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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 03058/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23399/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dasé medesimo, -ricorrente- contro Ministero Della Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, -resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 775/2024 depositata i l 31.7.2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex articoli 82, 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D. Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di pagamento dei compensi professionali, emesso in suo favore dal Giudice di Pace di Ravenna per € 971,00 per compensi ed € 15,39 per spese, in relazione all’attività prestata in qualità di difensore d’ufficio, in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n.1613/2015 R.G.N.R.

Mod. 21 bis della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, n. 600/2016 R.G.

G.d.P. di Ravenna.

L’opponente denunziava, in specie, la mancata considerazione della fase istruttoria e/o dibattimentale, il mancato riconoscimento dei compensi relativi alla redazione ed alla notifica di due atti di precetto ed a due procedure esecutive mobiliari intraprese infruttuosamente per il recupero del credito nei confronti dei clienti, nonché l'indebita riduzione di un terzo ex art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002 dei compensi relativi alle procedure di recupero del credito professionale, domandando quindi la maggiorazione del compenso già liquidatogli.

Con la sentenza n. 775/2024 del 29/31.7.2024, il Tribunale civile di Ravenna accoglieva l’opposizione e nulla disponeva in punto di spese, ritenendo che la mancata costituzione del Ministero della Giustizia avesse ridotto i tempi di definizione del giudizio.

Avverso tale sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questa Corte, affidandosi ad un’unica censura ed il Ministero della Giustizia si é limitato a depositare un atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione alla discussione in caso di fissazione di udienza pubblica.

La causa é stata decisa nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per non avere il Giudice adito posto le spese del procedimento di opposizione a carico del Ministero soccombente, malgrado l’integrale accoglimento delle ragioni dell’opponente e l’irrilevanza, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, della contumacia della parte opposta.

Si assume che in questo modo sarebbe stato sostanzialmente vanificato il diritto di difesa del ricorrente circa la tutela dei propri diritti, dato che le spese del giudizio di opposizione erano addirittura superiori all'importo che con l'opposizione si intendeva fondatamente recuperare e posto che l'apprezzamento dell'opportunità economica dell'azione giudiziale competeva esclusivamente al titolare dei diritti da tutelare.

Il motivo é fondato.

La sentenza impugnata ha accolto pienamente nel merito l'opposizione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], aumentando (ad € 1.764,00 per compensi oltre accessori), come richiesto, il compenso che gli era stato liquidato dal Giudice di Pace di Ravenna l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] quale difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n.1613/2015 RGNR Mod. 21 bis della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, n. 600/2016 [OSCURATO:PERSONA] Ravenna (€ 971,00 per compensi, oltre accessori, ed € 15,39 per spese).

L'aumento é stato disposto per la mancata considerazione, nella pregressa liquidazione dei compensi, della fase istruttoria/dibattimentale, che pure era stata svolta, come documentato, e per l'inadeguata liquidazione dei compensi per le procedure esecutive esperite infruttuosamente dal professionista per il recupero del credito nei confronti dei clienti, indebitamente ridotte ex art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002.

E' stata però disposta la compensazione delle spese processuali del giudizio di opposizione perché la contumacia in esso del Ministero della Giustizia ne avrebbe accelerata la definizione.

In realtà, essendo risultato totalmente soccombente il Ministero della Giustizia nel giudizio di opposizione, ancorché contumace, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto fare applicazione del principio della soccombenza stabilito dall'art. 91 comma primo c.p.c., dal momento che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ed é causalmente connessa all'esito della lite, mentre la contumacia é un comportamento neutro, che non esonera la controparte dall'onere probatorio, né può essere intesa come adesione alle richieste dalla stessa avanzate idonea ad escludere la soccombenza (vedi Cass. ord. 22.10.2025 n. 28076; Cass. ord. 27.3.2024 n. 8273; Cass. ord. 16.10.2023 n.28700), per cui non costituisce neppure grave ed eccezionale ragione idonea a legittimare la compensazione delle spese processuali (vedi Cass. 7.1.2022 n.284).

La sentenza impugnata, peraltro, non poteva applicare la compensazione delle spese processuali, che comportando che entrambe le parti costituite sostengano in tutto o in parte in via definitiva le spese processuali già anticipate senza poterle ripetere nei confronti della controparte, non é invocabile quando solo una parte processuale, come nella specie, sia costituita; in tale ultima ipotesi in alternativa alla condanna del contumace soccombente, può solo essere prevista l'irripetibilità delle spese processuali della sola parte costituita verso il contumace ma quando la prima sia risultata soccombente (vedi in tal senso Cass. 21.2.2023 n.5320; Cass. 12.5.2011 n. 10445).

Dovendosi peraltro applicare l'art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 13 comma 1 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 132 convertito con modificazioni nella L.10.11.2014 n. 162, la compensazione, se entrambe le parti fossero state costituite, si sarebbe potuta disporre solo per soccombenza reciproca, per assoluta novità della questione trattata, o per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni in base alla sentenza additiva della Corte Costituzionale del 19.4.2018 n. 77, ma la contumacia del Ministero della Giustizia non rientrava in alcuna di tali ipotesi.

Il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale civile di Ravenna in persona di diverso magistrato, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale civile di Ravenna in persona di diverso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23399/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dasé medesimo, -ricorrente- contro Ministero Della Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, -resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 775/2024 depositata i l 31.7.2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex articoli 82, 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D. Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di pagamento dei compensi professionali, emesso in suo favore dal Giudice di Pace di Ravenna per € 971,00 per compensi ed € 15,39 per spese, in relazione all’attività prestata in qualità di difensore d’ufficio, in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n.1613/2015 R.G.N.R. Mod. 21 bis della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, n. 600/2016 R.G. G.d.P. di Ravenna. L’opponente denunziava, in specie, la mancata considerazione della fase istruttoria e/o dibattimentale, il mancato riconoscimento dei compensi relativi alla redazione ed alla notifica di due atti di precetto ed a due procedure esecutive mobiliari intraprese infruttuosamente per il recupero del credito nei confronti dei clienti, nonché l'indebita riduzione di un terzo ex art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002 dei compensi relativi alle procedure di recupero del credito professionale, domandando quindi la maggiorazione del compenso già liquidatogli. Con la sentenza n. 775/2024 del 29/31.7.2024, il Tribunale civile di Ravenna accoglieva l’opposizione e nulla disponeva in punto di spese, ritenendo che la mancata costituzione del Ministero della Giustizia avesse ridotto i tempi di definizione del giudizio. Avverso tale sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questa Corte, affidandosi ad un’unica censura ed il Ministero della Giustizia si é limitato a depositare un atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione alla discussione in caso di fissazione di udienza pubblica. La causa é stata decisa nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., per non avere il Giudice adito posto le spese del procedimento di opposizione a carico del Ministero soccombente, malgrado l’integrale accoglimento delle ragioni dell’opponente e l’irrilevanza, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, della contumacia della parte opposta. Si assume che in questo modo sarebbe stato sostanzialmente vanificato il diritto di difesa del ricorrente circa la tutela dei propri diritti, dato che le spese del giudizio di opposizione erano addirittura superiori all'importo che con l'opposizione si intendeva fondatamente recuperare e posto che l'apprezzamento dell'opportunità economica dell'azione giudiziale competeva esclusivamente al titolare dei diritti da tutelare. Il motivo é fondato. La sentenza impugnata ha accolto pienamente nel merito l'opposizione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], aumentando (ad € 1.764,00 per compensi oltre accessori), come richiesto, il compenso che gli era stato liquidato dal Giudice di Pace di Ravenna l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] quale difensore d'ufficio di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n.1613/2015 RGNR Mod. 21 bis della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, n. 600/2016 [OSCURATO:PERSONA] Ravenna (€ 971,00 per compensi, oltre accessori, ed € 15,39 per spese). L'aumento é stato disposto per la mancata considerazione, nella pregressa liquidazione dei compensi, della fase istruttoria/dibattimentale, che pure era stata svolta, come documentato, e per l'inadeguata liquidazione dei compensi per le procedure esecutive esperite infruttuosamente dal professionista per il recupero del credito nei confronti dei clienti, indebitamente ridotte ex art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002. E' stata però disposta la compensazione delle spese processuali del giudizio di opposizione perché la contumacia in esso del Ministero della Giustizia ne avrebbe accelerata la definizione. In realtà, essendo risultato totalmente soccombente il Ministero della Giustizia nel giudizio di opposizione, ancorché contumace, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto fare applicazione del principio della soccombenza stabilito dall'art. 91 comma primo c.p.c., dal momento che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ed é causalmente connessa all'esito della lite, mentre la contumacia é un comportamento neutro, che non esonera la controparte dall'onere probatorio, né può essere intesa come adesione alle richieste dalla stessa avanzate idonea ad escludere la soccombenza (vedi Cass. ord. 22.10.2025 n. 28076; Cass. ord. 27.3.2024 n. 8273; Cass. ord. 16.10.2023 n.28700), per cui non costituisce neppure grave ed eccezionale ragione idonea a legittimare la compensazione delle spese processuali (vedi Cass. 7.1.2022 n.284). La sentenza impugnata, peraltro, non poteva applicare la compensazione delle spese processuali, che comportando che entrambe le parti costituite sostengano in tutto o in parte in via definitiva le spese processuali già anticipate senza poterle ripetere nei confronti della controparte, non é invocabile quando solo una parte processuale, come nella specie, sia costituita; in tale ultima ipotesi in alternativa alla condanna del contumace soccombente, può solo essere prevista l'irripetibilità delle spese processuali della sola parte costituita verso il contumace ma quando la prima sia risultata soccombente (vedi in tal senso Cass. 21.2.2023 n.5320; Cass. 12.5.2011 n. 10445). Dovendosi peraltro applicare l'art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 13 comma 1 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 132 convertito con modificazioni nella L.10.11.2014 n. 162, la compensazione, se entrambe le parti fossero state costituite, si sarebbe potuta disporre solo per soccombenza reciproca, per assoluta novità della questione trattata, o per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni in base alla sentenza additiva della Corte Costituzionale del 19.4.2018 n. 77, ma la contumacia del Ministero della Giustizia non rientrava in alcuna di tali ipotesi. Il giudice di rinvio, che si individua nel Tribunale civile di Ravenna in persona di diverso magistrato, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale civile di Ravenna in persona di diverso
Decreto Cassazione n. 03058/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris