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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44428/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di C. Della Marchesina; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso proposto avverso sentenza che, sulla base dì annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione penale di questa Corte con sentenza n. 21790 del 13 aprile 2022, ha determinato la pena inflitta in anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è proposto per motivi indeducibili dal momento che il ricorrente si limita a generiche osservazioni sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, sussumibile nell'ipotesi lieve di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen., in contrario avviso alla qualificazione già compiuta con la sentenza rescindente e che, pertanto, non è ulteriormente contestabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di C. Della Marchesina; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso proposto avverso sentenza che, sulla base dì annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione penale di questa Corte con sentenza n. 21790 del 13 aprile 2022, ha determinato la pena inflitta in anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è proposto per motivi indeducibili dal momento che il ricorrente si limita a generiche osservazioni sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, sussumibile nell'ipotesi lieve di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen., in contrario avviso alla qualificazione già compiuta con la sentenza rescindente e che, pertanto, non è ulteriormente contestabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 44428/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris