusione secondo cui l'operatore che aveva sottoscritto i titoli del 4 giugno 1999 non era il Mariotti, ma tale [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 30 e 31 del decreto legislativo n. 58/1998 e 36 del Reg. Consob 11522/1998 e, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella stesura anteriore al decreto legge n. 83/2012 applicabile ratione temporis, ai sensi dell'art. 54, comma 3, decreto legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, la conseguente omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Deducono i ricorrenti che, una volta dimostrata mediante prova legale (confessione) la conclusione del contratto per cui era causa fuori dai locali commerciali della banca (offerta fuori sede), ne doveva conseguire la piena applicazione degli articoli richiamati, avuto particolare riguardo alla mancata indicazione delle modalità di esercizio del diritto di recesso e alla mancata qualificazione professionale quale promotore finanziario di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono inammissibili alla stregua delle considerazioni appresso spiegate. 3.2 Questa Corte ha chiarito, anche di recente, che non integra violazione di legge, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge e che il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., 20 settembre 2021, n. 25343), con la conseguenza che le doglianze attinenti all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155). 3.3 Ciò posto, la doglianza in esame si risolve in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dalla Corte di appello, che, con una motivazione scevra da violazioni dei principi dettati in tema di onere della prova e di prova presuntiva, oltre che priva di vizi logici, è giunta alla conclusione che, nella specie, il quadro istruttorio desumibile dalle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dall'esame dell'ordine di negoziazione, valutato nel complesso, era idoneo a far escludere che l'operazione del 4 giugno 1999 fosse avvenuta mediante le modalità dettate in materia di offerta fuori sede. 3.4 Si tratta di una valutazione degli elementi istruttori che costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, operata, peraltro, nel rispetto del principio, espresso nell'art. 116 cod. proc. civ., di libera valutazione delle prove, secondo cui, salvo che non si sia in presenza di prova che abbiano natura di prova legale, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass., 8 maggio 2017, n. 11176). 4. Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 Reg. Consob 11522/1998 e, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella stesura anteriore al decreto legge n. 83/2012 applicabile ratione temporis, ai sensi dell'art. 54, comma 3, decreto legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, la conseguente omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Deducono i ricorrenti la contraddittoria ed illogica decisione assunta ( i i dalla Corte territoriale nonostante, nel caso di specie, non fosse stata I .4 fornita neanche l'informazione del rating attribuito all'investimento dalle primarie agenzie internazionali, che collocavano il titolo nella categoria speculative grade. 4.1 Il motivo, che mira a censurare la mancata comunicazione da parte della banca del rating attribuito dalle primarie agenzie internazionali che collocavano il titolo nella categoria speculative grade, è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti specificato se l'informazione del rating attribuito all'investimento dalle primarie agenzie internazionali che avevano collocato il titolo nella categoria speculative grade fosse stato fatto valere quale elemento informativo omesso già nel giudizio di primo grado. 5. Con il quinto motivo si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella stesura anteriore al decreto legge n. 83/2012 applicabile ratione temporis, ai sensi dell'art. 54, comma 3, decreto legge n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la Corte di appello spiegato le ragioni del suo decidere, limitandosi a ritenere, con estrema superficialità, che gli investimenti fatti nell'anno 2002, fossero da qualificarsi quali titoli speculativi. 5.1 Il motivo è inammissibile. 5.2 In relazione al denunciato vizio motivazionale, infatti, gli stessi ricorrenti fanno riferimento ad una nozione di tale vizio (in termini di «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione») non più riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione disposta dall'art. 54 del decreto legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, applicabile ratione temporis nel presente procedimento, per quanto già spiegato sopra, in ragione dell'art. 54, terzo comma, del decreto legge n. 83/2012), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e postula l'esatto adempimento degli specifici oneri di allegazione sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, qui, invece, rimasti assolutamente inosservati. In particolare, questa Corte ha affermato che il denunciato vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. concerne esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia carattere decisivo per il giudizio (Cass., Sez. U., sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, citata) e che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608). 5.3 Alla luce dei suesposti principi, la doglianza si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione non coerente con il paradigma attualmente vigente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nonché volta ad una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, non ammissibile in questa sede. 6. Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma d