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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 dicembre 1969

Cassazione n. 30204/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il 22/12/1969 avverso l'ordinanza del 08/10/2021 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA - sez. riesame misure cautelari.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inarnmissibilita del ricorso; udita, per la ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe [con il quale il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 1), ricettazione e violazione della legge sulle armi (rispettivamente, capi 55 e 56)], lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al quadro indiziario valorizzato a sostegno delle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e sono, comunque, privi della necessaria specificità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito.

1. Non appare inopportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

2. Ciò premesso, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza dei reati provvisoriamente ascritti all'indagata, desunti dai giudici del merito essenzialmente dalle acquisite intercettazioni di conversazioni (riportate diffusamente nell'ordinanza impugnata), la ricorrente contesta l'interpretazione delle conversazioni intercettate valorizzate, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcune conversazioni, e trascurando altre conversazioni pure valorizzate dal Tribunale, ed incensurabilmente interpretate.

Si precisa che gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza indiziaria "piena". 2,

2.1. L'esistenza della cosca mafiosa "stidda" - famiglia Sanfilippo è stata ritenuta perché già affermata in sede giudiziaria (pag. 8 dell'ordinanza impugnata) Le numerose intercettazioni di conversazioni eseguite su impulso del P.M. hanno documentato l'esistenza di stabili e consapevoli rapporti della ricorrente (moglie di [OSCURATO:PERSONA], soggetto in posizione verticistica) con gli appartenenti al predetto sodalizio, consacrati dal coinvolgimento nella custodia di un arsenale di armi nell'interesse del sodalizio.

3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il 22/12/1969 avverso l'ordinanza del 08/10/2021 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA - sez. riesame misure cautelari. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inarnmissibilita del ricorso; udita, per la ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe [con il quale il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo 1), ricettazione e violazione della legge sulle armi (rispettivamente, capi 55 e 56)], lamentando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al quadro indiziario valorizzato a sostegno delle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e sono, comunque, privi della necessaria specificità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. 1. Non appare inopportuno premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 2. Ciò premesso, con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza dei reati provvisoriamente ascritti all'indagata, desunti dai giudici del merito essenzialmente dalle acquisite intercettazioni di conversazioni (riportate diffusamente nell'ordinanza impugnata), la ricorrente contesta l'interpretazione delle conversazioni intercettate valorizzate, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcune conversazioni, e trascurando altre conversazioni pure valorizzate dal Tribunale, ed incensurabilmente interpretate. Si precisa che gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza indiziaria "piena". 2, 2.1. L'esistenza della cosca mafiosa "stidda" - famiglia Sanfilippo è stata ritenuta perché già affermata in sede giudiziaria (pag. 8 dell'ordinanza impugnata) Le numerose intercettazioni di conversazioni eseguite su impulso del P.M. hanno documentato l'esistenza di stabili e consapevoli rapporti della ricorrente (moglie di [OSCURATO:PERSONA], soggetto in posizione verticistica) con gli appartenenti al predetto sodalizio, consacrati dal coinvolgimento nella custodia di un arsenale di armi nell'interesse del sodalizio. 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Sentenza
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