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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:T:2009:48
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 4 marzo 2009 – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e altri / Commissione (cause riunite T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04) «Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Sovvenzioni corrisposte dalle autorità italiane a compagnie regionali – Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Interesse ad agire – Aiuti nuovi o aiuti esistenti – Obbligo di motivazione – Art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) n. 3577/92»

1. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto dall’impresa beneficiaria di un aiuto di Stato avverso la decisione della Commissione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune (Artt. 230 CE, quarto comma, e 233 CE) (v. punti 63‑72)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (Artt. 87 CE e 253 CE) (v. punti 98‑99, 101‑103)

3. Commissione – Principio di collegialità – Portata (Art. 253 CE) (v. punti 107‑108)

4. Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Nozione (Art. 88, n. 3, CE) (v. punti 123‑124, 126‑127)

5. Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Versamenti a favore di compagnie di navigazione che assicurano, nell’ambito di contratti di servizio pubblico, regolari servizi da e per le isole (Art. 88, nn. 1 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 3577/92, art. 4, n. 3) (v. punti 143‑144)

6. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta di cosa giudicata (v. punti 159‑160) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 marzo 2004, 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], Saremar e Toremar ([OSCURATO:PERSONA]) (GU 2005, L 53, pag. 29).

Dispositivo 1) Nelle cause T‑265/04 e T‑292/04, la decisione della Commissione 16 marzo 2004, 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], Saremar e Toremar ([OSCURATO:PERSONA]), è annullata. 2) Nella causa T‑504/04, il ricorso è divenuto privo di oggetto. 3) Nella causa T‑265/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 4) Nella causa T‑292/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]. 5) Nella causa T‑504/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 6) Nella causa T‑504/04, la Repubblica italiana e la [OSCURATO:SOCIETA] sopporteranno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 4 marzo 2009 – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e altri / Commissione (cause riunite T‑265/04, T‑292/04 e T‑504/04) «Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Sovvenzioni corrisposte dalle autorità italiane a compagnie regionali – Decisione che dichiara gli aiuti in parte compatibili e in parte incompatibili con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Interesse ad agire – Aiuti nuovi o aiuti esistenti – Obbligo di motivazione – Art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) n. 3577/92» 1. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto dall’impresa beneficiaria di un aiuto di Stato avverso la decisione della Commissione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune (Artt. 230 CE, quarto comma, e 233 CE) (v. punti 63‑72) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (Artt. 87 CE e 253 CE) (v. punti 98‑99, 101‑103) 3. Commissione – Principio di collegialità – Portata (Art. 253 CE) (v. punti 107‑108) 4. Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Nozione (Art. 88, n. 3, CE) (v. punti 123‑124, 126‑127) 5. Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Versamenti a favore di compagnie di navigazione che assicurano, nell’ambito di contratti di servizio pubblico, regolari servizi da e per le isole (Art. 88, nn. 1 e 3, CE; regolamento del Consiglio n. 3577/92, art. 4, n. 3) (v. punti 143‑144) 6. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta di cosa giudicata (v. punti 159‑160) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 marzo 2004, 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], Saremar e Toremar ([OSCURATO:PERSONA]) (GU 2005, L 53, pag. 29). Dispositivo 1) Nelle cause T‑265/04 e T‑292/04, la decisione della Commissione 16 marzo 2004, 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], Saremar e Toremar ([OSCURATO:PERSONA]), è annullata. 2) Nella causa T‑504/04, il ricorso è divenuto privo di oggetto. 3) Nella causa T‑265/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 4) Nella causa T‑292/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA]. 5) Nella causa T‑504/04, la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 6) Nella causa T‑504/04, la Repubblica italiana e la [OSCURATO:SOCIETA] sopporteranno le proprie spese.
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